Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 12 del 1-2-2008.htm
Direzione centrale delle Entrate contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 1 Febbraio 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
12
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
- Gestione assicurativa degli Esercenti attività
commerciali
- Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95
- Chiarimenti su inquadramento previdenziale di
talune categorie
SOMMARIO:
Chiarimenti sull’obbligo previdenziale delle
Guide turistiche, dei Soci accomandanti di S.a.s. e dei Soci liquidatori di
società in liquidazione e dei Farmacisti a seguito delle innovazioni sulle
modalità di vendita dei farmaci da banco previste dall’articolo 5 del D.L. n.
223/2006.
Pervengono richieste di
precisazioni e di chiarimenti su talune categorie di iscritti alla Gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, in relazione a particolari
attività, scaturite a seguito di disposizioni di legge o di orientamenti
interpretativi giurisprudenziali.
Al riguardo si forniscono le
seguenti precisazioni a cui le Strutture periferiche dell’Istituto dovranno
per il futuro uniformarsi ai fini dell’iscrivibilità dei soggetti in
argomento.
1) - Guide turistiche
La legge 3 giugno 1975, n.
160, all’articolo 29 stabilisce, per i soggetti che svolgono attività di
“Guida turistica”, l’obbligo di iscrizione alla Gestione assicurativa degli
Esercenti Attività Commerciali purché l’attività sia svolta con carattere di
abitualità e prevalenza ed abbiano conseguito il titolo abilitante
all’esercizio, come previsto dalla legge quadro sul turismo n. 217 del 17
maggio 1983 ovvero dalle specifiche disposizioni emanate dalle Regioni o dai
Comuni nel cui territorio è esercitata l’attività stessa.
In relazione a tale posizione
previdenziale le Guide turistiche sono tenute al pagamento dei contributi sul
“minimale contributivo” e sull’eventuale eccedenza del reddito d’impresa
dichiarato ai fini fiscali, applicando le aliquote e le norme stabilite per
gli iscritti alla Gestione Commercio.
Con l’istituzione della
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 è stata
introdotta la figura del “professionista senza cassa” con riferimento
all’articolo 49 (oggi 53), comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi
(TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù del quale anche i soggetti che
svolgono per professione abituale attività di lavoro autonomo organizzato in
modo non imprenditoriale, sono iscrivibili alla Gestione separata come
professionisti.
Ultimamente la Suprema Corte
di Cassazione con sentenza n. 14069 del 19 giugno 2006 alla quale si è
uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità con le sentenze
n.3622/07, n.10542/07, n.11634/07, n.4007/07 volte a dirimere specifiche
questioni inerenti la modalità di svolgimento dell’attività delle Guide
turistiche e la conseguente qualificazione del relativo reddito percepito, ha
ritenuto di dover applicare la seguente distinzione:
a)
se
l’attività di Guida turistica è svolta in forma imprenditoriale, il titolare
dovrà necessariamente essere iscritto, come per il passato, alla Gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali;
b)
diversamente,
il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata allorché l’attività
di Guida turistica è svolta con le caratteristiche dell’attività
professionale.
Pertanto, su espresso parere
favorevole dell’Avvocatura centrale, si ritiene di dover seguire il citato
orientamento giurisprudenziale che, pur rispettando quanto dispone il
legislatore all’articolo 29 della legge n. 160/1975, così come modificato
dall’articolo 1 della legge n.662/1996, tiene conto delle modalità di
svolgimento dell’attività di Guida turistica e, conseguentemente, del reddito
percepito.
2) - Soci accomandanti di
Società in accomandita semplice (S.a.s.)
Per quanto attiene gli
obblighi assicurativi e contributivi dei soci
accomandanti
di Società in accomandita semplice, si conferma
quanto già disposto con le circolari n. 1595/2 del 3 gennaio 1978 e la
successiva n. 249 del 9 dicembre 1981, nonché con il messaggio n.14163 del 15
marzo 1993, con cui è stato specificato che tali soggetti sono iscrivibili
alla Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ove
concorrano le due seguenti condizioni:
1)
un
rapporto di parentela ovvero di affinità entro il terzo (3°) grado con il
socio accomandatario (cfr. articolo 1, comma 206 della legge n. 662/1996;
circolare INPS n.25 del 7 febbraio 1997);
2)
l’effettivo
svolgimento dell’attività istituzionale della Società con carattere di
abitualità e di prevalenza.
