Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 10537 del 26-04-2007.htm
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Roma, 26-04-2007
Messaggio n. 10537
Allegati 4
OGGETTO:
Prestiti ai pensionati
estinguibili con cessione del quinto della pensione. Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.313 del 27 dicembre 2006 contenente le
disposizioni attuative dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005,
n.35 convertito, con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n.80. Contratti
notificati prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo. Chiarimenti.
DIREZIONE
CENTRALE
PRESTAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DI AGENZIA
OGGETTO:
Prestiti ai pensionati
estinguibili con cessione del quinto della pensione. Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.313
del 27 dicembre 2006 contenente le disposizioni attuative
dell’articolo 13-bis del
decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni
in legge 14 maggio 2005, n.80. Contratti notificati prima dell’entrata in
vigore del decreto attuativo. Chiarimenti.
Con
il messaggio
n.9086 del 6 aprile 2007 sono state fornite a codeste Strutture le prime
istruzioni per la gestione dei contratti di finanziamento da estinguersi con
cessione di quote fino ad un quinto della pensione notificati dagli istituti
finanziari prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n.13 del
2006.
Con
il presente messaggio si forniscono alcuni ulteriori chiarimenti per la
gestione dei predetti contratti di finanziamento.
NOTIFICA DI PIU’ CONTRATTI DI CESSIONE
STIPULATI DA UNO STESSO PENSIONATO CON SOCIETA’ DIVERSE.
Numerose
Sedi hanno segnalato di aver ricevuto, in tempi successivi, notifica di
contratti stipulati dallo stesso pensionato con banche/intermediari
finanziari diversi e chiedono a quali contratti debba essere data esecuzione.
Al
tal riguardo si precisa che il criterio a cui le Sedi debbono attenersi è, in
linea generale, di natura temporale.
Pertanto
le strutture territoriali dovranno dare seguito ai contratti notificati in
DATA PIU’ REMOTA e che risultino eseguibili a seguito dell’istruttoria
effettuata.
Al
fine di individuare il contratto prevalente, la sede dovrà far riferimento
alla data indicata nella “relata di notifica” presente sul contratto (e non
quella del 23 febbraio 2007 utile per stabilire il momento a partire dal
quale, ai sensi di legge, i contratti possono considerarsi efficaci nei
confronti dell’Istituto).
Resta
fermo che, nell’ipotesi in cui successivamente alla notifica di un contratto
con un determinata società, pervenga alla Sede una comunicazione nella quale,
sia il pensionato sia la società cessionaria, esprimano la concorde volontà
di revocare il contratto stipulato, ovvero l’avvenuta estinzione anticipata
del contratto stesso, la sede dovrà dare esecuzione all’eventuale contratto
notificato successivamente.
Allo
stesso modo, nella considerazione che è la volontà delle parti che va tenuta
in considerazione, tra i contratti stipulati dal pensionato con una MEDESIMA
società va data esecuzione al contratto notificato per ultimo e che presenta
il piano di ammortamento più aggiornato.
TASSO APPLICATO AI FINANZIAMENTI
Tra
gli elementi da verificare nel corso dell’istruttoria che codeste Strutture
devono effettuare è ricompreso anche il tasso applicato al prestito il quale
non deve superare il tasso medio di mercato, risultante dal sito dell’Ufficio
Italiano Cambi, aumentato del 50 per cento.
Ai
fini della suddetta comparazione deve essere utilizzato il tasso riportato
sul sito dell’UIC riferito al trimestre in cui viene notificato il contratto.
Relativamente ai contratti in esame deve, pertanto, essere preso a
riferimento il tasso del primo trimestre del 2007.
E’ stato,
peraltro, fatto presente che in alcuni contratti di finanziamento sono
indicati
due TAEG: uno al netto ed uno comprensivo del premio assicurativo. Ai fini
della valutazione in esame deve essere considerato il tasso al netto del
premio assicurativo.
Nei contratti in cui, invece, dovesse essere riportato
il TAEG ed il TEG applicati al finanziamento è quest’ultimo valore che deve
essere utilizzato in quanto corrispondente al TAEG al netto del costo del
premio assicurativo.
