Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 88 del 02/07/2010
Direzione Centrale
Pensioni
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale
Bilanci e
Servizi Fiscali
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Pianificazione e
Controllo di
Gestione
Direzione Centrale
Sistemi
Informativi e
Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
02/07/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
88
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
2
OGGETTO:
regolamento (CE)
n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988
del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16
settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284
del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di
sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche
.
SOMMARIO
:
Premessa
. 1. Principi
generali e disposizioni comuni alle pensioni e ad altre prestazioni. 2. Disposizioni
comuni alle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.
3.
Pensioni di vecchiaia, superstiti e invalidità (legislazioni tipo B) capitolo
5 del regolamento 883/2004: disposizioni generali.
4.
Totalizzazione dei periodi di assicurazione.
5. Liquidazione
delle prestazioni
.
6. Calcolo della
retribuzione, dei redditi pensionabili e del montante contributivo.
7.
Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione: periodi di
assicurazione volontaria.
8. Periodi di assicurazione o residenza
inferiori ad un anno.
9. Periodi di cura dei figli. 10.
Attribuzione di un’integrazione.
11. Nuovo calcolo
e rivalutazione delle prestazioni.
12.
Ricostituzione delle pensioni: Decisione della Commissione amministrativa n.
105 del 19 dicembre 1975.
13. Clausole anticumulo.
13.1
Criteri e disposizioni generali. 13.2 Cumulo di prestazioni della stessa
natura. 13.3 Cumulo di prestazioni di natura diversa o di altri redditi. 14.
Rinuncia ad una domanda di prestazione. 15. Liquidazione provvisoria e
ricalcolo provvisorio di una pensione.
16. Comunicazione
delle decisioni al richiedente.
17. Disposizioni particolari
relative alle prestazioni di invalidità.
18. Presentazione
delle altre domande di prestazioni: pensioni di vecchiaia, pensioni ai
superstiti e pensioni di invalidità per le persone soggette a legislazione
di tipo
B.
Prepensionamenti. 19.
Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni.
20. Applicazione sentenza della Corte di Giustizia CE Gottardo/INPS.
21.
Prepensionamenti. 22.
Prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo. 23. Prestazioni orfanili.
24.
Disposizioni
transitorie.
Premessa
Dal 1°
maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza
sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea costituite dai regolamenti CEE
nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono sostituite dalle norme
di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come
modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e dal regolamento
di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009.
In casi
determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn.
1408/71 e 574/72.
Le
disposizioni di carattere generale sono state impartite con la circolare sui
nuovi regolamenti comunitari – parte generale, alla quale si rimanda
integralmente. La presente circolare contiene disposizioni specifiche in
materia di prestazioni pensionistiche, di prestazioni per prepensionamenti e di
prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo.
Il regolamento n. 883/2004 è successivamente
indicato anche come “regolamento di base” ed il regolamento n. 987/2009 come
“regolamento di applicazione”.
1. Principi
generali e disposizioni comuni alle pensioni e ad altre prestazioni
Si ritiene utile
ricordare che le disposizioni dei regolamenti comunitari di coordinamento delle
legislazioni nazionali di sicurezza sociale, dirette alle persone che
esercitano il diritto di libera circolazione, non sostituiscono le legislazioni
nazionali ma stabiliscono i criteri e le modalità di applicazione delle
suddette legislazioni.
I nuovi regolamenti continuano ad
essere basati sui principi generali della parità di trattamento, unicità della
legislazione applicabile, esportabilità delle prestazioni, divieto di cumulo di
prestazioni della stessa natura a carico di due o più Stati membri per gli
stessi soggetti e per lo stesso periodo, totalizzazione dei periodi
assicurativi, di residenza e dei periodi equiparati.
Si ritiene
opportuno, invece, richiamare l’attenzione sull’innovazione introdotta, con il
principio di a
ssimilazione
di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti.
In varie
occasioni la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla possibilità di
assimilare prestazioni, redditi e fatti. Tale principio è stato esplicitato e
sviluppato dall’articolo 5 del regolamento n. 883/2004.
Per
l’applicazione di questa disposizione occorre tenere presente che, secondo i
considerando (10), (11) e (12) del regolamento di base, il principio
dell’assimilazione non interferisce con quello della totalizzazione dei
periodi.
Inoltre,
l’assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro in
nessun caso può rendere un altro Stato membro competente ovvero rendere la sua
legislazione applicabile, né portare a risultati oggettivamente
ingiustificabili oppure al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo
stesso periodo
(vedi
circolare sui nuovi regolamenti comunitari – parte generale, punto 8).
Sulla base di tale principio, la
titolarità di prestazione estera precluderebbe la possibilità di far ricorso al
cumulo dei periodi esteri in applicazione delle disposizioni nazionali in
materia di totalizzazione dei periodi assicurativi previste dall’articolo 1 del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, così come modificato dalla legge 24
dicembre 2007, n. 247. Tuttavia, si sottolinea che la citata legge n. 247/2007
elenca tassativamente le varie gestioni nazionali i cui trattamenti pensionistici
ostano alla totalizzazione, mentre non fa alcun riferimento alla titolarità di
prestazioni estere. Pertanto, conformemente a quanto sancito dalla consolidata
giurisprudenza della Corte di Giustizia, che fa salve, nell’applicazione delle
disposizioni comunitarie, le norme più favorevoli della legislazione interna,
nonché in osservanza del disposto dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera a),
che consente l’applicabilità di vincoli posti dalle legislazioni nazionali solo
in presenza di clausole esterne (vedi più avanti al punto 13), si ritiene che
si possa procedere alla totalizzazione di cui alla citata legge anche in favore
dei titolari di una prestazione estera. In tal senso vanno interpretati i
messaggi nn. 30610 del 16 novembre 2006, 5188 del 27 febbraio 2007, 4366 del 27 febbraio 2008, 2336 del 25 gennaio 2010 e 4670 del 15 febbraio 2010.
2. Disposizioni
comuni alle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti
Le norme in materia pensionistica
del regolamento CEE n. 1408/71 non risultano modificate in modo rilevante dal
regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia, il testo delle disposizioni risulta più
chiaro e sono state inserite alcune nuove definizioni.
Nel capitolo relativo
all’invalidità, seguendo la terminologia usata dalla Corte di Giustizia, è
stata introdotta la definizione di
“legislazione di tipo A”
e
“legislazione
di tipo B”
.
Per “
legislazione di tipo A
”
si intende qualsiasi legislazione in base alla quale l’importo delle
prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di
assicurazione o di residenza.
Le “
legislazione di tipo B”,
tra cui la legislazione italiana, sono, invece, tutte quelle non rientranti
nella definizione di “legislazione di tipo A”.
Le disposizioni in materia
pensionistica sono contenute negli articoli da 44 a 60 del regolamento di base e da 43 a 53 del regolamento di applicazione. Nel regolamento n.
883/2004 le norme sono raggruppate in due distinti capitoli:
-
il capitolo 4 (articoli da 44 a 49) riporta le disposizioni specifiche relative
alle prestazioni per invalidità erogate in base alle legislazioni di tipo A;
-
il capitolo 5 (articoli da 50 a 60) contiene le disposizioni relative alle
pensioni di vecchiaia, alle pensioni ai superstiti ed alle pensioni di
invalidità degli Stati, tra cui l’Italia, che determinano l’importo della
prestazione tenendo conto della durata dei periodi di assicurazione
(legislazione di tipo B).
L’articolo
46, paragrafo 1, del regolamento di base prevede che u
na persona che sia
stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o
più Stati membri, di cui una almeno non sia di tipo A, beneficia delle
prestazioni in base alle disposizioni contenute nel capitolo 5.
Ne consegue
che, poiché la legislazione italiana rientra tra le legislazioni di tipo B, le
norme contenute in tale capitolo trovano applicazione sia per le pensioni di
vecchiaia e superstiti che per le pensioni di invalidità (assegno ordinario e
pensione di inabilità) da liquidare a carico dell’assicurazione italiana.
3.
Pensioni di vecchiaia, superstiti e invalidità (legislazioni tipo B), capitolo
5 del regolamento n. 883/2004:
disposizioni generali
a)
Efficacia
della domanda di pensione
L’articolo
50 del regolamento di base prevede, in generale, la contemporanea liquidazione
della prestazione nei confronti di tutti gli Stati membri alla cui legislazione
l'interessato è stato soggetto. Una deroga è ammessa nell’ipotesi in cui
l’interessato chieda espressamente di differire la liquidazione delle
prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati
membri.
A tal
proposito, l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento di applicazione precisa
che il richiedente che intenda differire la liquidazione delle prestazioni di
vecchiaia acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri, deve
indicarlo nella domanda specificando, altresì, ai sensi di quale legislazione
chiede il differimento. Inoltre, per permettere all’interessato di esercitare
tale diritto, le istituzioni in causa, su sua richiesta, sono tenute a
fornirgli tutte le informazioni di cui dispongono per consentire di valutare le
conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che
potrebbe richiedere.
Si ricorda
che, considerata la complessità e le continue modifiche dei sistemi
pensionistici degli Stati membri, è possibile avere informazioni aggiornate in
materia di legislazioni nazionali attraverso la consultazione della
pubblicazione MISSOC della Commissione Europea, riportata nella parte
“Convenzioni internazionali” del sito Intranet dell’Istituto.
b) Calcolo
delle prestazioni
In base
all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, se l’interessato
soddisfa le condizioni necessarie per ottenere la prestazione soltanto ai sensi
di uno o più Stati membri alla cui legislazione è stato soggetto, le
istituzioni di tali Stati determinano la misura della prestazione da essi
dovuta senza tener conto dei periodi maturati in base alle legislazioni le cui
condizioni non sono soddisfatte. Tale esclusione opera solo se, prendendo in
considerazione tali periodi, si determina una prestazione di importo meno
favorevole.
Esempio:
una
persona che ha lavorato nello Stato A, nello Stato B e nello Stato C, presenta
una domanda di pensione di vecchiaia, ma i requisiti per ottenere la
prestazione richiesta sono soddisfatti solo nello Stato A. L’istituzione di
tale Stato calcola la prestazione senza prendere in considerazione i periodi
maturati negli Stati B e/o C, se con l’esclusione di detti periodi si determina
una prestazione di importo più elevato.
Ovviamente,
le disposizioni del citato paragrafo 2 si applicano anche nel caso in cui, pur
avendo perfezionato i requisiti richiesti per la prestazione di vecchiaia,
l’interessato richieda espressamente di differirne la liquidazione. Ne consegue
che, per quanto riguarda la liquidazione delle prestazioni a carico
dell’assicurazione italiana, nell’operare la totalizzazione devono essere presi
in considerazione i periodi maturati ai sensi delle legislazioni degli Stati
che liquidano la prestazione, nonché i periodi accreditati ai sensi delle
legislazioni degli altri Stati che siano necessari per il perfezionamento del
diritto alla pensione italiana richiesta.
Peraltro, i
periodi maturati ai sensi delle legislazioni nei confronti delle quali non sono
soddisfatte le condizioni richieste per ottenere la pensione, ovvero pur
essendo perfezionati i requisiti, l’interessato ha manifestato l’intenzione di
differirne la liquidazione, devono essere esclusi dalla totalizzazione se il
loro computo determina un importo di pensione meno favorevole e sempre che
detti periodi non siano necessari per perfezionare il diritto alla pensione
italiana.
Le Sedi,
nel caso di domande di pensione presentate da persone che fanno valere periodi
di assicurazione in due o più Stati comunitari, avranno cura di effettuare i
due calcoli, il primo con esclusione dei periodi degli Stati che non concedono
la prestazione, il secondo includendo detti periodi. A conclusione delle
operazioni di calcolo sarà posta in pagamento la prestazione di importo più
elevato. Si precisa che la contribuzione estera ai fini del calcolo della
prestazione italiana produce effetti, in particolare, ai fini della
determinazione del sistema di calcolo (contributivo, misto o retributivo).
In ogni
caso devono essere tenute in considerazione le disposizioni del messaggio n.
9749 del 30 aprile 2008 che garantiscono la concessione del trattamento più
favorevole a favore dell’assicurato
a
cui spetta la scelta della
prestazione da erogare.
Infine, si
precisa che la pensione italiana concessa escludendo dal calcolo i periodi
esteri degli Stati che non accordano la prestazione, deve intendersi erogata a
titolo provvisorio; infatti, la prestazione liquidata in regime comunitario può
considerarsi definitiva solo nel momento in cui tutti gli Stati hanno liquidato
la prestazione spettante a loro carico.
c)
Ricalcolo
delle prestazioni
Il
paragrafo 4 dell’articolo 50 del regolamento di base dispone che le istituzioni
degli Stati che hanno già concesso una prestazione procedano ad un nuovo
calcolo della stessa man mano che le condizioni per il diritto sono soddisfatte
ai sensi delle altre legislazioni o qualora l’interessato richieda la
liquidazione di una pensione di vecchiaia di cui era stato chiesto il differimento.
Pertanto, in base ai chiarimenti
contenuti nella Decisione della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale n. P1 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n.1), l’istituzione che eroga una pensione esegue d’ufficio un nuovo calcolo non
appena informata del fatto che il beneficiario soddisfa le condizioni per la
concessione di una prestazione ai sensi della legislazione di un altro Stato
membro.
Non occorre un nuovo calcolo se i
periodi maturati ai sensi della legislazione degli altri Stati membri sono
stati già considerati ai fini della concessione della prestazione e non è stato
maturato nessun periodo successivo alla decorrenza originaria della
prestazione, fatti salvi gli effetti sull’eventuale integrazione al minimo
della pensione italiana.
