Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 88 del 20-07-2020
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 20/07/2020
Circolare n. 88
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO:
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alle
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nuove norme in materia di trattamenti di assegno per il nucleo familiare ai percettori di assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale e dei
Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 in relazione alla causale “COVID-19”. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO:
Con la presente circolare si illustrano le novità apportate dall’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
INDICE:
1. Assegno al nucleo familiare per il periodo di percezione dell’assegno ordinario in relazione alla causale “COVID-19” a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
2. Modalità di erogazione dell’assegno al nucleo familiare
3. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Conguaglio ANF
4. Modalità di compilazione dei flussi “SR41” per le domande di assegno ordinario a pagamento diretto
5. Istruzioni contabili
1.
Assegno al nucleo familiare per il periodo di percezione dell’assegno ordinario in relazione alla causale “COVID-19”
a carico del Fondo di integrazione salariale e dei
Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015
L’articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo modificato dall’articolo 68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che ai beneficiari dell’assegno ordinario (ASO), concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente alla causale ivi indicata, sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
Conseguentemente il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare opera con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020.
La copertura finanziaria dell’onere relativo al riconoscimento dei suddetti assegni familiari, ai sensi dei commi 6-ter
[1] e 9 del citato articolo 19, è prevista a carico dello Stato all’interno del finanziamento complessivo riconosciuto per la copertura delle prestazioni di sostegno al reddito in esame. In particolare, il comma 9, così come modificato dall’articolo 68, comma 1, lett. i), del decreto-legge n. 34/2020, ricomprende nel finanziamento statale sopra menzionato anche le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige.
Pertanto, tali prestazioni accessorie non rientrano tra quelle poste a carico della Gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiedendo di conseguenza una specifica imputazione contabile.
2.
Modalità di erogazione dell’assegno al nucleo familiare
L’assegno al nucleo familiare può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto.
Nello specifico, se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata.
Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.
Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta alla data di pubblicazione della presente circolare, si precisa quanto segue:
i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3;
i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente, secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4;
i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3, al fine di consentirne la corretta imputazione contabile.
Le modalità operative sopra indicate trovano applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro che erogano l’assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, compresi i datori di lavoro esentati dal pagamento della contribuzione CUAF durante la normale attività lavorativa e che corrispondono direttamente gli assegni al nucleo familiare.
Da ultimo, si ricorda che le domande di ANF per i lavoratori dipendenti hanno validità per periodi compresi tra il 1° luglio di ogni anno e il 30 giugno dell’anno successivo. Quindi a partire dal 1° luglio 2020 i lavoratori sono tenuti a presentare le nuove domande, relativamente al periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, con la procedura telematica ANF Lavoratori dipendenti di aziende attive.
3.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Conguaglio ANF
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, a partire dalla denuncia di competenza luglio 2020, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro opereranno come segue.
• Datori di lavoro soggetti alla CUAF
I datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti per il periodo ASO già riconosciuto, compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
nell’elemento <CodiceCausale>, indicheranno il codice causale “L019” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26e 40 del D.lgs n. 148/2015”.
Tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;
nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore “N”.
A partire dalle denunce di competenza settembre 2020 andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al fondo;
nell’elemento <AnnoMeseRif>, indicheranno l’AnnoMese di riferimento;
nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicheranno l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.
Con riferimento ai mesi per i quali i datori di lavoro abbiano già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando il codice causale già in uso “
F110
”.
Tale codice dovrà essere esposto nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>.
Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzo> andrà indicato il valore “N” e nell’elemento <AnnoMeseRif> il mese di riferimento della prestazione.
Contestualmente, nella medesima denuncia Uniemens, i datori di lavoro provvederanno al conguaglio spettante degli ANF COVID-19, utilizzando le modalità sopra descritte.
• Datori di lavoro non soggetti alla CUAF
Tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo 2, anche i datori di lavoro non soggetti alla CUAF, per i periodi di ASO con causale COVID-19, decorrenti dal 23 febbraio 2020, possono conguagliare, con le medesime modalità sopra illustrate, le somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di ANF.
I datori di lavoro soggetti e non soggetti alla CUAF, che devono conguagliare gli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, e che hanno sospeso o cessato l’attività, non potendo predisporre le denunce di competenza luglio 2020, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), esponendo il nuovo codice “L019”, secondo le modalità sopra descritte, mentre per l’eventuale codice di restituzione indicheranno il codice “F110” all’interno dell’elemento <CausaleRestituzANF> di <ANFADebito> di <GestioneANF>.
Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> indicando nell’elemento <CodiceCausale> il codice causale “
F119
” di nuova istituzione, avente il significato di “Restituzione ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015”; nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, per le denunce di competenza di luglio e agosto 2020, andrà inserito il valore “N”; nell’elemento <AnnoMeseRif> andrà indicato l’AnnoMese di riferimento; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> andrà indicato l’importo da restituire, relativo al mese di riferimento della prestazione.
4.
Modalità di compilazione dei flussi “SR41” per le domande di assegno ordinario a pagamento diretto
Per quanto riguarda la compilazione dei flussi “SR41”, a partire dalla competenza luglio 2020, ai fini del pagamento diretto degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, i datori di lavoro potranno indicare l’importo complessivo relativo agli ANF maturati nell’apposito campo del modulo “SR41” con cui viene richiesto il pagamento dell’assegno ordinario. Nel caso sia conclusa la fruizione dell’assegno ordinario, è comunque possibile richiedere col modulo “SR41” i soli importi ANF, indicando come mensilità l’ultimo mese di prestazione usufruito e nel “campo tipo integrazione” della mensilità, il codice “4”.
5.
Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili degli assegni per il nucleo familiare, i cui oneri sono a carico dello Stato, saranno utilizzati i conti già istituiti con il messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario), a cui saranno adeguate le denominazioni.
Le prestazioni ANF da conguagliare, mediante l’apposizione in Uniemens del codice causale di nuova istituzione “L019”, sia per il corrente che per gli arretrati, saranno rilevate ai seguenti conti:
GAU30311 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30330 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30331 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30332 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30333 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30334 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69- art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30335 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30336 rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ed alle prestazioni di ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30337 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30338 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30339 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR), - ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 7 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27– Art. 68 comma 1, lettere a) e i) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30340 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR), - ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 7 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettere a) e i) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Nell’ipotesi di conguaglio di ANF già avvenuto, la restituzione degli assegni erogati ai dipendenti mediante l’esposizione in dichiarazione del codice causale “F110”, comporterà la rilevazione contabile del recupero di quanto conguagliato al conto in uso PTD24030.
Anche per i pagamenti diretti saranno utilizzati gli stessi conti istituiti per la prestazione principale (assegno ordinario) a cui verrà adeguata la denominazione:
GAU30316 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 19, comma 1 del Decreto - legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30350 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30351 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30352 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30353 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma a), lettera I) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30354 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR) - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30355 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30356 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30357 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30358 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 19, comma 1 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30359 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR) - art. 19, comma 7 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettere a) e i) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;
GAU30360 per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari ed alle prestazioni di ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà dell’Alto Adige (BOR) - art. 19, comma 7 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27- Art. 68, comma 1, lettere a) e i) del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.
I debiti per le prestazioni erogate con la procedura dei pagamenti accentrati andranno contabilizzati al conto già in uso GAU10160, opportunamente rinominato.
Per il recupero ed il reintroito di eventuali somme indebitamente erogate si adotteranno gli stessi conti GAU24XXX già istituiti con il citato messaggio n. 1775/2020, integrati nella denominazione.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Comma inserito dall’articolo 68, comma 1, lett. g), del decreto-legge n. 34/2020
Allegato N.1