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900321
SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI
SPECIALI 2610
Circolare n. 133
AI   DIRIGENTI   CENTRALI    E    PERIFERICI
     E, PER CONOSCENZA,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
1) ASSEGNI FAMILIARI IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MOTIVI
DISCIPLINARI.  2) ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE AD OPERAI DELL'
INDUSTRIA E DELL' ARTIGIANATO IN MALATTIA O ASPETTATIVA SINDACALE.
3) RICONOSCIMENTO PER I LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA NON FISSA DEL
DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI NEI GIORNI DELLE FESTIVITA' SOPPRESSE
TUTTORA RETRIBUITE E NON LAVORATE.
SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI
SPECIALI 2610
Roma, 23 giugno 1980
                                   AI   DIRIGENTI   CENTRALI    E    PERIFERICI
Circolare n. 133                        E, PER CONOSCENZA,
                                   AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                   AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: 1) ASSEGNI FAMILIARI IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MOTIVI
         DISCIPLINARI.  2) ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE AD OPERAI DELL'
         INDUSTRIA E DELL' ARTIGIANATO IN MALATTIA O ASPETTATIVA SINDACALE.
         3) RICONOSCIMENTO PER I LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA NON FISSA DEL
         DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI NEI GIORNI DELLE FESTIVITA' SOPPRESSE
         TUTTORA RETRIBUITE E NON LAVORATE.
1) ASSEGNI FAMILIARI IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MOTIVI DISCIPLINARI.
     IL PROBLEMA DELL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AI LAVORATORI SOSPESI
DAL  LAVORO  PER   MOTIVI  DISCIPLINARI   (IN  GENERE  PERCHE'  SOTTOPOSTI   A
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO) E' STATO RIESAMINATO DA QUESTA SEDE
CENTRALE  IN  RAPPORTO  ALL' EVOLUZIONE  NORMATIVA  INTERVENUTA  IN MATERIA DI
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO  E  DI GARANZIA DEI LAVORATORI NONCHE' DELLA
STESSA DISCIPLINA PREVIDENZIALE.
     E' DA RILEVARE AL RIGUARDO CHE E' ORIENTAMENTO COSTANTE DELLA  DOTTRINA  E
DELLA GIURISPRUDENZA CHE IL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI E' SUBORDINATO ALL'
ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO E DELLA  RETRIBUZIONE ANCHE SE LA PRESTAZIONE
LAVORATIVA SIA TEMPORANEAMENTE SOSPESA PER GIUSTIFICATI MOTIVI.
     NE DERIVA DI CONSEGUENZA, CHE GLI   ACCENNATI   PERIODI   DI  SOSPENSIONE
TEMPORANEA  DELLA  PRESTAZIONE  LAVORATIVA,  DOVUTA  A  MOTIVI DISCIPLINARI IN
RELAZIONE  A  PROCEDIMENTI  AMMINISTRATIVI  O  GIUDIZIARI  IN  CORSO,  OVE  IL
LAVORATORE CONTINUI A PERCEPIRE, IN FORZA DEL  RAPPORTO  DI LAVORO, IN TUTTO O
IN PARTE LA RETRIBUZIONE, GLI ASSEGNI  FAMILIARI, PUR NON COSTITUENDO ELEMENTO
DI QUESTA, COMPETONO QUALE  INTEGRAZIONE  DELLA  RETRIBUZIONE E CIO' IN QUANTO
L' ASSENZA DAL LAVORO NON PUO' CONFIGURARSI QUALE ASSENZA NON GIUSTIFICATA.
     IN  TAL SENSO SONO MODIFICATE LE ISTRUZIONI DI CUI ALLA CIRCOLARE N 693 GS
DEL 9 MAGGIO 1956, PUNTO 1). (1)
2) ASSEGNO    PER   CONGEDO   MATRIMONIALE   AD   OPERAI   DELL' INDUSTRIA   E
   DELL' ARTIGIANATO IN MALATTIA O ASPETTATIVA SINDACALE.
     E'  STATO  POSTO  IL   QUESITO   SE  IL  DIRITTO ALL' ASSEGNO PER CONGEDO
MATRIMONIALE   POSSA   ESSERE  RICONOSCIUTO  DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA DAL
LAVORO PER MOTIVI DI MALATTIA O ASPETTATIVA SINDACALE ANCHE  SE  SIANO   STATI
EROGATI I RISPETTIVI TRATTAMENTI  ECONOMICI  (RISPETTIVAMENTE  INDENNITA'    DI
MALATTIA O RETRIBUZIONE).
     IN PROPOSITO, ED A SEGUITO DI APPROFONDITO ESAME DEL CCNL  31 MAGGIO 1941
(2) CHE DISCIPLINA LA RELATIVA PRESTAZIONE,  IL  COMITATO  SPECIALE  PER   GLI
ASSEGNI FAMILIARI HA  ESPRESSO  IL  PARERE  CHE  L' ASSENZA DEL LAVORATORE PER
MALATTIA  INDENNIZZATA  O  PER  ASPETTATIVA   SINDACALE    RETRIBUITA    DALLE
ORGANIZZAZIONI COMPETENTI, NON COSTITUISCA  MOTIVO  OSTATIVO AL RICONOSCIMENTO
DEL DIRITTO ALL' ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE, ATTESA LA NATURA DI DIRITTO
SOGGETTIVO  PROPRIO  DELL' ASSEGNO  STESSO  ED  IN   ASSENZA   DI   SPECIFICHE
DISPOSIZIONI CHE NE SANCISCANO LA INCOMPATIBILITA' .
