Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 142 del 05/11/2010
Direzione Centrale Pensioni
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
05/11/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
142
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
articolo 12, commi da 12septies a
12undecies, della legge 30 luglio 2010, n. 122
-
modifiche apportate
all’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29
-
variazione dei parametri
di calcolo degli oneri dovuti dagli iscritti che chiedono la ricongiunzione
nel Fondo Ferrovieri ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979
-
abrogazione delle norme
sulla costituzione, a titolo gratuito, della posizione assicurativa nel FPLD
SOMMARIO
:
Vengono illustrate le
innovazioni introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 7
febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano in seguito
all’avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel
FPLD, a titolo gratuito, delle posizioni assicurative trasferite da altre
gestioni pensionistiche.
Premessa
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 è stata pubblicata la legge 30
luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31
maggio 2010 n. 78. Le disposizioni introdotte in sede di conversione della
legge in esame entrano in vigore il 31 luglio, giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’articolo
12, commi da 12septies a 12undecies, della citata legge introduce nuove
disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi,
intervenendo sugli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ed in
materia di trasferimento delle contribuzioni da vari ordinamenti pensionistici,
con costituzione delle posizioni assicurative nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria.
PARTE PRIMA
Modifiche normative
apportate alla legge 7 febbraio 1979, n. 29
L’articolo 12 della legge n.
122/2010 in esame, con il comma 12septies, interviene
sul disposto dei primi 3 commi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che
consentivano la ricongiunzione nel FPLD a titolo gratuito dei periodi di contribuzione
maturati presso forme di previdenza
sostitutive, esclusive o esonerative
dell'Assicurazione generale obbligatoria IVS (di seguito definite
“alternative”),
introducendo un onere a carico dei
richiedenti anche per tali tipologie di operazioni
.
Con il comma 12decies,
il medesimo articolo 12
modifica le disposizioni di cui all’articolo 4, comma
1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che definisce i parametri di calcolo
degli oneri di ricongiunzione nei casi di applicazione dell’articolo 2 della legge
n. 29/1979 relativamente ad alcune categorie di dipendenti pubblici.
1
- La ricongiunzione nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti fino al 30
giugno 2010
La ricongiunzione
nel
Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti
dei periodi
assicurativi maturati in Gestioni “alternative” dell’AGO e/o nelle Gestioni
speciali dei lavoratori autonomi Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, disciplinata dall’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n.
29, si rivolge ai lavoratori dipendenti che siano stati iscritti presso forme
obbligatorie di previdenza “alternative” dell'assicurazione generale
obbligatoria IVS e/o in una o più gestioni dei lavoratori autonomi,
riconoscendo loro la facoltà,
“
ai fini del diritto e della misura di
una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di
tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso
le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti
posizioni assicurative.”
Detta facoltà può
essere esercitata se il lavoratore può far valere periodi di contribuzione in
almeno due delle suddette forme pensionistiche:
-
un periodo
di iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una gestione
“alternativa”;
-
due periodi
di iscrizione in due diverse gestioni “alternative” ;
-
un periodo
di iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una delle gestioni
speciali per lavoratori autonomi;
-
un periodo
di iscrizione in una gestione “alternativa” e un periodo di iscrizione in una
delle gestioni speciali per lavoratori autonomi
ed a condizione che
tali periodi non abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione diretta.
Come
rilevabile da quanto sopra esposto, per effettuare la ricongiunzione nel FPLD
ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 non è richiesta l’iscrizione in
atto alla data della relativa domanda, né è previsto un requisito contributivo
minimo ma è comunque
condizione necessaria
che il lavoratore sia
titolare di contribuzione in
almeno due gestioni
pensionistiche
diverse.
Qualora
l’operazione di ricongiunzione debba comprendere anche periodi di lavoro
autonomo è
ulteriormente
richiesto che nel periodo intercorrente
fra la domanda di ricongiunzione e l'ultima contribuzione da lavoro autonomo
siano stati maturati
almeno cinque anni
di contribuzione in una o
più gestioni dei lavoratori dipendenti.
Anteriormente
al 1° luglio 2010 la ricongiunzione nel FPLD dei periodi contributivi maturati
in ordinamenti pensionistici “alternativi” dell’Assicurazione generale
obbligatoria avveniva senza oneri per il richiedente: esisteva solo l’obbligo a
carico delle predette gestioni di trasferire nel FPLD la contribuzione relativa
ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per
cento. Era invece onerosa per il lavoratore l’operazione che riguardava periodi
contributivi provenienti dalle gestioni autonome ART, COM e CD/CM: la relativa
copertura finanziaria era costituita, in tale ipotesi, dall’ammontare dei
contributi e relativi interessi accreditati dalle gestioni di provenienza e
dalle somme dovute a carico del richiedente, determinate secondo le
disposizioni in vigore alla data della domanda.
