Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 36298 del 3-11-2005.htm
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Roma, 3-11-2005
Messaggio n. 36298
OGGETTO:
Flussi
retributivi EMENS - Analisi dei livelli informativi.
L’articolo 44 della legge 24
novembre 2003, n. 326, dispone che i dati retributivi e le informazioni che
implementano le posizioni assicurative individuali siano trasmesse all’Istituto con periodicità mensile,
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, con
effetto dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005. La trasmissione
telematica dei flussi informativi, attraverso il nuovo tracciato denominato
“EMens”, riguarda i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte
C (dati previdenziali ed assistenziali INPS) del modello 770 semplificato, i
committenti già obbligati alla compilazione del modello GLA e gli associanti
in partecipazione.
Con il presente messaggio si fornisce l’analisi delle
informazioni disponibili attraverso l’utilizzazione del nuovo sistema.
Analisi
delle informazioni disponibili attraverso il nuovo sistema al fine della
liquidazione delle prestazioni.
Come già illustrato con circolare
n. 152/2004, i dati del tracciato “Emens” differiscono per vari aspetti da
quelli esposti nel modello di denuncia annuale “O1/M”. Sono stati infatti
adottati criteri diversi per individuare le assicurazioni coperte e
l’anzianità contributiva di ciascun periodo denunciato, nonché per indicare
gli eventi riconoscibili figurativamente e la relativa “retribuzione
figurativa”.
La diversa periodicità di
trasmissione dei flussi retributivi/contributivi, nonché la necessità di
un’attenta verifica delle informazioni inviate attraverso il flusso Emens,
ancora non consentono la loro esposizione, a montante, nell’estratto conto
dei lavoratori interessati.
Peraltro, nel caso in cui
l’adeguamento al nuovo sistema - che ha notevolmente innovato l’esposizione
dei dati assicurativi/retributivi - non consenta alle aziende la compilazione
delle dichiarazioni sostitutive secondo il vecchio schema della denuncia
annuale (riportante competenze correnti, altre competenze, retribuzioni
ridotte, ecc.), le Sedi dovranno utilizzare le informazioni esposte nei
singoli flussi mensili, secondo l’attuale tracciato.
Pertanto, non dovranno, essere richieste alle aziende
dichiarazioni e/o documenti sostitutivi (mod. SA sost) per i periodi oggetto
delle dichiarazioni mensili trasmesse con il sistema E-mens.
Ciò premesso, in attesa della
piena disponibilità dei dati Emens a montante, si fornisce di seguito
l’analisi dei livelli informativi disponibili nel flusso mensile, al fine di
consentire agli operatori la corretta valutazione dei periodi di
contribuzione maturati nell’anno in corso ancorché non ancora registrati
negli estratti conto.
Si ricorda che i dati
trasmessi mensilmente sono visualizzabili nell’Intranet – soggetto
contribuente – Hydra Web.
1) - La numerazione progressiva delle settimane
Con il passaggio dalla
denuncia annuale alla trasmissione mensile dei flussi informativi è stato
abbandonato il criterio di “contare” le settimane comprese nel periodo
considerato, circostanza che demandava al datore di lavoro la quantificazione
dell’anzianità contributiva da riconoscere al lavoratore.
In alternativa è stato
adottato un sistema di numerazione progressiva delle settimane di ciascun
anno, con inizio dalla eventuale frazione compresa fra il 1° gennaio ed il 1°
sabato e con termine alla eventuale frazione finale (dall’ultima domenica
all’ultimo giorno dell’anno).
Considerando le eventuali
frazioni iniziale e finale, potranno essere numerate fino a 54 settimane in
ciascun anno e, con il medesimo criterio, fino a 6 settimane in ciascun mese
(ad esempio, i mesi di gennaio, luglio e ottobre).
Anno
2005
Gennaio
settimane
1
2
3
4
5
6
Febbraio
settimane
6
7
8
9
10
marzo
settimane
10
11
12
13
14
aprile
settimane
14
15
16
17
18
maggio
settimane
19
20
21
22
23
Giugno
settimane
23
24
25
26
27
luglio
settimane
27
28
29
30
31
32
Agosto
settimane
32
33
34
35
36
Settembre
settimane
36
37
38
39
40
Ottobre
settimane
40
41
42
43
44
45
Novembre
settimane
45
46
47
48
49
Dicembre
settimane
49
50
51
52
53
Nella tabella sopra esposta -
che illustra la numerazione delle settimane relative all’anno in corso –
possono essere individuate le frazioni di settimana iniziale e finale di
ciascun mese (evidenziate in grassetto e contrassegnate dallo stesso
progressivo).
