Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 27 del 01/03/2010
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
01/03/2010
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
27
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 3
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 15 Gennaio 2010 pubblicato il 19/01/2010
ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Approvazione dello schema di certificazione unica “CUD
2010
SOMMARIO:
precisazioni
sulle modalità di compilazione del riquadro relativo ai dati previdenziali ed
assistenziali INPS della Certificazione CUD 2010. Chiarimenti in merito alle
istruzioni contenute nel provvedimento
Premessa
L’Agenzia delle Entrate, con il
provvedimento
direttoriale n 166436
del 15 Gennaio 2010,
ha approvato lo schema di
certificazione unica modello CUD 2010, unitamente alle informazioni per il
contribuente, da utilizzare ai fini dell’attestazione dell’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui
agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni (di seguito: ”TUIR”), corrisposti nell’anno 2009 ed assoggettati
a tassazione ordinaria o separata – arretrati di anni precedenti, indennità di
fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell’anno 2009
a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate in
forma di capitale – o redditi corrisposti nell’anno 2009 assoggettati a
ritenuta a titolo d’imposta – prestazioni pensionistiche erogate a qualsiasi
titolo di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - delle relative
ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate,
dei dati
previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta
all’INPS
, all’INPDAP e all’IPOST.
Certificazioni relative ai contributi INPS
La certificazione CUD 2010, per la parte
relativa ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’INPS, deve essere
compilata anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta (Ambasciate,
Organismi Internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani
all’estero assicurati in Italia), già tenuti alla presentazione delle denunce
individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4
del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del
modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
Devono, inoltre, essere certificati i compensi
corrisposti durante l’anno 2009 ai soggetti iscritti alla gestione separata
INPS di cui all’art. 2 comma 26 della L.335/95 il cui reddito è assimilato a
quello di lavoro dipendente. La certificazione CUD 2010, rilasciata dal datore
di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’INPS ai fini degli
adempimenti istituzionali.
Termine di rilascio
La certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente e di quelli a questi assimilati va consegnata al contribuente dai
datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano
trattamenti pensionistici,
entro il 28 febbraio
dell’anno successivo a
quello cui si riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla
richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
CUD 2010: Parte Previdenziale
La parte C del CUD 2010 “Dati previdenziali ed
assistenziali INPS” (all. Mod CUD 2010) non ha subito variazioni nel
tracciato rispetto a quella del CUD 2009.
L’istituzione dell’obbligo di presentazione
delle denunce retributive mensili EMens, prevista dall’art. 44 del D.L. 30
settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ha fatto venir meno l’obbligo della certificazione CUD anche ai fini
previdenziali, obbligo previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4, co.
6 ter.
Casi Particolari
Operai Agricoli a tempo determinato ed
indeterminato
Per gli operai agricoli a tempo determinato e
indeterminato, l’obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed
assistenziali viene assolto dall’INPS in base ai dati comunicati dal datore di
lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il
datore di lavoro è, quindi, esentato dal certificare i dati previdenziali ed
assistenziali già dichiarati, che saranno certificati dall’INPS. Tali
lavoratori sono altresì esclusi dalla denuncia EMens.
Per gli operai agricoli a tempo
indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla legge n. 240 del
1984, non dovranno essere certificati i dati previdenziali relativi alle forme
assicurative CIG, CIGS, Mobilità e ANF, versate con il sistema DM10 (posizioni
inquadrate con CSC 1.01.06). Per tali lavoratori è invece prevista la denuncia
EMens, al fine di consentire l’allineamento tra DM10 ed EMens.
Lavoratori autonomi dello spettacolo
Per i lavoratori autonomi dello spettacolo,
per effetto della qualificazione autonoma del reddito, non è previsto il
rilascio del mod. CUD. Rimane, tuttavia, necessaria la presentazione della
denuncia EMens per i motivi sopra precisati.
Lavoratori chiamati a svolgere funzioni
pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali o provinciali
Il datore di lavoro, per il
lavoratore che ha svolto nell’intero anno funzioni pubbliche elettive o ha
ricoperto cariche sindacali nazionali o provinciali in relazione alle quali è
stato collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge
20 maggio 1970, n. 300, non è tenuto alla compilazione del CUD 2010.
Per tali lavoratori le informazioni relative
all’aspettativa, saranno riportate nella denuncia EMens.