In difetto di uno o di
entrambi i precedenti requisiti da parte del socio accomandante, qualora
nell’ambito della società il medesimo svolga attività lavorativa con le
caratteristiche del lavoro subordinato dovrà essere obbligatoriamente
iscritto come lavoratore dipendente nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
(FPLD).
3) - Soci liquidatori di
società in liquidazione
Per i soci incaricati di
effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della Società
continuano ad essere operanti le norme comuni in vigore nella Gestione
assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Infatti, in linea generale e
in applicazione di tali principi normativi, l’iscrizione alla Gestione
commercio continuerà a permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per
gli altri soci che continuano a svolgere l’attività sociale rimanendo
inalterato il principio dell’attività svolta con carattere dell’abitualità e
della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le operazioni di
liquidazioni culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la
cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese.
A titolo esemplificativo si
riportano alcuni ipotetici casi di liquidazioni di società.
a) Incarico liquidazione
affidato a professionista esterno alla società.
Nella ipotesi che al
verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento della società le
operazioni inerenti la liquidazione siano affidate ad un soggetto esterno
alla società medesima, rimane inalterato l’obbligo contributivo verso la
Gestione assicurativa dei commercianti
per
tutti i soci o per alcuni di essi
che, precedentemente iscritti alla
Gestione, continuano a svolgere le attività sociali in via esclusiva o, in
aggiunta a queste, coadiuvando il liquidatore nella quantificazione e nella
monetizzazione dei beni sociali ovvero in qualsivoglia altre operazioni
connesse alla liquidazione e alla cessazione dell’attività sociale, purché
dette attività lavorative siano svolte con le peculiari caratteristiche
dell’abitualità e della prevalenza sopra richiamate.
b) Incarico di liquidazione affidato ad un socio glà iscritto alla
Gestione commercio.
Anche nel caso in cui
l’incarico della liquidazione sia stato affidato ad uno dei soci lavoratori,
il medesimo ed eventuali altri soci rimangono regolarmente iscritti alla
Gestione fintanto che sussistano le condizioni di iscrivibilità sopra
richiamate e, ovviamente, non oltre la data di cancellazione della società
dal Registro delle Imprese.
c) Perdita dei requisiti di iscrivibilità alla Gestione
commercio, di uno o più soci.
Infine, qualora prima o
durante le operazioni di liquidazione della società, uno o più soci, perdano
i requisiti dell’abitualità e della prevalenza, per essi non sussisterà
l’obbligo contributivo e dovranno pertanto essere cancellati dalla Gestione
Commercio.
4) – Farmacisti, a seguito delle innovazioni sulle modalità di
vendita dei farmaci da banco previste da
ll’articolo 5 del D.L.
n.223/2006
L’articolo 5 del D.L. 4 luglio
2006, n. 223, nel disciplinare le modalità di distribuzione dei farmaci da
banco, ovvero dei farmaci non soggetti all’obbligo di prescrizione medica,
prevede che la vendita possa avvenire esclusivamente alla presenza di uno o
più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al
relativo albo e all’ENPAF. Tale circostanza esclude il farmacista, titolare
dell’attività, sia dall’iscrizione alla Gestione Commercio e sia
dall’iscrizione alla Gestione separata.
Parimenti, l’esclusione
dall’iscrivibilità alla Gestione separata opera nei confronti dei farmacisti
che sono regolarmente iscritti all’albo dei farmacisti e all’ENPAF, anche se
svolgono in posizione di associati in partecipazione o con contratto di
lavoro “a progetto” l’attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o
di automedicazione e di altri farmaci o prodotti medicinali non soggetti a
prescrizione medica, secondo le modalità previste dal predetto articolo 5 del
D.L. 4 luglio 2006, n.223.
Quanto sopra trae origine
uanto sopra q
nell’articolo 43, comma
1 della legge 24-11-2003, n. 326 di conversione del D.L. 30-9-2003, n. 269,
che espressamente prevede l’esclusione degli iscritti agli albi professionali
dall’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS.
Nella diversa fattispecie del
farmacista che svolge attività in qualità di lavoratore dipendente, sarà
soggetto all’obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
dell’INPS.
Il Direttore generale
Crecco