Qualora il valore percentuale del
TAEG (o del TEG) non dovesse essere riportato sul contratto per completare
l'istruttoria è necessario acquisire tale informazione dalla
Banca/Intermediario finanziario che ha concesso il prestito inviando la
comunicazione contenuta nell’allegato 1.
Qualora il TAEG come sopra
determinato, ovvero il TEG eccedano il “tasso soglia” dovrà essere inviato al
pensionato la lettera di cui all’allegato 2 che sostituisce l’allegato 2C del
messaggio n.9086 del 6 aprile 2007.
VERIFICA BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI
AUTORIZZATI
Si
forniscono alcune precisazioni in merito all’individuazione dei soggetti
autorizzati a concedere finanziamenti dietro cessione del quinto della
pensione.
Autorizzati
alla concessione dei prestiti in oggetto sono sia le Banche sia gli
intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993,
n.385.
La
ricerca sull’elenco dell’UIC con le modalità già segnalate con il messaggio
n.9086 del 6 aprile 2007 deve essere effettuata solamente per gli
intermediari finanziari, in quanto le Banche non sono iscritte nell’elenco
sopra menzionato, ma nell’albo delle banche rinvenibile sul sito della Banca
d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it.
Al
riguardo, si fa presente che parametri necessari per la corretta
individuazione dei soggetti autorizzati sono:
il numero di
iscrizione UIC per gli intermediari finanziari ex art. 106 del suddetto
d.lgs. 1° settembre 1993, n.385;
il codice ABI
per gli istituti bancari.
Il
numero di iscrizione UIC o il codice ABI sono riportati abitualmente tra i
dati generali del soggetto finanziatore.
Il
numero di iscrizione UIC deve essere inserito tra i criteri di ricerca nella
pagina iniziale di consultazione dell’elenco, dove viene indicata anche la
sezione di iscrizione (intermediari finanziari ex art. 106) e l’attività
(CONC. FIN.).
L’indicazione
del codice ABI è un parametro sufficiente per considerare il soggetto
finanziatore tra quelli autorizzati alla concessione dei finanziamenti in
oggetto. Qualora, peraltro, si ritenesse necessario effettuare un controllo
della presenza del soggetto finanziatore nell’albo tenuto dalla Banca
d’Italia devono essere seguite le istruzioni contenute nell’allegato 3.
Nel
caso in cui entrambe le informazioni (numero di iscrizione UIC e codice ABI)
non siano riportate sul contratto di finanziamento la Sede dovrà provvedere
ad acquisire il numero di iscrizione UIC, ovvero il codice ABI direttamente
dal soggetto finanziatore inviando la lettera contenuta nell’allegato 4.
Non
sarà, peraltro, necessario effettuare questa ulteriore istruttoria se, anche
in assenza dei dati sopra indicati, la ricerca nell’elenco UIC abbia già dato
un risultato certo e positivo.
PENSIONI DI REVERSIBILITA’
Nel citato messaggio n.9086 del 6 aprile 2007 sono state
altresì indicate le pensioni da escludere dal calcolo della quota cedibile;
in particolare sono state escluse anche le pensioni di reversibilità.
In merito si precisa che l'esclusione di tali pensioni
riguarda solo le pensioni di reversibilità corrisposte a più contitolari;
pertanto, nel caso di pensione corrisposta ad un solo titolare, il calcolo
della quota cedibile deve essere effettuata anche su tale prestazione sia nel
caso in cui sia la sola pensione di riferimento sia nel caso in cui sia
abbinata ad altro trattamento cedibile.
AVVIO DEI PIANI DI CESSIONE
L’istruttoria
su ciascun contratto deve ritenersi conclusa dopo la risposta del pensionato
alla lettera inviata, ovvero dopo il decorso del termine di 30 giorni
dall’invio della lettera stessa.
Dopo
il completamento dell’istruttoria le Sedi NON DEVONO avviare alcun piano di
cessione. Tale operazione dovrà essere effettuata solo dopo che sarà rilasciata
la specifica procedura ed in accordo con le istruzioni che saranno fornite
con messaggio di prossima emanazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4