Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 126 del 24/09/2010
Direzione Centrale
Pensioni
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
24/09/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
126
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n. 6
OGGETTO:
Legge 30 luglio 2010, n.
122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”
SOMMARIO
:
Il decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto nuove disposizioni in materia previdenziale riguardanti in particolare:
La decorrenza della pensione
di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità
Le modifiche di cui
all’articolo 1, comma 1, legge 7 febbraio 1979, n. 29.
L’abrogazione legge 2 aprile
1958, n. 322.
I
Fondi speciali di previdenza.
Le nuove disposizioni
in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni
collegate al reddito.
La facoltà per i pensionati a
basso reddito di dilazionare determinati versamenti.
Le nuove disposizioni
in materia di invalidità civile.
PREMESSA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del
30 luglio 2010 è stato pubblicato il Testo del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”.
Il decreto legge n. 78/2010 è entrato in vigore il 31
maggio 2010; la legge n. 122/2010 è entrata in vigore il 30 luglio 2010.
L’art. 12 (commi da 1 a 6) della predetta legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di
decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto
alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007,
lasciando peraltro impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti
trattamenti pensionistici (allegato 1).
L’articolo 12, commi 12 septies, 12
octies, 12 novies e 12 undecies, della citata legge ha previsto nuove
diposizioni in materia di ricongiunzione della contribuzione e trasferimento
della posizione assicurativa (allegato 2).
L’art. 13, comma 6, della citata
legge ha altresì apportato talune modifiche all’art. 35 del decreto legge 30
dicembre 2008, n.207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al
reddito (allegato 3).
L’articolo 38, nei commi 7 e 8, ha previsto, in favore di pensionati a basso reddito, la facoltà di dilazionare determinati
versamenti (allegato 4).
L’art. 10 ha introdotto nuove disposizioni in materia di trattamenti di invalidità civile (allegato 5).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni
in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010 di conversione
del decreto legge n. 78/2010 e si confermano le istruzioni fornite con messaggi
nn. 21171, 21172 e 21181 del 12/08/2010 e n. 22889 del 9/09/2010.
1. NUOVE DECORRENZE DEI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI (ART. 12)
1.1 Destinatari della norma (art.
12, commi 1 e 2)
La nuova disciplina in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici prevista dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, si applica a
decorrere dall'anno 2011:
1) ai soggetti che maturano “il diritto all'accesso al
pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le
lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni
con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni per
le lavoratrici del pubblico impiego” (art. 12, comma 1);
2) “ai soggetti che maturano i previsti requisiti a
decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1
(art. 12, comma 2)”.
3) ai soggetti che maturano il diritto all’accesso al
pensionamento di vecchiaia con le età previste dagli specifici ordinamenti.
Si ritiene opportuno precisare, che le nuove decorrenze
si
applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e
contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non
sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro
il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre
di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.
Di conseguenza, destinatari della nuova disciplina
introdotta dalla legge n.122/2010, sono dal 1° gennaio 2011:
a)
i
lavoratori e le lavoratrici del “settore privato” che maturano il diritto
all’accesso alla pensione di vecchiaia a 65 anni, per gli uomini, o a 60 anni
per le donne, ovvero che maturano i previsti requisiti per l’accesso al
pensionamento con età inferiori ai sensi dell’allegato art. 1, comma 6, della
legge n. 243/2004 (allegato 6).
b)
I
lavoratori del “settore pubblico” che maturano il diritto all’accesso al
pensionamento con i medesimi requisiti esposti nel precedente punto a).
c)
Le
lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (destinatarie della
disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art.
22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).
d)
I
lavoratori e le lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e a fondi sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi, che maturano il diritto al pensionamento secondo le
regole generali vigenti nei propri ordinamenti (a titolo di esempio si
richiamano le lavoratrici del “settore pubblico” che non siano destinatarie
della disciplina in materia di elevazione dell’età pensionabile di cui all’art.
