Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 84 del 01/07/2010
Direzione Centrale
Pensioni
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale
Vigilanza, Prevenzione
e Contrasto
all’economia sommersa
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Pianificazione e
Controllo di
Gestione
Direzione Centrale
Sistemi
Informativi e
Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
01/07/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
84
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
regolamento (CE)
n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988
del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16
settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284
del 30 ottobre 2009, relativi al
coordinamento
dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in materia di
recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in materia
di
diritti
delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili
.
SOMMARIO
:
Premessa
. 1.
Compensazione. 2. Recupero. 3. Modalità di recupero.
4.
Diritti di surroga dell’istituzione debitrice. 5. Rinuncia al rimborso fra
istituzioni. 6. Istruzioni contabili
.
Premessa
Dal 1°
maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE
nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972 sono sostituite dalle norme
di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come
modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento
di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009.
In casi
determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn.
1408/71 e 574/72.
Le
disposizioni di carattere generale sono state impartite con la circolare sui
nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere generale, alla quale si
rimanda integralmente. La presente circolare contiene disposizioni specifiche
in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi -
in applicazione dell’articolo 84 del regolamento di base e degli articoli da 71 a 86 del regolamento di applicazione – ed in materia di diritti delle istituzioni degli Stati
membri nei confronti di terzi responsabili - in applicazione dell’articolo 85
del regolamento di base.
Il regolamento n. 883/2004 è successivamente
indicato anche come “regolamento di base” ed il regolamento n. 987/2009 come
“regolamento di applicazione”.
Il regolamento n. 883/2004 ed il
relativo regolamento di applicazione, al fine di assicurare un più efficace
recupero dei crediti di sicurezza sociale nonché di prevenire ed affrontare
abusi e frodi, prevedono un rafforzamento dell’assistenza reciproca tra le
istituzioni degli Stati membri. Tale assistenza consiste sostanzialmente, per
la parte richiesta
[1]
,
da un lato nel fornire alla parte richiedente
[2]
le informazioni utili a quest’ultima per il recupero dei crediti
[3]
sorti nello Stato
membro in cui essa ha sede e nel notificare al debitore gli atti relativi a
tali crediti emanati da tale Stato membro, e dall’altro nel procedere al
recupero dei crediti. Di conseguenza, i nuovi regolamenti dettano, in materia
di recupero di prestazioni indebite e di contributi, disposizioni più
circostanziate ed articolate rispetto a quelle contenute nei precedenti
regolamenti ed introducono importanti innovazioni; infatti, le norme relative
al recupero dei crediti, in particolare l’articolo 84, paragrafi 2 e 3, del
regolamento di base e la Sezione III del Capitolo III del regolamento di
applicazione, toccano materie non disciplinate in precedenza.
In linea generale va rilevato che,
nell’ambito della collaborazione amministrativa, il regolamento n. 883/2004
ribadisce all’articolo 76, paragrafo 2, il principio secondo cui le Autorità e
le istituzioni degli Stati membri sono tenuti a prestarsi assistenza, di regola
gratuita, come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione.
L’articolo
84 del regolamento di base, pur recependo totalmente le norme dei precedenti
regolamenti secondo cui il recupero dei crediti dovuti all’istituzione di uno
Stato membro può essere operato dall’istituzione corrispondente di un altro
Stato membro (paragrafo 1), ne amplia nel contempo la portata in misura
considerevole, in quanto stabilisce in primo luogo che i titoli esecutivi
emessi nello Stato membro in cui ha sede la parte richiedente sono riconosciuti
direttamente e trattati automaticamente come strumenti che consentono
l’esecuzione del credito nello Stato membro in cui ha sede la parte richiesta,
entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione di
quest’ultimo Stato membro (paragrafo 2), ed in secondo luogo che
“in caso di
esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti dell’istituzione di
uno Stato membro beneficiano, in un altro Stato membro, di privilegi identici a
quelli che la legislazione di quest’ultimo Stato membro riconosce ai crediti
della stessa natura
” (paragrafo 3).
Per quanto
riguarda le relative disposizioni applicative, l’articolo 71 del regolamento di
applicazione prescrive che il recupero dei crediti venga effettuato in via
prioritaria mediante compensazione o tra le Istituzioni degli Stati membri
interessati o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata.
Qualora non
sia possibile operare il recupero dei crediti, in tutto o in parte, mediante
compensazione, si procederà al recupero nei confronti della persona fisica e/o
giuridica interessata.
1. Compensazione
Nel regolamento di applicazione
vengono distinte diverse ipotesi di compensazione.