Il CUD 2010, per i dati previdenziali, deve
essere compilato anche per i seguenti casi particolari:
-
Contribuzione “aggiuntiva” versata
facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, co. 5 e 6, del
decreto legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni.
-
Contribuzione “figurativa” correlata ai
periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito
(esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell’art. 6, co.3, dei decreti
ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158.
-
Contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 86 del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali), per gli amministratori locali.
Modalità di compilazione
Per le modalità di compilazione si rinvia alle
istruzioni allegate al citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ( all.
CUD Istr. 2010).
Per la compilazione del riquadro dei dati
previdenziali ed assistenziali INPS, si forniscono alcune precisazioni con
riferimento alle predette istruzioni.
Dati previdenziali ed assistenziali INPS
La parte C dei Dati previdenziali ed
assistenziali INPS è suddivisa in due sezioni:
Sezione 1: Lavoratori subordinati
Sezione 2: Collaboratori coordinati e
continuativi
Sezione 1
Punto 1
– Matricola azienda –
Deve essere indicato il numero di matricola
-attribuito dall’INPS al datore di lavoro- con il quale sono stati denunciati e
versati i contributi per il lavoratore cui viene rilasciato il CUD.
Punto 2
– Ente Pensionistico INPS –
Deve essere barrato quando i contributi
pensionistici sono versati all’INPS (FPLD, ex Fondo di previdenza per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto; ex Fondo speciale di previdenza per i
dipendenti dell’ENEL e delle Aziende elettriche private; ex Fondo speciale di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in
concessione; Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente
da aziende di navigazione aerea; Fondo speciale di previdenza per i dipendenti
delle Ferrovie dello Stato; Fondo di previdenza per il personale addetto alle
gestioni delle imposte di consumo (dazieri); Gestione speciale ex enti pubblici
creditizi).
Nelle “Annotazioni” potrà essere specificata
l’iscrizione al Fondo di appartenenza.
Punto 3
– Altro Ente pensionistico –
Deve essere barrato per i lavoratori iscritti,
ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS, per i quali sono dovute
all’INPS le contribuzioni minori.
Punto 4
– Imponibile previdenziale –
Deve essere indicato l’importo complessivo
delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte
(stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc) nonché l’importo
complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti
dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13° o
14° mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie
e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a
premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di
autovetture o altri fringe benefits). Per i lavoratori per i quali gli
adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono
essere indicate le predette contribuzioni convenzionali.
Nel caso in cui le forme contributive sono
versate su basi imponibili diverse come per i lavoratori occupati all’estero in
paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i lavoratori soggetti al
massimale di cui all’art. 2, co.18, della legge 335/1995 (fissato per l’anno 2009
in euro 91.507,00), la retribuzione da indicare in tale punto deve essere
quella assoggettata al contributo IVS.
Per i premi di risultato, in relazione alla
nuova disciplina introdotta dall’anno 2008 dalla L. 247/2008 e dal D.M. 7
maggio 2008 (vedi circolare n. 110 del 12 dicembre 2008), deve essere indicato
l’intero
premio od erogazione compresa la parte soggetta al particolare sgravio
(25
punti datore di lavoro e quota totale lavoratore).
L’indennità sostitutiva del preavviso va
indicata in tale campo e, ai fini dell’accreditamento contributivo, il periodo
di riferimento viene specificato nell’elemento “preavviso” dell’EMens.
Gli arretrati di retribuzione da includere in
tale punto sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto
aventi effetti retroattivo, corrisposti nell’anno 2009. Sono, invece, esclusi
gli arretrati corrisposti nell’anno 2009 ma riferiti ad anni precedenti,
liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza, che debbono
essere assoggettati a contribuzione utilizzando il DM10/V e imputati agli anni
e/o ai mesi di spettanza attraverso la compilazione dei modelli previsti per
le regolarizzazioni: O1/M-vig, SA/vig, e per i periodi da 01.2005 l’EMens. Per
questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore una
certificazione sostitutiva per la parte previdenziale di quella eventualmente
già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).
Nel caso di lavoratori iscritti anche ai Fondi
integrativi gestiti dall’INPS (Fondo esattoriale, GAS e Porto di Genova e
Trieste) nel modello CUD dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla
contribuzione dovuta al F.P.L.D.
Nelle “Annotazioni” potrà essere esposta la
circostanza di iscrizione anche ai predetti Fondi.
