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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 2887 del 12-07-2017


Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 12-07-2017
Messaggio n. 2887
OGGETTO:
Disciplina del lavoro occasionale ex art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Regime per l’agricoltura e calcolo della forza aziendale.
 
 
1.  
Premessa
 
Con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, l’Istituto ha adottato la regolamentazione attuativa delle prestazioni di lavoro occasionale (libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale) disciplinate dall’articolo 54
-bis
del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96.
 
Al riguardo, anche a seguito degli approfondimenti condotti con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, vengono adottate le seguenti istruzioni volte ad integrare e rivalutare la misura minima della retribuzione oraria da assumere a riferimento per la regolazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore dell’agricoltura. Con l’occasione, in relazione ad ogni settore produttivo, ai fini della omogenea applicazione dei limiti dimensionali per il ricorso al contratto di prestazione occasionale - art. 54-bis, comma 14, lett. a) - sono meglio precisati i criteri di computo dei lavoratori occupati in relazione alle diverse forme contrattuali.
 
 
2.  
Misura minima del compenso per prestazioni occasionali nel settore agricolo
 
In particolare, la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014). Ai predetti minimi salariali è aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).
 
Pertanto, in relazione alle aree professionali in cui è articolato, in base al citato CCNL, il sistema di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono riportate nel prospetto seguente.
 
Area professionale
      Misura del compenso minimo
 
Orario
Giornaliero   
   (durata non superiore a 4 ore)
1^
€ 9,65
€ 38,60
2^
€ 8,80
€ 35,20
3^
€ 6,56
€ 26,24
 
 
Si ricorda che la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere.
 
Si ribadisce, infine, che le parti (utilizzatore e lavoratore) possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra indicate.
 
 
3.  
Criteri computo dei lavoratori occupati.
 
 
Come noto, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato. Detta limitazione non opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001.
 
Allo scopo di favorire l’omogenea applicazione della citata disciplina, fermi i criteri applicativi fissati al par. 6.2 della circolare n. 107/2017, si fa presente quanto segue:
 
i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, del d.lgs. 81/2015);
ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circ. n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall’art. 54
-bis
, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.
 
 
 
Il Direttore Generale
 
 
Gabriella Di Michele