1.1. L’articolo 72, paragrafo 1,
prevede che l’istituzione di uno Stato membro che ha erogato ad una persona
prestazioni indebite, pensionistiche e non, può chiedere, nei limiti stabiliti
dalle norme fissate dalla propria legislazione, all’istituzione di ogni altro
Stato membro debitrice di prestazioni alla predetta persona, indipendentemente
dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata, di
trattenere la somma erogata indebitamente dagli arretrati o dai pagamenti in
corso (PAPER SED R001). Anche quest’ultima istituzione opera la detrazione solo
alle condizioni e nei limiti consentiti dalla propria
legislazione e trasferisce l’importo trattenuto all’istituzione creditrice
(PAPER SED R002 – R003 – R004). 1.2. In materia di prestazioni
pensionistiche per invalidità, vecchiaia e morte, il paragrafo 2 del succitato
articolo stabilisce che qualora l’istituzione di uno Stato membro, in sede di
liquidazione o di revisione di dette prestazioni ai sensi dei Capitoli 4 e 5
del Titolo III del regolamento di base, abbia versato ad una persona una somma
eccedente il dovuto, può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro,
debitrice di prestazioni corrispondenti alla persona, di detrarre la somma
indebita dagli arretrati dei ratei di pensione erogabili all’interessato (PAPER
SED R005), con esclusione dei pagamenti in corso.
Tale disposizione trova
applicazione indipendentemente dai limiti stabiliti dalle legislazioni dei due
Stati membri
. In merito alle prestazioni corrispondenti di cui sia titolare
la stessa persona, si ritiene opportuno precisare che è possibile effettuare la
compensazione su arretrati di pensione diretta italiana anche in caso di
indebito relativo ad una pensione ai superstiti estera o, viceversa, su
arretrati di pensione ai superstiti italiana anche in caso di indebito relativo
ad una pensione diretta estera. L’istituzione che ha erogato la somma indebita
è tenuta a comunicare l’importo entro
due mesi
all’istituzione debitrice
degli arretrati; se quest’ultima riceve tale comunicazione entro il suddetto
termine, trasferisce l’importo trattenuto all’istituzione creditrice (PAPER SED
R006 – R004). In caso di scadenza del termine, l’istituzione debitrice eroga
gli arretrati alla persone interessata. Pertanto, si richiamano le Sedi
all’osservanza scrupolosa del predetto termine.
1.3. La compensazione tra
istituzioni è inoltre prevista, fatti sempre salvi i limiti fissati dalle
legislazioni degli Stati in causa, dal paragrafo 3 dell’articolo 72 nel caso in
cui una persona, o un suo familiare, abbia beneficiato sul territorio di uno
Stato membro di prestazioni a carattere assistenziale per un periodo durante il
quale aveva diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di un altro Stato
membro. L’istituzione che ha erogato l’importo indebito per l’assistenza
trasmette il giustificativo dell’importo indebitamente erogato all’istituzione
dell’altro Stato membro (PAPER SED R001); quest’ultima detrae tale importo
dalle prestazioni che essa eroga alla persona interessata e trasferisce la
somma trattenuta all’istituzione creditrice (PAPER SED R002 – R003 – R004).
1.4. Un’ulteriore possibilità di
compensazione è disciplinata dall’articolo 73, relativamente alle prestazioni
in denaro erogate o ai contributi percepiti a titolo provvisorio (vedi punto 7
della circolare sui nuovi regolamenti comunitari - disposizioni di carattere
generale). Nel primo caso, l’istituzione che ha versato in via provvisoria le
prestazioni in denaro trasmette,
entro tre mesi
dalla determinazione
della legislazione applicabile o dall’individuazione dell’istituzione debitrice
delle prestazioni, un giustificativo dell’importo erogato a titolo provvisorio
all’istituzione identificata come competente (PAPER SED R008). Quest’ultima
trattiene tale importo dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute
alla persona e trasferisce l’importo trattenuto all’istituzione che ha erogato
le prestazioni in denaro a titolo provvisorio (PAPER SED R009 – R004). Se la
somma erogata a titolo provvisorio è superiore all’importo degli arretrati o se
non vi sono arretrati, l’istituzione individuata come competente trattiene tale
somma dai pagamenti in corso, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla
propria legislazione, e trasferisce l’importo trattenuto all’istituzione che ha
erogato le prestazioni in via provvisoria. Anche in tal caso si richiamano le
Sedi all’osservanza scrupolosa del predetto termine.
