Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 488 del 10-01-2014
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Roma, 10-01-2014
Messaggio n. 488
OGGETTO:
Versamento su conto bloccato degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
Con decisione del 20 novembre 2012 la Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia ai sensi dell’articolo 260, par. 2, del TFUE, per non aver dato esecuzione della sentenza 6 ottobre 2011 avente ad oggetto il mancato recupero degli aiuti concessi in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e di Chioggia dichiarati illegittimi con decisione della Commissione europea 25 novembre 1999, 2000/394/CE.
Le imprese coinvolte nella suddetta procedura di recupero sono tenute al versamento delle agevolazioni fruite e ritenute incompatibili con l’ordinamento comunitario, oltre agli interessi comunitari in misura composta, da calcolarsi fino all’effettivo adempimento (art. 1, comma 354 L. 228/2012 – Reg. CE 794/2004 come modificato dal Reg. CE 271/2008).
Allo scopo di escludere l’incremento della misura degli importi dovuti a titolo di interessi su base composta fino alla restituzione integrale degli aiuti, si ricorda alle imprese che sono tuttora valide le istruzioni fornite con circolare n. 129 del 22 novembre 2007, con la quale era stata comunicata l’istituzione un conto bloccato per depositare a titolo provvisorio gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, oggetto di contestazione in via amministrativa o dinanzi all’autorità giudiziaria.
Anche per il versamento degli aiuti relativi alla sopra descritta procedura di infrazione 2012/2202, avente ad oggetto il mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, è pertanto possibile utilizzare il conto di contabilità speciale n. 3345 aperto presso la Banca d’Italia – Tesoreria provinciale di Roma, intestato a “INPS DEP IMP L296-06 DM23-5-07”.
Per quanto concerne le modalità di versamento degli importi, le imprese dovranno provvedere mediante bonifico bancario o postale, attenendosi alle indicazioni già rese note nella circolare n. 129/2007, utilizzando la causale “SGRAVI VENEZIA 1995 – 1997” ed indicando la matricola INPS nel campo riservato al “codice versante”.
Quest’ultimo adempimento è essenziale per consentire all’Istituto di imputare correttamente la somma versata in deposito al credito in contestazione.
Per il versamento dovrà essere utilizzato il codice IBAN IT81H0100003245348200003345.
Le imprese dovranno versare nel conto n. 3345 l’intero importo richiesto dall’Istituto a titolo di capitale, nonché gli interessi composti su base comunitaria dovuti fino alla data di effettivo versamento. Il versamento su conto bloccato impedirà la maturazione di successivi interessi fino alla definizione del contenzioso.
Si fa presente che il suddetto conto è infruttifero e, quindi, le somme in esso depositate non produrranno interessi.
Adempimenti a carico delle Sedi
Il versamento sul conto acceso presso la Banca d’Italia viene effettuato dalle imprese a titolo provvisorio nelle more della definizione del contenzioso, non potendo assumere in alcun modo il significato di riconoscimento del debito.
Di conseguenza, le Sedi dovranno limitarsi – acquisita la notizia dell’avvenuto deposito – a sospendere l’esecutività delle cartelle esattoriali relative al suddetto credito, oggetto di contestazione.
In nessun caso dovrà essere effettuato lo sgravio della cartella esattoriale.
Il Direttore Generale
Nori