Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 97 del 15-9-2006.htm
Donazione del midollo osseo - Legge 6 marzo 2001, n. 52. Modalità di compilazione del mod. DM10/2 e della denuncia EMens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
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Ai
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centrali e periferici
Ai
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delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 15 Settembre 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
97
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
3
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Donazione del midollo osseo - Legge 6 marzo
2001, n. 52.
Modalità di compilazione del mod. DM10/2 e della
denuncia EMens.
Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Il lavoratore dipendente che dona il midollo
osseo ha diritto a conservare la “normale retribuzione” per le assenze
(giornaliere e/o orarie) dal lavoro occorrenti per la donazione del midollo
osseo e per quelle necessarie al completo ripristino del suo stato fisico.
1.
GENERALITA’
La legge n. 52 del 6 marzo 2001 (all. 1)
disciplina la donazione di midollo osseo ed integra le disposizioni normative
in materia di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo
di trapianto dettate dalla legge 4 maggio 1990, n.107, oggi abrogata per
effetto della legge n. 219 del 21.10.2005 (“Nuova disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”).
Con particolare riguardo ai diritti del donatore,
l’art. 5 della legge 52/2001
riconosce
al
lavoratore dipendente, il diritto a conservare la
“normale retribuzione”
per le giornate di degenza ospedaliera
occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate
di convalescenza che l’équipe medica
che ha
effettuato il trapianto
ritenga necessarie ai fini del completo
ripristino dello stato fisico del donatore stesso.
La legge prevede inoltre il diritto a conservare
la normale retribuzione anche per i permessi orari concessi al lavoratore per
il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti preliminari alla
donazione (art. 5, comma 1):
a)
prelievo finalizzato all’individuazione dei dati
genetici (definizione del sistema genetico HLA);
b)
prelievi necessari all’approfondimento della
compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c)
accertamento dell’idoneità alla donazione.
Il datore di lavoro, a sua volta, ha facoltà di
richiedere all’Istituto il rimborso delle retribuzioni corrisposte per le
donazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della legge 52/2001, ossia
successivamente al 16 marzo 2001 (art. 5, comma 2).
In tal caso, le giornate ed i permessi predetti
sono coperti da contribuzione figurativa ed i relativi oneri sono posti a
carico dello Stato ai sensi dell’art. 11 della legge in questione.
Si precisa che per le donazioni effettuate
precedentemente al 16 marzo 2001 rimangono ferme le istruzioni fornite al
punto 3 della
circolare
n. 192 del 7 ottobre 1996 la quale, relativamente al “prelievo di cellule
staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione” di cui alla legge
107/90, ha previsto l’erogazione dell’indennità di malattia per le giornate
di degenza effettiva e per quelle di convalescenza necessarie al recupero
delle energie lavorative del donatore.
2.
LAVORATORI INTERESSATI
Come si deduce dal contesto normativo individuato
dal comma 2 dell’art. 5 della L. 52/2001, hanno diritto all’indennità per le
giornate ed i permessi occorrenti alla donazione tutti i lavoratori
dipendenti assicurati all’INPS per le prestazioni pensionistiche, a
prescindere dalla qualifica e dal settore lavorativo di appartenenza.
Si rammenta che la donazione consiste
nell’offerta volontaria e gratuita del midollo osseo da parte del cittadino
maggiorenne
iscritto nel Registro
nazionale italiano oppure nei registri regionali o interregionali dei
donatori di midollo osseo (art. 4).
3. MISURA DELL’INDENNITA’
Come premesso, l’indennità spettante
al donatore per le assenze (giornaliere e/o orarie) correlate alla procedura
della donazione deve essere equivalente alla “
normale retribuzione
”, ossia alla retribuzione che gli sarebbe
stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.
In particolare, l’indennità deve
essere corrisposta per le giornate di degenza necessarie al prelievo, a
prescindere dalla quantità di sangue midollare donato, nonché per le giornate
di convalescenza che, successivamente, sono necessarie ai fini del completo
ripristino dello stato fisico del donatore.