Pertanto, in tali ipotesi, le Sedi
effettueranno una ricostituzione della pensione già concessa a carico
dell’assicurazione italiana esclusivamente per inserire il dato relativo
all’importo della pensione estera.
Deve essere eseguito un nuovo
calcolo d’ufficio se ricorrono ulteriori condizioni (diverse dal completamento
dei periodi assicurativi), come il raggiungimento dell’età richiesta per la
concessione della prestazione.
L’istituzione che calcola nuovamente
una prestazione da essa precedentemente concessa terrà conto, ai fini del
calcolo, di tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza e di tutte le
altre condizioni che il beneficiario soddisfi ai sensi della propria
legislazione e di quella di altri Stati membri alla data della concessione
della prestazione ricalcolata.
La data di
riferimento sarà il giorno in cui si è verificato il rischio nello Stato membro
in cui per ultimo sono state soddisfatte le condizioni per il diritto.
E’ appena
il caso di precisare che, per quanto riguarda le prestazioni erogate
dall’Istituto, nel caso di ricalcolo della prestazione italiana le operazioni
di conguaglio tra l’importo già erogato e l’importo derivante dal nuovo calcolo
andranno effettuate dalla data di decorrenza della prestazione estera.
d)
Legislazione applicabile per l’accertamento del diritto
Si ritiene
opportuno ribadire che, ai fini del perfezionamento del diritto alle
prestazioni da parte di coloro che hanno prestato la loro attività in due o più
Stati membri, si deve, ovviamente, far riferimento soltanto alle condizioni e
ai requisiti stabiliti dalla legislazione di ciascuno Stato, anche nel caso in
cui il diritto sia perfezionato in base al cumulo dei periodi maturati in tali
Stati.
4.
Totalizzazione dei periodi di assicurazione
Le
disposizioni di carattere generale in materia di totalizzazione dei periodi di
assicurazione sono contenute nell’articolo 6 del regolamento di base.
Le modalità
di trattazione di eventuali periodi sovrapposti nonché i criteri di conversione
dei periodi espressi in unità temporali diverse, sono contenuti rispettivamente
negli articoli 12 e 13 del regolamento di applicazione.
L’articolo
6 del regolamento n. 883/2004 dispone che - fatte salve le disposizioni
contrarie del regolamento stesso - qualora la legislazione di uno Stato
comunitario preveda determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di
attività lavorativa autonoma o di residenza:
- per
il diritto o la durata delle prestazioni;
-
per
l’iscrizione all’assicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa
continuata);
-
per
l’ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale,
l’istituzione
competente deve considerare gli analoghi periodi maturati in altri Stati
membri, come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che
essa applica.
In
particolare, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di applicazione, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base l'istituzione
competente deve rivolgersi alle istituzioni degli Stati membri alla cui
legislazione l'interessato è stato soggetto per richiedere le informazioni
relative ai periodi maturati sotto la loro legislazione.
I periodi
di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza
maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli
maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura
necessaria, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
I criteri
da seguire nelle operazioni di totalizzazione e la trattazione delle norme in
esame sono riportati nella circolare sui nuovi regolamenti comunitari - parte
generale, punto 9, a cui si rinvia.
Tuttavia, si ritiene opportuno
ricordare che, per quanto riguarda la legislazione italiana,
i periodi
di contribuzione volontaria sovrapposti a periodi di assicurazione compiuti in
un altro Stato membro devono essere utilizzati sia per il calcolo della
pensione autonoma che per il calcolo del pro-rata, escludendo dal computo i
corrispondenti periodi di contribuzione risultanti all'estero (vedi circolare
n. 1054 C.I./82 del 2 aprile 1979, punto I e circolare n. 1068 C.I./61 del 15 marzo 1982).
a)
Totalizzazione
nel regime generale italiano per i lavoratori dipendenti
Per l’accertamento del diritto e il
calcolo delle prestazioni italiane a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti deve essere presa in
considerazione tutta la contribuzione estera accreditata nei regimi generali
per i lavoratori dipendenti. S
i precisa, in proposito, che per
individuare la tipologia della contribuzione estera dovrà farsi riferimento al
modo in cui detta contribuzione viene contraddistinta nell'estratto
contributivo estero.
Ne consegue che i contributi esteri,
che eventualmente corrispondano all’esercizio di un’attività autonoma, vanno,
comunque, cumulati con i contributi italiani versati nell’A.G.O. per l’I.V.S.
dei lavoratori dipendenti, qualora, ai sensi della legislazione dello Stato estero
interessato, siano stati versati in un regime generale per lavoratori
dipendenti.
Tale distinzione, tuttavia, assume
rilevanza solo ai fini dell’attribuzione della contribuzione estera alle
singole quote, nel caso di carriere miste in Italia e sempre che la prestazione
italiana debba essere liquidata a carico delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, con quota a carico anche del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
(vedi circolare n. 277 del 1° dicembre 1992).
b)
Totalizzazione nel regime generale italiano dei periodi compiuti nei regimi
speciali esteri
L’articolo
51, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 precisa che: “
se la
legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni
alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una
determinata attività subordinata o autonoma o in un'occupazione soggetta ad un
regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l’istituzione
competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi maturati sotto la
legislazione di altri Stati membri soltanto se sono maturati sotto un regime
corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del
caso, nella stessa attività subordinata o autonoma”.
Nel caso in
cui, pur considerando tali periodi
, “l’interessato non soddisfa le
condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in
considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o,
altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei
casi, purché l’interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi”.
Ne consegue
che, ai sensi della legislazione italiana, per il conseguimento del diritto
alle prestazioni dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, delle Gestioni
speciali per i lavoratori autonomi, nonché della gestione separata (per la
gestione separata vedi punto 4.4) i periodi di assicurazione compiuti negli
altri Stati in una professione soggetta ad un regime speciale, vengono cumulati
con periodi della predetta assicurazione in tutti i casi in cui l’interessato
non possa conseguire in Italia il diritto a una prestazione di un regime o
fondo speciale di previdenza, sostituivo o integrativo dell’assicurazione
generale obbligatoria I.V.S., corrispondente a quello al quale è stato iscritto
all’estero in relazione allo svolgimento di una determinata professione od
occupazione.
Il
paragrafo 2 del medesimo articolo precisa, inoltre, che: “
i periodi di
assicurazione maturati nell'ambito di un regime speciale di uno Stato membro
sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del
regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati,
a seconda dei casi, di un altro Stato membro, purché l’interessato sia stato
iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati
presi in considerazione in quest’ultimo Stato membro nell’ambito di un regime
speciale”.
Pertanto,
i periodi
fatti valere in un qualsiasi regime speciale di uno Stato membro saranno
totalizzati nel regime generale italiano se l’interessato risulti assicurato in
tale regime, anche se detti periodi fossero già stati utilizzati per la
liquidazione di una prestazione in un qualsiasi regime speciale vigente in
Italia (vedi circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte II, punto I).
c)
Totalizzazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
Per quanto
riguarda la valutazione dei periodi esteri derivanti da un’attività autonoma ai
fini dell’accertamento del diritto e del calcolo delle prestazioni a carico
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si ribadiscono i seguenti
criteri:
- i periodi
di assicurazione, fatti valere negli altri Stati membri, derivanti dallo
svolgimento di attività autonoma corrispondente a quella che avrebbe dato
luogo, se svolta in Italia all’iscrizione ad una delle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi, sono da equiparare ai periodi di assicurazione del regime
generale italiano e, pertanto, possono essere utilizzati per il raggiungimento
del diritto e per il calcolo della pensione italiana sia nell’assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sia nelle suddette gestioni
speciali. Si precisa che deve, in ogni caso, trattarsi di periodi relativi a
forme assicurative obbligatorie e non di natura privatistica o negoziale;
- i periodi
di contribuzione accreditati nelle gestioni speciali italiane, ivi compresi
quelli accreditati nella gestione separata (vedi messaggio n. 71 del 3 luglio
2003) devono essere in ogni caso comunicati agli organismi esteri unitamente a
quelli dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- la
liquidazione delle pensioni a carico dell’assicurazione italiana deve essere
effettuata applicando le disposizioni sul coordinamento dell’assicurazione
generale obbligatoria del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e degli
ordinamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, considerato che le
disposizioni comunitarie, fatte salve le disposizioni dell’articolo 51 del
regolamento di base, non incidono sulle norme di coordinamento nazionale
(articolo 53 del regolamento di applicazione).
Nel caso in
cui non sussista il diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria
del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, la pensione deve essere liquidata
nella gestione speciale se in tale gestione risultino perfezionati i requisiti
tenendo conto dei periodi assicurativi compiuti negli altri Stati in relazione
ad un’attività subordinata o autonoma.
d)
Totalizzazione
dei periodi esteri nella gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95
Con
riferimento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
n. 335/95, si ribadisce che la contribuzione estera può essere utilmente presa
in considerazione sia per il raggiungimento dei requisiti contributivi per il
diritto a pensione nella gestione medesima, sia per il perfezionamento del
requisito di 15 anni di contribuzione, di cui all’articolo 2 del decreto legge
28 settembre 2001, n. 355, convertito nella legge 27 novembre 2001, n. 417,
richiesto per l’esercizio del diritto di opzione per il calcolo contributivo e
che consente di computare, nella gestione in esame, i periodi di contribuzione
maturati nell’assicurazione generale obbligatoria nelle forme sostitutive o
esclusive della medesima ovvero in una gestione speciale dei lavoratori
autonomi. Si confermano, pertanto, le disposizioni impartite con messaggio
n.4156 del 19 febbraio 2008.
e)
Totalizzazione
nei fondi speciali italiani dei periodi esteri
Per quanto
riguarda i fondi speciali gestiti dall’Istituto, si rammenta che l’accertamento
del diritto e il calcolo delle prestazioni, a carico di tali regimi, mediante
il cumulo dei periodi esteri è possibile solo a condizione che detti periodi
siano
maturati in fondi esteri posti a tutela della medesima categoria di lavoratori
o, in mancanza di un fondo estero corrispondente, che i periodi esteri siano
stati maturati in relazione allo svolgimento di un’attività che, se fosse stata
svolta in Italia, avrebbe comportato l’iscrizione al fondo speciale.
Per quanto
riguarda il Fondo elettrici, che
provvede al trattamento di quiescenza e
pensionistico dei dipendenti ENEL e delle imprese elettriche private,
si rinvia
integralmente alle disposizioni impartite con messaggio n. 21395 del 28 maggio 1998, in base alle quali, per gli iscritti entro il 15 novembre 1996, è possibile cumulare con i contributi del Fondo stesso anche i periodi di contribuzione
compiuti all’estero, in Paesi dell’Unione europea o legati all’Italia da
Convenzioni di sicurezza sociale, relativi allo svolgimento di attività diversa
da quella specificamente prevista per l’assoggettamento al Fondo stesso.
Infine, a chiusura
delle disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi,
l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di base dispone che: “s
e la
legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina
l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla
condizione che l’interessato sia assicurato al momento dell’avverarsi del
rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in
precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato
membro e, al momento dell’avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la
legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio
o, se ciò
non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della
legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest’ultima condizione è
ritenuta soddisfatta nei casi di cui all’articolo 57”,
relativo
alla totalizzazione dei periodi inferiori all’anno (vedi successivo punto 8).
Si precisa
che, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche italiane di invalidità,
vecchiaia e superstiti, per nessuna di esse è previsto che, quale requisito per
il perfezionamento del diritto, il richiedente sia in attività e, quindi,
assicurato al momento del verificarsi del rischio. Pertanto, la disposizione in
esame non assume rilevanza ai fini della concessione delle prestazioni a carico
dell’assicurazione italiana.
f) Totalizzazione
dei periodi assicurativi ex articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42: modalità di utilizzo dei periodi esteri
In riferimento alle modalità di
utilizzo della contribuzione estera nel caso di prestazioni da liquidare, a
favore di soggetti
iscritti a due o più forme pensionistiche obbligatorie,
in applicazione delle disposizioni nazionali in materia di totalizzazione ai
sensi del
l’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, si confermano le disposizioni già emanate in materia (vedi messaggi nn. 30610 del 16 novembre
2006, 5188 del 27 febbraio 2007, 4366 del 27 febbraio 2008, 2336 del 25 gennaio
2010 e 4670 del 15 febbraio 2010, già citati al precedente punto 1).
Pertanto,
si ribadisce che i periodi maturati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi
legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale devono
essere
conteggiati, a prescindere dal limite di 3 anni previsto dall'articolo 1, comma
76, lettera a), della legge 24 dicembre 2007 n. 247, rispettando, invece, il periodo minimo necessario per l’applicazione della normativa comunitaria (1 anno) o
delle singole convenzioni bilaterali.
g) Disposizioni
speciali per dipendenti pubblici coperti da un regime speciale
(articoli 49 e 60 del regolamento di
base)
Per completezza d’informazione,
anche se la materia non rientra nella competenza dell’Istituto, si illustrano
le norme specifiche per i dipendenti pubblici coperti da un regime speciale
che, per quanto riguarda l’Italia, sono di competenza dell’INPDAP.
Gli articoli 49 e 60 del regolamento
di base contengono disposizioni speciali per i dipendenti pubblici. In particolare
l’articolo 49 prevede l’applicazione per i dipendenti pubblici delle
disposizioni del regolamento relative:
- alla totalizzazione dei periodi
(articolo 6 del regolamento di base, titolo 1);
- alle prestazioni di invalidità
(articoli 44, 46, 47 e 48 del regolamento di base, capitolo 4).