2
- Modifiche apportate all’articolo 1 della legge n. 29/1979
Come dispone l’articolo 12,
comma 12septies, della legge n. 122/2010
“A decorrere
dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma,
della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima Legge. L’onere da
porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati
dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”
Consegue che, con
effetto sulle istanze presentate dalla predetta decorrenza, la ricongiunzione
nel FPLD avverrà sempre a titolo oneroso, qualunque sia
la gestione di
provenienza dei periodi interessati ed a prescindere dalla natura dell’attività
(subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.
Pertanto, coloro che a decorrere dal 1° luglio 2010 si avvalgano
della facoltà di cui all’articolo 1 della legge n. 29/1979
sono
tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza
fra l'importo dell’onere di ricongiunzione - calcolato secondo i criteri
dell'articolo 2,
commi da 3 a 5, del D.Lgs. n. 184/1997, attualmente vigenti -
e
l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagli ordinamenti
interessati.
Nello specifico,
l'onere
di ricongiunzione deve essere determinato in relazione alla collocazione
temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini
pensionistici. In altri termini, i periodi che rientreranno nel calcolo
retributivo della futura pensione danno luogo ad un onere quantificato in
termini di riserva matematica, determinata sulla quota di pensione
corrispondente al periodo ricongiunto, secondo i criteri stabiliti dall’art. 2,
comma 4, del D.Lgs. n. 184/1997.
I periodi oggetto di
ricongiunzione che rientreranno nel calcolo contributivo della futura pensione
danno invece luogo ad un onere determinato secondo i criteri fissati dal comma
5 del medesimo articolo 2, sulla base della “retribuzione di riferimento” e
dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della
relativa domanda.
Le
nuove disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1° luglio 2010 in poi. Le ricongiunzioni ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, richieste in data
precedente, dovranno essere invece definite sulla base delle previgenti
disposizioni.
Sono
integralmente estese alle ricongiunzioni in esame le modalità di esercizio
della facoltà, i termini di versamento degli oneri previsti, le condizioni che
determinano la decadenza e quelle di reiterazione della domanda, già definite
relativamente alle ricongiunzioni nel FPLD dalle Gestioni speciali dei
lavoratori autonomi.
Nel
confermare che nei casi di coincidenza di più periodi assicurativi vanno
applicati i criteri fissati dall’articolo 8 della legge n. 29/1979, si precisa
che la contribuzione volontaria versata nel FPLD coincidente con periodi
assicurativi affluiti nel FPLD da altra gestione pensionistica dovrà essere
annullata e rimborsata; gli eventuali contributi volontari, segnalati e
trasferiti dalla gestione “alternativa”, se coincidenti con periodi
assicurativi coperti da contribuzione di qualsiasi altra natura, dovranno
essere invece posti in detrazione dall’onere di ricongiunzione a carico del
richiedente.
Considerata
l’onerosità della ricongiunzione,
il
trasferimento dalle gestioni “alternative” resta subordinato all’accettazione
del relativo onere da parte dell’interessato.
Pertanto, t
ornano ad essere sempre distinte
la
fase di segnalazione
dei periodi contributivi da quella
di
trasferimento
dei relativi importi
anche per le ricongiunzioni relative a periodi
provenienti da INPDAP, in relazione ai quali era, fino ad ora, prevista la
contestualità delle due fasi nell’ipotesi di operazioni non riguardanti periodi
di lavoro autonomo
.
In
conseguenza di quanto sopra dovranno essere seguite le modalità di seguito
descritte.
La
Sede
interessata chiede alla gestione o alle gestioni previdenziali competenti il
prospetto dei periodi di contribuzione di propria pertinenza e, sulla base della
segnalazione ricevuta, procede a determinare l'onere da porre a carico del
richiedente, secondo i criteri di calcolo in vigore alla data della domanda,
notificandolo all’assicurato con le consuete modalità.
Una
volta verificata l’avvenuta accettazione dell’onere di ricongiunzione da parte
dell’interessato, la Sede dovrà richiedere alle gestioni “alternative” il
trasferimento delle somme da queste dovute.
Qualora,
invece, entro il termine di legge (60 giorni dalla ricezione del provvedimento
di accoglimento della domanda), l'interessato non abbia provveduto a confermare
l’operazione di ricongiunzione con il pagamento dell’intero onere o delle prime
tre rate, si intende che abbia rinunciato, circostanza che comporta
l’improponibilità di una successiva domanda, salvo quanto previsto
dall'articolo 4 della legge n. 29/1979.