22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e gli iscritti ai fondi
speciali le cui specifiche normative prevedono limiti di età, per l’accesso
alla pensione di vecchiaia, differenti da quelli della generalità dei
lavoratori dipendenti).
Sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina
coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una
disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 6, delle legge n.
243/2004.
Pertanto si ritiene che la nuova disciplina delle
decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia applicabile alle
lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime
sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004.
1.2 Nuove decorrenze dei
trattamenti di anzianità e vecchiaia
A decorrere dal 1° gennaio 2011, i
soggetti di cui al punto precedente della presente circolare conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia
(art. 12, comma 1 e 2) secondo quanto segue:
a)
coloro i
quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle forme di previdenza
dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti anagrafici e contributivi;
b)
coloro i
quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti
anagrafici e contributivi.
I trattamenti in parola decorrono ovviamente dal primo
giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18
mesi.
Stante il tenore letterale della legge, i trattamenti
pensionistici a carico della gestione separata seguono la disciplina in materia
di decorrenze prevista per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori
autonomi, senza che abbia più rilevanza, al riguardo, l’iscrizione o non
iscrizione, al momento del pensionamento ad altra forma pensionistica
obbligatoria.
Il diritto alla pensione di
anzianità e di vecchiaia rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del
rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.
Si ritiene opportuno precisare che, limitatamente al
sistema delle decorrenze, non è operante la salvaguardia prevista dall’
art.1, comma 8, della legge n. 243/2004 e
dall’art.
1, comma 2, lett. c, della legge n. 247/2007
in favore dei
lavoratori
che, antecedentemente alla data del 1°
marzo 2004 (termine esteso al 20 luglio 2007), siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria.
Detti lavoratori potranno beneficiare del
previgente sistema delle decorrenze solo qualora la contribuzione volontaria
accreditata consenta loro di raggiungere entro il 2010 i requisiti anagrafici e
contributivi previsti per il pensionamento di anzianità.
1.3 Categorie che non
rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze
Secondo quanto previsto dal comma 4,
del citato articolo 12, le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto legge in oggetto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a)
lavoratori dipendenti che
hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti
per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione
del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. a); si fa presente che la
condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare
da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale
risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data
iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;
b)
lavoratori per i quali viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa
per raggiungimento del limite di età (art. 12, comma 4, lett b).
Secondo quanto previsto dal comma 5,
del citato articolo 12, l
e
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti
prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano
altresì ad applicarsi,
nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari
, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):
a)
ai
lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti
per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b)
ai
lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c)
ai
lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n.
78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di
solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Riguardo ai lavoratori di cui alla lettera a) si fa
presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità deve
essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto
legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione
dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere
considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro
il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
L’articolo 12, comma 6, dispone che “L’Istituto
Nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio sulla base
della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono
avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze della
normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.
Preliminarmente si precisa che, considerato che la
cessazione dell’attività lavorativa rappresenta l’unico criterio in base al
quale effettuare il monitoraggio, si deve ritenere che non sussista alcun
vincolo circa la ripartizione, tra le categorie interessate, del
plafond
del
10.000 beneficiari della salvaguardia in esame.
“Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto
non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5”(articolo 12, comma 6).
Si fa riserva di ulteriori istruzioni per quanto attiene ai tempi e
alle modalità dell’attività di monitoraggio.
1.4 I nuovi requisiti per l’accesso
alla prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di
cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
I regolamenti
dei Fondi di solidarietà di settore,
istituiti presso l’INPS ai sensi
dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996,
non individuano
requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario (il diritto
all’assegno di sostegno al reddito è connesso al conseguimento della
prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione
straordinaria).
Il diritto a
pensione del lavoratore deve essere pertanto verificato al momento dell’accesso
all’esodo con riferimento ai requisiti per la pensione e alla prima decorrenza
utile da verificarsi sulla base della disciplina vigente alla data di uscita
dal Fondo di sostegno.