L’indennità spetta, inoltre, per le
ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari di
cui al comma 1, dell’art. 5 (v. punto 1, della presente circolare), anche nel
caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.
La misura dell’indennità va
determinata sulla base dei criteri con i quali si determina la retribuzione
corrisposta ai lavoratori per le assenze dal lavoro previste in caso di
donazione di sangue; a tal fine trovano applicazione le istruzioni fornite al
punto 4 della
circolare
n. 25 del 5 febbraio 1981- 134367 A.G.O. Pertanto, relativamente alle donazioni effettuate
successivamente al 16 marzo 2001 (data di entrata in vigore della L.
52/2001), devono ritenersi modificate le disposizioni di cui al punto 3 della
circolare n. 192 del 7 ottobre 1996, che prevedevano l’erogazione
dell’indennità di malattia per le giornate di ricovero e convalescenza a
seguito di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di
infusione per successivi trapianti.
4.
ACCREDITO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Le assenze verificatesi a partire dal 16 marzo
2001 sono accreditabili figurativamente e sono coperte con un valore
retributivo determinato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 155/1981,
sulla base della retribuzione effettiva degli interessati (art. 5, comma 2).
L’accredito figurativo riguarda le ore di
permesso necessarie per gli accertamenti preliminari, nonché i giorni di
degenza ospedaliera e di convalescenza, debitamente certificati dalle
strutture sanitarie che hanno reso le prestazioni attinenti alla procedura
della donazione.
I periodi in esame sono utili ai fini del diritto
e della misura della pensione, compresa quella di anzianità, e sono efficaci
con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
Per i lavoratori interessati dalla denuncia
EMens, l’accredito dei periodi in esame, collocati
dal 1° gennaio 2005 in poi
, avviene d’ufficio sulla base dei dati
dichiarati dalle aziende (codice evento
DMO
;v.
sub
punto 7). Detto accredito avviene invece su istanza degli
interessati nel caso in cui gli stessi siano occupati alle dipendenze di
datori di lavoro attualmente non tenuti alla presentazione della denuncia
mensile.
Deve essere effettuato anche a domanda degli
interessati l’accredito dei periodi compresi fra il 16 marzo 2001 ed il 31
dicembre 2004, per le motivazioni di seguito espresse. Deve infatti ritenersi
che anche i periodi di assenza al titolo in esame, collocati dalla data di
entrata in vigore della legge 52/2001 ed entro il 31 dicembre 2004, siano stati
dichiarati dalle aziende come periodi di malattia nelle denunce annuali e
come tali siano registrati nelle posizioni assicurative degli interessati.
Considerata la diversa efficacia ai fini
pensionistici della nuova tipologia di contributi figurativi rispetto a
quelli per malattia, eventualmente già riconosciuta, dovranno essere pertanto
modificati gli accrediti dei periodi in trattazione, mediante sostituzione
dei codici 310 e/o 319 con i codici 381 (di nuova istituzione) relativamente al diritto
ed alla misura delle prestazioni e 389 (già istituito per le donazioni di
sangue) ad integrazione utile ai fini della misura della prestazione
medesima.
La modifica dell’accredito figurativo dovrà
essere effettuata, a domanda degli interessati, allegando la certificazione
rilasciata dalle strutture sanitarie presso le quali si è svolta la procedura
di donazione.
Per quanto riguarda gli iscritti ai
Fondi di previdenza Volo e Ferrovieri e all’evidenza contabile separata dell’Ago dei soppressi Fondi Elettrici,
Telefonici, Autoferrotranvieri, si provvederà all’accredito figurativo nella
gestione di rispettiva competenza utilizzando il motivo MO di nuova
istituzione.
5.
DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA CON MODELLO DM 10/2
5.1 Periodi correnti
I datori di lavoro tenuti alla denuncia
contributiva devono porre a conguaglio nel modello DM 10/2 le indennità
anticipate ai donatori con i contributi e le altre somme dovute all’INPS con
la denuncia di competenza del mese in
cui sono state corrisposte le indennità medesime o con quella del mese
successivo (vedi delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 e
circolare
n. 292/1993, punto 2)
,
secondo
le istruzioni di seguito illustrate. In caso di ritardo, gli emolumenti
erogati dal datore di lavoro sono da intendersi corrisposti a titolo di
retribuzione e, conseguentemente, rimangono assoggettati alla normale
contribuzione.
Ai fini del conguaglio delle indennità di cui
trattasi, i datori di lavoro devono
farsi
consegnare dal donatore specifica
certificazione
sanitaria
rilasciata dalle
strutture ospedaliere ovvero dai Centri trasfusionali autorizzati che hanno
reso le prestazioni sanitarie inerenti alla procedura della donazione (art.
5, comma 2, legge 52/2001).
In particolare, dalla certificazione
devono rilevarsi:
i
dati anagrafici del donatore;
le
ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari
alla donazione, specificati al comma 1 dell’art. 5, legge 52/2001;
le
giornate di degenza occorrenti per il prelievo del midollo osseo;
le
giornate di convalescenza successive al prelievo ritenute necessarie
dall’
équipe
medica del Centro
trasfusionale di cui sopra per il completo ripristino dello stato fisico
del donatore ed effettivamente fruite.
La suddetta certificazione deve essere conservata
a cura del datore di lavoro per un periodo di 10 anni al fine di permettere
all’Istituto le verifiche di competenza.
Per le operazioni di conguaglio
dell’indennità i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
calcoleranno
l’ammontare dell’indennità e la indicheranno in uno dei righi in bianco
del quadro “D” del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione
“S112”
avente il significato di
“
indennità donatori midollo osseo
L. 6 marzo 2001 n. 52
”
eventuali
importi dovuti a seguito di rideterminazione in
aumento
dell’indennità per
ricalcolo o rinnovi contrattuali, dovranno essere esposti in uno dei
righi in bianco del quadro “D” del modello DM10/2 con il codice di nuova
istituzione
“S113”
avente il
significato di
“differenza
indennità donatori midollo osseo”.
eventuali
importi dovuti a seguito di rideterminazione in
diminuzione
dell’indennità, dovranno essere esposti in uno
dei righi in bianco del quadro “B/C” del modello DM10/2 con il codice di
nuova istituzione
“E790”
avente il significato di
“differenza
indennità donatori midollo osseo”.
Analogamente a quanto previsto al punto 5 della
circolare n. 25 del 5 febbraio 1981 per le donazioni di sangue, qualora i
datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze anche lavoratori per i quali
il versamento dei contributi non è effettuato a mezzo del modello DM10/2
possono porre a conguaglio nella denuncia contributiva anche le retribuzioni
eventualmente corrisposte per le donazioni effettuate da questi ultimi
dipendenti; è il caso delle aziende agricole aventi alle dipendenze impiegati
(per i quali la denuncia dei contributi è effettuata con il modello DM10/2) e
operai agricoli (per i quali la denuncia è effettuata con modello DMAG).Nel caso specifico sarà da utilizzare, per il
conguaglio, la posizione utilizzata per il personale con qualifica di
impiegato.
Nel caso di cooperative ex lege 240/1984 per le
quali è stata aperta apposita posizione per gli operai a tempo indeterminato
(c.s.c. 1.01.06) per il conguaglio sarà utilizzata quest’ultima posizione.
5.2 Periodi pregressi
Relativamente alle retribuzioni corrisposte nelle
giornate e/o ore di assenza dal lavoro occorrenti alla donazione,
eventualmente fruite dai lavoratori tra il
16 marzo 2001
(data di entrata in vigore della legge 52/2001) e
l’attuazione delle presenti istruzioni, trova applicazione il criterio
enunciato nel punto 1 della delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993 e circolare n.
292 sopra citata, punto 1) .
Rimane fermo l’obbligo per il datore di lavoro di
farsi consegnare dal lavoratore la relativa certificazione sanitaria e di
conservarla per un periodo di 10 anni.
