ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Messaggio numero 02 del 16-03-2011 enpals
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 -C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581
DIREZIONE GENERALE
Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari
MESSAGGIO N. 2, DEL 16/03/2011
-A tutte le Imprese dello spettacolo
-Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
-A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
-Alla Direzione Generale della SIAE
-Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali
-Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali della Direzione Generale
LORO SEDI
e, p.c. -Al Sig. Presidente
-Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
LORO SEDI
Oggetto: Art. 2 comma 3 del Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011. Sospensione del recupero delle contribuzioni sospese a seguito del sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009.
Sommario: Con il presente messaggio si rende noto che l’art. 2, comma 3 del D.L. n. 225/2010, convertito dalla L. n. 10/2011, ha sospeso la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta dall’art. 39, commi 3-bis e 3-quater del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 122 del 30 luglio 2010, a decorrere dal mese di gennaio 2011 fino al 31 ottobre 2011.
1. Premessa
Con la Circolare n. 18 del 3 dicembre 2010, ai paragrafi 3 e 4 sono state fornite le istruzioni operative relative alle modalità di riscossione delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, sospese per far fronte alla situazione di eccezionale gravità che ha colpito l’Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, come indicate dall’art. 39, commi 3-bis e 3-quater del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
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In particolare, il citato art. 39, ai commi 3-bis e 3-quater ha previsto che le contribuzioni sospese1 a seguito del sisma predetto dovessero essere riscosse, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori, mediante il pagamento di 120 rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2011.
Successivamente, il Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (cd. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, all’art. 2, comma 3 ha stabilito la sospensione della riscossione delle rate predette che abbiano scadenza nel periodo compreso tra gennaio 2011 ed il 31 ottobre 2011.
L’art. 2, comma 3 del decreto citato demanda, inoltre, ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina della riscossione delle rate non versate e scadute nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2011, all’emanazione del quale si forniranno le istruzioni operative conseguenti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)
1 Si ricorda che la sospensione del pagamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale disposta per far fronte alla straordinaria situazione di emergenza che ha interessato la popolazione dell’Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009 ha riguardato le contribuzioni aventi scadenza legale nel periodo 6 aprile – 30 giugno 2010 e che tale termine è stato prorogato al 15 dicembre 2010, per alcune categorie di soggetti, definite dall’art. 39, comma 3 del D.L.
n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. Per un riepilogo della disciplina relativa alla predetta sospensione si rinvia alle Circolari n. 11 del 8 maggio 2009 e n. 18 del 3 dicembre 2010, reperibili sul sito www.enpals.it alla sezione Normativa e Circolari/Circolari e Messaggi.
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