Peraltro, l’articolo 60 estende ai
dipendenti pubblici, oltre alle norme sulla totalizzazione dei periodi, anche:
- le disposizioni generali
previste per le pensioni di vecchiaia e superstiti (articolo 50);
-
le disposizioni speciali previste per la totalizzazione dei periodi
(limitatamente al paragrafo 3
dell’articolo 51);
- le disposizioni relative alla
liquidazione delle prestazioni (articolo 52);
- le disposizioni relative alla
presa in considerazione dei periodi inferiori all’anno (articolo 57).
Inoltre, l’articolo 60, paragrafo 2,
contiene disposizioni relative alla totalizzazione nel caso in cui la
legislazione di uno Stato membro subordini l’acquisizione del diritto a
prestazione alla condizione che tutti i periodi siano compiuti in un regime per
i dipendenti pubblici. Si tratta di disposizioni analoghe a quelle contenute
nell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.
Infine,
l’articolo 60, paragrafo 3, precisa che se la legislazione di uno Stato prevede
che le prestazioni per i dipendenti pubblici
siano calcolate in
base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un
periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato prenda in
considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente
rivalutate,
percepite
durante il periodo o i periodi nei quali l'interessato era soggetto a tale
legislazione.
Da quanto
esposto si evince che la nuova regolamentazione sostanzialmente non modifica le
disposizioni precedenti, che, pertanto, si richiamano integralmente (vedi
circolare
n. 125 del 7 giugno 1999).
5.
Liquidazione delle prestazioni
a) Calcolo
della pensione autonoma
L’articolo
52 del regolamento n. 883/2004 detta le disposizioni relative alla liquidazione
delle prestazioni, in base alle quali qualora la persona assicurata possa far
valere un diritto a pensione in base ai soli periodi compiuti in virtù della
legislazione di un altro Stato, senza la necessità di far ricorso alla totalizzazione
dei periodi compiuti in altri Stati membri, l’istituzione competente del primo
Stato deve determinare l’importo della pensione spettante a detta persona
unicamente in base ai periodi compiuti sotto la propria legislazione (articolo
52, paragrafo 1, lettera a).
Tuttavia,
in tali casi l’istituzione competente è tenuta a procedere anche al calcolo
della pensione secondo le regole del pro-rata (articolo 52, paragrafo 1,
lettera b) ed allegato VIII), al fine di accertare se all’interessato possa spettare,
in base a tale criterio di calcolo, un pro-rata di importo più favorevole
rispetto a quello della pensione autonoma. Infatti, l’articolo 52, paragrafo 3,
stabilisce che l’interessato ha diritto a percepire, dall’istituzione
competente di ciascuno Stato membro, l’importo più elevato tra quello derivante
dal calcolo effettuato sulla base della sola legislazione nazionale (pensione
autonoma) e quello risultante dal calcolo effettuato secondo le regole del
pro-rata.
Si precisa
che, per quanto riguarda le modalità di calcolo della pensione autonoma a
carico dell’assicurazione italiana, si tiene conto, ove occorra, della
situazione reddituale dell’interessato, comprendendovi, ovviamente, la pensione
estera, nonché delle norme anticumulo e delle regole di priorità per
l’attribuzione delle prestazioni familiari previste dalla normativa
comunitaria.
b) Calcolo
del pro-rata
Per il
calcolo del pro-rata di pensione – cui si procede sia nel caso in cui il
diritto a pensione risulti raggiunto unicamente con il cumulo dei periodi
maturati negli altri Stati membri, sia nel caso in cui, come evidenziato, il
diritto sia perfezionato anche in regime autonomo - deve essere prima di tutto
determinato l’importo della pensione teorica (articolo 52, paragrafo 1, lettera
b, punto i).
- Modalità
di calcolo della pensione virtuale o teorica
In base
all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b, punto i) “
l’importo teorico della
prestazione è pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti
i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni
degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa
applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione,
l’importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è
considerato come l’importo teorico”.
Pertanto,
ai fini della determinazione della pensione virtuale, si deve preliminarmente
procedere alla totalizzazione di tutti i periodi, assicurativi, di residenza e
dei periodi equivalenti risultanti a favore del richiedente presso tutte le
istituzioni competenti dei singoli Stati interessati.
A tale
scopo, deve essere tenuto presente quanto già esposto al precedente punto 4 con
riferimento alla totalizzazione, nonché, in particolare per quanto riguarda i
criteri in materia di sovrapposizione e di conversione, le regole enunciate
dagli articoli 12 e 13 del regolamento di applicazione (vedi circolare sui
nuovi regolamenti comunitari - parte generale, punto 9).
Una volta
effettuate le operazioni di totalizzazione si procede alla determinazione della
pensione virtuale. Al riguardo, occorre tenere presente, altresì, le
disposizioni complementari contenute nell’articolo 56 del regolamento di base.
In particolare, l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a), prevede che, qualora la
durata totale dei periodi di assicurazione compiuti prima dell’avverarsi del
rischio, sia superiore alla durata massima prevista dalla legislazione di uno
degli Stati in causa, per la concessione di una prestazione completa, l’istituzione
competente di tale Stato prende in considerazione, ai fini del calcolo della
pensione virtuale, detta durata massima anziché la durata totale dei periodi
maturati negli Stati interessati.
Tuttavia,
la norma citata precisa che tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di
imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a
quello della prestazione completa prevista dalla legislazione nazionale
applicata.
Pertanto,
l’importo della pensione virtuale non può essere superiore all’importo della
pensione autonoma calcolata sulla base della durata massima dei periodi di
assicurazione prevista dalla legislazione applicata dall’istituzione che
effettua il calcolo.
Per quanto
concerne, poi, la determinazione della pensione virtuale italiana, si ritiene
utile ribadire che l’anzianità contributiva maturata al dicembre 1992 e al
dicembre 1995, per determinare il sistema di calcolo (retributivo, misto o
contributivo), deve essere accertata tenendo conto anche dei periodi di assicurazione
compiuti negli altri Stati membri (circolare n. 261 del 19 novembre 1993 e circolare n. 123 del 12 giugno 1996).
Inoltre,
nel caso in cui la durata totale dei periodi italiani ed esteri dovesse
superare l’anzianità contributiva massima (2080 settimane), prevista dalla
legislazione italiana, le settimane estere dovranno essere ridotte entro tale
limite (vedi circolare n. 2036 Prs. del 6 ottobre 1972, parte X, punto 3).
- Modalità
di calcolo del pro-rata
In merito
alle modalità di calcolo dell’importo del pro-rata, l’articolo 52, paragrafo 1,
lettera b, punto ii), prevede che, una volta determinato l’importo della
pensione virtuale, “
l’istituzione competente determina quindi l’importo
effettivo della prestazione pro-rata applicando all’importo teorico il rapporto
tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi
della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati
prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati
membri interessati”.
Ne consegue
che, per il calcolo del pro-rata italiano, l’ammontare teorico della pensione
(importo virtuale), determinato secondo le modalità descritte, viene ridotto in
modo proporzionale al rapporto (c.d. coefficiente di riduzione) tra la durata
totale dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e la durata totale dei
periodi compiuti sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati,
prima dell’avverarsi del rischio.
All’importo
della pensione calcolato secondo i criteri sopra esposti (pensione autonoma
ovvero pro-rata), l’istituzione competente applica, se ne ricorrono le
condizioni, in base all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di base,
l’insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione (clausole
anticumulo) previste dalla propria legislazione, nei limiti stabiliti dagli
articoli 53, 54 e 55 del medesimo regolamento.
Inoltre, ai
sensi dell’articolo 52, paragrafo 4, nel caso in cui in base alla legislazione
di uno Stato membro risulti che la prestazione autonoma sia sempre di importo
pari o superiore a quello della prestazione calcolata secondo le regole del
pro-rata, l’istituzione competente di tale Stato può, in presenza di
determinate condizioni, non effettuare il doppio calcolo (autonomo e pro-rata).
La norma in
esame dispone che ai sensi di detta legislazione non si proceda al calcolo in
pro-rata se:
- tale
legislazione sia indicata nell’allegato VIII, parte 1;
- non sia
applicabile una legislazione che prevede clausole anticumulo sia per prestazioni
della stessa natura (articolo 54) che di natura diversa (articolo 55), a meno
che non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 55, paragrafo 2, per cui
l’istituzione competente non effettua, in relazione alle prestazioni autonome,
la prevista divisione degli importi in applicazione delle norme anticumulo;
- non si
debba applicare l’articolo 57, in quanto periodi inferiori all’anno diano,
comunque, titolo ad una prestazione pensionistica.
Per quanto
riguarda la legislazione italiana, poiché l’Italia non figura nel citato
allegato VIII, nel caso di pensione il cui diritto sia perfezionato sulla base
dei soli periodi assicurativi italiani, si dovrà procedere in ogni caso anche
al calcolo secondo i criteri del pro-rata, al fine di determinare e porre in
pagamento la prestazione più favorevole (vedi messaggi nn. 16971 del 21 aprile 1998, 19229 del 25 luglio 2007 e 9749 del 30 aprile 2008).
Infine, il
paragrafo 5 dell’articolo 52 stabilisce che i criteri previsti per il calcolo
del pro-rata non si applicano ai regimi previdenziali che prevedono prestazioni
il cui calcolo non sia legato alla durata dei periodi di assicurazione, purché
tali regimi siano elencati nell’allegato VIII, parte 2. In questi casi l’interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione
nazionale dello Stato membro interessato (prestazione autonoma).
6. Calcolo
della retribuzione, dei redditi pensionabili e del montante contributivo
L’articolo
56, paragrafo 1, lettera c), precisa che nel caso in cui “
la legislazione di
uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi,
contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una
combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari
o fittizi), l'istituzione competente determina la base di calcolo delle
prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la
legislazione che essa applica”.
Inoltre,
l’istituzione competente utilizza “
ai fini
della determinazione dell'importo
da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto
la legislazione di altri Stati membri, gli stessi elementi determinati o
accertati per i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che
essa applica”
, se ne ricorrono le condizioni in base alle procedure
indicate, per lo Stato membro interessato, nell’allegato XI, nel quale,
peraltro, non figura l’Italia.
Per il
calcolo delle prestazioni a carico dell’assicurazione italiana, per la
determinazione delle retribuzioni e/o redditi pensionabili, nonché per
l’importo dei contributi per le prestazioni da liquidare in base al sistema
contributivo, si prenderanno a riferimento unicamente le retribuzioni, i
redditi e i contributi relativi ai periodi di assicurazione maturati in Italia.
Peraltro,
poiché l’Italia non figura nell’allegato XI, i periodi maturati in altri Stati
membri saranno utilizzati ai fini del calcolo, secondo le modalità già indicate
in materia di totalizzazione e calcolo delle prestazioni, non essendo prevista
l’applicazione di modalità particolari.
Per quanto
concerne le prestazioni da liquidare a carico dell’assicurazione italiana, non
trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera
d), la quale riguarda soltanto le legislazioni degli Stati membri per le quali
il calcolo delle prestazioni si basa su elementi diversi dai periodi di
assicurazione o di residenza e, quindi, non legati al tempo, mentre, ai sensi
della legislazione nazionale, il calcolo delle prestazioni pensionistiche è
sempre subordinato al compimento di un periodo di assicurazione.
Ne consegue
che non trova applicazione neppure il paragrafo 2 del citato articolo, che si
riferisce alla rivalutazione delle prestazioni menzionate al paragrafo 1.
Da quanto
sopra esposto, si evince che in linea di massima le nuove disposizioni
comunitarie, in materia di calcolo della pensione virtuale e del pro-rata, non
modificano sostanzialmente la precedente normativa. Pertanto, per quanto non
espressamente previsto nella presente circolare, si confermano le disposizioni
già emanate in materia.
7.
Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione: periodi di
assicurazione volontaria
(articolo 43 del regolamento di
applicazione)
L’articolo
43 del regolamento di applicazione riporta disposizioni aggiuntive per il
calcolo delle prestazioni. In particolare il paragrafo 1 precisa che, ai fini
del calcolo della pensione virtuale e dell’importo del pro-rata, si applicano,
nel caso di sovrapposizione tra i periodi di assicurazione degli Stati membri
interessati, le regole riportate nell’articolo 12 del medesimo regolamento.
Nello
specifico, qualora i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa
continuata non siano stati presi in considerazione, perché coincidenti con
periodi maturati a titolo di assicurazione obbligatoria ai sensi della
legislazione di un altro Stato membro, l’istituzione dello Stato membro, sotto
la cui legislazione i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa
continuata sono stati maturati, calcola l’importo corrispondente a tali periodi
secondo le norme previste dalla legislazione nazionale applicata. In questo
caso, l’importo effettivo della prestazione, calcolato secondo le regole del
pro-rata, viene maggiorato dell’importo corrispondente ai periodi di
assicurazione volontaria o facoltativa continuata (articolo 43, paragrafo 2).
Per quanto
concerne la legislazione italiana, come già precisato al precedente punto 4 in materia di totalizzazione, i periodi di assicurazione volontaria compiuti in Italia, anche se
sovrapposti ai periodi esteri di contribuzione obbligatoria, sono presi in
considerazione sia per il calcolo della pensione virtuale che del pro-rata.
Inoltre, il
paragrafo 3 prevede che l’istituzione di ogni Stato membro debba calcolare,
secondo le modalità previste dalla propria legislazione, l’importo spettante a
suo carico per i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata
che, ai
sensi
dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera c) del regolamento di base,
non deve
essere preso in considerazione ai fini dell’applicazione delle clausole di
riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato membro.
Nel caso in
cui la legislazione applicata dall’istituzione competente non consenta di
determinare tale importo, a causa di una diversa valutazione dei periodi di
assicurazione, si può stabilire un importo convenzionale.