L'avvenuta
rinuncia, tacita o espressa, va notificata alle gestioni “alternative”,
affinché ne prendano atto.
Va ulteriormente precisato che, laddove
il richiedente la
ricongiunzione sia anche titolare di contribuzioni da lavoro autonomo ma, alla
data della domanda, risulti sprovvisto del requisito del quinquennio
contributivo richiesto dal 4° comma dell’articolo 1, la ricongiunzione nel FPLD
dovrà essere definita in relazione ai soli periodi provenienti dalla gestione
“alternativa”, sempreché l’interessato – oltre ai periodi di lavoro autonomo -
faccia valere altra contribuzione in almeno due gestioni previdenziali.
Si
intende che, in tal caso, non ricorrendo le prescritte condizioni di ricongiungibilità
della contribuzione autonoma, questa resterà esclusa dall’operazione e l’onere
dovuto dall’interessato riguarderà esclusivamente i periodi di lavoro
dipendente provenienti dalle gestioni “alternative”.
Al
raggiungimento del requisito del quinquennio contributivo fissato dal 4° comma
dell’articolo 1, i periodi da lavoro autonomo potranno formare oggetto di altra
ricongiunzione su espressa, successiva istanza dell’interessato, con onere
determinato sulla base degli elementi di calcolo e delle disposizioni vigenti
alla data della relativa presentazione.
Tale
ulteriore domanda deve essere considerata come complementare della precedente;
pertanto, ai fini dell’ammissibilità dell’operazione non si deve tenere conto
delle limitazioni poste dall’articolo 4 della legge n. 29/1979, che – come noto
- disciplina la reiterazione della facoltà di ricongiunzione relativamente ai
periodi contributivi temporalmente successivi alla prima domanda.
3
- Titolari di contribuzioni presso INPS e presso ENPALS
I
rapporti
intercorrenti tra l'Assicurazione generale obbligatoria IVS gestita dall'INPS e
l'Assicurazione obbligatoria IVS gestita dall'ENPALS, ai fini della
liquidazione delle prestazioni spettanti a coloro che facciano valere
contributi presso i due Enti, sono disciplinati dall’articolo 16 del DPR 31
dicembre 1971, n. 1420. La predetta norma -che riconosce a tali lavoratori il diritto
ad una sola prestazione pensionistica mediante trasferimento dei contributi
all'Ente a cui compete la liquidazione della pensione - continua a trovare
applicazione anche dopo l’entrata in vigore della legge in esame.
Verificandosene
le condizioni, ai lavoratori titolari di contribuzioni presso i due Enti è
comunque consentito avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 1 o
all'articolo 2 della legge n. 29/1979, qualora presentino domanda di
ricongiunzione anteriormente o contestualmente a quella intesa ad ottenere la
pensione. In tale circostanza, la ricongiunzione avviene secondo le norme ed i
meccanismi generali previsti per detta operazione e - in ogni caso, dal 1°
luglio 2010 - a titolo oneroso, per effetto della modifica apportata
all’articolo 1 della legge n. 29/1979 dall’articolo 12, comma 12septies, della
legge n. 122/2010 (prima dell’entrata in vigore della legge n. 122, era onerosa
la sola ricongiunzione presso ENPALS).
4
- Articolo 2 della legge n. 29/1979: modifica dei parametri di calcolo
dell’onere di ricongiunzione a carico degli iscritti al Fondo Ferrovieri
L’articolo 12, comma 12decies, della
legge n. 122/2010 è intervenuto sulle disposizioni di cui all’articolo 4, comma
1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che disciplina la determinazione degli
oneri dovuti a carico di alcune categorie di dipendenti pubblici, nei casi di
ricongiunzione esercitata ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979.
Il citato articolo 4 – che, in
ambito INPS, trova applicazione nel Fondo Ferrovieri - stabilisce che la
riserva matematica della quota di pensione corrispondente ai periodi
ricongiunti sia determinata secondo le tabelle in vigore per l’applicazione
dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con DM 27
gennaio 1964.
Il comma 12decies sopra richiamato dispone ora che ai fini del calcolo degli
oneri di ricongiunzione devono essere utilizzati i coefficienti di cui
all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
come successivamente
adeguati in base alla normativa vigente”.