1.5. Nel caso di contributi
percepiti a titolo provvisorio da una persona fisica e/o giuridica,
l’istituzione che li ha ricevuti non ne rimborsa gli importi alla persona
fintantoché non abbia accertato le somme dovute all’istituzione individuata
come competente, e su richiesta di quest’ultima istituzione, presentata entro
tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile (PAPER SED R010),
trasferisce tali contributi all’istituzione individuata come competente (PAPER
SED R011 – R004). I contributi trasferiti sono ritenuti come versati
retroattivamente all’istituzione individuata come competente. Qualora l’importo
dei contributi ricevuti a titolo provvisorio risulti superiore all’importo
dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all’istituzione identificata come
competente, l’istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio
rimborsa la somma eccedente alla persona interessata.
Ai sensi dell’articolo 74 del
regolamento di applicazione, non è previsto alcun costo nei casi sopradescritti
di compensazione.
2. Recupero
Come già accennato, ove non sia
possibile operare la compensazione, si procederà al recupero dei crediti nei
confronti della persona fisica e/o giuridica interessata. Al riguardo, la parte
richiesta è tenuta sia a fornire alla parte richiedente le informazioni utili a
quest’ultima per il recupero dei crediti sorti nello Stato membro in cui essa
ha sede ed a notificare al debitore gli atti relativi a tali crediti emanati da
tale Stato membro, sia a procedere al recupero dei crediti.
2.1. L’articolo 76 del regolamento
di applicazione disciplina le modalità di scambio di informazioni tra
istituzioni: in conformità al paragrafo 1, la parte richiesta fornisce alla
parte richiedente (PAPER SED R014), su richiesta di quest’ultima (PAPER SED
R012), tutte le informazioni utili per il recupero di un credito e, a tale
fine, essa esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi
sorti nel suo Stato membro. La domanda di informazioni deve contenere il nome,
l’ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini
dell’identificazione della persona fisica o giuridica sul conto della quale
debbono essere fornite le informazioni, nonché la natura e l’importo del
credito. Si evidenzia che il citato articolo 76 dispone che
“la parte
richiesta non è tenuta a fornire informazioni:
a)
che
non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel
suo Stato membro; o
b)
che
rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o
c)
la
cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico
di detto Stato”.
La parte richiesta comunica alla
parte richiedente i motivi che, eventualmente, si oppongono al soddisfacimento
della domanda di informazioni (PAPER SED R014).
2.2. Per quanto riguarda
l’assistenza per le richieste di notifica, su domanda della parte richiedente
(PAPER SED R015), ai sensi dell’articolo 77 del regolamento di applicazione, la
parte richiesta procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica
dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario
di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, emanati dallo
Stato membro in cui ha sede la parte richiedente e concernenti un credito e/o
il suo recupero. La domanda di notifica contiene il nome, l’indirizzo e
qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione del destinatario, cui
la parte richiedente ha normalmente accesso. La domanda contiene altresì la
natura, l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se del caso, il
nome e l’indirizzo del debitore ed ogni altro dato utile per la sua
identificazione nonché il credito cui si riferisce l’atto o la decisione ed
ogni altra informazione utile. La parte richiesta informa immediatamente la
parte richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando
la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario
(PAPER SED R016).
2.3. Conformemente all’articolo 78
del regolamento di applicazione, la domanda di recupero dei crediti (PAPER SED
R017), deve essere accompagnata da una copia ufficiale o autenticata del titolo
esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede la parte richiedente e, se
del caso, dall’originale o da una copia autenticata di altri documenti
necessari al recupero. Ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo 78, la
parte richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:
a)
se
il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro in
cui ha sede, fatti salvi i casi di cui all'articolo 81, paragrafo 2, secondo
comma del regolamento di applicazione;
b)
quando
essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di
recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1,
e nel caso in cui le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del
credito;
c)
se
il termine di prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro in cui ha
sede non è scaduto.
Ai
sensi del paragrafo 3 del citato articolo 78, la domanda deve contenere:
a)
il
nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione
della persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni
patrimoniali;
b)
il
nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione
della parte richiedente;
c)
gli
estremi dell'atto che permette l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato
membro in cui ha sede la parte richiedente;
d)
il
tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli
interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e
spese nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte
richiesta;
e)
la
data in cui la parte richiedente e/o la parte richiesta hanno notificato il
titolo all’interessato;
f)
la
data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile
procedere all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro
in cui ha sede la parte richiedente;
g)
ogni
altra informazione utile.
Inoltre, la
domanda deve contenere una dichiarazione della parte richiedente che conferma
l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2, già citate (PAPER SED
R017, punto 10). La parte richiedente comunica immediatamente alla parte
richiesta ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda
di recupero. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari
viene meno a seguito del pagamento del credito, della sua estinzione o di
qualsiasi altro motivo oppure se l’importo del credito risulta ridotto, la
parte richiedente ne informa immediatamente la parte richiesta (PAPER SED
R025). La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che,
eventualmente, si oppongono al soddisfacimento della domanda di recupero (PAPER
SED R018).