Le modalità per
determinare detto importo convenzionale saranno stabilite dalla Commissione
amministrativa.
Per quanto riguarda la legislazione italiana,
qualora
da parte delle istituzioni estere venga comunicata l'esistenza di contributi
volontari o indicata separatamente la quota di pensione relativa a tale
contribuzione, le Sedi dovranno tener conto di detti contributi secondo le
regole consuete e prendere in considerazione la suddetta quota della
prestazione estera ai fini dell'applicazione delle norme relative
all'integrazione al minimo, atteso che queste ultime non rivestono la natura di
clausole anticumulo.
Viceversa, le Sedi, qualora vi sia
una richiesta in tal senso da parte degli organismi esteri, dovranno calcolare
a parte tale quota e comunicarla ai predetti organismi. Per effettuare tale
calcolo sarà sufficiente applicare all'importo adeguato della pensione il
rapporto esistente tra l'intera contribuzione italiana e quella volontaria
(vedi circolari n. 132 del 10 giugno 1993 e n. 76 del 16 marzo 1995).
8.
Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno
L’articolo
57 del regolamento n. 883/2004 conferma il periodo assicurativo minimo di un
anno per effettuare il cumulo. Infatti, detta disposizione precisa che
l’istituzione competente, alla quale viene richiesta la prestazione, non deve
concedere alcuna prestazione, se i periodi di assicurazione compiuti sotto la
legislazione da essa applicata non raggiungono un anno e se, tenuto conto di
questi soli periodi, nessun diritto è acquisito, in virtù di tale legislazione
(articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di base).
Ai fini
dell’articolo in esame,
per "
periodi
" si intendono
tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o
residenza che consentono di beneficiare della prestazione (periodi utili per il
diritto) o ne aumentano la misura (periodi utili per la misura).
In base
alla norma citata, tuttavia, i periodi di assicurazione inferiori ad un anno
compiuti in uno Stato devono essere presi in considerazione da parte
dell’istituzione o delle istituzioni degli altri Stati membri presso le quali
l’interessato può far valere almeno un anno di assicurazione, sia per accertare
il raggiungimento del diritto a prestazione in virtù della legislazione
applicata da dette istituzioni, che per il calcolo della pensione teorica
(articolo 52, paragrafo 1, lettera b, punto i), del regolamento di base).
L’applicazione
integrale di tale criterio potrebbe precludere al lavoratore, che risulti
assicurato in più Stati per periodi inferiori all’anno, l’acquisizione del
diritto a prestazioni a carico di tutte le legislazioni interessate. Al fine di
evitare questo, il paragrafo 3 dell’articolo 57 dispone che in tali casi le
prestazioni dovranno essere concesse unicamente in virtù della legislazione
dell’ultimo Stato nel quale il lavoratore è stato assicurato le cui condizioni
risultino soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione compiuti nei
vari Stati e presi in considerazione per la totalizzazione fossero stati
compiuti sotto la legislazione di tale Stato.
Infine si
precisa che le disposizioni dell’articolo 57 non si applicano ai regimi che
prevedono prestazioni per le quali i periodi di assicurazione non sono
rilevanti ai fini del calcolo, indicati nella parte II dell’allegato VIII
(articolo 57, paragrafo 4).
Per quanto
riguarda l’assicurazione italiana, la nuova regolamentazione non introduce innovazioni
di rilievo in merito alle modalità di utilizzo dei periodi inferiori all’anno
e, pertanto, si confermano le precedenti disposizioni già emanate in materia
(in particolare vedi circolare n. 3 del 5 gennaio 1993, parte II, punto 2, e messaggi nn. 9254 del 21 settembre 1999 e 21265 del 6 luglio 2004).
Si
evidenzia che, ai fini dell’applicazione dell’articolo in esame, devono essere
presi in considerazione sia i periodi esteri utili solo per il diritto che
quelli utili solo per la misura della prestazione; se nell’estratto
contributivo estero è indicato un numero di settimane utili per il diritto
diverso da quello delle settimane utili per la misura, deve essere preso in
considerazione il valore più elevato dei due.
9.
Periodi di cura dei figli
(articolo 44 del regolamento di
applicazione)
E’ stata ravvisata la necessità di
norme specifiche per definire la legislazione applicabile nel prendere in
considerazione i periodi in cui la persona si è dedicata alla cura dei figli.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 987/2009, all’articolo 44, specifica quale
periodo debba essere considerato “periodo di cura dei figli” ai fini
pensionistici e stabilisce i criteri per determinare quale sistema
pensionistico ne debba tener conto qualora la legislazione dello Stato
competente non lo prenda in considerazione ai fini pensionistici.
Per periodo di cura dei figli
s’intende
“qualsiasi periodo accreditato secondo la legislazione
pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica
espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio,
indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal
fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano
riconosciuti retroattivamente”
(articolo 44, paragrafo 1)
.
Lo stesso articolo 44, ai paragrafi
2 e 3, disciplina i casi in cui i periodi dedicati alla cura dei figli non
siano considerati utili a pensione dalla legislazione dello Stato competente
secondo le norme del titolo II e prevede che “Q
ualora in base alla
legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del
regolamento di base, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla
cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era
applicabile ai sensi del titolo II del regolamento di base alla persona
interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a
decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in
considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane
responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo
dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il
figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio. Il paragrafo 2
non trova applicazione se la persona interessata è o diventa soggetta alla
legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un’attività
subordinata o autonoma”.
La norma in esame prevede, quindi,
che i periodi di cura dei figli, non utili a pensione nello Stato competente,
devono essere presi in considerazione ai fini pensionistici dall’istituzione
dello Stato in cui la persona risulta precedentemente assicurata in relazione
alla sua attività lavorativa, dipendente o autonoma, a condizione che
successivamente non sia o divenga soggetta alla legislazione di un altro Stato
membro per il fatto che vi eserciti un’attività subordinata o autonoma.
Per quanto riguarda l’applicazione
concreta della disposizione in esame, considerato che ciascuno Stato nel
determinare i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche e la
tipologia di contribuzione da prendere in considerazione applica le
disposizioni previste dalla propria legislazione, nel caso di pensioni da
liquidare a carico dell’assicurazione italiana non possono essere presi in
considerazione periodi di cura dei figli, non riconosciuti dagli altri Stati
membri, che siano per loro natura diversi da quelli previsti dalla nostra
legislazione (vedi in particolare la circolare n. 107 del 24 luglio 2007).
Si ritiene utile precisare che, in
base alla legislazione italiana, i periodi di cura dei figli considerati utili
per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche sono:
- i periodi di congedo parentale
(articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
- i periodi, corrispondenti a quelli
che danno luogo al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, riscattati
ai sensi dell’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151;
- i periodi di congedo per la
malattia del figlio (articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151).
Per quanto riguarda il
riconoscimento dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, si
confermano le disposizioni contenute nel messaggio n. 4837 del 20 febbraio
2004.
Per lo scambio delle informazioni
relative ai periodi di cura dei figli è previsto il PAPER SED P1000.
10.
Attribuzione di un’integrazione
L’articolo
58 del regolamento di base stabilisce che al titolare di pensione, liquidata in
applicazione della normativa comunitaria, deve essere garantito, nello Stato in
cui risiede, un importo non inferiore a quello della prestazione minima dovuta,
per un periodo di assicurazione pari al totale dei periodi presi in
considerazione, in base alla legislazione di tale Stato, sempre che una
prestazione gli sia dovuta ai sensi di detta legislazione.
A questo
fine, l’istituzione competente dello Stato di residenza è tenuta a versare
all’interessato, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di
detto Stato, un’integrazione pari alla differenza tra l’importo delle
prestazioni complessivamente spettanti in base alle varie legislazioni e
l’importo della prestazione minima dovuta in base alla legislazione applicata
da tale istituzione.
Al
riguardo, si precisa che l’articolo 11 del regolamento di applicazione riporta
i criteri e gli elementi che consentono alle istituzioni di determinare la
residenza (vedi circolare sui nuovi regolamenti comunitari - parte generale,
punto 10).
Inoltre
, per
quanto concerne l’integrazione al trattamento minimo prevista dalla
legislazione italiana, si precisa che essa figura, secondo l’articolo 70 del
regolamento di base, nell’allegato X di detto regolamento, tra le prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo. Poiché il regolamento n.
883/2004 conferma quanto già previsto dalla precedente regolamentazione, tali
prestazioni
sono
erogate dallo Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla
legislazione di tale Stato e sono a suo carico.
Ne consegue
che l’integrazione al trattamento minimo – spettante a carico
dell’assicurazione italiana in base all’articolo 8 della legge n. 153/69 e
successive modifiche, tenendo conto dell’importo della o delle pensioni estere
- deve essere concessa, sussistendone i requisiti, esclusivamente al pensionato
che sia residente in Italia.
Infine,
si conferma che l’importo spettante a titolo di integrazione al trattamento
minimo non deve essere compreso nella determinazione della pensione teorica
(vedi circolare n. 10 del 30 gennaio 2006).
11. Nuovo
calcolo e rivalutazione delle prestazioni
In linea
generale l’articolo 59 del regolamento n. 883/2004 stabilisce che le regole di
rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro debbano essere
applicate anche alle prestazioni liquidate in applicazione della normativa
comunitaria.
In
particolare la norma citata dispone che:
a) se la
legislazione degli Stati interessati prevede che le prestazioni siano
modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, per
l’aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle
retribuzioni o per altre cause di adeguamento, tale percentuale o importo deve
essere applicato direttamente alle prestazioni già liquidate ai sensi della
normativa comunitaria, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo delle
stesse;
b) se,
viceversa, le modifiche derivano da mutamenti delle norme o degli elementi di
calcolo delle prestazioni, deve essere effettuato un nuovo calcolo in
conformità delle disposizioni contenute nell’articolo 52 del regolamento di
base (vedi il punto 5).
In
sostanza, l’articolo 59 non modifica le disposizioni, già previste dalla
precedente regolamentazione (articolo 51 del regolamento n. 1408/71), in
materia di rivalutazioni e nuovo calcolo delle prestazioni. Restano, pertanto,
confermate le disposizioni dell’Istituto già emanate in materia.
12.
Ricostituzione delle
pensioni: Decisione della Commissione amministrativa n. 105 del 19 dicembre 1975
(sostituita dalla Decisione P1 del 12 giugno 2009)
La
Commissione
amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale, con
Decisione H1 del 12 giugno 2009, ha deciso in merito alla transizione dai
regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e
n. 987/2009 ed all’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della
Commissione amministrativa.
In particolare, l
e decisioni
e le raccomandazioni elencate nella parte B dell’allegato alla Decisione H1
saranno sostituite da decisioni e da raccomandazioni nuove.
La
Decisione P
1
della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale adottata il 12 giugno 2009, che sostituisce la Decisione n. 105 del 19 dicembre 1975, relativa all’applicazione dell’articolo 58 del
regolamento n. 883/2004 prevede che:
- l’istituzione che attribuisce
un’integrazione in conformità dell’articolo 58 del regolamento di base informa
(PAPER SED 13000) l’istituzione competente di ciascun altro Stato membro ai
sensi della cui legislazione il beneficiario ha diritto ad una prestazione
concessa secondo le disposizioni del capitolo 5 del regolamento;
- l’istituzione competente di
ciascun altro Stato membro che paga al beneficiario prestazioni ai sensi del
capitolo 5 del regolamento di base comunica (PAPER SED 12000) ogni anno, in
gennaio, all’istituzione che paga l’integrazione, l’importo della prestazione
che versa al beneficiario a partire dal 1° gennaio dello stesso anno. Le
richieste di informazioni relative agli importi delle pensioni erogate dalla o
dalle istituzioni in causa vengono inoltrate con il PAPER SED 11000.
La nuova decisione non introduce
innovazioni in materia; pertanto, per le operazioni di ricostituzione annuale
delle pensioni e per l’aggiornamento delle pensioni estere, in applicazione
della citata decisione, si confermano le disposizioni già emanate in merito
(vedi in particolare la circolare n. 185 del 3 luglio 1995 e il messaggio n. 71 del 28 febbraio 2002).
13.
Clausole anticumulo
13.1 Criteri e disposizioni
generali
Il sistema di calcolo delle pensioni
basato sul metodo della totalizzazione e della ripartizione viene garantito dai
regolamenti comunitari, come noto, nei casi in cui il calcolo della pensione
autonoma, che è basato sui soli periodi nazionali e su eventuali riduzioni,
sospensioni o soppressioni previste dalla legislazione nazionale, risulti meno
favorevole. Al fine di evitare un’applicazione eccessivamente rigorosa delle
norme nazionali secondo le quali una pensione è ridotta, sospesa o soppressa, i
regolamenti prevedono disposizioni che condizionano strettamente l’applicazione
di tali norme nazionali. Occorre tenere presente, altresì, che, come più volte
affermato dalla Corte di Giustizia, non possono essere imposte restrizioni a livello
comunitario al cumulo di pensioni autonome acquisite a carico di due o più
Stati membri. Compete al legislatore nazionale emanare norme di riduzione,
sospensione o soppressione delle prestazioni, tenendo presente che spetta al
legislatore comunitario fissare i limiti entro cui devono essere applicate le
norme nazionali.
Pertanto, i regolamenti garantiscono
l’importo della pensione in pro-rata che sia più favorevole di quello della
pensione autonoma, risultante dall’applicazione delle norme anticumulo
nazionali e stabiliscono i criteri in base ai quali applicare le norme
anticumulo nei casi di contemporanea applicazione di norme anticumulo analoghe
da parte di due o più Stati comunitari.