In particolare,
per i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1°
giugno 2010 il diritto alla pensione deve essere verificato in funzione della
disciplina delle decorrenze dettata dalla legge n. 122/2010.
Di conseguenza,
le relative domande di assegno straordinario devono essere modificate o
integrate ai sensi della nuova disciplina delle decorrenze del trattamento
pensionistico introdotta dalla richiamata legge n. 122/2010.
Infatti, nei
casi in cui la data di scadenza dell’assegno straordinario indicata nella
domanda non tenga conto della nuova disciplina delle decorrenze dei trattamenti
pensionistici, la sede INPS competente segnala la circostanza all’azienda, la
quale deve provvedere a presentare un’altra domanda, ovvero una integrazione
della precedente (sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore) con
l’indicazione della nuova scadenza.
1.5 Pensioni in
totalizzazione (art. 12, comma 3)
Per effetto
della nuova normativa l’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42
è sostituito dal seguente: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla
totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di
pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda di pensione in regime di totalizzazione”.
La nuova
disposizione in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e di
anzianità in totalizzazione trova applicazione con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione,
a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Pertanto i soggetti
che maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti dall’articolo 1,
comma 2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, entro
il 31 dicembre 2010, conseguono il trattamento pensionistico di vecchiaia e di
anzianità in totalizzazione dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
I soggetti che
maturano i requisiti di età e di contribuzione previsti dall’articolo 1, comma
2 lettera a) e b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, dopo il 31
dicembre 2010, conseguono la pensione di vecchiaia e di anzianità in
totalizzazione alle medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi.
2. LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO 1,
COMMA 1, LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 29
Il comma
12septies dell’articolo 12 della legge n. 122 è intervenuto a modificare il
disposto dei primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che
consentivano la ricongiunzione nel FPLD - a titolo gratuito – dei periodi di
contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed
esclusive dell’AGO, prevedendo che
“A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto
e quinto della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è
determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”
Consegue che, con
effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, l’operazione di
ricongiunzione nel FPLD dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed
esclusive dell’AGO avverrà a titolo oneroso, alle medesime condizioni fissate
dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della stessa legge n. 29/1979, conformemente
a quelle già previste dall’articolo 1, comma 4, per la ricongiunzione nel FPLD
dei periodi di contribuzione maturati nelle Gestioni speciali dei lavoratori
autonomi ART/COM e CD/CM.
3. L’ABROGAZIONE LEGGE
2 APRILE 1958, n. 322
Con il comma 12undecies
viene
abrogata la legge relativa alla costituzione della posizione assicurativa
presso l’INPS e le ulteriori disposizioni che disciplinavano tale istituto nei
vari ordinamenti pensionistici.
Tale abrogazione decorre dal 31 luglio 2010, data di
entrata in vigore della legge n. 122.
4. FONDI SPECIALI DI
PREVIDENZA
La nuova disciplina relativa alle decorrenze delle
pensioni di vecchiaia e di anzianità, regolata dall’art. 12 delle legge n. 122
e illustrata ai punti 1.1. e 1.2 della presente circolare, trova applicazione
anche nei confronti degli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Ferrovie dello Stato
ed ai soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Marittimi, Autoferrotranvieri,
nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi – Gas, Esattoriali,
Porto di Genova e Trieste – in quanto assicurati nell’AGO .
L’unica eccezione riguarda gli iscritti al Fondo di
previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle Confessioni religiose
diverse dalla cattolica; la norma in argomento ha infatti come destinatari i
lavori dipendenti e autonomi e le funzioni svolte dagli iscritti a tale fondo
non appaiono riconducibili a nessuna delle due categorie.
Analoga deroga era già stata prevista nella circolare
n. 60 del 15 maggio 2008 e pertanto gli iscritti al fondo Clero continueranno
ad accedere al pensionamento dal primo giorno del mese successivo al
perfezionamento dei requisiti.