Per costruire il “montante”
delle settimane di un periodo ultramensile si “aggregheranno” in settimane
intere le frazioni di settimana a cavallo di mese (finale di un mese e
iniziale del mese successivo) contraddistinte dal medesimo numero progressivo
e si sommeranno a quelle intere comprese nel periodo considerato (ad esempio,
nel periodo gennaio/aprile si contano 15 settimane intere e 3 settimane
aggregate - la 6^, la 10^ e la 14^ - per complessive 18 settimane).
2) – I codici “tipo copertura”
Il datore di lavoro deve
specificare la “situazione lavorativa” di ciascuna settimana del mese,
comprese le eventuali frazioni iniziale e finale, indicandone il relativo
“tipo copertura” con appositi codici.
I codici “tipo copertura”
consentono di conoscere analiticamente quanto si è verificato in ciascuna
settimana del mese e dell’anno. Viene utilizzato il codice:
X
quando la settimana è stata
interamente retribuita, cioè quando
la
retribuzione non ha subito riduzioni a causa di eventi accreditabili
figurativamente
(retribuzione contrattuale “settimanale” piena);
1
quando la settimana è stata interamente non
retribuita, cioè quando
l’assenza di
retribuzione è stata determinata da eventi accreditabili figurativamente
(retribuzione contrattuale settimanale assente);
2
quando la settimana è stata
parzialmente retribuita, cioè nel caso in cui
la retribuzione ha subito una riduzione in conseguenza di eventi
riconoscibili figurativamente
(retribuzione inferiore a quella
contrattuale “settimanale” piena)
Qualora la riduzione della
retribuzione sia determinata da eventi non accreditabili figurativamente (ad
esempio, malattia di durata inferiore a 7 giorni), la settimana assume
comunque il “tipo copertura” X
(interamente retribuita).
La settimana totalmente non
retribuita in dipendenza di eventi per i quali non è previsto l’accredito
figurativo (ad esempio, aspettative non retribuite) viene invece valorizzata
con 0 (zero) o non viene codificata.
Con lo stesso criterio sopra
esposto vengono codificate le frazioni di settimana a cavallo di mese; in
tali circostanze, peraltro, il “tipo copertura” viene determinato prendendo
in considerazione - esclusivamente e separatamente, denuncia per denuncia -
i giorni di ogni singola frazione di
settimana
(1° giorno/1° sabato del mese ovvero ultima domenica/ultimo
giorno del mese).
Per la settimana a cavallo di
mese possono perciò verificarsi le seguenti combinazioni di codici:
X e
X:
le due frazioni di settimana
sono state
interamente retribuite
1 e 1:
le due frazioni di settimana
sono state
interamente non
retribuite
2 e 2:
le due frazioni di settimana
sono state
parzialmente retribuite
X e 1:
una frazione di settimana è
stata
interamente retribuita
e
l’altra
interamente non retribuita
X e 2:
una frazione di settimana è
stata
interamente retribuita
e
l’altra
parzialmente retribuita
1 e 2:
una frazione di settimana è
stata
interamente non retribuita
e l’altra
parzialmente retribuita
Il “tipo copertura” da
attribuire alla settimana a cavallo di mese rimarrà ovviamente invariato in
presenza di due frazioni di settimana contrassegnate con lo stesso codice.
X + X = X
la settimana è stata
interamente retribuita
1 + 1 = 1
la settimana è stata
interamente non retribuita
2 + 2 = 2
la settimana è stata
parzialmente retribuita
In presenza di una situazione
lavorativa/retributiva diversa in ciascuna delle due frazioni di settimana a
cavalo di mese, invece, la settimana assumerà
sempre
il
codice 2
(
X+1=2,
X+2=2, 1+2=2
), cioè risulterà come settimana parzialmente
retribuita.
3) – La durata assicurativa dei periodi dichiarati nella denuncia
Emens
In fase di composizione del
montante, la combinazione delle informazioni “progressivo settimana”/”tipo
copertura” consentirà di quantificare in automatico l’anzianità contributiva
da riconoscere al lavoratore.