In particolare, gli importi delle
prestazioni autonome che dovrebbero essere sospese o soppresse su base
reciproca, in quanto non spettanti per la rigorosa applicazione delle norme
nazionali, devono essere divisi per il numero delle prestazioni da sospendere o
sopprimere (vedi articolo 10 del regolamento di applicazione).
Disposizioni generali relative al
cumulo di prestazioni della stessa natura, di natura diversa e altri redditi
sono comprese nell’articolo 53 del regolamento di base, il quale stabilisce
che, ai fini dell’applicazione delle clausole anticumulo, occorre distinguere
le prestazioni della stessa natura dalle prestazioni di natura diversa.
Sono prestazioni della stessa natura
quelle derivanti dai periodi assicurativi maturati da una stessa persona. Le
altre prestazioni devono essere considerate prestazioni di natura diversa.
In particolare, l’articolo 53,
paragrafo 3, stabilisce tassativamente i casi in cui possono operare le
clausole anticumulo nazionali. Qualora le clausole anticumulo nazionali siano
effettivamente applicabili ai sensi del citato paragrafo 3, si dovranno seguire
i criteri applicativi fissati dai successivi articoli 54, per il cumulo di
prestazioni della stessa natura, e 55, per il cumulo di prestazioni di natura
diversa o altri redditi.
a) Applicazione
delle clausole nazionali aventi rilevanza esterna
Le istituzioni, secondo il
suindicato articolo 53, paragrafo 3, lettera a), applicano le disposizioni
nazionali anticumulo soltanto se esse prevedano esplicitamente che si tenga
conto delle prestazioni e dei redditi acquisiti all’estero (clausole esterne).
Gli importi delle prestazioni estere
debbono essere presi in considerazione, sempreché siano espressamente
menzionate dalla legislazione interna, al lordo di imposte, contributi
previdenziali, trattenute o contributi individuali (vedi circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 2, b).
Tuttavia, le istituzioni considerano
l’importo delle prestazioni estere al netto delle detrazioni, qualora ciò sia
previsto dalla legislazione che esse applicano.
b) Assicurazione
volontaria e facoltativa
Come già precisato al precedente
punto 7, gli importi delle prestazioni erogate da uno Stato derivanti da
contribuzione volontaria o facoltativa non devono essere presi in
considerazione nell’applicazione delle norme anticumulo e, quindi, non sono
soggetti alle clausole anticumulo eventualmente previste dall’altro Stato (vedi
articoli 53, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di base, 43, paragrafo 3,
del regolamento di applicazione e circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 2, c).
c) Limiti alla
riduzione dell’importo di una prestazione
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo
3, lettera d), qualora un solo Stato applichi clausole anticumulo, la
prestazione non può essere soppressa per il solo fatto della sussistenza di una
prestazione o reddito estero, ma può al massimo essere ridotta dell’importo
della prestazione o del reddito esteri (vedi circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 2, d).
Le norme fin qui indicate, aventi
carattere generale, sono applicabili tenendo conto delle disposizioni
specifiche di cui agli articoli 54 e 55 del regolamento n. 883/2004.
13.2 Cumulo di prestazioni della
stessa natura (articolo 54 del regolamento di base)
a) Prestazione
pro-rata
La prestazione pro-rata non può essere
soggetta ad alcuna riduzione, sospensione o soppressione se vi è cumulo con
prestazioni della medesima natura, derivanti da periodi assicurativi maturati
da una stessa persona.
b) Prestazione
autonoma
La prestazione autonoma può essere
ridotta, sospesa o soppressa se vi è cumulo con prestazioni della stessa
natura, nel caso in cui il suo importo:
- sia indipendente dalla durata dei
periodi assicurativi o di residenza;
- sia determinato in funzione di un
periodo fittizio compreso tra la data del rischio ed una data successiva e sia
cumulata con prestazioni dello stesso tipo oppure con una prestazione il cui
importo sia indipendente dai periodi assicurativi o di residenza.
Tuttavia, la prestazione autonoma
alla quale si applichino le clausole di riduzione nazionali, il cui importo sia
determinato in funzione del periodo fittizio e che si cumuli con prestazioni
dello stesso tipo, può non subire modifiche qualora sia stato concluso un
accordo tra due o più Stati per tener conto dello stesso periodo fittizio una
sola volta. Al riguardo nessun accordo è stato stipulato dall’Italia.
Le prestazioni il cui importo sia
indipendente dalla durata dei periodi e le prestazioni il cui importo dipenda
da un periodo fittizio sono indicate nell’allegato IX al regolamento di base
che, per l’Italia, comprende le pensioni di inabilità (vedi anche la circolare
n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 3).
13.3 Cumulo di prestazioni di
natura diversa o altri redditi (articolo 55 del regolamento di base)
L’articolo 55 del regolamento di
base, nel disciplinare i casi in cui si verifichi il cumulo di prestazioni di
natura diversa o di altri redditi ed occorra applicare le clausole di
riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione nazionale,
distingue le ipotesi di cumulo di prestazioni autonome, di più prestazioni
pro-rata, di prestazioni autonome e pro-rata.
Peraltro, si ritiene utile
confermare le disposizioni relative alla compatibilità tra prestazioni
pensionistiche e per disoccupazione, di cui alla circolare n. 99 del 26 aprile
1993 ed al messaggio n. 3937 del 18 febbraio 2009.
Si ribadisce, inoltre, il principio
fondamentale in forza del quale le prestazioni pro-rata non sono soggette a
norme di riduzione, sospensione o soppressione solo se cumulate con prestazioni
della stessa natura, mentre possono essere soggette alle norme di riduzione se
cumulate con prestazioni di natura diversa (vedi circolare n. 132 del 10 giugno 1993, parte III, punto 4), o con altri redditi.
a) Cumulo di più
prestazioni autonome di diversa natura o altri redditi
Nel caso in cui due o più
prestazioni autonome siano soggette alle norme anticumulo nazionali, le
istituzioni sono tenute a dividere gli importi della o delle prestazioni o
degli altri redditi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione,
sospensione o soppressione.
Pertanto, diversamente dalla regola
precedente (art. 46 quater del regolamento n. 1408/71), che applicava tale
criterio all’importo della riduzione o della sospensione, la regola attuale si
riferisce all’intera prestazione o reddito, e potrebbe, quindi, comportare la
soppressione in toto di una prestazione.
Allo scopo di evitare il
trasferimento di ulteriori oneri sugli Stati con normative anticumulo meno
rigorose, si è stabilito che l’eventuale soppressione della pensione in un
determinato Stato non faccia perdere lo status di pensionato ai fini
dell’applicazione delle norme del regolamento di base concernenti le categorie
di prestazioni non pensionistiche. In questo modo gli interessati potranno
continuare a fruire di tutte le prestazioni accessorie connesse a tale status
(prestazioni familiari, di malattia ecc.), erogate in precedenza dallo Stato
che ha soppresso la pensione.
La disposizione più restrittiva di
cui sopra, introdotta dal nuovo regolamento, non si applica alle pensioni i cui
requisiti di attribuzione siano stati maturati anteriormente al 1° maggio 2010,
data di applicazione della nuova regolamentazione (articolo 87, paragrafo 9,
del regolamento di base). A tali pensioni continuerà ad applicarsi il citato
articolo 46 quater del regolamento n. 1408/71 (vedi circolare n.132 del 10
giugno 1993, Parte III, punto 4).
L’istituzione competente non
effettua la divisione prevista, se già in applicazione della propria legislazione
tiene conto delle prestazioni di natura diversa e/o di altri redditi e di tutti
gli altri elementi in misura ridotta, in base al coefficiente utilizzato per la
proratizzazione della pensione virtuale (vedi articolo 55, paragrafo 2, del
regolamento di base).
b) Cumulo di più
prestazioni pro-rata di diversa natura o altri redditi
Nell’ipotesi in cui le norme
anticumulo nazionali debbano essere applicate ad una o più prestazioni
pro-rata, secondo quanto disposto dall’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), le
istituzioni devono tener conto degli importi della prestazione o delle
prestazioni o di altri redditi o di altri elementi ridotti in base al
coefficiente utilizzato per la proratizzazione della pensione virtuale.
c) Cumulo di
prestazioni autonome e pro-rata con prestazioni di diversa natura o altri
redditi
Qualora, a causa della presenza di
prestazioni di diversa natura o di altri redditi, una o più prestazioni
autonome ed una o più prestazioni pro-rata debbano essere ridotte, sospese o
soppresse in applicazione di clausole nazionali, le prestazioni autonome devono
essere ridotte secondo quanto specificamente indicato alla lettera a), le
prestazioni pro-rata secondo quanto indicato alla lettera b) di questo
paragrafo.
d) Norme anticumulo
nazionali in forza delle quali il diritto a prestazione non è acquisito
Le norme fin qui esposte in materia
di cumulo di prestazioni di diversa natura, devono essere applicate,
mutatis
mutandis
, qualora la legislazione di uno o più Stati membri preveda che il
diritto alla pensione non possa essere acquisito se la persona interessata
beneficia di una prestazione di natura diversa dovuta in base alla legislazione
di un altro Stato membro, o di altri redditi (articolo 55, paragrafo 3, del
regolamento di base).
14. Revoca di una
domanda di prestazione
(articolo 46, paragrafo 3, del regolamento
di applicazione)
L’articolo
46, paragrafo 3, del regolamento di applicazione precisa che la
revoca o
rinuncia ad una domanda di prestazione (comunicata con il PAPER SED P10000)
prevista dalla legislazione di un determinato Stato membro non si estende alle
domande di prestazioni a carico delle legislazioni degli altri Stati membri. La
norma in esame si applica sia alle pensioni di vecchiaia che a quelle di
invalidità e superstiti.
Pertanto,
in questo caso viene meno, per qualsiasi tipo di pensione, l’obbligo della
trattazione contestuale della domanda a carico di tutti gli Stati membri cui
l’assicurato era stato soggetto.
Per quanto
concerne, infine, gli effetti di tale revoca (o rinuncia) ai fini
dell’integrazione al trattamento minimo, si confermano le disposizioni già
emanate (vedi circolare n. 260 del 11 ottobre 1995); pertanto, la prestazione italiana sarà posta in pagamento nell’importo a calcolo.
15. Liquidazione
provvisoria e ricalcolo provvisorio di una pensione
(articoli 50 e 51,
paragrafo 1, del regolamento di applicazione)
L’articolo 7 del regolamento di
applicazione prevede che una sola istituzione, quella competente, proceda al
calcolo provvisorio della prestazione dovuta, qualora detta istituzione non
disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che le
permettano di calcolare l’importo definitivo della prestazione.
L’articolo 50, paragrafo 1, del
regolamento n. 987/2009, in deroga alla disposizione dell’articolo 7
sopraccitato, impone ad ogni istituzione, che nel corso dell’istruttoria di una
domanda di pensione rilevi che l’interessato ha diritto ad una prestazione
autonoma ai sensi della legislazione da essa applicata, di liquidare senza
indugio tale prestazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a) del
regolamento di base. La prestazione è da considerare a carattere provvisorio se
l’importo erogato può essere modificato a seguito del completamento della fase
istruttoria della domanda.
Se, viceversa, nel corso
dell’istruttoria, in base alle informazioni possedute, risulti che il
richiedente ha diritto ad una prestazione da un’istituzione solo in virtù del
cumulo dei periodi di assicurazione fatti valere in due o più Stati membri,
detta istituzione, se non dispone di tutti gli elementi che permettono un
calcolo definitivo della prestazione, provvede ad erogare la prestazione,
calcolata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
di base, sulla scorta degli elementi di cui dispone. Tale prestazione sarà
pagata a titolo provvisorio e l’istituzione interessata effettuerà un nuovo
calcolo nel momento in cui tutti gli elementi saranno disponibili.
L’anticipazione erogata deve essere
d’importo per quanto possibile vicino a quello che probabilmente sarà erogato
in modo definitivo ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento di base. Ogni istituzione che concede delle prestazioni ai sensi
dell’articolo 52 a carattere provvisorio, segnala senza indugio al richiedente
la concessione della prestazione esplicitando il suo carattere di provvisorietà
e le eventuali possibilità di ricorso ai sensi della legislazione nazionale.
L’articolo
51, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, precisa che le disposizioni
dell’articolo 50, in materia di acconti provvisori e anticipi su prestazioni,
trovano applicazione anche nei casi di ricalcolo delle prestazioni effettuato
in applicazione dell'articolo 48, paragrafi 3 e 4 (trasformazione delle
pensioni di invalidità in pensione di vecchiaia), dell'articolo 50, paragrafo 4
(ricalcolo d’ufficio previsto man mano che sono soddisfatte le condizioni per
ottenere la liquidazione della pensione ai sensi delle altre legislazioni in
causa o per concessione della prestazione da parte delle legislazioni nei cui
confronti era stato chiesto il differimento della liquidazione) e dell’articolo
59 (ricalcolo per modifiche delle norme nazionali per il calcolo delle
prestazioni o per modifiche della situazione personale dell’interessato).
Infine,
si
ribadisce che in base al paragrafo 2 del citato articolo 51: “
in caso di
ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione
che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interessata e
ne informa
(PAPER SED P6000)
ciascuna delle istituzioni nei
riguardi delle quali la persona interessata ha un diritto”.
16.
Comunicazione delle decisioni al richiedente
(articolo 48 del
regolamento di applicazione)
In base all’articolo 48 del
regolamento di applicazione, ogni istituzione comunica al richiedente la
decisione presa ai sensi della legislazione da essa applicata specificando i
mezzi e i termini per un eventuale ricorso.