Le modifiche apportate, che estendono al Fondo in esame le tabelle in uso per
la generalità dei richiedenti la ricongiunzione, comportano la modifica dei
parametri di calcolo degli oneri a carico degli interessati e l’automatica
applicazione delle eventuali successive variazioni delle tabelle stesse
(attualmente, si applicano i coefficienti approvati con DM 31 agosto 2007, in vigore
dal 21 novembre 2007) e riguardano le istanze di ricongiunzione presentate al Fondo
Ferrovieri a partire dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n.122/2010.
Fatta eccezione per la modifica normativa appena illustrata, restano confermate le
disposizioni amministrative di cui alla circolare n. 204 del 20 novembre 2001 in
merito ai criteri ed alle modalità di definizione delle istanze di ricongiunzione
richieste ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979, di versamento dei relativi
oneri e di decadenza dalla facoltà.
PARTE SECONDA
Abrogazione delle
norme relative alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD gestito
dall’INPS
L’articolo
12 della legge n. 122/2010 – con i commi 12octies, 12novies e 12undecies – è
intervenuto ad abrogare le norme che disciplinavano le operazioni di
trasferimento della contribuzione maturata in vari ordinamenti pensionistici,
con conseguente costituzione delle posizioni assicurative nel FPLD dell’AGO.
I
commi
12octies
e 12novies dispongono, rispettivamente, l’abrogazione delle norme vigenti in
materia nei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici a decorrere dal 1° luglio
2010.
Il
comma 12undecies abroga la legge 2 aprile 1958, n. 322 (che disponeva la
costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS) e le sotto elencate
ulteriori disposizioni correlate, che disciplinavano tale operazione con
riferimento ai diversi ordinamenti di appartenenza degli interessati:
-
l’articolo
40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che riguardava i dipendenti da
amministrazioni statali e gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di
previdenza;
-
l’articolo
124 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, rivolto ai dipendenti civili e militari
dello Stato;
-
gli
articoli 21, comma 4 e 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che
si riferivano ai militari in servizio di leva o di leva prolungata.
A
differenza delle norme che regolavano la costituzione della posizione
assicurativa dai Fondi Elettrici e Telefonici – abrogate, come detto, dal 1°
luglio 2010 – le disposizioni espressamente individuate dal comma 12undecies
sono abrogate a decorrere dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della
legge n. 122/2010.
Poiché
il comma 12undecies si è limitato ad abrogare l’istituto della costituzione
della posizione assicurativa presso l’INPS, null’altro prevedendo in merito, i
destinatari delle disposizioni abrogate - qualora intendano trasferire al FPLD
i periodi contributivi maturati nei rispettivi ordinamenti previdenziali -
potranno avvalersi esclusivamente della facoltà di ricongiunzione di cui
all’articolo 1 della legge n. 29/979, come modificato dall’articolo 12, comma
12septies, della legge n. 122/2010, sempre che ricorrano, alla data della
relativa domanda, tutte le condizioni richieste per l’esercizio di detta
facoltà.
1 - Soppressi Fondi Elettrici e Telefonici
L’articolo 12 della legge n. 122/2010, con i commi 12octies e 12novies, è intervenuto sulla normativa
specifica dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici:
disponendo l’abrogazione delle norme che disciplinavano, d’ufficio o a domanda ed a titolo gratuito,
la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti in favore
degli iscritti ai predetti ordinamenti speciali;
prevedendo che il trasferimento dei periodi contributivi maturati in tali Fondi possa avvenire
esclusivamente a titolo oneroso, secondo le modalità di cui all’articolo 1 della legge n. 29/1979,
come modificato dall’articolo 12, comma 12septies, della legge in esame.
Dal
1° luglio 2010
, pertanto,
sono abrogati
:
l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, che rendeva
possibile il trasferimento delle posizioni assicurative dal
Fondo
Elettrici
al FPLD dell’AGO solo a domanda degli interessati e con le
modalità dell’articolo 6 della legge n. 29/1979;
-
l’articolo
28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che disponeva il trasferimento
d’ufficio ed a titolo gratuito della contribuzione dal
Fondo Telefonici
al FPLD dell’Assicurazione generale obbligatoria, nei casi di cessazione del
rapporto assicurativo con il Fondo in assenza dei requisiti richiesti per
liquidare la prestazione pensionistica a carico dello stesso.
La
costituzione della posizione assicurativa era consentita
anche nei casi in cui risultassero perfezionati tutti i
requisiti contributivi e di età previsti nei suddetti ordinamenti speciali per
il diritto a pensione, purché la domanda di trasferimento fosse antecedente al
provvedimento di liquidazione della prestazione
a carico dei Fondi in
esame
.
