Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 122 del 08/09/2010
Direzione
Centrale Organizzazione
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
Centrale Bilancio e Servizi Fiscali
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
08/09/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
122
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.1
OGGETTO:
Convenzione fra l’INPS
e le Associazioni CONFARTIGIANATO Imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CISL,
UIL per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del
sistema bilateralità artigiana.
SOMMARIO
:
Istruzioni
per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento
del sistema bilateralità artigiana, che le aziende verseranno tramite il mod.
F24-
In data 2 febbraio
2010, il Presidente dell’Istituto ha sottoscritto la convenzione con le
Associazioni dei datori di lavoro CONFARTIGIANATO Imprese, CNA, CASARTIGIANI,
CLAAI e dei lavoratori CISL e UIL, firmatarie degli accordi interconfederali
del 21.11.08 e del 23.07.09, per la riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento del Sistema Bilateralità Artigiana.
Si allega il testo della
convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.
1)
Le Associazioni sopraelencate affidano all’INPS la riscossione dei
contributi per il finanziamento del sistema bilateralità artigiana per i
dipendenti del settore.
2)
Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24,
utilizzando il codice causale “EBNA” attribuito dall’Agenzia delle entrate a
seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto delle Associazioni
firmatarie della convenzione.
3)
I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il
finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato indicheranno, in sede
di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi
al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, la
causale “EBNA” esposta nella sezione “
INPS”,
nel campo “
causale
contributo”
, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “
importi a
debito versati
”. Inoltre nella stessa sezione:
a.
nel campo “
codice sede
” va indicato il codice della sede
INPS competente;
b.
nel campo “
matricola INPS/codice INPS/filiale azienda
” è
indicata la matricola INPS dell’azienda;
c.
nel campo “
periodo di riferimento”,
nella colonna “
da
mm/aaaa
” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la
colonna “
a mm/aaaa
” non deve essere valorizzata.
4)
L’Ente Bilaterale provvederà a comunicare ai datori di lavoro
aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento
e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno
trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
5)
Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai
datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle
Entrate sui conti correnti comunicati dall’Ente Bilaterale in relazione alle
rispettive articolazioni territoriali.
6)
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti
contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende
relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa altresì per
l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione,
sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti
di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine
verso terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi
quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate)
dovranno instaurarsi direttamente fra le Associazioni e i datori di lavoro
interessati.
7)
L’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato dovrà ristorare l’INPS per
le spese affrontate per il servizio oggetto dell’allegata convenzione che, per
l’anno 2010, sono state determinate nella misura di euro 0,11 per singola riga.
E’ altresì dovuto all’Istituto il rimborso del costo delle righe del modello
F24 utilizzate per il finanziamento della Cassa, così come comunicato
dall’Agenzia delle entrate.
8)
Il pagamento delle somme dovute dall’Ente Bilaterale Nazionale
Artigianato avverrà tramite RID. La fatturazione e la contabilizzazione dei
predetti pagamenti sono effettuate dalla Direzione centrale bilanci e servizi
fiscali. Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento.
9)
La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla
data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte dell’Ente Bilaterale
Nazionale Artigianato dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera
raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’Ente
Bilaterale Nazionale Artigianato (codice fiscale 97134870589) ha sede in via di
Santa Croce in Gerusalemme, 63 -00185 Roma.
Il presidente dell’EBNA
Giovanmaria Rizzi ha nominato il Direttore di EBNA Valter Recchia responsabile
dell’Ente per tutti i rapporti con l’INPS connessi all’allegata convenzione.
Modalità
di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro
interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di
<Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>,
<
DatiParticolari>,
valorizzeranno il nuovo elemento <
ConvBila
t> inserendo nell’elemento
<
Conv
> in corrispondenza di
<CodConv>
il valore
EBNA
e
in corrispondenza
dell’elemento <
Importo
> l’importo,
a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il
corrispondente codice.
L’elemento <Importo>
contiene l’attributo <
Periodo
> in corrispondenza del quale va
indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso
nella forma “AAAA-MM”.
Il Direttore
generale
Nori
Allegato 1
Convenzione fra l’Istituto Nazionale Previdenza
Sociale e le associazioni confartigianato imprese, cna, casartigiani, claai,
cisl, uil per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento deL
sistema bilateralita’ artigiana
L'anno 2010 il
giorno 2 del mese di febbraio, in Roma tra l'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente Antonio
Mastrapasqua
e
l’Associazioni di
seguito elencate:
-
CONFARTIGIANATO IMPRESE
nella persona del rappresentante legale;
-
CNA nella persona del
rappresentante legale;
-
CASARTIGIANI nella persona
del rappresentante legale;
-
CLAAI nella persona del
rappresentante legale;
-
CISL nella persona del
rappresentante legale;
-
UIL nella persona del
rappresentante legale;
premesso:
che gli accordi
interconfederali e del 21.11.08 e del 23.07.2009 e successive modificazioni e
integrazioni, stipulato tra i rappresentanti della Confartigianato imprese,
CNA, Casartigiani e CLAAI da una parte e la CISL e la UIL dall’altra, definisce
la costituzione e il finanziamento del Sistema Bilateralità Artigiana;
visti:
·
la determinazione n. 247
del 18 dicembre 2009;
·
l’art. 2, commi 16 e 17,
legge 24 novembre 2006, n. 286;
·
il D.Lgs 30 giugno 2003,
n.196 in materia di protezione dei dati personali;
·
il D.Lgs 9 luglio 1997, n.