     INFATTI, ALLA STREGUA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO  L' ASSEGNO,  IL  SOLO
EVENTO COSTITUITO DAL MATRIMONIO, VERIFICATOSI  IN  PENDENZA  DI  RAPPORTO  DI
LAVORO, PRODUCE LA NASCITA DEL DIRITTO DEL LAVORATORE  A  PERCEPIRE L'  ASSEGNO
PER CONGEDO MATRIMONIALE A CONDIZIONE CHE IL LAVORATORE STESSO NON SIA ASSENTE
INGIUSTIFICATAMENTE DAL SERVIZIO.
     DI   CONSEGUENZA,  IN   AMBEDUE  I  SUDDETTI  CASI, NEI QUALI NON RICORRE
L'IPOTESI DELL' ASSENZA INGIUSTIFICATA, L' ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE E'
DOVUTO, A NULLA RILEVANDO  CHE  IL  LAVORATORE  PERCEPISCA,   RISPETTIVAMENTE,
L' INDENNITA' DI MALATTIA (EVENTUALMENTE  INTEGRATA DAL DATORE DI LAVORO) O LA
RETRIBUZIONE:   INFATTI,  LA  NATURA  DI  PRESTAZIONE  PREVIDENZIALE, RELATIVA
ALL' ASSEGNO IN PAROLA,  FA SI CHE LA STESSA COSTITUISCA OGGETTO DI UN DIRITTO
SOGGETTIVO PERFETTO DEL LAVORATORE INTERESSATO LE CUI EVENTUALI LIMITAZIONI AL
RELATIVO GODIMENTO POSSONO ESSERE SOLO CON SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
3) RICONOSCIMENTO PER I LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA NON FISSA DIRITTO AGLI
   ASSEGNI FAMILIARI NEI GIORNI DELLE FESTIVITA' SOPPRESSE  TUTTORA RETRIBUITE
   E NON LAVORATE.
     LA NORMATIVA NON PIU' IN VIGORE SULLE FESTIVITA' ESPLICITAMENTE PREVEDEVA
PER TALUNE GIORNATE,  ALLORA  CONSIDERATE  FESTIVE,  LA  CORRESPONSIONE  DELLA
NORMALE RETRIBUZIONE GIORNALIERA, COMPRESO OGNI  ELEMENTO ACCESSORIO, A FAVORE
DEI LAVORATORI RETRIBUITI NON IN MISURA FISSA.
     IN RELAZIONE A CIO' , CON CIRCOLARI N 53070 OBG  DEL  6 LUGLIO 1949 (3) E
N 702 GS DEL 22 GIUGNO 1955  (4)  FURONO  IMPARTITE  ISTRUZIONI  AFFICHE'   AI
LAVORATORI RETRIBUITI NON  IN  MISURA  FISSA  FOSSERO  CORRISPOSTI GLI ASSEGNI
FAMILIARI PER TUTTE LE FESTIVITA' ALLORA PREVISTE.
     A SEGUITO DELLA MODIFICA  DELLA  DISCIPLINA  CONCERNENTE  LE  FESTIVITA',
INTERVENUTA PER EFFETTO DELLA EMANAZIONE DELLA L. 5 MARZO 1977, N 54, E' SORTO
IL PROBLEMA SE, PER  LE  GIORNATE  NON  PIU'  FESTIVE  PER  LE  QUALI  ACCORDI
SINDACALI PREVEDONO LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE ANCHE QUANDO IN DETTE
GIORNATE NON VENGA PRESTATA ATTIVITA' LAVORATIVA, POSSANO CONTINUARE AD ESSERE
APPLICATE  LE  SUACCENNATE  DISPOSIZIONI  EMANATE  IN VIGENZA DELLA PRECEDENTE
NORMATIVA.
     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INTERESSATO AL RIGUARDO, RITENUTO CHE IN
RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE, IL DIRITTO AGLI ASSEGNI
FAMILIARI  NON  SIA  NECESSARIAMENTE  CONNESSO  ALLA   EFFETTIVA   PRESTAZIONE
LAVORATIVA,  MA  ALL' ESISTENZA  DI  UN  RAPPORTO  DI  LAVORO   RETRIBUITO   O
INDENNIZZATO,  HA  DELIBERATO  DI  CONFERMARE  PER  TUTTE  LE   CATEGORIE   IL
RICONOSCIMENTO DEL  DIRITTO  AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER LE GIORNATE DICHIARATE
NON   PIU'  FESTIVE   DALLA  LEGGE  5 MARZO 1977,  N 54,  PER  LE  QUALI VENGA
CORRISPOSTA LA RETRIBUZIONE E NON VENGA EFFETTUATA LA PRESTAZIONE LAVORATIVA.
     I CRITERI DI CUI INNANZI NON POSSONO, PERALTRO, ESTENDERSI NEL  SENSO  DI
CONSIDERARE UTILI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO  DI   ORE   LAVORATIVE
PREVISTO DALL' ART. 59 DEL TU 30 MAGGIO 1955,N 797 (5) LE ORE ATTINENTI ALLE 4
FESTIVITA'   PRINCIPALI  (25 APRILE,  1 MAGGIO,  2 GIUGNO  E  4 NOVEMBRE)   NON
LAVORATE MA RETRIBUITE E, PERTANTO, LE  ISTRUZIONI  IMPARTITE IN ORDINE A TALE
PARTICOLARE CONCESSIONE CON LA  CIRCOLARE N 53070 OBG/ 1949 DEBBONO INTENDERSI
ABROGATE.
                                             IL FF DIRETTORE GENERALE
                                                        MEREU
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(1)         V         ATTI         UFFICIALI         1956        PAG        387
(2) V RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI,
    ED.                      SETTEMBRE          1974          PAG          355.
(3)        V        ATTI         UFFICIALI         1949         PAG         333
(4)         V         ATTI         UFFICIALI         1955        PAG        297
(5) V ATTI UFFICIALI 1955 PAG 433