Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 94 del 22/07/2009
Direzione
Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
Centrale Organizzazione
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
22/07/2009
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
94
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO
:
Pagamento diretto delle indennità di
malattia e maternità per lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli:
utilizzo delle informazioni integrate contenute nelle denunce retributive
mensili (e-mens).
Abolizione della dichiarazione dei dati
salariali da parte del datore di lavoro (mod. ind.mal 1 e mod. ind.mal 2).
SOMMARIO
:
1. Premessa e quadro normativo
2. Aggiornamento della modulistica
3. Innovazioni procedurali
4. Istruzioni operative
PREMESSA E
QUADRO NORMATIVO
L’art. 44, comma 9, della legge 24. 11. 2003,
n. 326, ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2005, il sistema di
mensilizzazione delle denunce retributive (e-mens). Tale sistema dispensa le
Aziende, come anche precisato dalla circolare
n.152 del 2004, dalla compilazione di modelli sostitutivi integrativi o
rettificativi del conto assicurativo.
A decorrere dal mese di luglio 2008 (cfr. messaggi
n. 11037 del 14.5.2008 e n.12561 del 29.5.2008), il flusso delle denunce
retributive mensili (e-mens) è stato arricchito allo scopo di consentire la
determinazione della base di calcolo delle prestazioni.
Si è quindi previsto l’inserimento di quattro
nuove informazioni, relative a:
·
orario contrattuale;
·
retribuzione “teorica” del mese;
·
numero di mensilità annue;
·
percentuale part-time.
Il flusso retributivo così implementato
consente la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito a pagamento
diretto che fanno riferimento alla retribuzione percepita per la loro
determinazione, nonché il relativo accredito figurativo, senza dover richiedere
alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva.
Inoltre la maggiore precisione e puntualità
offerta dal flusso e-mens per quanto attiene ai dati retributivi consente la
rilevazione dei giorni lavorabili (feriali) di ogni singolo mese
[1]
.
In questa prima fase tale rilevazione sarà
limitata agli
impiegati ed
operai con rapporto di lavoro full-time
mentre
continuerà ad operare, per il momento, nei casi di rapporti di lavoro a
part-time verticale il valore convenzionale “312”
che, riferito ad un anno intero, presenta comunque un grado di
approssimazione largamente accettabile.
Va, inoltre, considerato che l’integrazione
delle basi di dati operata in attuazione del sesto comma dell’ articolo 4-bis
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (come modificato dall’articolo
unico, comma 1184, della legge n. 296/2006) rende disponibile agli operatori i
dati riguardanti la cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai “servizi
competenti” con il modello UNIFICATO LAV (UNILAV).
Con la circolare
n. 115 del 31.12.2008 sono state già fornite le indicazioni per la
liquidazione delle prestazioni di disoccupazione non agricola e di mobilità
mediante l’utilizzo delle informazioni contenute nel flusso e-mens.
Con la presente
circolare si forniscono le istruzioni relative alla liquidazione delle
indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei
lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli, mediante l’utilizzo delle
informazioni integrate contenute nel flusso e-mens, che dovranno trovare
applicazione con effetto immediato.
2. AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA
La presenza nel flusso e-mens di tutte le informazioni
necessarie per la liquidazione delle predette prestazioni consente di eliminare
con effetto immediato i modelli ind.mal 1 e ind.mal 2
che,
conseguentemente, non dovranno essere più richiesti ai datori di lavoro.
3. INNOVAZIONI PROCEDURALI
Le procedure di liquidazione delle indennità
di cui trattasi saranno implementate con l’automatico inserimento, negli
appositi campi, dei dati necessari al calcolo degli importi da porre in
pagamento.
La disponibilità
della procedura aggiornata sarà comunicata con specifico messaggio.