4.1 Soppressi fondi Elettrici e
Telefonici
Assume particolare rilevanza per gli iscritti ai
soppressi fondi speciali Elettrici e Telefonici l’abrogazione delle norme che
disciplinavano, d’ufficio o a domanda ed a titolo gratuito, la costituzione
della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti degli
iscritti a tali fondi.
A decorrere dal 1° luglio 2010 l’art. 12, comma
12octies, della legge n. 122 ha abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 562 che regolava il trasferimento in AGO
delle posizioni assicurative del Fondo Elettrici. Analogamente l’art. 12,
comma 12novies ha abrogato, con pari decorrenza, l’art. 28 della legge n.
1450/1956 che consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione dal
Fondo Telefonici all’Assicurazione generale obbligatoria.
Come già indicato al punto 2
della presente circolare a decorrere dal 1° luglio 2010 il
comma 12septies
dell’articolo 12 è intervenuto a modificare il disposto dei primi 3 commi
dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel
FPLD - a titolo gratuito – dei periodi di contribuzione maturati presso forme
di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO, rendendo onerosa
tale operazione di ricongiunzione.
Pertanto a seguito dell’abrogazione delle disposizioni
che fino al 30 giugno hanno regolato la costituzione della posizione
assicurativa nel FPLD dai predetti Fondi speciali e della modifica normativa
apportata all’articolo 1 della legge n. 29/1979, con effetto sulle istanze
presentate dal 1° luglio 2010, la posizione assicurativa dei lavoratori
elettrici e telefonici potrà essere trasferita nel FPLD solo a domanda degli
interessati e a titolo oneroso.
Nel fare riserva di successive istruzioni in merito
alle nuove modalità di ricongiunzione e di trasferimento delle posizioni assicurative
ex articolo 1 della legge n. 29/1979, con la presente circolare si dispone che,
in conseguenza di quanto sopra esposto, in favore dei lavoratori elettrici e
telefonici non deve essere più posto in pagamento il trattamento pensionistico
più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello calcolato
secondo le norme del FPLD, con effetto sulle istanze di costituzione di
posizione assicurativa presentate dal 1° luglio in poi.
Ai lavoratori in esame deve essere invece liquidata la
pensione a carico dei rispettivi Fondi, salva la possibilità degli interessati
di liquidare la prestazione a carico del FPLD su espressa richiesta di
trasferimento della posizione assicurativa e previa accettazione del previsto
onere di copertura.
4.2 Fondo Volo
Come noto, l’articolo 2, comma 6, del DLgs. 24 aprile
1997, n. 164 – intervenuto ad abrogare l'articolo 38 della legge 13 luglio
1965, n. 859, e l'articolo 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 che hanno
disciplinato la costituzione della posizione assicurativa dal Fondo Volo al
FPLD dell’AGO fino al 30 giugno 1997 – ha disposto che le operazioni di
trasferimento della contribuzione dal predetto Fondo debbano avvenire in
applicazione dell'art. 1 della legge n. 29/1979.
Pertanto, con effetto dal 1° luglio 1997, la
costituzione della posizione assicurativa è avvenuta solo a richiesta degli
interessati e senza oneri per gli stessi, con le modalità di quantificazione
della contribuzione da trasferire, indicate dal richiamato articolo 1.
In conseguenza dell’intervenuta modifica normativa, con
effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, il trasferimento della
posizione assicurativa dal Fondo Volo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
potrà avvenire solo a titolo oneroso, secondo i criteri di calcolo previsti per
la determinazione degli oneri di ricongiunzione.
4.3 Fondo Ferrovie
4.3.1 - Abrogazione art. 124 DPR n.
1092/73
Il trasferimento della posizione assicurativa nel FPLD
dal Fondo Ferrovieri è disciplinato dall’articolo 241 del DPR 29 dicembre 1973,
n. 1092, il quale estende a tale ordinamento le norme sulla costituzione della
posizione assicurativa presso l’INPS, contenute negli articoli da 124 a 127 del medesimo decreto.
