Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 18311 del 12-07-2007.htm
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 12-07-2007
Messaggio n. 18311
OGGETTO:
rettifica
del criterio di computo del periodo di congedo di maternità ante partum.
A seguito di confronto con il Ministero vigilante, si
forniscono nuove istruzioni circa il criterio di computo del periodo di
congedo di maternità
ante partum
di cui all’art.16 del D.Lgs. 151/2001
(già art. 4, comma 1, lett.
a
, L. 1204/1971), sulla base
dell’interpretazione - da ritenersi oggi consolidata - fornita dalla Suprema
Corte di Cassazione con sentenza n. 1401/2001.
In attuazione dell’art. 4 della L. 1204/1971,
l’Istituto, con circolare 134382 del 26 gennaio 1982 (parte prima, par. 2,
note 4 e 5), aveva precisato che “
i due mesi precedenti la data presunta
del parto
” dovevano essere conteggiati a ritroso, secondo il calendario
comune, partendo dalla data presunta del parto ed includendo nel computo
anche tale giorno (ad es. in caso di data presunta fissata per il 15 agosto,
il periodo di congedo
ante partum
andava dal 16 giugno al 15 agosto).
Conseguentemente, in base a tale criterio, il periodo di congedo “ordinario”,
in caso di coincidenza tra la data presunta e la data effettiva del parto, era
pari a 5 mesi: due mesi prima della data presunta, comprensivi appunto della
data (coincidente) dell’evento, e tre mesi dopo il parto, decorrenti dal
giorno successivo alla data stessa (16 giugno/15 novembre).
Con il presente messaggio si rettificano le indicazioni
sopra illustrate secondo il criterio individuato dalla Suprema Corte nella
citata sentenza: in particolare, il periodo di astensione
ante partum
va determinato
senza includere la data presunta del parto
che, pur
rimanendo oggetto di tutela, costituisce il
dies a quo
per computare a
ritroso il periodo in questione (così, per tornare all’esempio, in caso di
data presunta fissata per il 15 agosto, il periodo di congedo
ante partum
andrà
dal 15 giugno al 14 agosto). Conseguentemente, nell’ipotesi in cui data
presunta e data effettiva coincidano, il periodo complessivo “ordinario” di
congedo di maternità sarà pari a 5 mesi ed un giorno (15 giugno/15 novembre).
Ovviamente, lo stesso criterio di computo dovrà essere
utilizzato per determinare il periodo di maternità indennizzabile (“
due
mesi antecedenti la data del parto e tre mesi successivi alla stessa
” –
v. artt. 68 e 70 del D.Lgs. 151/2001) in favore delle lavoratrici autonome e
dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui alla L.335/1995;
pertanto, anche per tali categorie, il periodo indennizzabile dovrà essere
pari a 5 mesi ed un giorno.
IL
DIRETTORE CENTRALE
GOLINO