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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 15914 del 02-10-2012


Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa
Direzione Centrale Previdenza
Roma, 02-10-2012
Messaggio n. 15914
OGGETTO:
versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, nelle ipotesi di impossibilità per l’ente datore di lavoro di effettuare le trattenute sulle retribuzioni. Istruzioni per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP.
 
 
SOMMARIO:
 
Premessa; 1. Cessazione o sospensione dal servizio; 1.1 Riscatti ai fini pensionistici; 1.2 Riscatti ai fini previdenziali (TFS/TFR); 1.3 Ricongiunzione ai fini pensionistici; 3. Incapienza; 4. Mobilità; 5. Pagamento degli oneri da riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici per provvedimenti richiesti o emanati dopo la cessazione dal servizio senza diritto a pensione.
 
PREMESSA
 
Con il presente messaggio si forniscono di seguito, al fine di assicurare l’unicità dei conseguenti adempimenti, indicazioni sulle modalità di versamento delle rate scaturenti da provvedimenti di riscatto ai fini pensionistici e ai fini previdenzali (TFS/TFR), nonché di ricongiunzione ai fini pensionistici, nelle seguenti casistiche:
 
cessazione o sospensione dal servizio
(es.: aspettativa non retribuita, sospensione cautelare, ecc.);
incapienza -
anche temporanea - delle retribuzioni (es.: part-time, assegno alimentare, ecc.)
mobilità
tra amministrazioni pubbliche, iscritte o meno alle gestioni ex INPDAP;
cessazione dal servizio
senza diritto a pensione prima della richiesta o dell’adozione dei provvedimenti di definizione degli oneri di riscatto o ricongiunzione ai fini pensionistici.
 
In presenza delle suddette casistiche, rilevano, ai presenti fini, quattro diverse fattispecie:
 
autonoma prosecuzione del versamento
;
mancato versamento di  rate
;
interruzione dei versamenti a seguito di formale dichiarazione in tal senso da parte dell’iscritto;
successiva assunzione
(a seguito di cessazione dal servizio)
presso
ente o azienda non iscritta alle
gestioni
ex Inpdap.
 
 
  
CESSAZIONE O SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
 1.1 Riscatti ai fini pensionistici
 
Ferma restando la possibilità, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal servizio, di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all’iscritto è data la possibilità di proseguire il versamento rateale con le seguenti modalità:
 
Autonoma prosecuzione del versamento
:
 l’iscritto prosegue autonomamente il versamento,  utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) che all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale. Il codice versamento da utilizzare sarà
P_67;
il periodo di riferimento da indicare sarà il mese cui si riferisce la rata in pagamento.
 
Mancato versamento fino a tre rate
:
l’iscritto non provvede a versare alcune rate (nel limite massimo di tre rate): qualora intenda proseguire il piano, l’iscritto dovrà versare le rate scadute e non pagate con singoli modelli F24, ciascuno relativo ad ogni singola rata scaduta, entro il termine di pagamento della quarta rata e, successivamente, entro lo stesso termine, dovrà riprendere i versamenti, sempre con modello F24, attenendosi sia alle scadenze che all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale. 
 
Ad avvenuto versamento delle rate scadute e non pagate, la Sede comunicherà all’iscritto l’importo degli interessi legali maturati alla data del versamento, con l’avvertenza che il mancato pagamento degli stessi determinerà l’imputazione dell’importo già versato prima agli interessi dovuti e poi al capitale, con conseguente riduzione del periodo di riscatto riconosciuto.
L’iscritto, nel modello F24 utilizzato per il pagamento degli interessi (la causale di pagamento è la stessa del debito principale), dovrà indicare come periodo di riferimento il mese iniziale e finale dell’intero periodo.
 
Mancato versamento di più di tre  rate
: ove venga verificato il mancato versamento di più di tre rate, verrà dichiarata la decadenza del provvedimento di riscatto e verrà proporzionalmente riconosciuto solo il periodo per il quale è stato effettuato il versamento.
 