I datori di lavoro, per la sistemazione dei
periodi pregressi, possono operare nel modo seguente:
a
) Datori
di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza come indennità di malattia.
I datori di lavoro che hanno conguagliato le giornate di assenza per la donazione
di midollo come indennità di malattia, dovranno operare con le seguenti
modalità, entro il terzo mese successivo a quello di emanazione della
presente circolare:
determineranno
l’importo conguagliato come indennità di malattia e lo indicheranno nel
quadro “B/C” del modello DM10/2
con il previsto codice
“E775”
(restituzione indennità di malattia);
riporteranno
l’importo spettante per donazione midolloosseo nel quadro “D” del modello DM10/2 con il codice di nuova istituzione
“S114”
avente il significato di
“arretrati indennità donatori midollo
osseo”
e provvederanno alla rettifica delle denunce 770 (parte
previdenziale) per i periodi fino a tutto il 12/2004.Per i periodi dal
gennaio 2005 si rimanda al successivo punto 7).
Nel caso in cui l’azienda abbia corrisposto
retribuzioni a titolo di integrazione, l’intera operazione di
regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata con la
procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V).
b)
Datori di lavoro che hanno erogato l’intera retribuzione.
Per la sistemazione delle retribuzioni
corrisposte per i periodi pregressi e
per i conguagli delle indennità di donatori midollo osseo, possono attivare
la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V).
6. DATORI DI LAVORO NON TENUTI ALLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA CON
MODELLO DM 10/2
6.1 Periodi correnti
Fatto salvo quanto precisato al punto
5 della presente circolare - relativamente alle aziende agricole che occupano
sia operai che impiegati ed alle cooperative
ex lege
240/84 - i datori di lavoro attualmente non tenuti alla
denuncia contributiva tramite modello DM 10/2 possono chiedere direttamente
all’INPS il rimborso delle retribuzioni erogate ai propri dipendenti nelle
giornate e/o ore di permesso occorrenti alla donazione di midollo osseo.
La domanda di rimborso, da inoltrare
all’INPS territorialmente competente mediante
Mod. RIMB./MID.OSSEO
(all. 2), dev’essere presentata
entro la fine del mese successivo
a
quello in cui sono state corrisposte le predette retribuzioni. Unitamente
alla domanda deve essere presentata anche la certificazione sanitaria
consegnata dal lavoratore, indicata al punto 5.1 della presente circolare.
Si precisa che devono essere
accettate anche le domande non complete della prescritta certificazione
sanitaria (o per le quali la certificazione stessa sia incompleta o
inesatta), purché
pervenute entro il suddetto termine;
in tal caso, tuttavia, non potrà procedersi al rimborso fino a quando il
datore di lavoro interessato non abbia provveduto alla integrazione della domanda medesima.
Il rimborso delle retribuzioni lorde
anticipate, ove nulla osti, deve essere effettuato utilizzando la procedura
dei “Pagamenti Vari” con l’indicazione dell’indirizzo e della modalità di
pagamento precisati dal datore di lavoro nella domanda di rimborso. Il nome
della collezione è scelto dall’operatore che avrà cura di riportare come
causale del pagamento la dicitura
“indennità
midollo osseo – L. n.52/2001”
.
6.2 Periodi pregressi
Per le giornate e/o ore di assenza
dal lavoro fruite, successivamente all’entrata in vigore della legge 52/2001
(ossia dal 16 marzo 2001), fino all’attuazione delle presenti istruzioni, i
datori di lavoro di cui trattasi possono chiedere il rimborso delle
retribuzioni corrisposte
entro il terzo mese successivo a quello di
emanazione della presente circolare
.
Le domande devono essere corredate
della certificazione sanitaria specificata al punto 5.1; quelle prive di certificazione
(o la cui certificazione risulti inesatta o incompleta), sempre che
presentate entro il predetto termine, possono essere liquidate
subordinatamente all’avvenuta integrazione.