Tuttavia, in attesa che i dati
“a montante” siano disponibili negli estratti conto, gli operatori –
basandosi sulle informazioni “progressivo settimana”/”tipo copertura” -
dovranno quantificare il numero delle settimane da considerare accreditate ai
periodi dichiarati con il flusso “Emens” attenendosi ai criteri di seguito
illustrati.
In analogia a quanto si
verificava compilando la denuncia annuale (il dato indicato nella casella
“Sett.” costituiva la sommatoria delle settimane interamente e parzialmente
retribuite), l’anzianità contributiva di un determinato periodo è costituita
dal numero delle settimane con tipo copertura
X
, sommato a quello delle settimane con tipo copertura
2
(nel computo devono essere comprese
le eventuali frazioni di settimana iniziale e finale del periodo
considerato). Il numero di settimane così ottenuto corrisponde a quello da
riconoscere al periodo (quello che le aziende indicavano nella casella “Sett”
- settimane retribuite - della denuncia annuale).
Unitamente alle settimane
retribuite vanno poi considerate quelle “figurative”, contrassegnate dal
codice 1, cioè le settimane che le aziende indicavano nella casella “Sett.1”
(settimane interamente non retribuite) della denuncia annuale, in
corrispondenza dei vari eventi accreditabili figurativamente.
Per meglio chiarire i suddetti
criteri nel prospetto che segue viene analizzato il periodo gennaio/agosto
2005, con la codifica (“progressivo settimana” e ”tipo copertura”) delle
settimane e delle relative frazioni.
Anno
2005
Gennaio
1
2
3
4
5
6
tipo
copertura
X
X
X
X
X
X
Febbraio
6
7
8
9
10
tipo
copertura
X
X
X
1
1
Marzo
10
11
12
13
14
tipo
copertura
X
X
X
X
2
Aprile
14
15
16
17
18
tipo
copertura
1
1
X
X
X
Maggio
19
20
21
22
23
tipo
copertura
X
X
X
X
2
Giugno
23
24
25
26
27
tipo
copertura
X
X
2
1
X
Luglio
27
28
29
30
31
32
tipo
copertura
X
1
2
X
X
X
Agosto
32
33
34
35
36
tipo
copertura
X
X
X
X
X
Dovendo quantificare
l’anzianità contributiva di tale periodo si procede innanzitutto all’aggregazione
delle frazioni di settimana collocate a cavallo dei mesi in esso compresi
(6^, 10^, 14^ 23^, 27^ e 32^), per definirne il tipo di copertura sulla base
dei dati dichiarati dall’azienda. Tale operazione darà i seguenti risultati:
Progressivo
settimana
tipo
copertura
delle
2 frazioni
attribuita alla sett.
6
X
X
X
10
1
X
2
14
2
1
2
23
2
X
2
27
X
X
X
32
X
X
X
Effettuata l’aggregazione
delle frazioni di settimana contrassegnate dal medesimo numero progressivo ed
attribuito il relativo codice tipo copertura, si disporrà della situazione contributiva di seguito
illustrata
Gennaio
2005
Febbraio
Marzo
Aprile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
X
X
X
2
1
X
X
X
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
X
X
X
X
2
X
2
1
X
1
2
X
X
X
X
X
X
X
L’anzianità contributiva del
periodo gennaio/agosto corrisponde a
32
settimane
, di cui
27 con tipo
copertura X
, cioè interamente retribuite, e
5 con tipo copertura 2
, cioè retribuite in misura ridotta e da
integrare con retribuzione figurativa.
Alle 32 settimane di cui sopra
vanno poi considerate
4 settimane con
tipo copertura
1
, cioè
interamente non retribuite (9^, 15^, 26^ e 28^), da valutare come accreditate
figurativamente e valorizzate come di seguito specificato.
4) - Gli eventi accreditabili figurativamente
Come in precedenza affermato,
il codice tipo copertura 1 o 2 viene attribuito esclusivamente alle settimane
in cui
l’assenza
o
la riduzione
di retribuzione è stata
determinata
da eventi
riconoscibili figurativamente. Tali codici mettono pertanto in evidenza le
settimane nel corso delle quali si è verificato almeno un evento per il quale
è previsto l’accredito figurativo.