Interruzione dei versamenti a seguito di formale dichiarazione
: se l’iscritto dichiara formalmente di voler interrompere il pagamento in corso,il provvedimento di riscatto decade e  verrà proporzionalmente riconosciuto solo il periodo per il quale è stato effettuato il versamento.
Assunzione presso altro ente
:
-          nei casi di cessazione dal servizio e successiva assunzione del  dipendente da parte di un ente o azienda non iscritta alle gestioni ex Inpdap, il lavoratore dovrà proseguire il versamento rateale con le stesse modalità 
ab inizio
  illustrate per l’ipotesi  di
“autonoma prosecuzione del versamento”.
 
-          nei casi in cui il lavoratore venga trasferito ad ente iscritto alle gestioni ex Inpdap, lo stesso avrà diritto al prosieguo della trattenuta sulla retribuzione. A tal fine, l’originaria amministrazione di appartenenza dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato del piano di ammortamento nonché comunicare alla Sede di competenza la nuova amministrazione versante. L’iscritto ha in ogni caso  l’onere di verificare, al fine di evitare la riduzione del periodo, che le trattenute siano attivate nei termini dal nuovo datore di lavoro.
 
 
Al fine di verificare l’avvenuta effettuazione dei versamenti nei termini come sopra indicati, gli operatori dell’area entrate della Sede, a seguito della tempestiva comunicazione da parte dell’ente datore di lavoro della decorrenza della cessazione o della sospensione dal servizio del lavoratore, devono verificare a sistema, entro il termine massimo di quattro mesi dalla data d’inizio della sospensione, l’avvenuto versamento delle rate tramite F24.
 
In tutte le ipotesi di sospensione, alla ripresa del servizio, sarà cura dell’interessato informare e dichiarare all’Ente datore di lavoro - non tenuto, in questo periodo, a compilare il quadro F1 della DMA - l’avvenuto versamento delle rate eventualmente effettuato durante il periodo di sospensione, in modo che il piano rateale possa proseguire a cura dell’Ente stesso.
 
1.2  Riscatti ai fini previdenziali (TFS/TFR)
 
Si distinguono in tale ambito i
riscatti per le prestazioni ex INADEL
  dai 
riscatti per le prestazioni ex ENPAS
 
Nei casi di cessazione dal servizio con il piano di pagamento rateale in corso, il residuo debito è trattenuto sulla prestazione TFS/TFR, sia per le prestazioni ex Inadel che per le prestazioni ex Enpas.
Con riferimento, invece, alle sospensioni dal servizio (ad esempio per aspettativa non retribuita, per sospensione cautelare, ecc.) di un dipendente che abbia in corso un piano di pagamento rateale, ferma restando la facoltà di estinguere il residuo debito in unica soluzione (anticipata estinzione), il piano di ammortamento proseguirà secondo le regole di seguito rappresentate.
 
Ai fini TFS e TFR, la domanda di riscatto può essere avanzata  solo in costanza di rapporto di lavoro ovvero, per il  personale dei comparti difesa, sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico, entro 90 gg dalla cessazione dalla posizione di richiamato in servizio.
 
Per quanto attiene ai riscatti TFR, si ricorda, infine, l’ulteriore condizione dell’esistenza di un rapporto di lavoro in corso  al 30.05.2000.
 
Riscatti per le prestazioni ex INADEL
Per quanto attiene ai riscatti relativi alle indennità premio di servizio ex INADEL, per effetto dell’esplicito rinvio contemplato dall’art. 15 della legge 8 marzo 1968, n. 152 sia per le modalità di prosecuzione volontaria del pagamento rateale, sia per quanto riguarda le rate scadute e non versate, e per i riscatti ai fini TFR relativi a personale Enti Locali o Enti comunque iscritti all’ex INADEL, il piano di ammortamento potrà proseguire con una delle seguenti modalità.
 
Autonoma prosecuzione del versamento
:
l’iscritto prosegue autonomamente il versamento,  utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) che all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale. Il codice versamento da utilizzare sarà
P6
65
(riscatto rateale da iscritto TFS) o
P666
(riscatto rateale da iscritto TFR).Il periodo di riferimento da indicare sarà il mese cui si riferisce la rata in pagamento.
 