Per quanto riguarda l’imponibile relativo alla
contribuzione “Aggiuntiva” art. 3, co.5 e 6 D.Lgs.564/96 (sindacalisti), dato
il più ampio termine di versamento (30 settembre dell’anno successivo a quello
di riferimento), nel CUD 2010 dovrà essere indicato l’imponibile assoggettato a
contribuzione nell’anno 2009, ancorché riferito alla competenza 2008. Il
periodo di riferimento, ai fini della implementazione della posizione
individuale, viene specificato nell’elemento “contribuzione aggiuntiva”
dell’EMens. Nelle “Annotazioni” del CUD 2010 potrà essere riportata la
precisazione che trattasi d’imponibile di competenza 2008.
Per l’imponibile relativo alla contribuzione
“figurativa” art. 6, co.3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (credito cooperativo) e n.
158 (credito), nei periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata
all’assegno a sostegno del reddito, va indicato l’importo complessivo della
retribuzione di riferimento. Nel caso in cui nell’anno 2009 siano state
corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti all’atto della risoluzione
del rapporto di lavoro, le stesse devono essere aggiunte all’imponibile stesso.
Dall’EMens sono desumibili le informazioni
sulla collocazione temporale dei suddetti imponibili. In tale caso per il mese
in cui è stata versata oltre alla contribuzione “figurativa” anche quella
ordinaria, dovrà essere prodotta un’unica denuncia EMens composta di due
sezioni “DatiRetributivi” una con il tipo lavoratore “CR” o “CF”(per la
contribuzione figurativa), l’altra caratterizzata dall’assenza del tipo
lavoratore (per l’ordinaria contribuzione).
Operai dell’edilizia
Le norme contrattuali del settore prevedono
che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica
natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata
su alcuni degli elementi della retribuzione.
Le stesse norme stabiliscono che le imprese
possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l’assolvimento di
detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di
apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest’ultima
dell’onere della corresponsione del predetto trattamento.
Per quanto riguarda l’evidenziazione dei dati
inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro
finalizzazione, quanto segue:
• i periodi di ferie godute sono da
considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura
contributiva obbligatoria. L’importo assoggettato a contribuzione a titolo di
compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato
alla Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma mutualistica) deve
essere incluso in tale punto;
• i periodi di riposo compensati attraverso la
maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti.
L’importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta
al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento
dell’onere in forma mutualistica) deve essere incluso in tale campo;
• l’importo assoggettato a contribuzione a
titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente o
contributo versato alla Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma
mutualistica) deve essere incluso in tale campo.
In tale campo va, altresì, compreso il 15 per
cento delle somme da versare alle Casse Edili, a carico del datore di lavoro e
del lavoratore, diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e
riposi annui soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza
(contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributo per
l’anzianità professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione
delle quote di adesione contrattuale).
Lavoranti a domicilio
I contratti collettivi di categoria prevedono
maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo
sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività
nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le
modalità previste per l’analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in
particolare, il datore di lavoro deve indicare in tale campo:
• l’importo di maggiorazione della
retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia
• indicare gli importi di maggiorazione della
retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività
infrasettimanali.
Variabili Retributive
Nel modello Cud 2010 l’imponibile riferito al 2009
dovrà essere rettificato:
§
degli importi pagati o recuperati nel mese di
gennaio o febbraio 2009 ma riferiti a dicembre 2008 (tali importi avranno
rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2008)
§
degli importi pagati o recuperati
nel mese di gennaio o febbraio 2010, ma riferiti a dicembre 2009.
Analogamente, nella denuncia Emens del mese di
gennaio o febbraio 2009, sono stati utilizzati, l’elemento
<VarRetributive> con attributo anno 2008 e gli elementi
<AumentoImponibile> o, in alternativa, <DiminuzioneImponibile>.
Tali elementi hanno così rettificato le certificazioni e le dichiarazioni
dell’anno 2008. Nella denuncia UNIEMENS del mese di gennaio o febbraio 2010
sarà utilizzato l’elemento <VarRetributive> con attributo anno 2009 e gli
elementi <AumImp> o, in alternativa, <DimImp>.Tali elementi
devono rettificare le certificazioni e le dichiarazioni dell’anno 2009.
Punti da 5 a 7
– Contributi dovuti –
Tali punti riguardano l’attestazione del
versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei
contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per
quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all’atto della consegna
della certificazione.