Per rendere possibile
l’accredito o l’integrazione figurativa delle settimane con codice copertura
1 e 2, le aziende devono indicare il tipo di evento intervenuto, utilizzando
i codici appositamente predisposti (si vedano le tabelle riepilogative ai
successivi punti 5 e 6).
Può peraltro accadere che in
una stessa settimana si siano verificati più eventi e che vengano perciò
indicati dall’azienda più codici.
Essendo tuttavia possibile
l’accredito figurativo di un solo evento per ciascuna settimana, in tali
circostanze dovrà essere riconosciuto l’evento più favorevole per
l’interessato (ad esempio, va privilegiata la CIG rispetto ad altri eventi;
vanno privilegiati sempre altri eventi se concomitanti con la malattia).
A titolo di esempio si
espongono – di seguito – i criteri di valutazione di due eventi (malattia ed
integrazione salariale) dichiarati nel mese di giugno, in corrispondenza
della 26^ settimana, ipotizzando che le restanti settimane del mese non siano
interessate da altri eventi accreditabili figurativamente.
mese
identificativo
settimana
Tipo
copertura
eventi
giugno
26
2
CGO
MAL
Conseguentemente, potendo
riconoscere uno solo degli eventi dichiarati dall’azienda, la 26^ settimana
verrà considerata coperta figurativamente sulla base dell’evento più
favorevole: assumerà pertanto il codice CGO, come di seguito evidenziato.
mese
Id.
settimana
Tipo
copertura
eventi
giugno
26
2
CGO
Si ipotizzi di dover
determinare il numero delle settimane accreditabili nel periodo maggio/agosto
2005 sulla base del tipo copertura e della natura degli eventi riconoscibili
figurativamente, come specificato nel prospetto che segue.
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
X
X
X
X
X
X
X
2
X
1
2
X
X
X
X
X
X
X
CGO
MAL
MAL
Nel periodo considerato sono
state dichiarate e devono essere considerate accreditate:
-
15
settimane
interamente
retribuite
(tipo copertura X = contribuzione obbligatoria) e
2 settimane
parzialmente retribuite
(tipo copertura 2 = contribuzione
obbligatoria su retribuzione ridotta);
-
1
settimana
di
integrazione
figurativa per evento CGO
(corrispondente codice ARPA 349);
-
1
settimana
di
integrazione
figurativa per evento MAL
(corrispondente codice ARPA 319);
-
1
settimana
interamente non retribuita (tipo copertura 1) per evento
MAL,
da ritenere accreditata
figurativamente
(corrispondente codice ARPA 310).
5) - La “differenza accredito” (periodi coperti con retribuzione
effettiva)
In corrispondenza degli eventi
riepilogati nella tabella che segue, per i quali è dovuta una “retribuzione
figurativa” determinata sull’imponibile effettivo dell’interessato, le
aziende dichiarano la “differenza accredito”, cioè il valore retributivo
complessivo da registrare nelle
settimane del mese contrassegnate dallo stesso “codice evento” a titolo di
retribuzione figurativa.
MAL
Malattia, per eventi di
durata non inferiore a sette giorni
INF
Infortunio, per eventi di
durata non inferiore a sette giorni
MA1
Congedo di maternità o
paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs
n. 151/2001
MA2
Congedo parentale ex art.
35, comma 1, D.Lgs n. 151/2001 (6
mesi entro i 3 anni di età del bambino)
MA3
Congedo per malattia del
bambino di età inferiore a 3 anni, ex art. 49, comma 1, D.Lgs n. 151/2001
MA4
Prolungamento congedo
parentale fino a 3 anni di età del bambino con handicap, ex art. 33, comma
1, D.Lgs n. 151/2001 (art. 33,
comma 3, legge n. 104/1992)
MA5
Permessi mensili per figli
con handicap grave, ex art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs n. 151/2001 (art. 33, comma 3, legge n.
