Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 168 del 30/12/2010
Direzione Centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
30/12/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
168
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
2
OGGETTO:
Art. 30
del
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge
30 luglio 2010, n. 122.
SOMMARIO
:
A
decorrere dal 1 gennaio 2011, il recupero dei crediti di competenza dell’Inps
avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo
Premessa
Con la circolare 9 agosto 2010 n.
108, sono state fornite le prime indicazioni in ordine alle disposizioni
dettate, in materia di crediti previdenziali di competenza dell’Istituto, dal
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge
30 luglio 2010, n. 122.
Con la presente circolare si
provvede a illustrare la disposizione dell’art. 30 recante “
Potenziamento
dei processi di riscossione dell'INPS
” che, a decorrere dal 1 gennaio 2011,
introduce un
nuovo sistema di riscossione che
interesserà le modalità di recupero dei crediti contributivi dell’Istituto
(allegato1).
Avviso di
addebito.
a. Natura giuridica
e oggetto.
L’art. 30 del D. L. 31 maggio 2010, n.78, come modificato in sede di conversione dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha la finalità di indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate.
La norma stabilisce che, a decorrere
dal 1° gennaio 2011, l’istituto provvede al recupero dei crediti contributivi
di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo.
L’avviso di addebito viene
utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme
accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri
Enti.
b. Elementi
essenziali a pena di nullità.
Il comma 2 dell’art. 30, individua
gli elementi che l’avviso di addebito deve contenere, precisando che la loro
assenza è causa di nullità dell’avviso emesso.
L’avviso dovrà riportare, con
riferimento alla posizione del contribuente, tutti gli elementi che consentono
l’esatta identificazione della pretesa dell’Istituto ed, in particolare:
•
il
codice fiscale del contribuente;
•
la
tipologia del credito con l'informazione della gestione previdenziale di
riferimento e, in caso di crediti derivanti da atto di accertamento dell'INPS o
di altri Enti, l'indicazione degli estremi dell'atto e la relativa data di
notifica;
•
l’anno
ed il periodo di riferimento del credito;
•
l’importo
del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra quota capitale,
sanzioni e interessi, ove dovuti;
•
l’importo
totale dei crediti contenuti nell'avviso comprensivi dei compensi del servizio
di riscossione;
•
l’indicazione
dell’Agente della Riscossione competente in base al domicilio fiscale del
contribuente alla data di formazione dell’avviso di addebito;
•
la
sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile
dell’ufficio dell’Inps che ha accertato l’omissione contributiva e che ha
emesso l'atto.
Infine, l’avviso riporterà l’intimazione ad
adempiere al pagamento all’Agente della Riscossione in esso individuato, entro
60 giorni dalla sua notifica.
L’importo complessivo delle somme richieste
nell’avviso di addebito è comprensivo dei compensi di riscossione spettanti
all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 17 del
D.Lgs. 13 aprile
1999, n. 112
.
Rimane ferma la possibilità di richiedere
il pagamento rateale dell’importo dovuto all’Agente della Riscossione che potrà
concederla laddove ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
In assenza di pagamento, a partire dello
scadere del termine di 60 giorni sopra citato, l’Agente della Riscossione potrà
avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le
modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 in esame, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo
,
alle
somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento
devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’istituto con
valore di titolo esecutivo.
Il successivo comma 15 dell’art. 30,
infine, specifica che i rapporti con gli Agenti della Riscossione
continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
In relazione a ciò, l
’avviso di
addebito potrà essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica
(art. 24, comma 5,
D.Lgs.
26.02.1999, n. 46), davanti al Tribunale,
in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps che ha emesso l’avviso stesso.
2.
Modalità di
consegna dell’avviso di addebito agli Agenti della Riscossione
Il comma 5 dell’art.30 stabilisce che l'avviso di addebito viene consegnato, in deroga alle disposizioni contenute nel
D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, agli Agenti della Riscossione con le modalità stabilite e a scadenze definite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
La modalità e i termini di consegna sono
stati definiti con la Determinazione del Presidente n. 72 del 30 luglio 2010
(allegato 2).
Il legislatore ha, inoltre,
previsto, al comma 6, la realizzazione di nuove e più intense modalità di
cooperazione tra l’Istituto e gli Agenti della Riscossione che, rendendo più
tempestive ed efficaci le azioni di recupero, assicurano una migliore realizzazione
della pretesa creditoria.
Il nuovo sistema determina il
superamento, con effetto dal 1 gennaio 2011, dell’attuale modalità di gestione
del credito sotto due ordini di profili:
abolizione della formazione e
consegna del Ruolo all’Agente della Riscossione
abolizione della cartella di
pagamento come titolo per l’attivazione del recupero da parte dell’Agente
della Riscossione.
Resta fermo che, per i crediti per i quali
la formazione e la consegna dei ruoli è effettuata entro il 31 dicembre 2010,
l’Agente della Riscossione continuerà a procedere al recupero coattivo
attraverso la cartella di pagamento, ancorché notificata nel corso dell’anno
2011.
3.
Avviso di
addebito da omissione contributiva
L’avviso di addebito da omissione
contributiva si riferisce alla contribuzione denunciata e non versata, in tutto
o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo.