1.1 - Costituzione della posizione assicurativa secondo
le norme previgenti alla legge n. 122/2010
L'articolo
3, comma 14, del DLgs. n. 562/1996 e l’articolo 28 della legge n.1450/1956
continuano a trovare applicazione nelle ipotesi di seguito specificate.
Si
ritiene opportuno precisare ulteriormente che le disposizioni sopra citate
subordinano la costituzione delle posizioni nel FPLD alle circostanze che
l'assicurato cessi dal servizio reso con obbligo di iscrizione al Fondo
speciale e che non consegua – a tale momento - il diritto alle prestazioni in
base alla normativa del Fondo di appartenenza. Di norma, quindi, la possibilità
di trasferire dette posizioni sussiste quando – all’atto della cessazione -
manchi anche uno solo dei requisiti previsti per l'insorgenza del diritto a
pensione.
a)
lavoratori
iscritti al soppresso Fondo Elettrici
Poiché l’articolo
3, comma 14, del citato decreto n. 562/1996 ha superato il criterio di
costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nell’AGO, stabilendo che “
Nei
casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della
legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione
assicurativa è trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in
applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo … o dei loro superstiti quando non sia stata già liquidata la
pensione a carico del Fondo stesso. È abrogato l'art. 29, secondo comma, della
legge 31 marzo 1956, n. 293.”,
dal 1° luglio 2010 la contribuzione maturata
nel Fondo Elettrici potrà essere trasferita nel FPLD, a domanda, solo con le
modalità dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, come modificato dalla norma in
esame.
L’unica eccezione riguarda
gli
iscritti al Fondo Elettrici che
in epoca antecedente al 15 novembre 1996,
data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 562, avessero già maturato il diritto
alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa in applicazione
dell’articolo 29 della legge n. 293/1956,
avendo cessato il
servizio con un’anzianità contributiva inferiore a quella prevista per
liquidare la pensione a carico del Fondo.
b)
lavoratori
iscritti al soppresso Fondo Telefonici
La norma in esame ha abrogato
l’articolo 28 della legge n. 1450/1956 ma ha fatto salva l’applicazione della
norma stessa nei casi in cui le condizioni per il trasferimento, d’ufficio o a
domanda, si siano verificate in epoca antecedente al 1º luglio 2010.
Pertanto, continueranno ad
applicarsi le norme dell’articolo 28 ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1)
aver cessato
l’iscrizione al Fondo entro il 30 giugno 2010, avendo già perfezionato i
requisiti per il diritto a pensione, ed aver presentato domanda di
costituzione di posizione assicurativa entro la stessa data;
2)
aver cessato
l’iscrizione al Fondo Telefonici alla data del 30 giugno 2010 senza aver
raggiunto tutti i requisiti anagrafici e contributivi per la liquidazione della
prestazione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo.
Per quanto riguarda l’ipotesi di cui
al punto 2), qualora in favore degli interessati risultasse accreditata
contribuzione di altra natura per periodi successivi alla predetta data, si
potrà procedere alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD solo a
condizione che tale ulteriore contribuzione non sia comunque sufficiente a
perfezionare il diritto alla pensione del Fondo.
A tale proposito si sottolinea che
la verifica delle condizioni che determinano la costituzione d’ufficio della
posizione va effettuata con riferimento alla contribuzione
maturata
all’atto della cessazione dell’attività lavorativa
che comportava
l’obbligo di iscrizione al Fondo. Ai sensi del più volte citato articolo 28, la
trasferibilità d’ufficio si configura infatti “
q
ualora l'iscritto
abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate
nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso
della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo”.
La valutazione circa la
trasferibilità d’ufficio potrà avvenire anche in sede di esame della domanda di pensione,
fermo restando che il diritto alla costituzione
della posizione assicurativa nel FPLD verrà conseguito solo se il soggetto avrà
cessato il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2010 e non avrà comunque raggiunto,
per effetto della contribuzione non obbligatoria, accreditata nel Fondo dopo
tale data, né il diritto alla pensione di vecchiaia, né a quella di anzianità a
carico del Fondo Telefonici.
Come già anticipato nei messaggi n. 21181 e n. 22889,
rispettivamente del 12 agosto e del 9 settembre 2010 e nella circolare n.126
del 24 settembre 2010, con i quali è stato chiarito che non è più possibile
procedere alla liquidazione del trattamento più favorevole
fra quello
calcolato con le norme del Fondo e quello determinato secondo le norme dell’AGO
,
le nuove norme in materia di trasferimento della posizione assicurativa si
applicano sia alle istanze presentate dopo il 1° luglio 2010, sia a quelle
presentate prima di tale data senza che ne ricorressero i requisiti,
prescindendo assolutamente dalla data di decorrenza della eventuale pensione.