104/1992)
MA6
Permessi mensili fruiti da
lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992
MA7
Permessi mensili per
assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave, ex
art. art. 33, comma 3, legge n. 104/1992
MC1
Congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001
ACT
Malattia specifica, ex lege
88/1987
CGO
Cassa integrazione guadagni
ordinaria
CGS
Cassa integrazione guadagni
straordinaria
DON
Assenza per donazione sangue
ex art. 13, legge n. 107/1990
La “differenza accredito”
viene quantificata dalle aziende
distintamente
per ciascun tipo di evento
intervenuto nel mese considerato. Qualora uno
stesso tipo di evento abbia interessato più settimane dello stesso mese, la
“differenza accredito” dichiarata dall’azienda rappresenterà l’importo
complessivo da registrare, cioè la sommatoria delle “differenze accredito”
relative alle settimane del mese caratterizzate dallo stesso evento(vedasi prospetto che segue).
mese
Id.
settimana
Tipo
copertura
eventi
giugno
24
2
MAL
25
1
MAL
26
2
CGO
MAL
CGO
- differenza accredito
500
MAL
- differenza accredito
680
Gli importi comunicati dalle
aziende a titolo di “differenze accredito” concorrono a determinare la
retribuzione pensionabile; in tale computo devono essere compresi anche
quelli riferiti ad eventuali eventi non considerati ai fini dell’accredito
figurativo.
Nell’esempio che segue si
analizzano i dati della 38^ settimana, interessata da due eventi
accreditabili figurativamente e per i quali è indicata la “differenza accredito”
.
mese
identificativo
settimana
Tipo
copertura
eventi
settembre
38
2
CGO
MAL
CGO
- differenza accredito
500
MAL
- differenza accredito
100
Una volta stabilito quale
evento sia da considerare accreditato in tale settimana, la “differenza accredito”
da registrare sarà pari alla somma delle “differenze accredito” relative ai
diversi eventi intervenuti come sotto evidenziato.
mese
identificativo
settimana
Tipo
copertura
eventi
settembre
38
2
CGO
differenza accredito
600
6) - La “differenza accredito” (periodi coperti da retribuzione
convenzionale)
In corrispondenza degli eventi
riepilogati nella tabella che segue deve essere attribuita una “differenza
accredito” determinata rapportando alla durata dei periodi di riferimento il
200 per cento del valore massimo annuo dell'assegno sociale.
MB1
Riposi giornalieri (per
allattamento) fino al 1° anno di età del bambino, ex artt. 39 e 49, D.Lgs.
n. 151/2001
MB2
Congedo parentale ex art.
35, comma 1, D.Lgs n. 151/2001
(oltre i 6 mesi entro i 3 anni di età del bambino ovvero fruiti fra il 3° e
l’8° anno di età del bambino)
MB3
Riposi giornalieri per figli
con handicap grave (fino a 3 anni di età), ex art. 42, comma 1, D.Lgs n. 151/2001 (art. 33, comma 2, legge
n.104/1992)
MB4
Congedi per malattia del
bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (nel limite di 5 giorni l’anno
per ciascun genitore, fruibili alternativamente), ex art. 47, comma 2,
D.Lgs n. 151/2001
MB5
Riposi giornalieri fruiti da
lavoratore con handicap grave, ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992
La “retribuzione figurativa”
da attribuire agli eventi in esame a titolo di “differenza accredito”,
prescindendo dall’imponibile effettivo degli interessati, costituisce un
valore convenzionale (integrabile mediante riscatto o versamenti volontari)
uguale per tutti e, come tale, determinabile direttamente dall’Istituto.
È peraltro noto che gli eventi
di cui alla tabella sopra riportata - fatta eccezione per quello
identificabile con il codice MB2 - si collocano in settimane di prestazione lavorativa, ancorché parziale, per
le quali viene corrisposta retribuzione assoggettabile a contribuzione
obbligatoria (si tratta di assenze di durata oraria o giornaliera).
Per tutti gli eventi di cui
alla precedente tabella l’azienda non comunica la “differenza accredito” (il
calcolo della retribuzione figurativa è a carico dell’Istituto) ma la durata
dell’evento (in settimane).
Tuttavia, al fine di
consentire una corretta determinazione della retribuzione figurativa da
accreditare agli eventi di durata inferiore alla settimana intera, le
settimane indicate dall’azienda rappresentano il
valore
ottenuto rapportando a settimana intera (secondo l’orario contrattuale) il
totale delle ore di riposo (per gli eventi MB1, MB3 e MB5) o delle giornate
di congedo (per gli eventi MB2 e MB4) fruite dagli interessati nel corso del
mese.