Mancato versamento fino a tre rate
:
     l’iscritto non provvede a versare alcune rate (nel limite massimo di tre): qualora intenda proseguire il piano, l’iscritto dovrà versare le rate scadute e non pagate con singoli modelli  F24, ciascuno relativo ad ogni singola rata scaduta entro il termine di pagamento della quarta rata e, successivamente, entro lo stesso termine, dovrà riprendere i versamenti, sempre con modello F24, attenendosi sia alle scadenze che all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale. 
Ad avvenuto versamento delle rate scadute e non pagate, la sede comunicherà all’iscritto l’importo degli interessi legali maturati alla data del versamento, con l’avvertenza che il mancato pagamento degli stessi determinerà l’imputazione dell’importo già versato prima agli interessi dovuti, e poi al capitale, con conseguente riduzione del periodo di riscatto riconosciuto.
L’iscritto, nel modello F24 utilizzato per il pagamento degli interessi (la causale di pagamento è la stessa del debito principale), dovrà indicare come periodo di riferimento il mese iniziale e finale dell’intero periodo.
 
Mancato versamento di più di tre  rate
:
ove venga verificato il mancato versamento di più di tre rate, verrà dichiarata la decadenza del provvedimento di riscatto e verrà proporzionalmente riconosciuto solo il periodo per il quale è stato effettuato il versamento.
 
Interruzione dei versamenti a seguito di formale dichiarazione
:
se l’iscritto  dichiara formalmente di voler interrompere il pagamento in corso (esercizio della facoltà di esonero dal pagamento della rate non scadute), egli decade dal beneficio e gli verrà proporzionalmente riconosciuto solo il periodo per il quale è stato effettuato il versamento; le rate scadute sono comunque esigibili.
Al fine di verificare l’avvenuta effettuazione dei versamenti nei termini come sopra indicati, gli operatori dell’area entrate della Sede, a seguito della tempestiva comunicazione da parte dell’ente datore di lavoro della decorrenza della cessazione o della sospensione dal servizio del lavoratore, dovranno verificare a sistema entro il termine massimo di quattro mesi dalla data d’inizio della sospensione, l’avvenuto versamento delle rate tramite F24.
 
In tutte le ipotesi di sospensione, alla ripresa del servizio, sarà cura dell’interessato informare e dichiarare all’Ente datore di lavoro - non tenuto, in questo periodo, a compilare il quadro F1 della DMA - l’avvenuto versamento delle rate eventualmente effettuato durante il periodo di sospensione, in modo che il piano rateale possa proseguire a cura dall’Ente stesso.   
 
Assunzione  presso altro ente
: nei casi in cui il lavoratore venga trasferito ad ente iscritto alle gestioni ex Inpdap, lo stesso avrà diritto al prosieguo della trattenuta sulla retribuzione. A tal fine, l’originaria amministrazione di appartenenza dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato del piano di ammortamento nonché comunicare alla Sede di competenza la nuova amministrazione versante.  L’iscritto ha in ogni caso  l’onere di verificare, al fine di evitare la riduzione del periodo, che le trattenute siano attivate nei termini dal nuovo datore di lavoro.
 
Riscatti per le prestazioni ex ENPAS
Per quanto invece attiene ai riscatti relativi all’indennità di buonuscita ex ENPAS ed ai riscatti TFR del personale delle amministrazioni statali si osserveranno, per il piano di ammortamento, le seguenti modalità.
 
Autonoma prosecuzione del versamento:
l’iscritto prosegue autonomamente il versamento, utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) che all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale. I codici versamento da utilizzare saranno
P765
(riscatto rateale da iscritto TFS) e
P766
(riscatto rateale da iscritto TFR);il periodo di riferimento da indicare sarà il mese cui si riferisce la rata in pagamento;
 
Interruzione dei versamenti a seguito di formale dichiarazione
Se l’iscritto  dichiara formalmente di voler interrompere il pagamento in corso (esercizio della facoltà di esonero dal pagamento della rate non scadute), egli decade dal beneficio  e gli verrà proporzionalmente riconosciuto solo il periodo per il quale è stato effettuato il versamento; le rate scadute sono comunque esigibili.
 