Si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta che, a
differenza di quanto previsto per le ricongiunzioni, è consentito chiedere la
costituzione della posizione assicurativa solo quando sia venuto meno l’obbligo
del versamento contributivo al Fondo. Conseguentemente, possono considerarsi
legittimamente presentate solo le istanze avanzate in data antecedente al 1°
luglio 2010 e solo se risulti contestualmente soddisfatto il requisito di
cessazione dell’iscrizione al Fondo.
1.2 - Trasferimento delle posizioni assicurative
secondo la legge n. 122/2010
Nel disporre l’abrogazione delle
norme che disciplinavano l’istituto della costituzione della posizione assicurativa
in favore dei lavoratori elettrici e telefonici, l’articolo 12, ai commi
12octies e 12novies, stabilisce che – a decorrere dal 1° luglio 2010 - il
trasferimento delle posizioni assicurative dai rispettivi
ordinamenti speciali al Fondo pensioni lavoratori dipendenti debba avvenire
secondo
le modalità previste dal comma 12septies
del medesimo articolo 12 che,
modificando i primi 3 commi dell’articolo
1 della legge n. 29/1979,
ha introdotto un onere a carico degli interessati.
In
conseguenza dell’avvenuta abrogazione delle norme di costituzione della
posizione assicurativa e della modifica normativa apportata all’articolo 1
della legge n. 29/1979, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio
2010, le posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici potranno
essere trasferite nel FPLD
solo a domanda
degli interessati e
solo
a titolo oneroso
.
Poiché
i commi 12octies e 12novies in esame, nel disporre l’abrogazione delle norme in
materia di costituzione della posizione assicurativa, hanno previsto nuove
regole da applicare ai casi di trasferimento delle posizioni nel FPLD, si
ritiene che detta operazione si configuri comunque come nuova modalità di
costituzione della posizione assicurativa e non come effettiva ricongiunzione,
fermo l’onere a carico dei richiedenti, calcolato secondo i criteri fissati dal
richiamato comma 12septies.
A
differenza della normale ricongiunzione - che può essere richiesta nel FPLD ai
sensi dell’articolo 1 di legge 29 anche in costanza di contribuzione
obbligatoria al Fondo e che riguarda tutta la contribuzione maturata dal
richiedente fino alla data della relativa domanda - il trasferimento opera
solo
a condizione che il richiedente
abbia cessato
il
servizio
comportante l’iscrizione al Fondo e che in suo favore non sia stata liquidata
la pensione a carico del Fondo stesso.
Qualora
risultino soddisfatte le suddette condizioni, il trasferimento avviene anche in
assenza di altra posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti o presso altro ordinamento pensionistico.
Analogamente
non è preclusa la possibilità di trasferire la posizione assicurativa nell'AGO
quando l'interessato faccia valere anche contribuzione autonoma (ART, COM e
CD/CM) e non intenda o non possa effettuarne la ricongiunzione.
L’onere
di copertura del periodo oggetto di trasferimento, da porre a carico del
richiedente, è pari al 50 per cento del valore derivante dalla differenza fra
la riserva matematica determinata sulla base della sola contribuzione di
pertinenza del Fondo (cioè corrispondente alla quota di pensione che sarebbe
derivata al richiedente qualora, per i periodi di iscrizione al Fondo, fosse
stato invece iscritto all’AGO) e la contribuzione, maggiorata di interessi al
tasso annuo composto del 4,50 per cento, relativa a tutti i periodi
contributivi maturati in relazione alla preesistente assicurazione
nell’ordinamento speciale, salve le modalità di calcolo definite dall’articolo
2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997, relativamente ai periodi oggetto di
trasferimento da valutare, ai fini del calcolo della pensione, secondo il
sistema contributivo.
Il
versamento dell’onere a carico dell’interessato è regolato dalle medesime
disposizioni previste per il pagamento degli oneri di ricongiunzione, con
possibilità di proseguire il pagamento anche oltre la decorrenza della
pensione, qualora intervenga il pensionamento nel corso della rateazione. In
tale ipotesi, la rata mensile dell’onere ancora dovuto verrà trattenuta dal
rateo della prestazione pensionistica liquidata in favore dell’interessato.
Nell’ipotesi in cui, invece, vengano sospesi i versamenti prima che sia completato il pagamento
dell’onere dovuto, l’operazione di trasferimento dovrà essere annullata con conseguente ripristino
della posizione assicurativa nel Fondo e con rimborso all’interessato
dell’intera somma
versata (comprensiva perciò della quota di interessi corrisposta mensilmente, con il pagamento
dell’onere in forma rateale).