Il comma 12 undecies dell’art. 12 della legge n. 122 è
intervenuto ad abrogare l'articolo 124 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. In conseguenza di tale abrogazione, con
effetto sulle cessazioni senza diritto a pensione intervenute dal 31 luglio
2010, gli iscritti al Fondo Ferrovieri potranno trasferire la posizione
assicurativa nel FPLD solo mediante applicazione dell’articolo 1 della legge n.
29/1979, a titolo oneroso e sulla base dei criteri generali che regolano la
determinazione dell’onere di ricongiunzione.
4.3.2 - Art. 2 legge 29/79
Il comma 12decies dell’articolo 12 della legge in esame
è inoltre intervenuto a modificare l’articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, che regola i criteri di determinazione della riserva
matematica per le ricongiunzioni ex art. 2 della legge 29 /79 da porre a carico
di determinate categorie di dipendenti pubblici, stabilendo che i coefficienti
da utilizzare ai fini del calcolo sono quelli di cui all’art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 “
come successivamente adeguati in base alla normativa
vigente.”
La modifica normativa riguarda, in ambito Inps, gli
iscritti al Fondo Ferrovieri, a carico dei quali era dovuto un onere di
ricongiunzione determinato applicando ancora i coefficienti attuariali
approvati con DM 27 gennaio 1964.
Da quanto sopra discende che l’onere di ricongiunzione
ex articolo 2 della legge 29/1979, relativo a domande presentate al Fondo
Ferrovieri a decorrere dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della
legge in esame, andrà determinato utilizzando i coefficienti in uso per la
generalità dei soggetti che esercitano la facoltà di ricongiunzione, in vigore
alla data di presentazione della domanda (attualmente si applicano i
coefficienti approvati con DM 31 agosto 2007, in vigore dal 21 novembre 2007).
5.
LE NUOVE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI VERIFICA DEI DATI REDDITUALI PER I TITOLARI DI PRESTAZIONI COLLEGATE
AL REDDITO
A decorrere dal 31 maggio 2010, l’articolo 13, comma 6,
del decreto legge in oggetto ha apportato talune modifiche all’art. 35 del
decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14.
Nel fornire, con la presente circolare, le prime
istruzioni al riguardo, si reputa opportuno confermare sin da ora quanto
chiarito con circolare n. 62 del 22 aprile 2009, al paragrafo 2: “il diritto e
la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere
determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di
corresponsione della prestazione. Nulla è innovato riguardo alle tipologie di
reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e
riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di
soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.”
5.1 Prime liquidazioni di prestazioni collegate al
reddito
Ai sensi dell’articolo 35, comma 9, “
in
sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è
quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva
”.
Sul punto si conferma quanto già precisato
al punto 3 della circolare n. 62 del 2009.
5.2 Criteri di verifica delle situazioni reddituali
A seguito delle abrogazioni e integrazioni
previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’articolo 35,
della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:
“
Ai fini della liquidazione
o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal
beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente.
Per le
prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso
anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni
”.
La richiamata disposizione introduce, in
merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni
collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei
redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e,
conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi
reddituali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di
ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle
prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
·
dei
redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni
(di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello
stesso anno;
·
dei
redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno
precedente.
5.3 Prime istruzioni
A seguito delle modifiche normative
illustrate, il diritto alle prestazioni collegate al reddito da corrispondersi
dal 1° giugno 2010 deve essere valutato in applicazione della richiamata
lettera b) del comma 6, decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n.
122 del 2010.
Si forniscono le istruzioni relative agli
adempimenti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove diposizioni ai quali
le sedi territoriali dovranno attenersi in attesa dell’aggiornamento delle
procedure.
5.3.1 Assegno sociale e prestazione
di invalidità civile
Laddove si verifichi che al titolare di
assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d’invalidità civile, nel corso
dell’anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste
l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul
reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente
il reddito incidente per il diritto.
Per accertare la permanenza dei requisiti,
pertanto si dovrà considerare il reddito dell’anno in corso, relativo alla
nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a
tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all’anno
precedente.
