900321 SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 2610 Circolare n. 133 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI E, PER CONOSCENZA, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI 1) ASSEGNI FAMILIARI IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MOTIVI DISCIPLINARI. 2) ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE AD OPERAI DELL' INDUSTRIA E DELL' ARTIGIANATO IN MALATTIA O ASPETTATIVA SINDACALE. 3) RICONOSCIMENTO PER I LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA NON FISSA DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI NEI GIORNI DELLE FESTIVITA' SOPPRESSE TUTTORA RETRIBUITE E NON LAVORATE. SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 2610 Roma, 23 giugno 1980 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 133 E, PER CONOSCENZA, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: 1) ASSEGNI FAMILIARI IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MOTIVI DISCIPLINARI. 2) ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE AD OPERAI DELL' INDUSTRIA E DELL' ARTIGIANATO IN MALATTIA O ASPETTATIVA SINDACALE. 3) RICONOSCIMENTO PER I LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA NON FISSA DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI NEI GIORNI DELLE FESTIVITA' SOPPRESSE TUTTORA RETRIBUITE E NON LAVORATE. 1) ASSEGNI FAMILIARI IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO PER MOTIVI DISCIPLINARI. IL PROBLEMA DELL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI AI LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO PER MOTIVI DISCIPLINARI (IN GENERE PERCHE' SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO) E' STATO RIESAMINATO DA QUESTA SEDE CENTRALE IN RAPPORTO ALL' EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO E DI GARANZIA DEI LAVORATORI NONCHE' DELLA STESSA DISCIPLINA PREVIDENZIALE. E' DA RILEVARE AL RIGUARDO CHE E' ORIENTAMENTO COSTANTE DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA CHE IL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI E' SUBORDINATO ALL' ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO E DELLA RETRIBUZIONE ANCHE SE LA PRESTAZIONE LAVORATIVA SIA TEMPORANEAMENTE SOSPESA PER GIUSTIFICATI MOTIVI. NE DERIVA DI CONSEGUENZA, CHE GLI ACCENNATI PERIODI DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, DOVUTA A MOTIVI DISCIPLINARI IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI IN CORSO, OVE IL LAVORATORE CONTINUI A PERCEPIRE, IN FORZA DEL RAPPORTO DI LAVORO, IN TUTTO O IN PARTE LA RETRIBUZIONE, GLI ASSEGNI FAMILIARI, PUR NON COSTITUENDO ELEMENTO DI QUESTA, COMPETONO QUALE INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE E CIO' IN QUANTO L' ASSENZA DAL LAVORO NON PUO' CONFIGURARSI QUALE ASSENZA NON GIUSTIFICATA. IN TAL SENSO SONO MODIFICATE LE ISTRUZIONI DI CUI ALLA CIRCOLARE N 693 GS DEL 9 MAGGIO 1956, PUNTO 1). (1) 2) ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE AD OPERAI DELL' INDUSTRIA E DELL' ARTIGIANATO IN MALATTIA O ASPETTATIVA SINDACALE. E' STATO POSTO IL QUESITO SE IL DIRITTO ALL' ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE POSSA ESSERE RICONOSCIUTO DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MOTIVI DI MALATTIA O ASPETTATIVA SINDACALE ANCHE SE SIANO STATI EROGATI I RISPETTIVI TRATTAMENTI ECONOMICI (RISPETTIVAMENTE INDENNITA' DI MALATTIA O RETRIBUZIONE). IN PROPOSITO, ED A SEGUITO DI APPROFONDITO ESAME DEL CCNL 31 MAGGIO 1941 (2) CHE DISCIPLINA LA RELATIVA PRESTAZIONE, IL COMITATO SPECIALE PER GLI ASSEGNI FAMILIARI HA ESPRESSO IL PARERE CHE L' ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA INDENNIZZATA O PER ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA DALLE ORGANIZZAZIONI COMPETENTI, NON COSTITUISCA MOTIVO OSTATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL' ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE, ATTESA LA NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO PROPRIO DELL' ASSEGNO STESSO ED IN ASSENZA DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI CHE NE SANCISCANO LA INCOMPATIBILITA' . INFATTI, ALLA STREGUA DELLE NORME CHE DISCIPLINANO L' ASSEGNO, IL SOLO EVENTO COSTITUITO DAL MATRIMONIO, VERIFICATOSI IN PENDENZA DI RAPPORTO DI LAVORO, PRODUCE LA NASCITA DEL DIRITTO DEL LAVORATORE A PERCEPIRE L' ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE A CONDIZIONE CHE IL LAVORATORE STESSO NON SIA ASSENTE INGIUSTIFICATAMENTE DAL SERVIZIO. DI CONSEGUENZA, IN AMBEDUE I SUDDETTI CASI, NEI QUALI NON RICORRE L'IPOTESI DELL' ASSENZA INGIUSTIFICATA, L' ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE E' DOVUTO, A NULLA RILEVANDO CHE IL LAVORATORE PERCEPISCA, RISPETTIVAMENTE, L' INDENNITA' DI MALATTIA (EVENTUALMENTE INTEGRATA DAL DATORE DI LAVORO) O LA RETRIBUZIONE: INFATTI, LA NATURA DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE, RELATIVA ALL' ASSEGNO IN PAROLA, FA SI CHE LA STESSA COSTITUISCA OGGETTO DI UN DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO DEL LAVORATORE INTERESSATO LE CUI EVENTUALI LIMITAZIONI AL RELATIVO GODIMENTO POSSONO ESSERE SOLO CON SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. 3) RICONOSCIMENTO PER I LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA NON FISSA DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI NEI GIORNI DELLE FESTIVITA' SOPPRESSE TUTTORA RETRIBUITE E NON LAVORATE. LA NORMATIVA NON PIU' IN VIGORE SULLE FESTIVITA' ESPLICITAMENTE PREVEDEVA PER TALUNE GIORNATE, ALLORA CONSIDERATE FESTIVE, LA CORRESPONSIONE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE GIORNALIERA, COMPRESO OGNI ELEMENTO ACCESSORIO, A FAVORE DEI LAVORATORI RETRIBUITI NON IN MISURA FISSA. IN RELAZIONE A CIO' , CON CIRCOLARI N 53070 OBG DEL 6 LUGLIO 1949 (3) E N 702 GS DEL 22 GIUGNO 1955 (4) FURONO IMPARTITE ISTRUZIONI AFFICHE' AI LAVORATORI RETRIBUITI NON IN MISURA FISSA FOSSERO CORRISPOSTI GLI ASSEGNI FAMILIARI PER TUTTE LE FESTIVITA' ALLORA PREVISTE. A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LE FESTIVITA', INTERVENUTA PER EFFETTO DELLA EMANAZIONE DELLA L. 5 MARZO 1977, N 54, E' SORTO IL PROBLEMA SE, PER LE GIORNATE NON PIU' FESTIVE PER LE QUALI ACCORDI SINDACALI PREVEDONO LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE ANCHE QUANDO IN DETTE GIORNATE NON VENGA PRESTATA ATTIVITA' LAVORATIVA, POSSANO CONTINUARE AD ESSERE APPLICATE LE SUACCENNATE DISPOSIZIONI EMANATE IN VIGENZA DELLA PRECEDENTE NORMATIVA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INTERESSATO AL RIGUARDO, RITENUTO CHE IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE, IL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI NON SIA NECESSARIAMENTE CONNESSO ALLA EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA, MA ALL' ESISTENZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO RETRIBUITO O INDENNIZZATO, HA DELIBERATO DI CONFERMARE PER TUTTE LE CATEGORIE IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER LE GIORNATE DICHIARATE NON PIU' FESTIVE DALLA LEGGE 5 MARZO 1977, N 54, PER LE QUALI VENGA CORRISPOSTA LA RETRIBUZIONE E NON VENGA EFFETTUATA LA PRESTAZIONE LAVORATIVA. I CRITERI DI CUI INNANZI NON POSSONO, PERALTRO, ESTENDERSI NEL SENSO DI CONSIDERARE UTILI AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI ORE LAVORATIVE PREVISTO DALL' ART. 59 DEL TU 30 MAGGIO 1955,N 797 (5) LE ORE ATTINENTI ALLE 4 FESTIVITA' PRINCIPALI (25 APRILE, 1 MAGGIO, 2 GIUGNO E 4 NOVEMBRE) NON LAVORATE MA RETRIBUITE E, PERTANTO, LE ISTRUZIONI IMPARTITE IN ORDINE A TALE PARTICOLARE CONCESSIONE CON LA CIRCOLARE N 53070 OBG/ 1949 DEBBONO INTENDERSI ABROGATE. IL FF DIRETTORE GENERALE MEREU --------------- (1) V ATTI UFFICIALI 1956 PAG 387 (2) V RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI, ED. SETTEMBRE 1974 PAG 355. (3) V ATTI UFFICIALI 1949 PAG 333 (4) V ATTI UFFICIALI 1955 PAG 297 (5) V ATTI UFFICIALI 1955 PAG 433