Si indicano di seguito le modalità di
determinazione della base di calcolo delle
indennità
di malattia, congedo di maternità e congedo parentale, in favore dei lavoratori
dipendenti a tempo pieno non agricoli
,
attraverso
l’utilizzo
delle nuove informazioni contenute nel flusso e-mens.
I dati
retributivi di riferimento sono quelli riportati nella dichiarazione e-mens:
·
del mese precedente
la data di inizio del periodo da indennizzare, per i lavoratori in costanza di
rapporto di lavoro;
·
del mese precedente
la data di cessazione o sospensione dal rapporto lavoro
per i lavoratori disoccupati o sospesi.
A) Indennità di malattia e
congedo di maternità:
retribuzione media globale
giornaliera
Per la
determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli
operai
è necessario:
1.
individuare la
retribuzione teorica
[2]
del mese immediatamente precedente l’inizio
del periodo di malattia o di congedo di maternità, ovvero di quello precedente
la data di cessazione/sospensione dal rapporto di
lavoro;
2.
determinare la base
retributiva di calcolo: retribuzione teorica moltiplicata per numero mensilità
annue, diviso per il quoziente 12.000 (nel flusso e-mens il numero delle
mensilità aggiuntive è espresso in millesimi
[3]
);
3.
dividere l'importo
ottenuto per il numero delle giornate feriali comprese nel mese considerato.
Esempio:
Ø
Inizio del periodo
indennizzabile: 15.03.2009
Ø
Retribuzione
teorica di febbraio 2009: € 1.200,00
Ø
Giorni feriali di
febbraio: 24
Ø
numero mensilità
annue: 13
Pertanto:
1.
Retribuzione teorica
= € 1.200,00
2.
base retributiva di
calcolo = € 1.200,00 x 13.000 : 12.000 = € 1.300,00
3.
retribuzione media
globale giornaliera (RMGG)= 1.300 : 24 = € 54,17
Nel caso in cui
la dichiarazione e-mens da prendersi a riferimento sia relativa ad una frazione
di mese, si continua ad utilizzare la stessa regola considerando retribuzione
teorica e giorni feriali compresi nella frazione medesima.
Per la
determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli
impiegati
è necessario:
1.
individuare la
retribuzione teorica (vedi nota 2) del mese immediatamente precedente l’inizio
del periodo di malattia o di congedo di maternità, ovvero di quello precedente
la data di cessazione/sospensione dal rapporto di
lavoro;
2.
determinare la base
retributiva di calcolo: retribuzione teorica moltiplicata per numero mensilità
annue, diviso per il quoziente 12.000 (vedi nota 3)
3.
dividere l'importo
ottenuto per 30.
Esempio:
Ø
Inizio del periodo
indennizzabile: 15.03.2009
Ø
Retribuzione
teorica di gennaio 2009: € 1.500,00
Ø
numero mensilità
annue: 14
Pertanto:
1.
Retribuzione teorica
= € 1.500,00
2.
base retributiva di
calcolo = € 1.500,00 x 14.000 : 12.000 = € 1.750,00
3.
€ 1.750,00 : 30 = €
58,33
Considerato che per gli impiegati la retribuzione e’ mensilizzata, nel
caso in cui si debbano utilizzare i dati e-mens relativi a frazioni di mese
(mensilità con data di assunzione e/o di cessazione), occorre riparametrare la
retribuzione teorica al mese intero per poi seguire le procedure di calcolo
sopra descritte.
Per la
determinazione della
retribuzione teorica riparametrata ad un mese intero
è
necessario:
1.
dividere la retribuzione
teorica
- vedi nota 2 -
relativa alla frazione di mese
per il numero dei
giorni di calendario compresi tra la data di
assunzione/inizio mese e la data di cessazione/fine mese;
2.
moltiplicare
l’importo giornaliero così ottenuto per il numero dei giorni del mese.