Mancato versamento di alcune o di tutte le rate.
In tal caso l’iscritto, mediante il modello F24, potrà:
-          effettuare il versamento in unica soluzione, previa richiesta alla sede competente dell’Istituto di rideterminare, in ragione del ritardo, l’onere da versare con questa modalità;
-          riprendere i versamenti attenendosi sia alle scadenze che all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale, pagando su tutte le rate, scadute e non versate, l’interesse al saggio del 4,5% annuo composto (allegato C - tabella 2 L. 1368/65 e successive modificazioni); il calcolo dell’importo della rata gravata dell’interesse può essere richiesto all’operatore della competente Sede dell’Istituto;
-          riprendere i pagamenti una volta rientrato in servizio pagando su ogni rata l’interesse al saggio del 4,5% annuo composto (allegato  C - tabella 2 L. 1368/65 e successive modificazioni) riferito al periodo di sospensione.
 
Nei casi di sospensione, alla
ripresa del servizio
, sarà cura dell’interessato informare e dichiarare all’Ente datore di lavoro - non tenuto, in questo periodo, a compilare il quadro F1 della DMA - l’avvenuto versamento delle rate eventualmente effettuato durante il periodo di sospensione dal servizio in modo che il piano rateale possa proseguire a cura dell’Ente stesso.
 
Per le prestazioni ex ENPAS, in caso di mancato completamento del piano rateale ed in assenza di richiesta di esonero dal riscatto , in sede di liquidazione del TFS o del TFR si procede all’estinzione del residuo debito connesso al mancato versamento dell’onere - aggiornato tenendo conto del ritardo, applicando il saggio di interesse composto del 4,5 % (allegato C - tabella 2 L. 1368/65 e successive modificazioni) - mediante trattenuta, compensandolo con la prestazione che viene messa in pagamento.     
 
 
1.3  Ricongiunzione ai fini pensionistici
 
Ferma restando la possibilità, in tutte le ipotesi di cessazione ovvero di sospensione dal servizio, di estinguere il residuo debito in unica soluzione, all’iscritto è data la possibilità di proseguire il versamento rateale con le seguenti modalità:
 
Autonoma prosecuzione del versamento
: l’iscritto  prosegue autonomamente il versamento,  utilizzando il modello F24, attenendosi sia alle scadenze (il pagamento va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza della rata) che all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale. Il codice versamento da utilizzare sarà
P_68;
il periodo di riferimento sarà quello del mese cui si riferisce la rata in pagamento.
 
Mancato versamento fino a tre rate
: l’iscritto che non provvede a versare alcune rate (nel limite massimo di tre rate), qualora intenda proseguire il piano, dovrà versare le rate scadute e non pagate con singoli modelli F24, ciascuno relativo ad ogni singola rata scaduta, entro il termine di pagamento della quarta rata e, successivamente, entro lo stesso termine, dovrà riprendere i versamenti, sempre con modello F24, attenendosi sia alle scadenze che all’ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale.
Ad avvenuto versamento delle rate scadute e non pagate, la sede comunica  all’iscritto l’importo degli interessi legali maturati alla data del versamento, con l’avvertenza che il mancato pagamento degli stessi comporterà la decadenza del provvedimento.
L’iscritto, nel modello F24 utilizzato per il pagamento degli interessi (la causale di pagamento è la stessa del debito principale), dovrà indicare come periodo di riferimento il mese iniziale e finale dell’intero periodo.
 
Nei casi di sospensione,
alla ripresa del servizio
, sarà cura dell’interessato informare e dichiarare all’Ente datore di lavoro - non tenuto, in questo periodo, a compilare il quadro F1 della DMA - l’avvenuto versamento delle rate eventualmente effettuato durante il periodo di sospensione dal servizio in modo che il piano rateale possa proseguire a cura dell’Ente stesso.
A seguito della tempestiva comunicazione alla sede competente, da parte dell’ente datore di lavoro, della decorrenza della sospensione dal servizio del lavoratore, gli operatori dell’area entrate della Sede devono verificare a sistema, entro il termine massimo di quattro mesi dalla data d’inizio della sospensione dal servizio, l’effettivo avvenuto versamento delle rate tramite F24.
 