Qualora i contributi non siano stati versati
in tutto o in parte (ad esempio per calamità naturali) nelle annotazioni potrà
essere indicato il motivo dell’omesso versamento.
L’art. 37, commi 32 e 33 del decreto Bersani
(D.L. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006) ha
previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso
di sospensione dei termini per calamità naturali. Viene stabilito che nei
periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal
reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza
di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da
disposizioni di legge. Ovviamente è stabilito che tali contributi non possono
essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta
in cui sono effettivamente versarti. La circostanza che i contributi sospesi
sono stati detratti fiscalmente potrà essere evidenziata nelle “Annotazioni”.
Punto 8
– Contributi a carico del lavoratore trattenuti –
Deve essere indicato il solo importo dei contributi
obbligatori trattenuti al lavoratore.
In tale punto non deve essere indicata né la
trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni, anche se
obbligatorie, non dovute all’INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).
Di norma devono essere indicati i seguenti
contributi a carico del lavoratore:
• 9,19 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a
fondi pensionistici;
• 0,30% (CIGS);
• 0,125% (contributo lavoratori aziende del
credito cooperativo, D.M. n. 157 del 2000); per i lavoratori delle aziende del
credito - relativamente al 2008 - il contributo già previsto dal D.M. 158/2000
è stato sospeso con msg. 1909 del 24/01/2008
• 1% (IVS) sulla parte di retribuzione
eccedente la prima fascia pensionabile;
• contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
• contributo di solidarietà del 2% a carico
degli iscritti agli ex fondi integrativi INPS.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali
riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per
le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio
dell’anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.
Punti 10 e 11
– Mesi per i quali è stata presentata la denuncia
EMens –
La compilazione di tale campo è obbligatoria e
certifica i mesi per i quali, per il lavoratore cui si riferisce il CUD, sono
state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico
EMens.
Punto 10
– Tutti - deve essere barrata la casella qualora in
tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia
dei lavoratori EMens.
Punto 11
- Tutti con l’esclusione di – devono
essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non
è stata presentata la denuncia EMens.
Nel caso in cui, alla data del rilascio del CUD
non siano stati ancora trasmessi i flussi telematici per uno o più mesi, nelle
“Annotazioni”, è possibile dare comunicazione al lavoratore della situazione.
Sezione 2
: Collaborazioni
coordinate e continuative.
In questa sezione si certificano i compensi
corrisposti, durante l’anno 2009, ai collaboratori coordinati e continuativi,
ivi compresi i collaboratori a progetto, e agli altri soggetti iscritti
alla Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n.
335, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Il modello CUD, quindi, non va presentato per
le seguenti tipologie di iscritti alla gestione separata:
-lavoratori autonomi occasionali
-titolari borse di studio e dottorati di
ricerca MIUR
-associati in partecipazione
- medici in formazione specialistica di cui
all’art. 37 del D.Lgs. 368/99.
Punto 12
– Compensi corrisposti al collaboratore –
Deve essere indicato il totale dei compensi
corrisposti nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art.
2, co. 18, della legge n. 335/1995 (fissato per l’anno 2009 in euro 91.507,00).
Si devono considerare erogate nel 2009 anche
le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio 2010, ma relative all’anno
2009 (art.51, co.1, DPR n.917/1986).
Punto 13
– Contributi dovuti – deve essere indicato il totale
dei contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione
Separata nell’anno 2009.
Punto 14
– Contributi a carico del collaboratore – deve essere
indicato il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a
suo carico (un terzo dei contributi dovuti).
Punto 15
– Contributi versati –
Deve essere indicato il totale dei contributi
effettivamente versati dal committente.
Punti 16 e 17
– Mesi per i quali è stata presentata la denuncia
EMens – Tale campo riguarda le denunce retributive dei collaboratori trasmesse
con il flusso telematico EMens, a partire dai compensi corrisposti nel
mese di gennaio 2005 (art.44, D.L. n.269/2003 convertito con la legge n.
326/2003 – circ. INPS n. 152/2004).
Il punto 16 deve essere barrato qualora in
tutti i mesi dell’anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia
EMens.
Nel Punto 17, alternativo al punto 16, devono
essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non
è stata presentata la denuncia EMens.
Il
Direttore Generale
Nori
Allegati N. 3 Provvedimento –Istruzioni - Modello
Allegato
N.1
Allegato
N.2
Allegato
N.3