Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 99 del 21/07/2010
Direzione Centrale
Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale
Sistemi
Informativi e
Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
21/07/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
99
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
4
OGGETTO:
Regolamentazione
comunitaria: formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di
sicurezza sociale applicabile all’interessato) - disposizioni in materia di
distacco durante il periodo di transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71
ed il regolamento (CE) n. 883/2004 - informativa per le aziende e i
lavoratori interessati.
SOMMARIO
:
Trasmissione del
nuovo formulario comunitario A1, con un’informativa da consegnare alle
aziende ed ai lavoratori interessati all’atto della richiesta di rilascio del
medesimo. Disposizioni in materia di distacco durante il periodo di
transizione tra il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento (CE) n.
883/2004.
1 - FORMULARIO
COMUNITARIO A1
Si fa
seguito alla
circolare n. 82 del 1° luglio 2010
,
avente per oggetto: “Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come
modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di
applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di
carattere generale” e alla
circolare n. 83 del 1°
luglio 2010
, avente per oggetto: “R
egolamento (CE) n.
883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16
settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre
2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30
ottobre 2009, relativi al
coordinamento dei sistemi nazionali
di sicurezza sociale - disposizioni in materia di legislazione applicabile e
distacchi”, per comunicare quanto segue.
Come noto, dal 1° maggio 2010 sono applicabili
le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che
si spostano all’interno dell’Unione europea, contenute nel Titolo II del regolamento
(CE) n. 883/2004 (articoli da 11 a 16) e nel Titolo II del regolamento di
applicazione (CE) n. 987/2009 (articoli da 14 a 21).
Tali disposizioni hanno esteso la
durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Inoltre, il
formulario E 101 è stato sostituito dal formulario A1 (Certificato relativo
alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) che può
avere la durata di ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102 è stato abolito,
sia pure nei limiti di cui al successivo punto 2 della presente circolare.
Il
formulario A1, denominato anche “documento portatile A1” essendo una
certificazione da rilasciare agli interessati, è stato pubblicato dai
competenti organismi comunitari e viene trasmesso in allegato (allegato 1). Pertanto,
è stata implementata anche la procedura denominata "Archivio Distacchi e
Lavoro Contemporaneo nell'Unione Europea" per consentirne l’emissione
automatizzata. Nella sezione “utility” presente all’interno della procedura, è
disponibile per il
download
sia il “manuale utente” aggiornato che lo
stesso modello A1.
2 - PERIODO
DI TRANSIZIONE TRA IL REGOLAMENTO CEE N. 1408/71 ED IL REGOLAMENTO (CE) N.
883/2004
Come ribadito dalla Decisione
della
Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza
Sociale n. A3 del 17 dicembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea C 149 dell’8 giugno 2010
(allegato 2),
n
elle
ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba
essere prorogata per particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione
dell’articolo 16 del regolamento n. 883/2004, di contenuto analogo a quello
dell’articolo 17 del regolamento n. 1408/71.
A tal proposito (vedi in particolare
i messaggi nn. 4547 dell’8 febbraio 2005 e 15147 dell’8 giugno 2010), nulla è
variato per quanto concerne la competenza delle Direzioni regionali dell’Istituto,
attribuita in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato.
I nuovi regolamenti, tuttavia, non
contengono alcuna disposizione transitoria esplicita relativa alla
totalizzazione dei periodi di distacco maturati a norma dei regolamenti nn.
1408/71 e 883/2004 e, pertanto, si è reso necessario garantire la continuità
giuridica tra i due regolamenti e assicurare l’applicazione uniforme delle
regole relative al distacco durante il periodo di transizione.
A tal fine, la Commissione Amministrativa con la citata Decisione ha stabilito che “
tutti i periodi di
distacco maturati a norma del regolamento CEE n. 1408/71 saranno considerati
per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente
all’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, cosicché la durata
complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all’applicazione di
entrambi i regolamenti non possa superare 24 mesi
”.
Ne consegue che, qualora il periodo
di distacco abbia inizio prima della data di applicazione del regolamento n.
883/2004 e prosegua dopo tale data, si considerano nel periodo massimo di
distacco di ventiquattro mesi sia i periodi precedenti che quelli successivi al
1° maggio 2010.
Per maggiore chiarezza, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito (allegato 3) una serie di
esempi relativi alle situazioni più ricorrenti che possono verificarsi al 1°
maggio 2010, data di entrata in vigore del regolamento n. 883/2004:
a)
formulario di
distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010
→
estensione del distacco possibile
fino al 30.4.2011, conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004; deve
essere rilasciato il formulario A1;
b)
formulario di
distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011
→
estensione del distacco possibile
fino al 28.2.2012, conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004; deve
essere rilasciato il formulario A1;
c)
formulario di
distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2008 al 30.4.2009 + formulario E
102, emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010
→
nessuna estensione del distacco possibile
conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004 (durata massima di
distacco di ventiquattro mesi raggiunta);
d)
formulario di
distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2009 al 28.2.2010 + formulario E
102, emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011
→
nessuna estensione del distacco possibile
conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004 (durata massima di
distacco di ventiquattro mesi raggiunta).
Si ricorda che i nuovi regolamenti
non si applicano in particolare:
• ai tre Paesi che hanno aderito
all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda,
Liechtenstein, Norvegia;
• alla Svizzera, alla quale la
normativa comunitaria di sicurezza sociale è stata estesa, a decorrere dal 1°
giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Comunità europea, gli Stati comunitari e la Confederazione svizzera.
Nei rapporti con tali Stati
continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni contenute nei
regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E
102.
I regolamenti nn. 1408/71 e 574/72
continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle
condizioni previste dal regolamento n. 859 del 14 maggio 2003 e, quindi, anche
per i cittadini degli Stati terzi devono continuare ad essere utilizzati i formulari
E 101 ed E 102.
3 - INFORMATIVA
Nell’allegare, infine, una versione aggiornata dell’informativa
(allegato 4, cfr. circolare n. 173 del 28 novembre 2002) da consegnare alle
aziende e ai lavoratori interessati all’atto della richiesta del formulario A1,
si raccomanda alle Sedi di dare anche alla presente circolare, così come alle
citate circolari nn. 82 e 83 del 1° luglio 2010, la più ampia diffusione,
portandone a conoscenza in particolare le Camere di Commercio, le associazioni
imprenditoriali locali, i consulenti del lavoro e gli ordini professionali.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1Allegato
N.2Allegato
N.3Allegato
N.4