Si richiamano le Sedi alla rigorosa
osservanza delle sopraccitate disposizioni.
3. Modalità
di recupero
Con
riferimento alle modalità e ai termini di recupero, gli articoli 79 e seguenti
del regolamento di applicazione stabiliscono quanto segue:
Articolo
79: ATTO CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DEL RECUPERO
1.
Conformemente all'articolo 84, paragrafo 2 del regolamento di base, l'atto che
consente l'esecuzione del recupero del credito è riconosciuto direttamente e
trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un
credito dello Stato membro della parte richiesta.
2. In
deroga al
paragrafo 1, l'atto che permette l'esecuzione del credito può essere,
all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro della
parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un titolo
che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato membro.
Gli Stati
membri si impegnano a ultimare l’approvazione, il riconoscimento, il
completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla
data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si
applica il terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri non possono
negare il completamento di tali azioni quando il titolo esecutivo è redatto
correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che
comportano il superamento del termine di tre mesi.
Nel caso in
cui una di queste azioni dia luogo a una controversia relativa al credito e/o
all'atto che consente l'esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica
l'articolo 81 del regolamento di applicazione.
Articolo
80: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
1.
Il
recupero è effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta.
L’intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da
quest'ultima alla parte richiedente.
2. La parte
richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le
prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, e previa consultazione
della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o
autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte
richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte
richiedente.
A decorrere
dalla data in cui l'atto che consente il recupero del credito è stato
direttamente riconosciuto a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, del
regolamento di applicazione, o approvato, riconosciuto, integrato, sostituito a
norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, gli
interessi per ritardato pagamento, sono addebitati ai sensi delle disposizioni
legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato
membro della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente
.
Articolo
81: CONTESTAZIONE DEL CREDITO O DELL'ATTO CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DEL
RECUPERO E CONTESTAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI
1. Se nel
corso della procedura di recupero una parte interessata contesta il credito e/o
l'atto che ne consente l'esecuzione, emesso nello Stato membro della parte
richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte
richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato membro.
La parte richiedente notifica senza indugio quest'azione alla parte richiesta
(PAPER SED
R019).
In risposta la parte richiesta utilizza il PAPER SED R033.
Anche la parte interessata può informare di questa azione la parte richiesta.
2. Non
appena la parte richiesta abbia ricevuto la notifica o l'informazione di cui al
paragrafo 1, dalla parte richiedente o dall'interessato, essa sospende la
procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'autorità competente in
materia
(PAPER
SED R018/R019)
, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del
secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo
l'articolo 84 del regolamento di applicazione, la parte richiedente può
ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le
disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo
consentono per crediti analoghi.
In deroga
al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni
legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato
membro, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato
(PAPER SED
R033 - PAPER SED R034)
, purché le disposizioni legislative, regolamentari e
le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta lo
consentano. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la
parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata
unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore
nello Stato membro della parte richiesta.
3. Qualora
la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro
della parte richiesta
(PAPER SED R018/R019 e PAPER SED R034)
,
l'azione viene intrapresa davanti all’autorità competente di tale Stato membro,
conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.
4. Qualora
l'autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l'azione
conformemente al paragrafo 1, sia un giudice ordinario o amministrativo, la
decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e
permetta il recupero del credito nello Stato membro della parte richiedente
costituisce l'"atto che consente l'esecuzione" ai sensi degli
articoli 78 e 79 del regolamento di applicazione e il recupero del credito è
effettuato sulla base di questa decisione.
Articolo
82: LIMITI DELL'ASSISTENZA
1. La parte
richiesta non è tenuta:
a)
ad
accordare l'assistenza di cui agli articoli da 78 a 81 del regolamento di applicazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a
causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o
sociale nello Stato membro della parte richiesta, purché le disposizioni
legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato
membro della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali
analoghi;
b)
ad
accordare l'assistenza di cui agli articoli da 76 a 81 del regolamento di applicazione se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 76 a 78 del regolamento di applicazione si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni, a
decorrere dalla data in cui è stato costituito l'atto che consente il recupero
ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi
amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiedente alla data
della domanda. Tuttavia, qualora il credito o l'atto sia contestato, il termine
decorre dalla data in cui lo Stato membro della parte richiedente stabilisce
che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere contestati.
2. La parte
richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di
assistenza è respinta.
