Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 89 del 10/07/2009
Direzione Centrale
Pensioni
Coordinamento
Generale Legale
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
10/07/2009
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
89
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della
Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO
:
Pensione di anzianità e di vecchiaia. Cessazione dell’attività
lavorativa con successiva rioccupazione. Chiarimenti.
SOMMARIO
:
La ripresa dell’attività lavorativa da parte di lavoratori che
conseguono la pensione di anzianità deve essere successiva alla data di
decorrenza del trattamento pensionistico. L’effettiva cessazione del
precedente rapporto di lavoro deve essere verificata in base al solo
espletamento delle formalità di rito (dimissioni, comunicazioni di legge
ecc.), senza che rilevi l’eventuale breve periodo di inattività antecedente
la rioccupazione.
1. PREMESSA
Come è noto, l’art. 22, comma 1, lett. c), della legge 30/04/1969, n.
153, subordina il conseguimento della pensione di anzianità alla condizione che
gli assicurati non prestino attività lavorativa subordinata alla data di
presentazione della domanda di pensione.
Il D.lgs. 30/12/1992, n. 503, nel ribadire che il diritto alla pensione
di anzianità è subordinato alla cessazione dell’attività di lavoro dipendente
(art. 10, comma 6), ha altresì esteso detto requisito anche alla pensione di
vecchiaia (art. 1, comma 7).
Peraltro, da numerose Sedi sono stati richiesti chiarimenti in
relazione alla legittima erogabilità di prestazioni pensionistiche a beneficio
di soggetti che si siano successivamente rioccupati con lo stesso o diverso
datore di lavoro.
Con la presente circolare, sulla scorta della risposta ad interpello
prot. 25/1/0003906 del 20/03/2009 da parte del Dicastero del Lavoro, nonché dei
precedenti giurisprudenziali in materia, si forniscono chiarimenti tesi ad
assicurare l’uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra
indicata.
2. Nuova occupazione e decorrenza del trattamento pensionistico
Come precisato con circolare n. 53422 Prs./178 del 02/10/1970, al punto
3, la ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che consegue la
pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di
decorrenza del trattamento pensionistico.
La ratio della normativa indicata in premessa, infatti, è nel senso di
evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga
contemporaneamente alla prestazione dell’attività lavorativa subordinata.
Pertanto, non possono essere concesse o sono da revocare le pensioni di
anzianità per le quali vi è coincidenza temporale tra la data di rioccupazione
(riscontrabile dalle comunicazioni da effettuarsi ai sensi della normativa
vigente) e la decorrenza della pensione di anzianità.
Il Ministero del Lavoro, con la citata risposta ad interpello, ha
confermato, al riguardo, che, in caso di riassunzione presso lo stesso o
diverso datore di lavoro, “risulta comunque necessaria una soluzione di
continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della
pensione di anzianità e alla decorrenza della pensione stessa”.
Considerazioni non dissimili sono applicabili
ai fini del conseguimento del trattamento di vecchiaia nel caso in cui la
rioccupazione avvenga presso il medesimo datore di lavoro, in quanto il diritto
al trattamento in questione “deve intendersi verificato in coincidenza con il
venir meno della preclusione costituita dallo svolgimento dell'attività
lavorativa dipendente” (circ. n. 65 del 06/03/1995, punto 3).
Rimane peraltro fermo quanto chiarito al punto
2 della circolare n. 97 del 05/04/1995, a monte della quale il diritto a
pensione di vecchiaia viene conseguito anche nel caso in cui il lavoratore, in
possesso dei prescritti requisiti di età, di assicurazione e di
contribuzione, abbia cessato il rapporto di lavoro e si sia successivamente
reimpiegato, anche senza soluzione di continuità,
presso diverso datore di
lavoro.
3. Nuova occupazione presso lo stesso o diverso datore di lavoro
Nel rispetto di quanto illustrato al precedente paragrafo 2, è
possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico, a prescindere dalla
durata del periodo di inattività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un
datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al
momento della domanda di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con
il medesimo datore di lavoro. In tal senso devono intendersi integrate le
istruzioni fornite con circolare n. 97 del 05/04/1995, punto 2.
Al riguardo, al fine di accertare l’avvenuta interruzione del
precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l’avvenuto
esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto
rapporto: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge,
liquidazione di tutte le competenze economiche ecc.
Il Dicastero del Lavoro, infatti, in coerenza peraltro con i precedenti
giurisprudenziali in materia, nonché con molteplici decisioni del Comitato
Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, non ha reputato
opportuno subordinare la liquidazione del trattamento pensionistico alla
necessaria sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente
tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego.
Eventuali domande di pensione che risultino pendenti
alla data della presente circolare devono essere definite in conformità ai
nuovi criteri applicativi.
Del pari, devono
essere definite in conformità alle presenti istruzioni le controversie
giudiziarie pendenti, per le quali dovrà essere richiesta la cessazione della
materia del contendere.
In conformità ai predetti principi devono
altresì essere riesaminate tutte le domande già decise in senso negativo, anche
nell’ipotesi in cui vi sia stata pronuncia sfavorevole in sede di contenzioso
amministrativo, salvo sia intervenuta sul punto sentenza passata in giudicato.
IL
Direttore generale
Crecco