L’istituzione
di contatto (per la definizione
vedi successivo punto 18 c), una volta
ricevuta la comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione
in causa, trasmette sia al richiedente che alle altre istituzioni interessate
una nota che riepiloga tutte le decisioni (PAPER SED P7000). La nota riepilogativa
è trasmessa al richiedente nella lingua dell'istituzione o, a domanda, in una
lingua di sua scelta riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni
comunitarie.
Il richiedente, qualora dalla nota
riepilogativa inviata dall’istituzione di contatto rilevi che le decisioni
prese da due o più istituzioni abbiano avuto effetti lesivi dei suoi diritti,
ha il diritto di chiedere un riesame delle decisioni da parte delle istituzioni
direttamente interessate entro i termini stabiliti dalle rispettive
legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della
nota riepilogativa e il risultato del riesame viene comunicato per iscritto al
richiedente.
17. Disposizioni
particolari relative alle prestazioni di invalidità
(capitolo 4 del
regolamento di base)
a) Calcolo della
pensione per le persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A
(articolo 44 del regolamento di base)
Come già precisato al punto 2, per
“legislazione di tipo A” “
si intende qualsiasi legislazione in forza
della quale l’importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla
durata dei periodi di assicurazione o di residenza e che è stata espressamente
inclusa dallo Stato membro competente nell’allegato VI”
(articolo
44, paragrafo 1, del regolamento di base).
Qualora una
persona sia stata soggetta esclusivamente a legislazioni di tipo A, le
prestazioni devono essere liquidate a carico dell’istituzione che applica la
legislazione di tipo A alla quale la persona era soggetta al momento
dell’insorgere dello stato invalidante.
Se la
legislazione di tale istituzione subordina l’acquisizione del diritto al
maturare di periodi di assicurazione solo in una determinata attività
subordinata o autonoma o in un’occupazione soggetta ad un regime speciale
applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, la predetta istituzione terrà
conto, se necessario (articoli 45 e 51, paragrafo 1, del regolamento di base),
dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri solo se sono
stati maturati in un regime corrispondente o, in alternativa, nella stessa
occupazione oppure, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma
(articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base).
Qualora non
dovesse sorgere un diritto a carico di detta istituzione, la prestazione verrà
concessa a carico dell’istituzione che applica la legislazione di tipo A in
base alla quale l’interessato può ancora far valere un diritto
(articolo
44, paragrafo 3, del regolamento di base).
Infine, se la legislazione che eroga
la prestazione in base alle disposizioni sopraccitate contiene norme relative
alla riduzione, sospensione o alla soppressione delle prestazioni d’invalidità,
in caso di cumulo con altri redditi o con prestazioni di natura diversa, ai
sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, si applicano integralmente le disposizioni
relative alle clausole anticumulo contenute negli articoli 53, paragrafo 3, e
55, paragrafo 3 (articolo 44, paragrafo 4, del regolamento di base).
b) Calcolo della
pensione per le persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo B o
a legislazioni di tipo A e di tipo B (articolo 46 del regolamento di base)
Per il
calcolo della pensione di invalidità a carico delle istituzioni che applicano
“legislazione di tipo B”, come già precisato, si applicano i criteri previsti
dalle disposizioni contenute nel capitolo 5.
I suddetti
criteri devono essere seguiti anche dalle istituzioni che applicano
legislazioni di tipo A, nei casi in cui la persona abbia diritto a una
prestazione anche a carico di almeno un’istituzione che applica una
legislazione di tipo B.
Tuttavia,
se l’interessato è stato soggetto a una legislazione di tipo B e l’incapacità
al lavoro seguita da invalidità sorge, in un momento successivo, mentre è
soggetto a una legislazione di tipo A, beneficia della prestazione
esclusivamente a carico dell’istituzione che applica quest’ultima legislazione,
ai sensi dell’articolo 44 del regolamento di base, se:
- i
requisiti per il diritto siano maturati esclusivamente ai sensi di tale
legislazione ovvero di altre legislazione di tipo A, senza che si debba
ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto una
legislazione di tipo B;
- non
faccia valere un eventuale diritto a pensione di vecchiaia.
Per quanto
concerne le prestazioni di invalidità (assegno di invalidità e pensione di
inabilità) da liquidare a carico dell’assicurazione italiana, poiché, come già
precisato, la legislazione italiana rientra tra le quelle di tipo B dovranno
essere applicate le disposizioni contenute nel capitolo 5.
c) Accertamento
dello stato invalidante - tabelle di concordanza (articolo 46, paragrafo 3, del
regolamento di base)
L’articolo 46, paragrafo 3, del
regolamento di base, riprendendo un principio già disciplinato dalla precedente
regolamentazione, stabilisce che la decisione dell’istituzione di uno Stato
membro, in merito allo stato di invalidità del richiedente, si impone
all’istituzione di ogni altro Stato membro in causa in tutti i casi in cui le
condizioni relative allo stato di invalidità risultino concordanti fra le
legislazioni degli Stati interessati sulla base delle tabelle contenute
nell’allegato VII del regolamento. In particolare, è prevista la concordanza
delle condizioni relative allo stato di invalidità tra l’Italia ed il Belgio e tra
l’Italia e la Francia, limitatamente ai regimi indicati nell’allegato VII.
Per la concreta applicazione del
citato articolo 46 nonché per il corretto uso delle tabelle si precisa quanto
segue:
- al fine di accertare se il
giudizio di invalidità espresso dall’istituzione di uno Stato sia vincolante
per l’istituzione di un altro Stato, quest’ultima deve esaminare la tabella
relativa allo Stato cui la medesima istituzione appartiene. Pertanto, per
stabilire se i giudizi espressi dalle istituzioni belghe e francesi si
impongono all’Istituto dovrà essere presa in considerazione la tabella
intitolata Italia;
- il giudizio negativo in merito
allo stato invalidante espresso da un’istituzione di uno Stato non è vincolante
per le istituzioni degli altri Stati anche se, in base alle sopraccitate “
Tabelle
”,
si rilevi una situazione di concordanza tra le rispettive legislazioni;
- il giudizio emesso a seguito di
ricorso non si impone alle altre istituzioni anche in presenza di concordanza
delle condizioni di invalidità.
Pertanto l’Istituto d
ovrà
considerare vincolanti i giudizi espressi dalle istituzioni francesi e belghe,
limitatamente ai casi di concordanza previsti, a condizione che non si tratti
di giudizi negativi o emessi su ricorso.
Si ritiene utile ribadire che il
giudizio di invalidità espresso dalle istituzioni estere sopraccitate si impone
solo per l’accertamento del diritto all’assegno ordinario di invalidità. Le
predette “
Tabelle
”, infatti, non devono essere applicate per
l’attribuzione delle pensioni di inabilità.
Considerato che, in materia di
concordanza delle condizioni di invalidità, i nuovi regolamenti non introducono
elementi di innovazione, per quanto non espressamente richiamato nella presente
circolare si rinvia alle disposizioni già emanate in materia (circolare n. 2040
Prs. del 31 gennaio 1973, parte IV, punto 4, circolare n. 2082 C.I. del 29 marzo 1982, messaggio n. 7743 del 24 luglio 1986, messaggio n. 30510 dell’11 giugno 1996).
d) Aggravamento
dell’invalidità (articolo 47 del regolamento di base)
In base all’articolo 47, paragrafo
1, del regolamento di base, in caso di aggravamento di uno stato invalidante
per il quale una persona già beneficia di prestazioni ai sensi della
legislazione di uno o più Stati membri, si tiene conto di detto aggravamento e
si applicano i seguenti criteri:
- nel caso in cui l’interessato sia
stato soggetto a legislazioni di tipo B ovvero a legislazioni di tipo A e di
tipo B si applicano integralmente le disposizioni contenute nel capitolo 5 del
regolamento di base (articolo 47, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di
base);
- ove l’interessato sia stato
soggetto a due o più legislazioni di tipo A e dal momento in cui beneficia di
prestazioni non sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro,
le prestazioni sono erogate, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2,
dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al
momento dell’insorgere dell’aggravamento.
Nel caso in cui l’importo
complessivo della prestazione o delle prestazioni dovute in applicazione dei
criteri sopraccitati dovesse risultare inferiore all’importo della prestazione
di cui l’interessato beneficiava a carico dell’istituzione precedentemente
competente per il pagamento, detta istituzione è tenuta a corrispondere
un’integrazione pari alla differenza tra i due importi (articolo 47, paragrafo
2, del regolamento di base).
Qualora, infine, l’interessato non
maturi alcun diritto alle prestazioni a carico di un’istituzione di
un altro Stato membro, l’istituzione dello Stato membro precedentemente
competente è tenuta ad erogare la prestazione, secondo la legislazione da essa
applicata, tenendo conto degli effetti dovuti all’aggravamento nonché, se
necessario, delle norme speciali in materia di totalizzazione richiamate
dall’articolo 45 del regolamento di base.
e)
Trasformazione delle prestazioni d’invalidità in prestazioni di vecchiaia
(articolo 48 del regolamento di base)
L’articolo
48, paragrafo 1, del regolamento di base dispone che, qualora la legislazione o
le legislazioni ai sensi delle quali le pensioni di invalidità siano state
concesse prevedano che le prestazioni di invalidità siano trasformate in
prestazioni di vecchiaia, detta trasformazione debba essere effettuata nel
rispetto delle condizioni stabilite dalle legislazioni interessate ed in
applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo 5. A tal proposito, si rinvia alle disposizioni impartite con le circolari nn.7 del 16 gennaio 2004 e
134 del 29 settembre 2004.
Nel caso in
cui una persona titolare di prestazione di invalidità a carico dell’istituzione
di uno Stato membro maturi il diritto ad una prestazione di vecchiaia ai sensi
della legislazione di uno o più altri Stati membri, la prestazione di
invalidità cui egli ha diritto, a carico della prima istituzione, continua ad
essere erogata fino al momento in cui detta persona non maturi il diritto a
pensione di vecchiaia anche a carico di tale istituzione, ovvero fino a quando,
ai sensi della legislazione da questa applicata, sussistano le condizioni per
poterne beneficiare (articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di base).
Qualora le
prestazioni d’invalidità erogate secondo la legislazione di tipo A di uno Stato
membro, ai sensi dell’articolo 44, siano trasformate in prestazioni di
vecchiaia e non risultino ancora soddisfatte le condizioni necessarie per
usufruire di analoga prestazione a carico di uno o più altri Stati membri,
questi ultimi, a decorrere dalla data di trasformazione, metteranno in
pagamento una prestazione di invalidità, calcolata in applicazione delle
disposizioni del capitolo 5, come se tali disposizioni fossero applicabili fin
dal momento in cui è insorto lo stato invalidante.
Dette
prestazioni saranno erogate fino a quando l’interessato soddisfa le condizioni
necessarie per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste dalle
legislazioni nazionali interessate, ovvero, nel caso in cui la trasformazione
non sia contemplata, per tutto il tempo
in cui egli ha diritto a prestazioni
d'invalidità secondo la suddetta o le suddette legislazioni
(articolo
48, paragrafo 3, del regolamento di base).
Le prestazioni d’invalidità erogate
secondo la legislazione di tipo A di uno Stato membro vengono ricalcolate, in
applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo 5, nel caso in cui il
beneficiario diventi titolare di prestazioni di invalidità previste dalla
legislazione di tipo B ovvero ottenga prestazioni di vecchiaia secondo la
legislazione di un altro Stato membro (articolo 48, paragrafo 4, del
regolamento di base).
Si ritiene utile evidenziare, in
materia di prestazioni di invalidità, quali siano i riflessi per le istituzioni
interessate derivanti dall’applicazione dell’articolo 44 rispetto
all’applicazione delle disposizioni del capitolo 5.
L’articolo 44 prevede che sia
erogata un’unica prestazione di invalidità a carico dell’istituzione dello
Stato membro competente (quello alla cui legislazione la persona era soggetta
al momento del verificarsi del rischio), trattandosi di prestazione che
prescinde dalla durata dei periodi assicurativi. Invece, l’applicazione delle
norme contenute nel capitolo 5 comporta che tutte le legislazioni cui la
persona è stata soggetta eroghino una prestazione, basata sui periodi
assicurativi, qualora i requisiti previsti dalle legislazioni siano
soddisfatti.
f) Presentazione
della domanda di pensione di invalidità per le persone soggette a legislazione
di tipo A (articolo 45 del regolamento di applicazione)
La domanda di pensione di
invalidità, da trattare ai sensi delle legislazioni di tipo A, in applicazione
dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, deve essere presentata
all’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona
era soggetta al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro, seguita da
invalidità, o dall’aggravamento di tale invalidità. La domanda può, in
alternativa, essere presentata all’istituzione del luogo di residenza che deve
inoltrarla all’istituzione competente (articolo 45, paragrafo 1, del
regolamento di applicazione).
Nel caso siano state concesse le
prestazioni di malattia in denaro, la data di scadenza di tali prestazioni è,
se del caso, considerata come data di presentazione della domanda di pensione
di invalidità (articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di applicazione).
Nel caso di
aggravamento dello stato invalidante (articolo 47, paragrafo 1, del regolamento
di base), l'istituzione a cui l'interessato è stato soggetto da ultimo comunica
l'importo e la data di decorrenza delle prestazioni dovute in base alla
legislazione da essa applicata, all'istituzione inizialmente debitrice delle
prestazioni. Da tale data, le prestazioni dovute prima dell'aggravamento
dell'invalidità sono soppresse o ridotte fino a concorrenza dell’integrazione
eventualmente dovuta, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento
di base, dall’istituzione dello Stato membro precedentemente competente
(articolo 45, paragrafo 3, del regolamento di applicazione).
