Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 93 del 22-6-2007.htm
variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 22 Giugno 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
93
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per
omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
SOMMARIO:
provvedimento della Banca Centrale Europea:
innalzamento al 4% del tasso di riferimento
con decorrenza dal 13 giugno 2007
La
Banca Centrale Europea ha fissato
,
nella misura del 4%,
a decorrere dal 13giugno 2007, il tasso ufficiale di
riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di
differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti
agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
L’interesse
di differimento, maggiorato di 6
punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n.318 del 14.6.1996, convertito
nella legge n.402 del 29.7.1996 è
quindi pari
al 10 %
a decorrere dalla medesima data del 13
giugno 2007.
La modifica produce effetti anche nei confronti delle
somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di
seguito descritto:
1)
INTERESSI
DI DILAZIONE
L’interesse
di dilazione, da applicare alle rateazioni
concesse dal 13 giugno 2007
,
dovrà essere calcolato
al tasso del 10%
che sarà inserito, a cura della Direzione Centrale delle Entrate
Contributive, nelle tabelle centrali.
I
piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso
precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
2)
INTERESSI
DI DIFFERIMENTO
Nei
casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei
contributi, la nuova aliquota del
10%
sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2007.
SANZIONI CIVILI
La
nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 13 giugno 2007 si
determina come segue:
-
per il ritardato
pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei
termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30
giorni successivi, sorte dal 1°
ottobre 2000,
la sanzione civile è
pari al TUR (4%) maggiorato di cinque
punti e mezzo, quindi
,
al 9,50%
annuo
ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n.388 art. 116 c. 8 lettera
a) e lettera b- secondo periodo;
-
per il mancato
pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000
denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati
entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai
sensi della citata L. 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b);
-
per le inadempienze
previste al comma 10 del summenzionato art. 116, la sanzione civile è pari al
TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi
al 9,50% annuo;
-
per le procedure
concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n.88/2002) il riferimento al
“prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello al
tasso ufficiale di riferimento
(4 %).
A tale riguardo, ad ogni buon fine, si
rammenta che l’importo della sanzione
ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n.88) non potrà mai
essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello
degli interessi legali.
Il Direttore Generale
Crecco