Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 65 del 5-6-2008.htm
Aggiornamento dei coefficienti, di cui all’art. 13 della legge n.1338/1962, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di riscatto relativi ai lavoratori autonomi. Chiarimenti in materia di costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti
Direzione centrale delle Entrate contributive
Presidio unificato Previdenza agricola
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 5 Giugno 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
65
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
10
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Aggiornamento dei coefficienti, di cui all’art.
13 della legge n.1338/1962, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione e di
riscatto relativi ai lavoratori autonomi.
Chiarimenti in materia di costituzione di rendita
vitalizia nelle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti
SOMMARIO:
Il decreto 22 aprile 2008 del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ha aggiornato, con riferimento ai
lavoratori autonomi, i coefficienti da utilizzare ai fini del calcolo degli
oneri di riscatto e di ricongiunzione relativi all’applicazione dell’articolo
13 della legge n.1338/1962.
Chiarimenti riguardanti le prove documentali per
la costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni artigiani e
commercianti
Aggiornamento dei
coefficienti
L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
al comma 790 ha disposto l’adeguamento delle tabelle, contenenti le tariffe
in argomento, emanate ai fini del calcolo degli oneri di riscatto e di
ricongiunzione di cui all’articolo 13 della legge n.1338/1962.
Relativamente ai lavoratori dipendenti il predetto
adeguamento è avvenuto con il decreto 31 agosto 2007, che ha formato oggetto
della
circolare n. 26 del 28
febbraio 2008
.
Con la medesima circolare, al punto 5, è stato
chiarito che, per i lavoratori autonomi, continuavano a trovare applicazione
i coefficienti del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, in attesa
dell’emanazione dell’apposito decreto di adeguamento delle tabelle.
Tale decreto (v. all. 1) è stato emanato il 22
aprile 2008, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2008, data di entrata in vigore
del decreto stesso.
Pertanto, per le domande di ricongiunzione, di
riscatto laurea e di costituzione di rendita vitalizia nelle gestioni dei
lavoratori autonomi, per le quali l’onere viene determinato secondo i criteri
della riserva matematica di cui all’articolo 13, della legge n. 1338/1962,
presentate
a partire dal 6 maggio 2008
, trovano applicazione i nuovi coefficienti di
calcolo stabiliti dal decreto citato (v. all. 2-10).
Chiarimenti
Con le
circolari n. 31 dell’1
gennaio 2002
e
n. 32 dell’1 febbraio 2002
sono state impartite le disposizioni inerenti l’applicazione dell’articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 nei confronti dei lavoratori autonomi, in
particolare dei familiari coadiuvanti e coadiutori delle imprese artigiane e
commerciali e dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal
titolare.
In fase di definizione delle domande di riscatto
alcune Sedi, con riferimento anche a quanto precisato al punto 3 della
circolare n. 36 del 17
febbraio 2003
relativa al settore agricolo, hanno manifestato
delle perplessità circa i documenti di data certa necessari per la
costituzione della rendita vitalizia a favore di coadiuvanti/coadiutori.
Al riguardo si chiarisce che l’esistenza del
rapporto di collaborazione può essere dimostrata:
-
dall’atto costitutivo dell’impresa familiare e dalla conseguente
dichiarazione dei redditi di partecipazione;
-
dalle attestazioni delle Commissioni provinciali da cui risulti
l’iscrizione del familiare ai fini dell’assicurazione IVS;
-
da attestazioni dell’Ispettorato del Lavoro;
-
dalle risultanze degli archivi dell’Istituto circa la sussistenza
del rapporto assicurativo ancorché in assenza dell’accredito contributivo.
Tale
linea adottata dall’Istituto risulta conforme all’orientamento della Corte di
Cassazione - Sezione Lavoro che, con sentenza n. 4779 del 28 marzo 2003, ha
precisato che le attestazioni rilasciate dal Sindaco con riferimento alle
richieste di riscatto dei contributi non versati e prescritti non
costituiscono “prova di data certa”.
Infatti,
ha osservato la Corte, né la legge 8.06.1990 n.142 sulle autonomie locali, né
il DPR 3.11.2000 n.396 sull’ordinamento dello Stato Civile, né altra legge
speciale attribuiscono al sindaco il potere di certificazione sull’esistenza
di rapporti di lavoro nell’ambito del territorio comunale.
In
difetto della necessaria autorizzazione normativa, ha affermato la stessa
Corte, non può attribuirsi la pubblica fede propria degli atti pubblici a
detta attestazione, che deve apprezzarsi alla stregua di una dichiarazione di
un terzo.
Inoltre
la stessa non può essere considerata come “prova scritta di data certa”, in quanto
l’attestazione del Sindaco si sostanzia nella rappresentazione di fatti e
circostanze accertati a distanza di tempo e mediante assunzione di sommarie
informazioni.
Pertanto,
alla luce di quanto sopra, si precisa che la dichiarazione del Sindaco attestante
la qualifica in base alle risultanze dagli archivi dell’Anagrafe Comunale non
costituisce “prova di data certa” al fine di ottenere la costituzione di una
rendita vitalizia.
Alla
stessa stregua non costituiscono “prova di data certa” gli accertamenti
esperiti dalle Autorità Comunali “ora per allora”.
Con
riferimento al settore agricolo si fa riserva di fornire analoghi chiarimenti
con successiva circolare.
Il
Direttore generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10