Si rileva
che, poiché la legislazione italiana, come più volte precisato, appartiene alle
legislazioni di tipo B, nel caso di persona residente in Italia che presenti
una domanda di pensione di invalidità da trattare esclusivamente ai sensi delle
legislazioni di tipo A, le Sedi dovranno limitarsi a trasmettere la domanda stessa
all’istituzione competente.
g)
Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità a norma della
legislazione di tipo A ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di base
Nel caso in
cui il richiedente non maturi il diritto alla prestazione richiesta ai sensi
della legislazione dello Stato membro cui era soggetto al momento
dell’insorgere dello stato invalidante, l’istituzione di tale Stato trasmette
tutti i documenti concernenti la persona interessata all'istituzione a cui
quest'ultima è stata affiliata in precedenza, che provvede a sua volta
all’istruttoria della domanda.
Per l’istruttoria di tale tipologia
di domande, non sono applicabili gli articoli da 48 a 52 del regolamento di applicazione, in quanto tali disposizioni riguardano esclusivamente le
domande di pensione di vecchiaia, superstiti e invalidità a sensi delle
legislazioni di tipo B.
h) Determinazione
del grado di invalidità - istituzione abilitata a prendere la decisione nei
casi di concordanza della condizioni di invalidità (articolo 49 del regolamento
di applicazione)
Nell’ipotesi
in cui siano da applicare le disposizioni previste dall’articolo 46, paragrafo
3, del regolamento di base (concordanza delle condizioni di invalidità),
l’istituzione di contatto (per la definizione vedi successivo punto 18 c) è
abilitata a decidere in merito al grado d'invalidità del richiedente, se la
legislazione applicata da detta istituzione è indicata nell'allegato VII del
regolamento di base e sempre che siano soddisfatti, ai sensi di tale legislazione,
eventualmente tenendo conto delle norme in materia di totalizzazione, anche i
requisiti diversi da quelli relativi al grado d’invalidità.
Nel caso in
cui la legislazione applicabile dall’istituzione di contatto non sia compresa
nel suddetto allegato ovvero i requisiti, diversi da quelli relativi al grado
d'invalidità, previsti da detta legislazione non risultino soddisfatti,
l'istituzione di contatto ne informa senza indugio l'istituzione competente
dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da
ultimo. In tale ipotesi, quest'ultima istituzione è abilitata a prendere la
decisione relativa al grado d'invalidità del richiedente, se le condizioni di
ammissibilità stabilite dalla legislazione da essa applicata sono soddisfatte.
Qualora i predetti requisiti non
risultino ancora soddisfatti, la questione può essere rinviata all’istituzione
alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto per primo, la quale
verifica a sua volta i requisiti relativi all’applicabilità della
totalizzazione dei periodi di assicurazione e, in caso di esito positivo, è
abilitata ad adottare la decisione relativa al grado di invalidità del
richiedente.
In ogni
caso l’istituzione che risulta abilitata adotta la decisione non appena è in
grado di determinare se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla
legislazione da essa applicata siano soddisfatte, tenendo conto, se necessario,
delle norme in materia di totalizzazione previste dagli articoli 6 e 51 del
regolamento di base. Detta istituzione è tenuta a notificare, senza indugio, la
propria decisione alle altre istituzioni interessate.
Si ritiene utile ribadire che la
decisione dell’istituzione abilitata (istituzione di contatto ovvero
l’istituzione dello Stato di ultima assicurazione, o, se necessario,
l’istituzione dello Stato di prima occupazione), in merito al grado
d’invalidità del richiedente, è vincolante per l’istituzione di un altro Stato
membro interessato, a condizione che detto Stato sia indicato nell’allegato VII
del regolamento di base. Al momento, oltre all’Italia, vi figurano soltanto
Francia e Belgio.
In tutti gli altri casi, ogni
istituzione, basandosi sulla legislazione nazionale, può far esaminare il
richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinarne il
grado di invalidità (circolare sui nuovi regolamenti comunitari - parte
generale, punto 14).
L’istituzione di ogni Stato membro
interessato deve comunque prendere in considerazione documenti, referti medici
e informazioni di carattere amministrativo raccolti dall’istituzione di
qualsiasi altro Stato membro come se fossero stati redatti nel proprio Stato
membro.
i)
Accertamenti
sanitari effettuati dall’INPS ed a carico di istituzioni estere (articolo 82
del regolamento di base e articolo 87 del regolamento di applicazione)
L’INPS può essere chiamato ad
espletare accertamenti sanitari nell’esclusivo interesse di istituzioni estere.
Ciò può avvenire, ad esempio, quando l’Istituto non sia istituzione competente
oppure quando l’Istituto debba effettuare accertamenti per verificare la
persistenza dello stato di invalidità per conto di un’istituzione estera.
In tali casi i costi dei suddetti
accertamenti restano a carico dell’Istituzione estera richiedente. L’importo da
chiedere a rimborso dovrà corrispondere a quanto effettivamente speso per
compensi ai medici a prestazione, per compensi ai medici specialistici esterni,
per compensi ai laboratori per esami strumentali e d’analisi, per eventuali
ricoveri in osservazione, etc, nonché per il trattamento di viaggio e
l’indennità di trasferta spettante ai medici e per rimborso di spese di viaggio
e diarie alla persona interessata ai controlli medici richiesti. Nel caso di
visite mediche compiute dai medici dell’Istituto, dovranno essere richiesti in
rimborso i compensi che si sarebbero dovuti corrispondere qualora gli
accertamenti fossero stati espletati da medici a prestazione o specialisti
esterni. In questa ipotesi la Sede dovrà compilare il PAPER SED S020. Si
precisa che, da parte delle istituzioni estere, la richiesta di accertamenti
sanitari per persone che risiedono e dimorano in Italia potrà riguardare anche
prestazioni in denaro per assistenza di lungo periodo ed, in tal caso, la
richiesta perverrà tramite il PAPER SED S061 e le Sedi dovranno inoltrare la
risposta, relativa agli esami medici richiesti, con il PAPER SED S062.
Le Sedi, una volta disposti gli
accertamenti che dovranno avvenire con la dovuta tempestività e inviata
all'estero la relativa documentazione sanitaria (PAPER SED S064 - PAPER SED
S062 per esami medici relativi a prestazioni di lungo termine), accertato che
le spese sostenute sono da porsi a carico degli Enti esteri, dovranno tenere in
evidenza i formulari per Stato debitore e, alla fine di ciascun semestre,
procedere all'invio della richiesta di rimborso che dovrà, comunque, essere
inoltrata non oltre il 31 luglio e il 31 gennaio di ciascun anno.
Nella relativa richiesta dovranno
essere sempre indicate con precisione le modalità di pagamento e,
contestualmente all'invio della richiesta di rimborso, dovrà essere evidenziato
contabilmente il credito verso gli Organismi esteri.
Gli importi ricevuti saranno
acquisiti nella contabilità della Sede e i formulari, prima della loro
archiviazione e dopo aver verificato la regolarità del rimborso, dovranno
essere annullati con il timbro " RIMBORSATO IL ....... ", la firma
dell’operatore e la data, che sarà quella della contabilizzazione
dell'accredito (cfr. circolare n. 36 del 18 febbraio 1999).
Nelle more di una diversa disciplina
circa le modalità di rilevazione contabile delle spese di cui trattasi e del
relativo rimborso, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia
che prevedono l’imputazione delle spese al capitolo di uscita 5U1104019 “Spese
per accertamenti sanitari per la concessione di prestazioni istituzionali” e
del rimborso a carico delle Istituzioni estere al conto GPA 24/016.
18. Presentazione
delle domande di pensione di vecchiaia, ai superstiti e di invalidità per le
persone soggette a legislazione di tipo
B
(articolo
45, paragrafi 4 e 6, del
regolamento di applicazione
)
a)
Istituzione alla quale vanno presentate le domande
Le domande di pensione di vecchiaia
e ai superstiti, nonché le domande di pensione di invalidità relative alle
persone che siano state soggette ad almeno una legislazione di tipo B, devono
essere presentate all’istituzione del luogo di residenza o all’istituzione
dello Stato membro alla cui legislazione la persona è stata soggetta da ultimo.
Nel caso in cui la persona non sia mai stata soggetta alla legislazione
dell’istituzione del luogo di residenza, quest’ultima inoltrerà la domanda
all’istituzione a cui la persona è stata soggetta da ultimo (articolo 45,
paragrafo 4, del regolamento di applicazione).
b) Effetti della
mancata comunicazione da parte dell’interessato delle informazioni relative
all’attività o residenza in un altro Stato membro
La data di presentazione della
domanda di prestazione si considera valida per tutte le istituzioni interessate
(articolo 45, paragrafo 5, del regolamento di applicazione).
In deroga al
paragrafo 5, se il richiedente non comunica, benché sia stato invitato a farlo,
di aver esercitato un’attività o di aver risieduto in altri Stati membri, la
data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una
nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in
uno Stato membro è considerata come la data di presentazione della domanda
all’istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve
disposizioni più favorevoli di tale legislazione (articolo 45, paragrafo 6, del
regolamento di applicazione).
Per quanto riguarda le domande di
prestazione di vecchiaia presentate a carico dell’assicurazione italiana, si
confermano, in quanto più favorevoli, le disposizioni contenute nella circolare
n. 247 del 18 settembre 1995.
c)
Istituzione di contatto: istruttoria delle domande da parte delle istituzioni
interessate
L’istituzione
competente cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata secondo le
modalità previste dall’articolo 45 del regolamento di applicazione è
denominata "
istituzione di contatto".
L'istituzione
del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se
l'interessato non è stato mai assoggettato alla legislazione che detta
istituzione applica.
L'istituzione
di contatto, in quanto tale, oltre a istruire la domanda di prestazioni in base
alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la
comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie alla trattazione della
domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a
domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari
dell'istruttoria stessa e lo tiene informato in merito agli sviluppi nella
trattazione della domanda (articolo 47 del regolamento di applicazione).
Nel caso di pensioni di vecchiaia,
pensioni ai superstiti, pensioni di invalidità per le persone soggette a
legislazione di tipo B, l’istituzione di contatto
provvede a
trasmettere immediatamente a tutte le istituzioni interessate, per l’avvio
simultaneo dell’istruttoria per la prestazioni di loro competenza:
- la domanda di pensione (PAPER SED
P2000 e P3000, per pensione di vecchiaia; P2100 e P3100 per pensione ai superstiti;
P2200 e P3200 per pensioni di invalidità);
- i periodi di assicurazione o di
residenza maturati in base alla sua legislazione (PAPER SED P5000);
- le informazioni relative alla
carriera assicurativa del richiedente (PAPER SED P4000);
- la documentazione disponibile, ivi
compresa quella prodotta dal richiedente, segnalando contemporaneamente
l’eventuale documentazione che sarà trasmessa successivamente e impegnandosi ad
integrare la domanda appena possibile.
A sua volta, ciascuna istituzione
interessata:
- comunica, appena possibile,
all’istituzione di contatto ed alle altre istituzioni interessate, i periodi di
assicurazione o di residenza maturati in base alla propria legislazione (PAPER
SED P5000);
- procede al calcolo dell’importo
delle prestazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 52
del regolamento di base (vedi punto 5);
- comunica all’istituzione di
contatto ed alle altre istituzioni interessate le proprie decisioni (PAPER SED
P6000), l’importo delle prestazioni dovute e qualsiasi altra informazione
necessaria per l’eventuale applicazione delle clausole anticumulo;
- informa l’istituzione di contatto
e tutte le istituzioni interessate qualora dall’esame delle informazioni
relative ai periodi di assicurazione e della situazione del richiedente, rilevi
che siano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 57 del regolamento di
base, perché vi siano periodi di assicurazione inferiori ad un anno, ovvero,
nel caso di domanda di pensione di invalidità, stabilisca che siano applicabili
i criteri previsti dall’articolo 44 del regolamento di base per le persone
soggette alle legislazioni di tipo A (articolo 47, paragrafo 7, del regolamento
di applicazione).
Qualora le istituzioni interessate
abbiano la necessità di ottenere ulteriori informazioni, potranno farne
richiesta attraverso il PAPER SED P8000 e la relativa risposta sarà fornita con
il PAPER SED P9000.
19. Disposizioni
destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni
(articolo
52 del regolamento di applicazione)
L’articolo
52 del regolamento di applicazione contiene disposizioni intese ad accelerare
l’esame e la definizione delle domande. In particolare
le istituzioni alla
cui legislazione una persona è stata soggetta:
-
“scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati membri
gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione
nazionale applicabile all’altra, e provvedono alla conservazione e alla
rispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste
persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di
identificazione;
- con
sufficiente anticipo rispetto all’età minima di decorrenza dei diritti a
pensione o rispetto ad un’età che deve essere definita dalla legislazione
nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell’interessato e delle
istituzioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri
elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da
una legislazione nazionale applicabile ad un’altra o, in mancanza di ciò,
forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro
futuri diritti a prestazioni”.
Ai fini dell’applicazione di quanto
sopra,
“la Commissione amministrativa determina gli elementi d’informazione
da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi
del caso, tenendo conto delle specificità, dell’organizzazione tecnica e
amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici
nazionali. La Commissione amministrativa assicura l’implementazione di tali
regimi pensionistici mediante l’organizzazione di una verifica delle misure
adottate e della loro applicazione”.
L’istituzione del primo Stato membro
che attribuisce ad una persona il numero di identificazione personale (PIN) per
la gestione della sicurezza sociale sarà l’istituzione che dovrà ricevere le
informazioni previste dall’articolo in esame.