Il
risultato
ottenuto dalla suddetta trasformazione deve essere peraltro espresso in
centesimi (1 settimana = 100) e costituisce uno degli elementi di calcolo del
valore di copertura da riconoscere figurativamente (l’altro elemento di
calcolo è rappresentato dall’importo medio settimanale della retribuzione
figurativa convenzionale, pari ad 1/52° del 200 per cento dell’assegno
sociale annuo).
A titolo di esempio si
ipotizzi di calcolare l’importo di retribuzione figurativa da accreditare ai
riposi giornalieri per allattamento (codice evento MB1), considerando che -
nel mese - le ore fruite da una lavoratrice a tale titolo siano 44, a fronte
di un orario contrattuale settimanale di 40 ore.
Rapportando a settimana intera
le 44 ore di riposo otterremo un valore pari a 1,1 settimane (44 : 40 = 1,1),
da esprimere in centesimi. In corrispondenza del codice evento in esame verrà
perciò indicato il valore settimanale di 110.
Utilizzando tale numero di
settimane ed il valore convenzionale settimanale (corrispondente a 187,49
euro per l’anno in corso), la retribuzione figurativa da accreditare
all’evento MB1 sarà di importo pari a 206,24 euro (187,49 x 110 : 100).
7) - Anzianità contributiva accreditata ed utilizzabile
È noto che le settimane di
ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel
periodo stesso, incrementato dell’eventuale frazione di settimana successiva
all’ultimo sabato, da considerare come settimana intera (arrotondamento per
eccesso).
Come
illustrato al punto 1), per evitare che l’applicazione mensile del suddetto
criterio di arrotondamento determinasse – a montante – un’anzianità
contributiva eccedente rispetto alla capienza massima del periodo
considerato, è stato adottato il sistema della numerazione progressiva dellesettimane
(periodo compreso fra una domenica e ed il sabato successivo).
In linea di massima, pertanto,
l’anzianità contributiva da riconoscere ad un periodo plurimensile è
costituita dalla sommatoria:
-
delle settimane “intere” del periodo considerato,
-
dall’eventuale frazione di settimana che si
conclude con il primo sabato del periodo stesso
-
dall’eventuale frazione di settimana con cui
termina l’ultimo mese valutato.
Si propone di seguito lo schema di numerazione delle
settimane comprese nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, con
l’indicazione della data iniziale (domenica) e finale (sabato) di ciascuna
settimana.
Anno
2005
Gennaio
Febbraio
Marzo
dal al
Progr.sett.
dal al
Progr.sett.
dal al
Progr.sett.
1
1
1
5
6
1
5
10
2
8
2
6
12
7
6
12
11
9
15
3
13
19
8
13
19
12
16
22
4
20
26
9
20
26
13
23
29
5
27
28
10
27
31
14
30
31
6
Secondo il criterio sopra esposto, il periodo
considerato comprende
14 settimane
,
così distinte:
-
13
settimane, corrispondenti al numero dei sabati (evidenziati in grassetto),
-
1
settimana, per arrotondamento
della frazioni finale di marzo (dal 27 al 31).
Tuttavia – sulla base del noto
coefficiente di conversione 4,333, ottenuto dividendo 52 (settimane
dell’anno) per 12 (mesi) - ad un periodo di 3 mesi corrispondono 13 settimane
(3 x 4,333 = 12,999, con arrotondamento a 13).
Ne consegue che – per
determinare l’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici – il numero
delle settimane del periodo sopra indicato dovrà essere considerato per la
capienza massima.
Quanto sopra, fermo restando
che
tutti gli importi
dichiarati
dalle aziende - sia a titolo di
imponibile
,
sia a titolo di
differenza accredito
- dovranno essere comunque
considerati
per intero
nella retribuzione pensionabile come riferiti alle settimane
utili del periodo (13, nel caso in esame), ancorché di numero inferiore
rispetto a quello risultato, a montante, dalle denunce EMens (14, nel caso
analizzato).
8) - Registrazione dei periodi desunti dalle denunce Emens ed
utilizzo dei dati ai fini pensionistici
I dati comunicati con le
denunce Emens saranno acquisiti in automatico sull’estratto conto dei lavoratori
interessati. In attesa del rilascio, previsto a breve, delle relative
procedure informatiche le Sedi utilizzeranno, ai fini pensionistici, i dati
trasmessi secondo le indicazioni
prima fornite.
Il Direttore Generale
Crecco