Ai sensi
dell’art. 24, comma 2, del
D.Lgs.
26.02.1999, n. 46, l’Istituto
continuerà ad avvalersi della facoltà, prima di emettere l’avviso di addebito,
d
i
richiedere il pagamento al debitore mediante avviso bonario.
La formazione e la notifica dell’avviso di
addebito avverrà qualora il debitore non provveda al pagamento nei termini
fissati nell’avviso bonario.
Restano esclusi dall’invio dell’avviso di
addebito i crediti oggetto di rateazione. Analogamente, non si procederà alla
formazione dell’avviso di addebito per i crediti inseriti in un piano di
rientro, che, come noto, interessa soltanto la contribuzione dovuta dalle
aziende che operano con il sistema UniEmens
(1).
4.
Avviso di
addebito da accertamento
(Vedi anche messaggio di precisazioni num.3881 del 16/02/2011)
L’avviso di addebito da accertamento
ha ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva dell’Istituto
o di altri Enti ovvero a seguito di accertamento d’ufficio notificato con
lettera di diffida.
Ai fini della formazione dell’avviso
di addebito, in entrambe le fattispecie, al contribuente verrà intimato di
adempiere il pagamento della contribuzione dovuta, entro 90 giorni dalla
notifica dell’atto di accertamento o della lettera di diffida.
Entro lo stesso termine, il soggetto
intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l’atto
notificato. La proposizione del ricorso amministrativo,
comporta la
sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione da parte del competente
organo amministrativo.
Laddove la decisione del ricorso non
intervenga nei termini di decadenza fissati dall’art. 25, comma 1, del
D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 46
(2)
, l’Istituto procederà alla formazione e
alla notifica dell
’avviso di addebito riferito ai crediti oggetto di
gravame
(3)
.
Al riguardo, si rammenta che tale
disposizione,
limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31
dicembre 2012,
non si applica ai contributi non versati e agli accertamenti
notificati dall’Istituto successivamente alla data del 1° gennaio 2004
(4)
.
Tale
procedimento, nel riconoscere il ruolo del contenzioso come strumento idoneo a
consentire un corretto contraddittorio con il soggetto intimato, garantisce la
certezza del credito vantato dall’Istituto.
Infatti,
l’accoglimento del ricorso, nei termini sopra richiamati, comporta l’esclusione
delle partite a debito dalla formazione dell’avviso di addebito in via
definitiva.
In caso di
reiezione del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme
dovute entro 10 giorni dalla notifica dell’esito del ricorso stesso, seguirà
la formazione e la notifica dell’avviso di addebito al contribuente e la consegna
all’Agente della Riscossione del titolo. In caso di mancato pagamento nel
termine assegnato di 60 giorni, l’Agente della riscossione potrà procedere
all’avvio delle azioni di recupero coattivo nei confronti del debitore.
In presenza
di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione
degli importi addebitati, l’Istituto provvederà a richiedere al debitore il
pagamento della somma rideterminata che dovrà essere versata entro 10 giorni
dalla notifica della lettera di diffida.
In caso di
mancato pagamento nel termine assegnato, come previsto per il caso della
reiezione, per gli importi ancora dovuti verrà formato e notificato al debitore
l’avviso di addebito che, in caso di mancato pagamento nel termine di 60
giorni, consentirà l’avvio alle azioni di recupero da parte dell’Agente della
Riscossione.
Diversamente, qualora decorso il
termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o della lettera
di diffida non venga inoltrato ricorso e il debitore non provveda al pagamento
della contribuzione richiesta, verrà formato e notificato l’avviso di addebito
che, scaduti i termini per il pagamento (60 giorni dalla notifica) ed in
assenza di opposizione (40 giorni dalla notifica), consentirà all’Agente della
Riscossione di procedere all’attivazione delle azioni di recupero coattivo.
Rateazioni in
fase amministrativa
A
decorrere
dal 1 gennaio 2011, il nuovo sistema di riscossione effettuato, in luogo
dell’iscrizione a ruolo, attraverso l’avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo, richiede la regolamentazione della modalità di gestione della
rateazione dei crediti concessa dall’Istituto e disciplinata, da ultimo, dalle
circolari n. 106 del 3 agosto 2010 e n. 148 del 24 novembre 2010.
Al riguardo, si fa riserva, di fornire
apposite istruzioni.
Il Direttore
Generale
Nori
(1)
messaggio n.019684
del 28/07/2010 - Applicazione web "Piano di rientro". Avvio della
fase di sperimentazione per le aziende che operano con il sistema UniEmens.
(2)
art. 25,
comma 4, del
D.Lgs
26 febbraio 1999, n. 46: “
1. I contributi o premi dovuti agli enti
pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di
decadenza:
a) per i
contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o
comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre
dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i
contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del
provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto
definitivo”.
(3) art. 24,
comma 4, del
D.Lgs
26 febbraio 1999, n. 46: “
In caso di gravame amministrativo contro
l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la
decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di
decadenza previsti dall'articolo 25”.
(4)
art. 38,
comma 12 del
Decreto
Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122
e circolare n. 108 del 9 agosto 2010.
Allegato
N.1
Allegato
N.2