Se l’importo così ottenuto supera il limite
massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si
procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non
dovute, dall’1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se
successiva.
Si rammenta che per la verifica del diritto
al mantenimento dell’assegno sociale, l’importo della nuova prestazione
liquidata al titolare ovvero al coniuge, è attribuito, per competenza a partire
dall’anno di decorrenza di quest’ultima.
Per le prestazioni d’invalidità civile
collegate al reddito, invece, l’importo della nuova pensione liquidata al
titolare, rileva dall’anno di corresponsione degli arretrati.
5.3.2 Maggiorazioni
In attesa dell’aggiornamento delle
procedure, le sedi devono verificare il diritto alla maggiorazione sociale in funzione
dei redditi da pensione del titolare e del coniuge secondo i criteri indicati
al punto 5.2.
Nel caso in cui tali redditi siano
incompatibili con il diritto al beneficio, le sedi devono provvedere a
ricostituire la pensione inserendo la data di cessazione dal diritto nella
sezione decorrenza maggiorazioni, campo “
Art.1 L.544/88”
del pannello MRCAN31, non anteriore al 1° giugno 2010.
5.3.3 Verifica delle prestazioni per
la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati
già liquidate
Le sedi territoriali devono verificare se,
per effetto delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione
al Casellario centrale dei pensionati già liquidate, risultino superati i
limiti di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale, alle prestazioni
di invalidità civile e alla maggiorazione sociale.
La lista delle posizioni da
esaminare verrà messa a disposizione nella INTRANET - Processo
assicurato-pensionato - Pensioni da verificare - Liste per le sedi - ART 35.
All’esito di detta verifica, le sedi, in
conformità con i criteri sopra enunciati, procederanno ad eliminare le
prestazioni non più interamente dovute.
L’eliminazione in questione avrà efficacia
dalla data di decorrenza delle nuova prestazione pensionistica previdenziale o
assistenziale e comunque non anteriore a giugno 2010.
5.4 Sospensione della prestazioni
collegate al reddito a seguito di omessa dichiarazione reddituale.
Si rammenta che l’articolo 15, comma 1, del decreto
legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con la legge 2 agosto 2009, n.102, ha
abrogato i commi 11, 12, e 13 del suddetto articolo 35 che disciplinavano le
modalità di presentazione del Red da parte dei pensionati e gli effetti
dell’omessa presentazione.
L’articolo 13, comma 6, lett. c) della
legge n. 122/2010 ha disciplinato nuovamente il provvedimento di sospensione
delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né
all’Amministrazione finanziaria né all’INPS i propri redditi rilevanti ai fini
del diritto alle prestazioni in godimento.
Sul punto si fa riserva di istruzioni
applicative da fornirsi a seguito del provvedimento da adottarsi in
applicazione della citata disposizione con il quale l’Istituto definirà i tempi
e le modalità del procedimento di comunicazione.
6. LA FACOLTÀ PER I PENSIONATI A BASSO REDDITO DI DILAZIONARE DETERMINATI VERSAMENTI
L’articolo 38, commi 7 e 8, della legge n. 122/2010,
prevede interventi a favore dei pensionati con reddito da pensione inferiore ai
18 mila euro.
Gli interventi sono indirizzati a dilazionare
determinati versamenti rendendoli meno onerosi per gli interessati.
Con il comma 7 si prevede che, qualora in fase di
determinazione dei conguagli fiscali di fine anno risulti un debito di imposta
superiore a 100 euro, l’Ente Previdenziale effettui il recupero non più fino al
mese di febbraio, ma debba distribuire detto recupero in undici mesi, ossia
fino al mese di novembre dell’ anno successivo.
Detta rateizzazione viene operata dall’Ente
Previdenziale automaticamente senza applicare alcun interesse.
Il comma 8 regola, come prima fattispecie, il canone
RAI, ma prevede la possibilità di operare su altri tributi salvo convenzione
tra l’Ente Previdenziale e l’Ente percettore.