Nell’ipotesi in cui le giornate di
effettiva degenza e/o di convalescenza siano state indennizzate a titolo di
malattia direttamente dall’INPS al donatore si procederà – secondo le
disposizioni fornite nel punto 3 della circolare n. 192/1996 – nei limiti della prescrizione, su istanza
di parte, al recupero della prestazione di malattia ed alla riliquidazione
della prestazione a titolo di indennità
ex
lege
52/2001, applicando sulla
differenza da corrispondere allo stesso donatore le ritenute fiscali di
legge.
Anche in questo caso, per il
pagamento, si utilizza una collezione della procedura “Pagamenti Vari” che va
inizializzata, nei campi “nomi/conti”, con le sigle degli elementi utili alla
compilazione del pannello fiscale e delle specifiche che accompagneranno il
pagamento stesso.
Le sigle da utilizzare sono:
INDENAP
o INDENAC per indicare l’importo lordo della differenza riferito ad anni precedenti o all’anno in corso
IRPEFAP o IRPEFAC per indicare l’importo delle
trattenute fiscali relative ad anni precedenti o all’anno in corso
RECUPER per indicare l’importo lordo
dell’indennità di malattia da recuperare
La causale va impostata con la
dicitura
“indennità midollo osseo – L.
n.52/2001”
.
In acquisizione di ogni pagamento
sono da inserire i dati anagrafici e l’indirizzo del donatore, l’importo
netto della differenza da corrispondere, le modalità di pagamento, “S” nel
campo “agg.to archivio fiscale” e vanno indicati, accanto alle sigle sopra
precisate, rispettivamente l’importo lordo della differenza, le relative
ritenute fiscali e l’importo lordo della indennità di malattia già liquidata.
Sulla base delle totalizzazioni
prodotte dalla procedura deve essere predisposto apposito biglietto contabile
per l’imputazione, secondo le modalità previste al successivo punto 8.,
dell’indennità spettante per donazione di midollo osseo (pari alla somma
della differenza da erogare e dell’importo lordo dell’indennità di malattia
da recuperare); del recupero dell’indennità lorda di malattia liquidata
precedentemente (recuper); delle ritenute erariali e dell’importo netto da
corrispondere ai beneficiari.
6.3. Aziende Agricole
Relativamente alle aziende agricole
assuntrici di operai a tempo indeterminato e/o determinato le disposizioni di
cui ai punti 5 e 6 trovano applicazione fino a quando non saranno ultimate le
procedure gestionali di attuazione dell’art.1, co. 10, del D.L. 10 gennaio
2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81.
Tale comma, infatti, espressamente
prevede che: “
A decorrere dal 1 luglio
2006 i datori di lavoro agricolo che, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai
lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’INPS, possono
portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi
anticipati…
”
Si fa pertanto riserva di fornire
istruzioni in merito.
7.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA
DENUNCIA “EMENS” (
per gli eventi
verificatisi dal 1°gennaio 2005)
Per i soli eventi verificatisi dal 1°gennaio 2005, le aziende tenute alla
presentazione delle denunce mensili devono compilare il flusso EMens,
attribuendo alle settimane o alle frazioni di settimana del mese interessate
da tali assenze ed
accreditabili
figurativamente
:
il
codice evento DMO (
donazione
midollo osseo
)
, di nuova
istituzione;
il
“tipo copertura”
1
(settimana
interamente
non retribuita
ma
interamente indennizzata a causa dell’evento “DMO”) ovvero
2
(settimana
parzialmente retribuita
e
parzialmente indennizzata a causa dell’evento “DMO”), da stabilire sulla
base degli stessi criteri seguiti per le altre tipologie di eventi
accreditabili figurativamente.
Poiché la norma che disciplina le donazioni in
esame stabilisce l’accredito di una “retribuzione figurativa” determinata
secondo l’articolo 8 della legge n. 155/1981, in corrispondenza del codice
evento
DMO
deve essere indicata la
“differenza accredito”
, come già
previsto nei casi di copertura figurativa da calcolare sulla retribuzione
effettiva.