Articolo
83: TERMINI DI PRESCRIZIONE
1. Le
questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:
a) dalle
norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiedente se
riguardano il credito e/o l'atto che consente il recupero; e
b) dalle
norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiesta se riguardano
i provvedimenti esecutivi nello Stato membro richiesto.
I termini
di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato membro
della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla
data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma
dell'articolo 79 del regolamento di applicazione.
2. Gli atti
di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di
assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero
avuto l'effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme
di legge vigenti nello Stato membro della parte richiedente, si considerano, a
questo effetto, come compiuti in quest'ultimo Stato.
Articolo
84: MISURE CAUTELARI
Su domanda
motivata della parte richiedente
(PAPER SED R017)
, la parte
richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito se le
disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo
consentono
(PAPER SED R018)
.
Per
l'attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e
le procedure di cui agli articoli 78, 79, 81 e 82 del regolamento di
applicazione.
Articolo
85: SPESE CONNESSE AL RECUPERO (PAPER SED R028; in risposta PAPER SED R029)
1. La parte
richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene
ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni
legislative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta, che si
applicano a crediti analoghi.
2. L
'assistenza
reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma,
gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o
comporti un importo delle spese molto elevato, la parte richiedente e la parte
richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
3. Lo Stato
membro della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato
membro della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni
riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del
titolo emesso dalla parte richiedente.
Articolo
86: CLAUSOLA DI REVISIONE
1. Entro il quarto
anno civile completo dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione la
commissione amministrativa presenta un rapporto comparativo sui termini di cui
all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione.
Sulla base di tale
rapporto la Commissione europea può, se del caso, presentare proposte per
rivedere tali termini allo scopo di ridurli in misura significativa.
2. Entro la data di
cui al paragrafo 1 la commissione amministrativa valuta anche le regole per la
conversione dei periodi di cui all’articolo 13 ai fini di una eventuale
semplificazione di tali regole.
3. Entro il 1°
maggio 2015, la commissione amministrativa presenta una relazione in cui valuta
nello specifico l’applicazione dei capi I e III del titolo IV del regolamento
di applicazione, in particolare riguardo alle procedure e alle scadenze di cui
all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione e alle
procedure di recupero di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione. Sulla scorta di questa relazione la Commissione europea presenta,se necessario, proposte atte a rendere le procedure più
efficienti ed equilibrate.
4. Diritti di
surroga dell’istituzione debitrice
Ai sensi
dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di base se, in virtù della
legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un
danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro,
gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto
a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente:
a) quando
l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa
applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale
surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro;
b) quando
l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del
terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.
Il
paragrafo 2 del citato articolo 85 precisa che, se in virtù della legislazione
di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno
risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le
disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è
esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori
subordinati che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta
persona o dell'istituzione competente.
Le
disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche agli eventuali diritti
dell'istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei
lavoratori subordinati che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilità
non è esclusa.
5. Rinuncia al
rimborso fra istituzioni
Ai sensi
dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di base “
Qualora ai sensi
dell’articolo 35, paragrafo 3, e/o dell’articolo 41, paragrafo 2, due o più
Stati membri o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di
rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell’ambito della loro
competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall’importo delle
prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo
responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:
a) qualora
l’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora eroghi ad una persona
delle prestazioni per un danno verificatosi nel proprio territorio, detta
istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell’azione diretta
nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle
disposizioni della legislazione che essa applica;
b) per
l’applicazione della lettera a):
i)
il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso
l’istituzione del luogo di residenza o di dimora;
e
ii)
la suddetta istituzione sarà considerata essere l’istituzione debitrice;
c) si
continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate
dall’accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall’importo delle
prestazioni realmente erogate”.
6.
Istruzioni contabili
Riguardo
alle modalità di rilevazione del recupero di prestazioni, comprese le azioni di
surroga, e del recupero di contributi oggetto delle norme comunitarie in
argomento, si fa riserva di emanazione di apposita disciplina contabile.
Il Direttore
Generale
Nori
[1]
Ai sensi dell’art.
75, paragrafo 1, del regolamento di applicazione per parte richiesta “si
intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione alla quale può
essere presentata una domanda di informazione, notifica o recupero”.
[2]
Ai sensi del
succitato articolo
per parte richiedente “si intende, riguardo a ciascuno
Stato membro, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazione,
notifica o recupero relativa a un credito”.
[3]
Ai sensi del
succitato articolo, il termine
credito designa “tutti i crediti relativi a
contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi,
ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese
connessi al credito a norma della legislazione dello Stato membro che reclama
il credito”.