241 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi,
considerato che il
servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività
istituzionali dell’Istituto,
si conviene quanto segue:
Art.1
Le Associazioni
firmatarie affidano all'INPS il servizio di riscossione dei contributi per il
finanziamento del Sistema Bilateralità Artigiana di cui agli accordi
interconfederali del 21.11.2008 e del 23.07.09 e successive modificazioni e
integrazioni, per i dipendenti del settore.
La riscossione dei
contributi avverrà tramite F24.
A tal fine l’INPS
richiede all’Agenzia delle entrate, per conto del Sistema Bilateralità
Artigiana, l’istituzione di un apposito codice “causale contributo” non
compensabile con le altre causali.
Le
aziende interessate quindi, all’atto del versamento tramite il modello F24,
indicheranno i dati necessari per il finanziamento del Sistema Bilateralità
Artigiana distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali
obbligatori e assistenziali.
Art.2
Il versamento del
contributo di cui all'articolo 1 avverrà con le stesse scadenze e con le
stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di
lavoro.
I versamenti delle
aziende del settore aventi la specifica causale contributo saranno destinati
direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente (IBAN) del Sistema
Bilateralità Artigiana.
Art.3
Ai fini previsti nei
precedenti articoli 1 e 2, le Associazioni provvederanno a comunicare alle
aziende interessate le modalità per la concreta attuazione delle procedure di
versamento.
Le Associazioni si
impegnano inoltre a portare a conoscenza delle aziende interessate, ai sensi
del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all'operazione saranno
trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e
di quelle previste dalla presente convenzione.
Le Associazioni
stipulanti e il Sistema Bilateralità Artigiana si impegnano al rispetto degli
adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
Art.4
E' escluso per l'INPS
qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
Art.5
I dati relativi ai
versamenti, verranno messi a disposizione del Sistema Bilateralità Artigiana
entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.
Il responsabile del
Sistema Bilateralità Artigiana potrà accedere ai dati sul sito Internet
dell'INPS tramite apposita autorizzazione.
I dati relativi al
numero dei dipendenti e al montante retributivo affluiranno nel predetto
archivio al momento del completamento della elaborazione delle denunce
contributive.
L'INPS è esonerato da
ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei
contributi di cui trattasi.
Art.6
Le Associazioni firmatarie si impegnano a corrispondere
all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della
presente convenzione. I costi in vigore sono stati determinati, per l’anno
2009, nella seguente misura:
-
gestione
delega per la singola riga F24 : euro 0,11.
All’Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo delle
righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi per il
finanziamento del
Sistema
Bilateralità Artigiana
, così come comunicato all’Inps
dall’Agenzia delle entrate.
La variazione annuale
dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a
seguito della quale le Associazioni hanno facoltà di recedere entro 60 giorni
dalla stessa comunicazione.
Il pagamento delle
somme avverrà con cadenza annuale tramite RID. A tal fine il Sistema
Bilateralità Artigiana autorizza espressamente l’addebito permanente sul conto
corrente su cui confluiscono i versamenti.
Gli oneri della
convenzione sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 26 ottobre 1972,
n. 633.
E' a carico del
Sistema Bilateralità Artigiana, oltre alle spese, ogni altro onere, anche
fiscale, inerente alla presente convenzione.
Art.7
Per la concreta
attuazione della convenzione, le Associazioni firmatarie della convenzione
stessa, che costituiscono il Sistema Bilateralità Artigiana, trasmettono
all'INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile ed il
codice IBAN del conto corrente bancario, o dei conti correnti bancari,
sul quale, o sui quali, saranno
accreditati i contributi riscossi e addebitati i costi e le spese del servizio.
Il responsabile del
Sistema Bilateralità Artigiana, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS
tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.
Art.8
L' INPS è esonerato -
e le Associazioni firmatarie lo riconoscono esplicitamente - da ogni e
qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente convenzione
nei confronti delle aziende interessate e, comunque, di tutti i soggetti di cui
all'art.1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti
in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in
caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente
convenzione.
I rapporti conseguenti
alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla
eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per i contributi di
cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Sistema
Bilateralità Artigiana
e le aziende interessate.
In
particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove
le rimesse monetarie di cui all’art. 2 dovessero avvenire oltre il termine
convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di
assolvimento dei compiti istituzionali.
Il Sistema
Bilateralità Artigiana è tenuto al rimborso, a semplice presentazione di nota
specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie
giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque
all'applicazione della presente convenzione
.
Art. 9
Tutti i problemi
concernenti l’applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione
in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale
dell’INPS e il responsabile del Sistema Bilateralità Artigiana di cui all’art.
7 del presente accordo.
Art.10
La presente
convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
La richiesta di rinnovo da parte del Sistema Bilateralità Artigiana dovrà
pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima
della scadenza.
È fatta comunque
salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta
a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 11
Per ogni eventuale
controversia si intende competente il Foro di Roma.
Letto, ritenuto
conforme all’ intendimento delle parti e sottoscritto:
Il Presidente
dell’INPS Il Rappresentante di
CONFARTIGIANATO
IMPRESE CNA
CASARTIGIANI CLAAI
CISL UIL
Ai sensi dell’art.
1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3; art 4;
art. 5; art. 6; art 8; art.10; art. 11.
IL RAPPRESENTANTE DI
CONFARTIGIANATO
IMPRESE CNA
CASARTIGIANI
CLAAI
CISL
UIL