Esempio:
Ø
Inizio del periodo
di astensione obbligatoria (impiegata): 15.04.2009
Ø
giorno di
assunzione: 2 marzo 2009
Ø
Retribuzione
Teorica di marzo: € 1.400,00
Pertanto:
Calcolo della Retribuzione Teorica riparametrata
al mese intero:
1.
€ 1.400,00 : 30 = €
46,67 per giorno
2.
€ 46,67 x 31 = €
1.446,77
B) Indennità di congedo parentale:
retribuzione media globale
giornaliera
Per la
determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli
operai
è necessario:
1.
individuare la
retribuzione teorica – vedi nota 2 - del mese immediatamente precedente
l’inizio del periodo di congedo parentale;
2.
dividere l'importo
della retribuzione teorica per il numero delle giornate feriali comprese nel
mese considerato.
Esempio:
Ø
Inizio del periodo
indennizzabile: 15.03.2009
Ø
Retribuzione
Teorica di febbraio 2009: € 1.200,00
Ø
Giorni feriali di
febbraio: 24
Pertanto:
1.
Retribuzione Teorica
= € 1.200,00
2.
€ 1.200,00 : 24 = €
50
Per la
determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli
impiegati
è necessario:
1.
individuare la
retribuzione teorica
- vedi nota 2 - del mese immediatamente
precedente l’inizio del periodo di congedo parentale;
2.
dividere
l'importo della retribuzione teorica per 30.
Esempio:
Ø
Inizio del periodo
indennizzabile: 15.02.2009
Ø
Retribuzione
teorica di gennaio 2009 = € 1.200,00
Pertanto:
1.
Retribuzione teorica
= € 1.200,00
2.
€ 1.200,00 : 30 = €
40,00
Nel caso in cui si debbano utilizzare i dati e-mens relativi a frazioni
di mese (mensilità con data di assunzione e/o di cessazione), occorre
riparametrare la retribuzione teorica al mese intero, seguendo il procedimento
descritto al precedente punto
A
, per poi seguire le procedure di calcolo
sopra descritte.
4. ISTRUZIONI OPERATIVE
Al fine di garantire omogeneità e tempestività
di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria
continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, le
sedi, in attesa dell’aggiornamento della procedura informatica, dovranno
utilizzare esclusivamente i dati già presenti in e-mens, secondo i criteri di
calcolo illustrati ai precedenti punti
A e B,
per la liquidazione delle
prestazioni di malattia e maternità a
pagamento diretto in favore dei
lavoratori dipendenti non agricoli.
Nel solo caso in
cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato
utilizzo del flusso e-mens da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere
al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla
liquidazione dell’indennità, con le stesse modalità indicate, per quanto
attiene alla liquidazione delle prestazioni di DS e mobilità, nella circolare
28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime
buste paga, ecc.).
IL
Direttore generale
Crecco
[1]
In precedenza per il calcolo della retribuzione media globale
giornaliera erano assunti a riferimento valori convenzionali “26 e 25” per gli operai, “30” per gli impiegati (
circ. 134382/82 punto
9).
[2]
“orario contrattuale”,
“retribuzione teorica”, “numero di mensilità annue”, “giorni retribuiti” e
percentuale part-time sono informazioni contenute nel flusso e-mens e
visualizzabili da
Processo Soggetto Contribuente >
Mensilizzazione denunce retributive
> “E-Mens: Visualizzazione totale
annuo”.
[3]
Il numero delle
mensilità aggiuntive è indicato in millesimi, vale a dire che nel caso di 13
mensilità sarà indicato il valore 13.000. Tale formulazione consente di
rappresentare anche tipologie per le quali la determinazione delle
retribuzioni ultramensili risultino determinate da un calcolo più complesso.
Ad esempio per quelle categorie per le quali la mensilità aggiuntiva preveda
la corresponsione dell’importo corrispondente a 200 ore a fronte di un numero
di ore di lavoro mensili pari a 173, il valore da indicare sarà uguale a
13.156 (12 mensilità + 200/173).