2 - Fondo Autoferrotranvieri
Il
D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, che ha disposto la soppressione del Fondo
Autoferrotranvieri a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha previsto che tutti i titolari di conto assicurativo in detto ordinamento fossero iscritti in
un’evidenza contabile separata nell’ambito del FPLD, con costituzione, in loro
favore, della posizione assicurativa nel FPLD, in relazione ai periodi di
contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da
ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso utili nel Fondo soppresso (la
costituzione delle posizioni assicurative nell’evidenza contabile separata non
ha comportato trasferimento di somme al FPLD).
L’articolo
3, comma 10, del D.Lgs. n. 414/1996 dispone inoltre che gli autoferrotranvieri
possano utilizzare tutti i periodi maturati nel soppresso Fondo fino al 31
dicembre 1995 secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura delle
pensioni dell'AGO, anziché secondo la normativa specifica del Fondo, vigente
anteriormente alla soppressione.
Poiché,
come noto, la valutazione con le norme dell'AGO dei periodi maturati nel Fondo
Autoferrotranvieri non comporta il materiale trasferimento delle relative
contribuzioni, come invece avviene in tutti i casi di costituzione della
posizione assicurativa nel FPLD, le disposizioni introdotte dall’articolo 12
della legge n. 122/2010 in materia di costituzione della posizione assicurativa
non riguardano gli iscritti al soppresso Fondo, in favore dei quali continua
perciò a trovare applicazione l’articolo 3, comma 10, del D.Lgs. n. 414/1996.
3 - Fondo Volo: effetti derivanti dall’articolo 12,
comma 12septies, della legge n. 122/2010
Come
noto, l’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 –
intervenuto ad abrogare l'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e
l'articolo 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che hanno disciplinato la
costituzione della posizione assicurativa dal Fondo Volo al FPLD dell’AGO fino
al 30 giugno 1997 – ha disposto che le operazioni di trasferimento delle
posizioni assicurative dal predetto Fondo all’Assicurazione generale
obbligatoria debbano avvenire in applicazione dell'articolo 1 della legge n.
29/1979.
Con
effetto dal 1° luglio 1997, pertanto, la costituzione della posizione
assicurativa è avvenuta solo a richiesta degli interessati e senza oneri per
gli stessi, mediante trasferimento dal Fondo all’AGO della contribuzione di
copertura dei periodi interessati, quantificata con le modalità indicate al
comma 2 del richiamato articolo 1 della legge n. 29.
In
conseguenza dell’intervento di modifica normativa contenuto nell’articolo 12,
comma 12septies, della legge n. 122/2010, l’applicazione dell’articolo 1 della
legge n. 29/1979 comporta anche il versamento di un onere a carico del
richiedente.
Pertanto,
con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, il trasferimento della
posizione assicurativa dal Fondo Volo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
potrà avvenire solo a titolo oneroso, secondo i criteri di calcolo previsti per
la determinazione degli oneri di ricongiunzione.
Il
valore di copertura del periodo oggetto di trasferimento, da porre a carico del
richiedente, è pari al 50 per cento dell’importo ottenuto per differenza fra la
riserva matematica determinata sulla base della sola contribuzione di
pertinenza del Fondo (cioè corrispondente alla quota di pensione che sarebbe
derivata al richiedente qualora, per i periodi di iscrizione al Fondo, fosse
stato invece iscritto all’AGO) e la contribuzione, maggiorata di interessi al
tasso annuo composto del 4,50 per cento, relativa a tutti i periodi contributivi
maturati in relazione alla preesistente assicurazione nel Fondo, salve le
modalità di calcolo di cui all’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997
relativamente ai periodi oggetto di trasferimento da valutare, ai fini del
calcolo della pensione, secondo il sistema contributivo.
Il
versamento dell’onere a carico dell’interessato è regolato dalle medesime
disposizioni previste per il pagamento degli oneri di ricongiunzione, con
possibilità di proseguire la rateazione anche oltre la decorrenza della pensione.
Ferma
l’onerosità del trasferimento sopra descritta, restano confermati i criteri che
regolano il transito dei periodi contributivi dal Fondo all’AGO, illustrati al
punto 5 della circolare n. 257 del 18 dicembre 1997.
4 - Fondo Ferrovieri: abrogazione dell’articolo 124 del
DPR n. 1092/1973
Il
trasferimento della contribuzione dal Fondo Ferrovieri all’INPS e la
conseguente costituzione della posizione assicurativa nel FPLD sono
disciplinati dall’articolo 241 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale
estende a tale ordinamento le norme sulla costituzione della posizione
assicurativa presso l’INPS, contenute negli articoli da 124 a 127 del medesimo decreto.
