Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 90 del 30-07-2020
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 30/07/2020
Circolare n. 90
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO:
Articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Detassazione del trattamento di fine servizio (TFS)
SOMMARIO:
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto all’articolo 24 una parziale detassazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici,
da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.
INDICE
1.
Premessa
2.
Ambito di applicazione
3.
Criteri della detassazione del trattamento di fine servizio
4.
Determinazione dell’imponibile e dell’aliquota d’imposta
5.
Ulteriori chiarimenti
1.
Premessa
L’articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto una parziale detassazione del trattamento di fine servizio.
In particolare, la disposizione normativa citata introduce un beneficio fiscale, sotto forma di riduzione dell’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 19, comma 2-
bis,
del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000euro.
Si riporta di seguito la disposizione di cui trattasi:
“1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.”.
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il parere reso dall’Agenzia delle Entrate, si forniscono le istruzioni applicative della norma in argomento.
2.
Ambito di applicazione
In generale, il beneficio di cui all’articolo 24 si applica ai trattamenti di fine servizio, ossia all’indennità di buonuscita, all’indennità premio di servizio e all’indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro, come definito ai sensi dell’articolo 19, comma 2-
bis,
del TUIR, indipendentemente dall’importo complessivo delle suddette prestazioni.
Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata, sulla base dei criteri espressamente indicati nel successivo paragrafo 3.
3.
Criteri della detassazione del trattamento di fine servizio
Per le risoluzioni del rapporto del lavoro avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre procedere ad una riduzione dell’aliquota fiscale crescente in funzione dell’intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell’iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio.
Nello specifico l’aliquota fiscale è ridotta in misura pari a:
1,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
3 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
4,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
6 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
7,5 punti percentuali per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi sessanta o più mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 2019, ai fini dell’applicazione del predetto beneficio fiscale, gli intervalli temporali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), decorrono dal 1° gennaio 2019 e non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
4.
Determinazione dell’imponibile e dell’aliquota d’imposta
L’importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare le agevolazioni percentuali previste dal citato articolo 24 e si riferisce all’imponibile fiscale complessivo del TFS.
In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.
Pertanto, a fronte di un imponibile fiscale complessivo superiore a 50.000 euro la riduzione dell’aliquota di tassazione competerà solo sui primi 50.000 euro.
Per la base imponibile eccedente tale limite si applica l’aliquota prevista a normativa vigente.
Si precisa che, ai fini dell’individuazione dell’imponibile fiscale sopra menzionato, non vanno considerate le somme eventualmente corrisposte all’interessato a titolo di “
altre indennità”
(ad esempio, interessi, rivalutazione monetaria).
Tale imponibile costituisce il limite non superabile ai fini dell’attribuzione del beneficio previsto dall’articolo 24, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale.
La quota di imponibile fiscale eccedente tale importo rimane assoggettata alle modalità di tassazione generale previste al comma
2- bis
, 2° capoverso, dell’articolo 19 del TUIR
[1].
Per quanto concerne le modalità di determinazione dell’aliquota IRPEF, il comma 1 dell’articolo 24 del D.L. n. 4/2019, rinvia alle disposizioni di cui all’ articolo 19, comma
2-bis
, del TUIR.
Il comma
2-bis
del citato articolo 19, specifica infatti che “
l’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato
il diritto alla percezione”.
In particolare, l’aliquota d’imposta, individuata in relazione al reddito di riferimento, è quella vigente in base alle aliquote progressive dell’anno in cui è sorto il diritto al trattamento di fine servizio.
Resta confermata l’applicazione della c.d. “clausola di salvaguardia”, introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la possibilità di tassare il trattamento di fine servizio sulla base delle aliquote progressive in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell’anno di maturazione del diritto alla prestazione.
5.
Ulteriori chiarimenti
In esito ad apposito interpello all’Agenzia delle Entrate, l’Istituto ha acquisito conferma sui seguenti ulteriori aspetti applicativi della nuova norma.
In ordine alle modalità di computo, l’Agenzia delle Entrate ha concordato con l’Istituto sul fine di
“
minimizzare l’impatto delle modifiche necessarie ai sistemi gestionali”
ritenendo corretto che
“la detassazione parziale del trattamento possa essere operativamente attuata in forma di ‘detrazione fiscale’ dall’imposta, calcolata secondo le percentuali prefissate dalla norma applicate all’imponibile stesso, garantendo gli stessi risultati della ‘riduzione di aliquota’ indicata dalla norma.”
Pertanto, l’importo della detrazione fiscale viene sottratto dall’imposta dovuta con effetti equivalenti alla riduzione di aliquota indicata nell’articolo 24 del D.L. n. 4/2019.
Infine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 8932/2020, è stato approvato il modello della Certificazione Unica dei redditi, che prevede tre nuovi campi relativi ai benefici dell’articolo 24 (punti 912, 913 e 914). Di conseguenza, considerato che il beneficio in oggetto si applica alle prestazioni liquidate a partire dall’anno 2020, i dati delle prestazioni TFS alimenteranno i nuovi campi dalla Certificazione Unica “CU 2021”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Comma 2-bis dell’articolo 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): “
Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo
16 [ora art. 17 a norma dell'art. 2, comma 3, D.lgs 12 dicembre 2003, n. 344]
, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza”.