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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Messaggio numero 08 del 04-12-2008 enpals


ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581
DIREZIONE GENERALE
Area Contributi e Prestazioni Ufficio Normativa e Circolari
MESSAGGIO N. 8 DEL 04/12/2008
e, p.c.,
A tutte le Imprese dello spettacolo
Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
Alle Direzioni Interregionali, Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate
Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti Professionali della Direzione Generale
LORO SEDI
Al Sig. Presidente Al Consiglio di Amministrazione Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
LORO SEDI
Oggetto: Insussistenza di obblighi contributivi presso l’Enpals per autori di testi/autori televisivi.
Sono pervenute, a questo Ente, richieste di chiarimenti da parte di alcune imprese, in merito alla sussistenza dell’obbligatorietà dell’iscrizione presso l’Enpals in relazione a particolari figure professionali -oggi molto diffuse nell’ambito dell’intrattenimento, soprattutto televisivo - quali gli autori di testi/autori televisivi.
Da quanto evidenziato dalle imprese istanti, le attività poste in essere dalle predette figure sono molteplici e poliedriche e possono consistere nell’ideazione e realizzazione di nuovi format televisivi1, nell’adeguamento al contesto italiano dei format provenienti dall’estero, nella ideazione e realizzazione dei testi per ciascuna puntata sulla base delle caratteristiche dello specifico programma da realizzare, nella preparazione delle scalette2 delle trasmissioni, nella scrittura dei quiz, nella scelta degli ospiti che interverranno, etc..
1 Strutture base di un programma televisivo.
2 Documento che contiene le informazioni utili per realizzare una puntata: tempi, inquadrature, interventi dei conduttori,
etc.
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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
A tal riguardo, si fa presente che, come noto, l’obbligo di iscrizione a questo Ente si configura per tutti gli appartenenti alle categorie di cui al D.M. 15 marzo 2005 che ha adeguato l’elencazione contenuta all’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, con specifico riferimento agli autori di testi/autori televisivi, si può affermare che non figurando nel novero dei soggetti obbligatoriamente assicurabili all’Enpals, non sussiste per gli stessi alcun obbligo di contribuzione nei confronti di questo Ente.
Al contrario, si riscontrano i presupposti per la sussistenza dell’obbligo assicurativo presso l’Enpals, laddove, dall’esame dell’attività posta concretamente in essere dalle figure in oggetto, risulti che sebbene i lavoratori siano stati inquadrati come autori televisivi/autori testi, le prestazioni rese dagli stessi coincidano con quelle peculiari di altre figure professionali obbligatoriamente iscritte all’Enpals (es. soggettista, sceneggiatore, etc.)3. Ciò anche in applicazione del più generale principio secondo cui “il criterio del nomen iuris adottato dalle parti non ha valore prevalente, dovendo la qualificazione medesima desumersi, oltre che dal dato formale, dalle concrete modalità della prestazione e di attuazione del rapporto”.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)
3 Si vedano, per l’elencazione completa dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS, le circolari Enpals nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006.
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