Poiché l’articolo 12 della legge n. 122/2010, con il comma 12undecies, ha abrogato l'articolo
124 del DPR n. 1092/1973, n. 1092, con effetto sulle cessazioni senza diritto a pensione
intervenute dal 31 luglio 2010, gli iscritti al Fondo Ferrovieri potranno ricongiungere la
posizione assicurativa nel FPLD solo mediante applicazione dell’articolo 1 della legge n. 29/1979,
come modificato dal comma 12septies del medesimo articolo 12, a titolo oneroso e sulla base dei
criteri generali che regolano l’istituto della ricongiunzione, riepilogati al punto 1 della
presente circolare.
Si
precisa che - a differenza di quanto previsto per le ricongiunzioni effettuate
nel Fondo ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979, alle quali si
applicano le condizioni di rateazione degli oneri di riscatto previste
dall’articolo 150 del DPR n.1092/1973 (pagamento in un numero di rate non
superiore a quello dei mesi ricongiunti, senza maggiorazione per interessi a
carico del richiedente) - l’esercizio della ricongiunzione ai sensi
dell’articolo 1 comporta l’applicazione dei criteri di carattere generale: in
caso di pagamento in forma rateale l’interessato
è tenuto a versare
le somme dovute in un numero di rate non superiore alla metà delle mensilità
dei periodi ricongiunti, con maggiorazione per interessi al tasso annuo
composto del 4,50 per cento.
Si
applicano pertanto tutti i criteri previsti per la generalità dei soggetti che
chiedono la ricongiunzione nel FPLD ai sensi dell’articolo 1 della legge n.
29/1979.
5 - Articolo 12, comma 12undecies: abrogazione della
legge n. 322/1958 e di ulteriori disposizioni correlate
Le
disposizioni che, nei vari ordinamenti pensionistici “alternativi”
all’Assicurazione generale obbligatoria, hanno regolato la costituzione della
posizione assicurativa presso l’INPS nel caso di cessazione dal servizio del
dipendente senza diritto a pensione, prevedevano che tale operazione avvenisse
d’ufficio o a domanda e senza oneri per gli interessati, secondo le specifiche
norme di riferimento.
In
particolare, nei casi di costituzione della posizione assicurativa regolata
dall’articolo 40 della legge n. 1646/1962, tale operazione era subordinata alla
presentazione di esplicita istanza, in ossequio a quanto espressamente previsto
dall’articolo 38, ultimo capoverso, della citata legge n. 1646.
Per
effetto di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12undecies, della legge n.
122/2010, che ha abrogato l’istituto della costituzione della posizione
assicurativa presso l’INPS, non sarà più possibile trasferire la contribuzione
nel FPLD in favore di soggetti :
-
cessati dal
servizio dopo il 30 luglio 2010, nell’ipotesi in cui il trasferimento dei
periodi assicurativi dovesse avvenire d’ufficio;
-
tenuti a
presentare la prescritta domanda, qualora non vi abbiano provveduto entro il 30
luglio 2010, ancorché la cessazione dal servizio sia avvenuta anteriormente a
tale data.
Restano
invece esclusi dagli effetti prodotti dal citato comma 12undecies e continuano
ad avere titolo al trasferimento della contribuzione senza oneri a loro carico
i soggetti in favore dei quali opera d’ufficio la costituzione della posizione
assicurativa, cessati dal servizio senza diritto a pensione entro il 30 luglio
2010 e coloro che, tenuti a presentare specifica istanza, abbiano chiesto
all’INPDAP la costituzione della posizione assicurativa prima dell’entrata in
vigore della legge n. 122/2010.
La
verifica delle condizioni che, sulla base delle disposizioni oggetto di
abrogazione, consentono ancora la costituzione della posizione assicurativa
presso l’INPS rientra nell’esclusiva competenza dell’Ente che ha in carico la
relativa contribuzione.
Si
ritiene comunque che, anche nei confronti di soggetti cessati anteriormente
alla data del 31 luglio 2010, debba essere preventivamente accertato presso
l’Ente interessato che ricorrano le condizione per procedere al trasferimento
presso l’INPS della contribuzione versata in loro favore, qualora chiedano la
valutazione dei relativi periodi ai fini del raggiungimento dei requisiti per
il diritto a pensione, producendo copia della domanda di costituzione della
posizione assicurativa.
Il Direttore
Generale
Nori