La “differenza accredito”, che corrisponde all’importo della retribuzione
complessivamente persa nel mese dal lavoratore in conseguenza dell’evento in
trattazione (sommatoria degli imponibili persi per detto evento nelle varie
settimane del mese dichiarato), deve essere quantificata dalle aziende
secondo le indicazioni di cui al messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005 (si
vedano, in particolare, le precisazioni fornite per il “calcolo delle
differenze da accreditare sulla base della retribuzione effettiva”).
Considerato che – secondo le disposizioni fino ad
ora vigenti – per le giornate di assenza in trattazione era prevista
l’erogazione dell’indennità di malattia, si ritiene utile precisare che dovrà
essere inviata una nuova denuncia EMens, in sostituzione di quella già
trasmessa, per ciascuno dei mesi in cui i lavoratori interessati hanno effettuato
assenze correlate alle procedure di donazione in esame, qualora dichiarate
come periodi di malattia (codice evento MAL).
8.
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle
indennità sostitutive della retribuzione corrisposte dai datori di lavoro ai
lavoratori donatori di midollo osseo - poiché la norma, come precisato al
punto 1, ha posto a carico dello Stato i relativi oneri - sono stati
istituiti i seguenti conti nell’ambito della Gestione degli Interventi
Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali (GIAS):
GAU
30/110
per l’imputazione delle indennità ai lavoratori
corrisposte dalle aziende
ammesse al conguaglio mediante mod. DM 10/2 ed evidenziate dalle
stesse con i codici “S112”, “S113” e “S114”;
GAU
30/108
per l’imputazione delle indennità rimborsate
direttamente ai datori di
lavoro.
Al conto GAU 30/108 devono essere imputate,
eccezionalmente, anche le indennità corrisposte direttamente al donatore nei casi in cui lo stesso abbia già
percepito l’indennità di malattia come stabilito al precedente punto 6.2. Al
riguardo si precisa che il biglietto contabile ivi previsto deve contenere la
seguente scrittura in P.D.:
GAU 30/108 a PTP 24/030
(importo lordo dell’indennità
(recupero
dell’indennità lorda
spettante per donazione midollo di malattia)
osseo)
GPA 27/009
(ritenute
erariali)
GPA 10/099
(importo
da corrispondere ai
beneficiari)
Naturalmente, in tali casi, il pagamento va
imputato in DARE del suddetto conto GPA 10/099.
Riguardo alle modalità di evidenziazione,
nell’ambito del partitario del conto GPA 10/031, di eventuali somme non
riscosse dai beneficiari, si precisa che le stesse devono essere
contraddistinte con il codice di bilancio “03077 – Somme non riscosse dai
beneficiari – indennità midollo osseo L. n. 52/2001 – GIAS”, di nuova
istituzione.
Le partite in argomento, che al termine
dell’esercizio risultino ancora da definire, devono essere imputate al conto
GAU 10/131 il cui saldo deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Eventuali recuperi delle indennità di che
trattasi devono essere rilevati al conto GAU 24/108 al quale viene abbinato,
nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice di
bilancio “01094”, già esistente, che assume la seguente nuova denominazione:
“Prestazioni indebite diverse a sostegno del reddito”.
Qualora al termine dell’esercizio dovessero
risultare partite creditorie a tale titolo, le stesse vengono imputate al
conto GAU 00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032
eseguita dalla suddetta procedura “recupero crediti per prestazioni” che
viene opportunamente aggiornata.
I crediti divenuti inesigibili devono essere
contraddistinti con il previsto codice “01094” nell’ambito del partitario del
conto GPA 00/069.
Al suddetto conto GAU 24/108 vanno altresì
imputati i recuperi delle indennità in questione evidenziate nei modd. DM
10/2 con il codice “E790”.
Infine, giova rammentare che gli eventuali importi
indicati dalle aziende, sempre nei modd. DM 10/2, con il codice “E775”
vengono imputati al conto PTP 24/030, già esistente.
Nell’allegato n. 3
vengono riportati i conti GAU 10/131, GAU 24/108, GAU 30/108 e GAU 30/110, di
nuova istituzione.
Il
Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3