20. Applicazione della sentenza della Corte
di Giustizia CE Gottardo/INPS
La
Commissione
amministrativa, con la raccomandazione n. P1 del 12 giugno 2009 (allegato n. 2), con riferimento ai principi derivanti dalla
sentenza Gottardo
ha di fatto confermato quanto disposto con la raccomandazione
CASSTM n.
22 del 18 giugno 2003.
In base a tali principi,
i vantaggi
di cui beneficiano i cittadini di uno Stato, in virtù di una convenzione
bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato ed un Paese terzo, devono essere
concessi anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri.
La raccomandazione in esame non presenta innovazioni sia
per quanto riguarda le modalità di applicazione della sentenza sia per quanto
concerne gli adempimenti di competenza delle Sedi illustrati con la circolare
n. 104 del 9 luglio 2004, a cui si rinvia integralmente.
21.
Prepensionamenti
(articoli
3 e 66 del regolamento di base)
Secondo quanto previsto
dall’articolo 3, il regolamento n. 883/2004 si applica alle prestazioni di
pensionamento anticipato o prepensionamenti.
Tali prestazioni non costituiscono
una branca autonoma della sicurezza sociale ed hanno diverse configurazioni
giuridiche nei vari sistemi nazionali.
Alcune legislazioni assimilano i
prepensionamenti alle prestazioni di disoccupazione, altre legislazioni alle
prestazioni pensionistiche. Inoltre, soltanto
in alcuni Stati esistono
regimi regolamentati per legge.
Al riguardo
occorre tenere presente che le “
prestazioni
di pensionamento
anticipato
” sono definite dall’articolo 1, lettera x), del regolamento di
base, come “
tutte
le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle
prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età
ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività
professionali, fino all’età alla quale egli ha diritto alla pensione di
vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è
subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro
dello Stato competente”
.
Secondo lo stesso articolo 1,
lettera x) “
la prestazione anticipata di vecchiaia designa una prestazione
erogata prima del raggiungimento dell’età di normale pensionamento e che
continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è
sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia”.
Ovviamente, tra le
prestazioni anticipate di vecchiaia rientra la pensione di anzianità italiana.
L’inclusione dei prepensionamenti
nell’ambito di applicazione del regolamento di base garantisce agli interessati
la parità di trattamento, l’esportabilità delle prestazioni e l’erogazione
degli altri benefici connessi, ad esempio, le prestazioni familiari o di
malattia.
Tuttavia, in considerazione delle
differenziazioni esistenti tra i vari regimi nazionali e della scarsità dei
regimi legali in materia, secondo quanto previsto dall’articolo 66 del
regolamento di base,
non è stata estesa ai prepensionamenti la
totalizzazione dei periodi assicurativi
e, quindi, non si applica
l’articolo 6 del regolamento di base.
Con successive disposizioni, a seguito di chiarimenti che in sede
comunitaria verranno richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, saranno precisate le prestazioni previste dalla legislazione italiana
che rientrano nel campo di applicazione del citato articolo 66.
22.
Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo
(articolo
70 del regolamento di base)
L’articolo 70 del regolamento di
base disciplina le "
prestazioni speciali in denaro a carattere non
contributivo"
aventi caratteristiche sia delle prestazioni
assistenziali che di quelle previdenziali.
Le
prestazioni in argomento sono elencate nell'allegato X e sono erogate
esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono, in base ai
criteri previsti dalla legislazione di detto Stato. Dette prestazioni sono
erogate a carico
dell'istituzione
del luogo di residenza.
Considerato che le nuove
disposizioni non comportano per l’Istituto variazioni nella disciplina di tali
prestazioni, si confermano le disposizioni emanate con circolari nn. 10 del 30 gennaio 2006 e 137 del 28 novembre 2006.
Le prestazioni italiane elencate nell’allegato X sono:
- le pensioni sociali;
- le
pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
- le
pensioni e le indennità ai sordomuti;
- le
pensioni e le indennità ai ciechi civili;
- l’integrazione
della pensione minima;
- l’integrazione
dell’assegno di invalidità;
- l’assegno
sociale;
- la
maggiorazione sociale.
23. Prestazioni
orfanili
Secondo quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 883/2004 – e diversamente da quanto disposto dal
regolamento CEE n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CE) n. 1399/1999 -
dal 1° maggio 2010 le prestazioni agli orfani erogate sotto forma di pensione
sono disciplinate esclusivamente dalle norme previste per le prestazioni
pensionistiche. Infatti, in applicazione dell’articolo 69, paragrafo 2, del
regolamento di base, al calcolo delle prestazioni agli orfani, da liquidare con
decorrenza 1° maggio 2010 (in relazione a decessi avvenuti successivamente al 31 marzo 2010), devono essere applicati i criteri generali previsti dalle norme relative
alle pensioni contenute nel capitolo 5 dello stesso regolamento.
Si ritiene utile ricordare che, in
base all’articolo 78 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni orfanili
dovevano sempre essere attribuite a carico di una sola istituzione, sulla base
della pensione teorica, senza operare la riduzione in pro-rata.
La disciplina, introdotta con il
regolamento n. 1399/1999, prevedeva che le pensioni agli orfani fossero
determinate secondo i criteri previsti per le altre prestazioni e, quindi, secondo
le regole del pro-rata, qualora il dante causa:
-
fosse
deceduto successivamente al 31 agosto 1999;
-
non facesse
valere alcun periodo assicurativo nei regimi indicati nell’Allegato VIII del
regolamento n. 1408/71.
Le disposizioni del regolamento n. 1399/99
restano in vigore per Islanda, Norvegia e Liechtenstein, nonché per la Confederazione svizzera (vedi circolare sui nuovi regolamenti comunitari – parte generale,
punto 4). Pertanto, nell’eventualità in cui il dante causa, oltre a far valere
periodi di assicurazione in uno o più dei 27 Stati membri, abbia maturato
periodi di assicurazione in Islanda, Norvegia e Liechtenstein o Svizzera,
continueranno ad applicarsi le disposizioni del regolamento n. 1399/99 e del
regolamento n. 1408/71, secondo le modalità specificate nelle circolari nn. 114
del 25 maggio 2001 e 138 del 28 novembre 2006, nonché nel messaggio n.14167 del
23 giugno 2009.
In conclusione, le disposizioni del
regolamento n. 883/2004 trovano applicazione soltanto nei casi in cui il dante
causa faccia valere periodi di assicurazione esclusivamente in 2 o più dei 27
Stati membri.
Analogamente continueranno ad essere
applicate le disposizioni previste dalla precedente regolamentazione nel caso
di prestazioni da erogare a cittadini di Paesi terzi, in applicazione del
regolamento n. 859/2003.
24.
Disposizioni transitorie
(articolo 87 del regolamento di base,
articoli 93 e 94 del regolamento di applicazione)
a) Criteri generali
Il
regolamento n. 883/2004
non fa sorgere alcun diritto per il periodo
precedente la data della sua applicazione (articolo 87, paragrafo 1, del
regolamento di base).
Tuttavia, in materia di eventi
pregressi è prevista la possibilità di acquisire un diritto a prestazione in
virtù delle norme del regolamento stesso anche nei casi in cui tale diritto si
riferisca ad eventi verificatisi anteriormente al 1° maggio 2010. Infatti, il
paragrafo 2 del citato articolo 87 dispone che o
gni periodo di
assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza
maturato sotto la legislazione di uno Stato membro, prima della data di
applicazione del nuovo regolamento, è preso in considerazione per la
determinazione dei diritti acquisiti a norma del regolamento stesso.
Inoltre, il paragrafo 3 prevede che
un diritto possa essere acquisito in virtù del nuovo regolamento anche se si
riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello
Stato membro interessato.
Le disposizioni sopraccitate riprendono,
in materia di eventi pregressi, il principio di
carattere generale secondo cui è possibile acquisire un diritto a prestazioni
in virtù della nuova regolamentazione, anche nel caso in cui tale diritto si
riferisca ad eventi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore
di una nuova normativa (nel caso specifico, anteriormente al 1° maggio 2010).
Ovviamente la decorrenza di tale diritto e dei relativi effetti economici non
può essere fissata in data anteriore.
b) Riesame di
pratiche già definite
In
determinati casi la nuova regolamentazione riconosce agli interessati la
possibilità di ottenere il riesame, in base alle nuove disposizioni, delle
pratiche già definite ai sensi della precedente normativa.
In linea
generale, nel caso in cui una prestazione, anteriormente all’entrata in vigore del
regolamento n. 883/2004, non sia stata riconosciuta o sia stata sospesa a causa
della nazionalità o della residenza, l’interessato può chiederne la concessione
o il ripristino ai sensi del nuovo regolamento. Ovviamente ciò è possibile nel
caso in cui le nuove disposizioni siano più favorevoli di quelle preesistenti.
Inoltre, l
'accoglimento
della richiesta è subordinato alla circostanza che a favore dell'interessato,
in relazione alle prestazioni di cui chiede la liquidazione o il ripristino,
non vi sia stata una liquidazione in capitale
(articolo 87,
paragrafo 4, del regolamento di base)
.
Per quanto
riguarda le norme specifiche in materia di prestazioni pensionistiche viene
stabilito che coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del
regolamento di base, abbiano ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita
possano chiederne la revisione sulla base della nuova regolamentazione
(articolo 87, paragrafo 5, del regolamento di base).
Per la
trattazione delle domande di liquidazione, ripristino o revisione presentate ai
sensi delle disposizioni sopra esposte, l’articolo 87, paragrafi 6 e 7, detta i
seguenti criteri:
- qualora
le domande siano presentate entro due anni dalla data di applicazione dei nuovi
regolamenti (1° maggio 2010), la decorrenza dei relativi diritti viene fissata
a partire da tale data; in questa ipotesi non potranno essere applicate le
disposizioni di legge, eventualmente previste dalle legislazioni nazionali
degli Stati membri, concernenti la decadenza e la prescrizione;
- nel caso
in cui, invece, le domande siano presentate dopo la scadenza del predetto
termine di due anni, i diritti che non sono decaduti o prescritti decorrono con
riferimento alla data di presentazione delle domande, fatte salve disposizioni
più favorevoli della legislazione nazionale.
c) Domande di
pensione in corso di definizione e riesame d’ufficio delle pensioni già
liquidate
Il regolamento n. 987/2009 detta alcuni criteri per la
definizione di quelle domande di pensione che, prima della data di applicazione
della nuova regolamentazione, pur essendo già state presentate alle istituzioni
competenti, non abbiano ancora dato luogo a liquidazione da parte delle
medesime (articolo 94, paragrafo 1, del regolamento di applicazione).
In base a tali
criteri, per le domande di pensione in corso di definizione alla data del 30 aprile 2010, si farà luogo ad una doppia liquidazione da effettuarsi:
- per i diritti
spettanti fino al 30 aprile 2010, in base alle norme del regolamento n. 1408/71
o degli accordi in vigore tra gli Stati membri interessati;
- per i diritti
spettanti dal 1° maggio 2010, in base alla nuova regolamentazione.
Qualora l’importo
calcolato in applicazione della normativa preesistente risulti più elevato
rispetto a quello calcolato in base alla nuova regolamentazione, l’interessato
continua ad aver diritto all’importo calcolato in applicazione dei regolamenti
nn. 1408/71 e 574/72.
Si fa presente che
il considerando n. 5 della Decisione n. E1 del 12 giugno 2009 (vedi allegato 5 della circolare sui nuovi regolamenti comunitari - parte generale) precisa che
“in
pratica, nella maggior parte dei casi, se non in tutti, una prestazione
concessa in base ai precedenti regolamenti non sarà migliorata
dall’applicazione dei nuovi regolamenti”.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alla data del 30 aprile 2010 una domanda di pensione abbia già dato luogo a liquidazione, nel senso cioè
che sia stato notificato all'interessato l'insieme delle decisioni assunte da
parte di tutte le istituzioni in causa, non dovrà di norma farsi luogo a
riesame d'ufficio.
Tuttavia, il paragrafo 2 dell’articolo 94 dispone che,
qualora, dopo l'applicazione dei nuovi regolamenti, venga presentata
all’istituzione di uno Stato una domanda di pensione di invalidità, di
vecchiaia o ai superstiti in relazione ad un evento che abbia già dato luogo,
anteriormente al 1° maggio 2010, alla liquidazione di una pensione da parte
dell'istituzione o delle istituzioni di un altro o più altri Stati, tali ultime
istituzioni dovranno procedere d'ufficio, sulla base delle nuove norme, alla
revisione delle pensioni già liquidate.
Esempio:
una persona ha
lavorato nello Stato A, nello Stato B e nello Stato C. Alla data di entrata in
vigore dei nuovi regolamenti (1° maggio 2010) ha già chiesto ed ottenuto, in
applicazione della normativa comunitaria preesistente, una pensione di
vecchiaia a carico degli Stati B e C. Successivamente al 1° maggio 2010, chiede
ed ottiene la prestazione di vecchiaia a carico dello Stato A in base al
regolamento n. 883/2004. Le istituzioni competenti degli Stati B e C, dalla
data di concessione di tale prestazione, dovranno procedere d’ufficio, in base
alla nuova regolamentazione, alla revisione delle pensioni già concesse,
garantendo, comunque, all’interessato l’importo già acquisito.
Ciò implica che si dovrà procedere a detto riesame
ogniqualvolta il titolare di pensione a carico dell'assicurazione italiana, sia
essa liquidata in regime autonomo o in pro-rata, chieda ed ottenga,
successivamente alla liquidazione della pensione italiana, la liquidazione di
una pensione da parte di un’istituzione di un altro Stato ai sensi dei nuovi
regolamenti. Peraltro, come già chiarito, l’importo della pensione italiana non
potrà in nessun caso essere inferiore a quello già attribuito in precedenza.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1
Allegato
N.2