Assunzione  presso altro ente:
 
-       nei casi di cessazione dal servizio e successiva assunzione del  dipendente da parte di un ente o azienda non iscritta alle gestioni ex Inpdap, il lavoratore dovrà proseguire il versamento rateale con le stesse modalità  ab inizio  illustrate per l’ipotesi  di “autonoma prosecuzione del versamento”.
-       nei casi in cui il lavoratore venga trasferito ad ente iscritto alle gestioni ex Inpdap, lo stesso avrà diritto al prosieguo della trattenuta sulla retribuzione. A tal fine, l’originaria amministrazione di appartenenza dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato del piano di ammortamento nonché comunicare alla Sede di competenza la nuova amministrazione versante. L’iscritto ha in ogni caso  l’onere di verificare, al fine di evitare la decadenza, che le trattenute siano attivate nei termini dal nuovo datore di lavoro.
Si precisa che il
mancato pagamento di più di tre rate
comporterà la decadenza del provvedimento di ricongiunzione.
 
2.      
INCAPIENZA
 
 
Nel caso in cui si verifichi un’ipotesi di incapienza, anche temporanea (es. in caso di part-time, assegno alimentare, ecc..), delle retribuzioni, sulle quali gli enti datori di lavoro avrebbero dovuto effettuare le trattenute relative ai ratei per riscatti e ricongiunzioni, l’iscritto potrà rinunciare oppure proseguire autonomamente nei pagamenti relativi ai piani di ammortamento, nei modi e con le precisazioni già indicate in precedenza per le ipotesi di cessazione o sospensione di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, fermo restando, per i riscatti TFS/TFR relativi al personale del comparto Stato (ex Enpas) la possibilità di attendere il ripristino dello stipendio, riprendendo i pagamenti con l’applicazione degli interessi al saggio composto del 4,5% (Allegato C Tabella 2 della L. 1368/65).
 
 
3.  MOBILITA’
 
 
Il passaggio in mobilità tra Amministrazioni pubbliche comporta il diritto, per il dipendente, alla prosecuzione del piano di ammortamento -sia ai fini pensionistici che ai fini previdenziali - presso l’ente di destinazione, ancorché si tratti di passaggio da una amministrazione iscritta alle gestioni ex INPDAP verso un’amministrazione non iscritta a tali gestioni  (cfr artt. 11 e 14 D.P.R. 104/93).
In tali casi l’originaria amministrazione di appartenenza dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro l’esistenza e lo stato del piano di ammortamento nonché comunicare alla Sede di competenza la nuova amministrazione versante.  L’iscritto ha in ogni caso  l’onere di verificare che le trattenute siano attivate nei termini dal nuovo datore di lavoro.
In particolare, l’ente di destinazione, ove iscritto ad una delle gestioni ex INPDAP, dovrà ulteriormente procedere alla compilazione del quadro F1 della DMA.
 
4.      
PAGAMENTO DEGLI ONERI DA RISCATTO O RICONGIUNZIONE A FINI PENSIONISTICI PER PROVVEDIMENTI RICHIESTI O EMANATI DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO A PENSIONE
 
Gli iscritti che non siano titolari di trattamento pensionistico e che presentino una domanda di riscatto o ricongiunzione a fini pensionistici dopo la cessazione dal servizio ovvero nei casi in cui il provvedimento di riscatto/ricongiunzione venga emanato dopo la cessazione dal servizio e prima del pensionamento, potranno effettuare autonomamente i pagamenti con modello F24 nei modi e nei termini indicati nella determina di concessione, con le precisazioni già indicate per le ipotesi di sospensione.
Al momento del pensionamento, l’interessato potrà provvedere ad estinguere il residuo debito o chiedere la trattenuta sulla pensione, sulla base del piano di ammortamento in essere.
 
 
Il Direttore Generale
 
 
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