Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 21266 del 27-12-2012
Direzione Centrale Previdenza
Roma, 27-12-2012
Messaggio n. 21266
OGGETTO:
Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti iscritti alla gestione ex Inpdap – Modalità di presentazione delle istanze di accesso al beneficio per l’anno 2013.
SOMMARIO: Premessa 1. Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico dal 1.1.2013 2. Modalità di presentazione della domanda 3. Termini di presentazione della domanda.
Premessa
Con note operative n. 29 del 12 agosto 2011 e n. 43 del 28 dicembre 2011 sono state fornite le istruzioni per l’applicazione della disciplina relativa ai benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti, iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti.
Con il presente messaggio vengono illustrate le modalità di presentazione, per il 2013, delle istanze per l’accesso ai sopraindicati benefici, da parte di soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nel predetto anno.
1. Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico per l’anno 2013
(art.1, commi 1, 4, 5, 6, 6-bis e 7 del D.lgs. 67/2011)
I lavoratori dipendenti destinatari delle disposizioni in esame, che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2013, possono conseguire, a domanda, il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247/2007, come adeguati ai sensi dell’art. 12, commi 12-bis e 12-ter della L. n. 122/2010 e s.m.i. e nel rispetto del regime della decorrenza di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni ed integrazioni (applicazione della c.d. finestra mobile).
Per un’immediata visualizzazione dei requisiti richiesti si riporta la seguente tabella riepilogativa.
Tabella 1 - REQUISITI DI ETA’ E CONTRIBUTI
Anno
Requisiti normali
2013
61* anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi**
* Requisito anagrafico minimo richiesto
** Anzianità contributiva minima richiesta: 35 anni interamente raggiunti
Il comma 6-bis introdotto dal D.L. n. 201/2011 prevede che per i lavoratori notturni che prestano le attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato
1 della legge n. 247 del 2007
:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
Per un’agevole visualizzazione dei requisiti richiesti per accedere al pensionamento anticipato, in relazione alle diverse fattispecie sopra descritte, si veda la tabella seguente:
Tabella 2 -REQUISITI PER LAVORI NOTTURNI
Anno
da 64 a 71 notti
da 72 a 77 notti
da 78 notti
2013
63* anni e tre mesi con quota 99 e tre mesi**
62* anni e tre mesi con quota 98 e tre mesi**
61* anni e tre mesi con quota 97 e tre mesi**
* Requisito anagrafico minimo richiesto
** Anzianità contributiva minima richiesta: 35 anni interamente raggiunti
2. Modalità di presentazione della domanda
Le domande intese ad ottenere il beneficio del pensionamento anticipato riservato a chi ha svolto attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante devono essere presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Inps gestione ex Inpdap Direzione Centrale Previdenza – Ufficio I – viale Aldo Ballarin n. 42 – 00142 Roma oppure essere inviate
tramite posta elettronica certificata
alla seguente casella di PEC:
dcprevidenza@postacert.inpdap.gov.it
della D.C. Previdenza, utilizzando la modulistica specifica scaricabile dal sito internet
www.inpdap.gov.it.
Qualora l’interessato non sia titolare di PEC, la domanda potrà essere inviata tramite la posta elettronica certificata del Patronato cui abbia conferito mandato.
Si sottolinea che la domanda deve riportare tutte le informazioni che sono considerate, per legge
condizioni necessarie
ai fini della
procedibilità
dell’istanza.
In particolare l’interessato deve:
a) indicare la volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio in esame;
b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti;
c) in caso di lavoro notturno dovranno essere indicate anche il numero delle notti per ciascun anno;
Per consentire la verifica dei requisiti in capo al richiedente gli enti datori di lavoro devono trasmettere all’Ufficio I Pensioni della Direzione Centrale Previdenza, la seguente documentazione:
a) certificazione attestante lo svolgimento e la durata delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti svolte dal dipendente in relazione alle diverse tipologie previste dalla legge;
b) modello PA04 in forma cartacea che dovrà, altresì, essere inviato telematicamente, con le consuete modalità.
3. Termini di presentazione della domanda
(art. 2del D.lgs. 67/2011 e D.M. 20 settembre 2011).
La domanda,redatta utilizzando la specifica modulistica reperibile nel sito internet
http://www.inpdap.gov.it, deve essere presentata entro il 1° marzo 2013.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le seguenti scansioni temporali:
a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e duemesi;
c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
Sarà cura dell’Ufficio I Pensioni della Direzione Centrale Previdenza procedere alla verifica del diritto all'accesso anticipato al pensionamento e alla conseguente comunicazione all’interessato, entro il 30 ottobre 2013, della data di maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione nonché della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Al fine di determinare l’esatta anzianità contributiva utile per accertare il diritto al beneficio in esame, le Sedi, a seguito di specifica segnalazione da parte della Direzione Centrale Previdenza, sono tenute a definire tempestivamente eventuali provvedimenti di riscatti e ricongiunzioni che dovessero risultare pendenti.
In deroga ai normali termini per la notifica e l’eventuale accettazione dei relativi provvedimenti, sarà cura delle Sedi utilizzare la specifica funzionalità “notifica a vista” e contestualmente richiedere all’interessato in tempi brevi la volontà di accettare o meno il relativo provvedimento, anche in deroga ai termini previsti per il silenzio assenso.
In caso di esito positivo dell’accertamento del diritto all’accesso anticipato al pensionamento con i benefici del D.lgs. n. 67/2011, il conferimento della pensione resta subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, della domanda di pensione alla sede provinciale/territoriale Inps Gestione ex Inpdap competente (in base alla sede dell'ultimo datore di lavoro presso cui ha prestato servizio) che provvederà all'attribuzione della medesima secondo le consuete modalità.
Si ricorda che in relazione alle istanze di accesso al beneficio dichiarate procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore può promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto (art. 8 D.M. 20 settembre 2011 pubblicato nella G.U. 26 novembre 2011 n. 276).
Con separato messaggio verranno fornite le istruzioni per gli iscritti alle altre gestioni.
Il Direttore Generale
Nori