Per quanto riguarda il canone Rai il pensionato deve
presentare domanda all’Ente Previdenziale entro il 15 novembre al fine di
permettere l’effettuazione della trattenuta dal mese di gennaio fino al mese di
novembre.
L’Ente Previdenziale provvederà mensilmente ad
effettuare il versamento delle somme trattenute secondo le modalità che saranno
indicate con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Le suddette rateizzazioni potranno avere la prima
applicazione da gennaio 2011.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni a seguito dell’emanazione
delle modalità di versamento definite dall’Agenzia delle Entrate.
7. LE NUOVE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVALIDITA’ CIVILE
7.1 Rettifica di prestazioni di invalidità in caso di
errore.
L’art 10, comma 2, della legge in oggetto ha disposto
che “Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita' nonche' alle prestazioni di invalidita' a
carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, limitatamente
alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni
dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e
dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88”.
Si rammenta che l’art. 9 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, stabilisce che le prestazioni a qualunque titolo erogate
dall’INAIL possono essere rettificate in caso di errore di qualsiasi natura
commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse,
entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento
errato, ovvero anche oltre i dieci anni nei casi di dolo o colpa grave
dell'interessato accertati giudizialmente.
Inoltre, in caso di mutamento della diagnosi medica e
della valutazione, successivamente al riconoscimento delle prestazioni,
l'errore deve essere accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine
disponibili all'atto del provvedimento originario, salva l’ipotesi
riconducibile a dolo o colpa grave dell'interessato accertati giudizialmente.
Con l’art.10 comma 2, l’istituto della rettifica, già
previsto per le prestazioni INAIL, è stato esteso all’invalidità civile e
all’invalidità a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli
accertamenti di natura medico-legale.
L’art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88,
pure richiamato dall’art.10 della legge n.122/2010, prevede che nel caso in cui
siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a
recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a
dolo dell'interessato.
Le citate disposizioni di legge si applicano sia alle
prestazioni di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità,
sia alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate
dall'Istituto.
Resta ovviamente ferma la possibilità di ricorrere
all’applicazione degli ulteriori strumenti previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di revisioni, controlli e verifiche sulle prestazioni in argomento.
7.2 Responsabilità dei medici.
L’art 10, comma 3, della legge n.122/2010 ha disposto
che, fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una
professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di
malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti
economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei
prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui all’ art.55
quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevedono la
reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600.
Nei predetti casi il medico, ferme la responsabilità
penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il
danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti
economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del
relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad
inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di
responsabilità.
Al medico sono altresì estese la sanzione disciplinare
della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria
pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il
licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione (art.55
quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 1994, richiamato dalla
disposizione in argomento, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti
prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata
sospensione cautelativa del pagamento degli stessi. Il successivo formale
provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza
dei requisiti prescritti.
7.3 Verifiche straordinarie
L’art 10, comma 4, della legge n.122/2010, al fine di
proseguire per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica
del possesso dei requisiti per i beneficiari di prestazioni di invalidità
civile, modifica l’art. 20 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con
modificazioni in legge n. 102 del 2009.
Per l’effetto, il nuovo ultimo periodo del comma 2
dell’art. 20, citato, dispone quanto segue:
«Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con
le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in
via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della
permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000
verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni
2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita'
civile.».
Con il comma 4 bis del medesimo art.10 della legge
n.122/2010, inoltre, è stato previsto che nell'ambito dei piani straordinari
di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti
economici di invalidita' civile previsti dalle vigenti leggi,
l'INPS e' autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle
commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione
integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo
20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
In relazione a tale ultima disposizione, si fa riserva
di fornire istruzioni operative.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
1
LEGGE
30 LUGLIO 2010, N. 122
di conversione con modificazioni
del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78
recante
Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
(omissis)
Art. 12
Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e
a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive
modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego (( ovvero
alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, )) conseguono
il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti nonchè della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26, ))
della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i
previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle
indicate al comma 1, (( conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico: ))
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici
mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti nonchè della gestione separata (( di cui all'articolo 2, comma 26, ))
della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006,
n. 42 è sostituito dal seguente: «Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla
totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di
pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la
pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda di pensione in regime di totalizzazione.
(( Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011».
))
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di
età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del
trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per
raggiungimento di limite di età.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000
lavoratori beneficiari, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30
aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi
di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio, (( sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro, )) delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori
di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del
regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto
non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
(omissis)
Allegato
2
LEGGE
30 LUGLIO 2010, N. 122
di conversione con modificazioni
del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78
recante
Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
(omissis)
Art. 12 setpies, 12 octies, 12
novies, 12 undecies
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio
1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi
terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12-octies. Le stesse modalità di cui al comma
12-septies i applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento
della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti
dell'Ente azionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 3, comma 14,
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare
applicazione le previdenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1° luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si
applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di
trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956,
n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del
1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda
si siano verificate in epoca antecedente al 1° luglio 2010.
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e
l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Allegato
3
LEGGE
30 LUGLIO 2010, N. 122
di conversione con modificazioni
del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78
recante
Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
(omissis)
Art. 13
6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole «il 1° luglio di
ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino
al 30 giugno dell'anno successivo»;
b) al comma 8 (( e' aggiunto )) il seguente periodo:
«Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello
stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. (( 1388 )), e successive modificazioni e
integrazioni»;
c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli
adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che
non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare
la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la
prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni
collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni
dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla
revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero
di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la
dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la
comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60
giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese
successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche
per l'anno in corso.
(omissis)
Allegato
4
LEGGE
30 LUGLIO 2010, N. 122
di conversione con modificazioni
del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78
recante
Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
ART. 38
(omissis)
7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di
fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a
redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate,
in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire
dal mese successivo a quello in cui e' effettuato il conguaglio e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In
caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai
suoi eredi, gli importi residui da versare.
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito
di pensione non superi 18.000 euro, trattengono
l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici
rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro
60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme
trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a
quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto,
il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da
versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate
dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione
non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita
convenzione con il relativo ente percettore.
Allegato
5
LEGGE
30 LUGLIO 2010, N. 122
di conversione con modificazioni
del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78
recante
Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.
Testo coordinato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010
ART. 10
Riduzione della spesa in materia di
invalidita'
1. (( (soppresso). ))
2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità nonchè alle prestazioni di
invalidità a carattere previdenziale erogate dall'I.N.P.S. si applicano, ((
limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, )) le
disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e
dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli
esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente
uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti
economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata
insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il
medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è
obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a
titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il
godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine
subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad
inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di
responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3
dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.
4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e
2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per
i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva
revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse
umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva
all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari
e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di (( 250.000
verifiche )) annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei
titolari di benefici economici di invalidità civile.».
(( 4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di
accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di
invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa
con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie
locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente
effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. ))
5. La sussistenza della condizione di alunno in
situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi
accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli
articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza
della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o
progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei
presupposti
previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni
internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del
collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili
di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto
dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti
di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in
sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte
relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa
l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico
degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse
professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza
dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.
Allegato
6
Legge 23 agosto 2004, n. 243
"Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per
il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n.
222 del 21 settembre 2004
ART.1
6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria
del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul
prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al
pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme
pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a)
il diritto per
l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti
ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di
essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei
requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo
successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue,
indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità
contributiva non inferiore a quaranta anni;
b)
per i lavoratori
la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il
requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli
uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza
di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno
trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c)
i lavoratori di
cui alle lettere
a)
e
b)
, che accedono al pensionamento con età
inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono
liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere
al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che
conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli
uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei
requisiti di cui alle lettere
a)
e
b)
entro il secondo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla
presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d)
per i lavoratori
assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria, si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di
cui al presente comma e al comma 7.