Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 23 del 01/02/2011
Direzione Centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
01/02/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
23
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati
provinciali
OGGETTO:
Importo
dei contributi dovuti per l’anno 2011 per i lavoratori domestici.
SOMMARIO
:
Importo
dei contributi. Coefficienti di ripartizione.
L’ISTAT
ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi
al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo
gennaio 2009-dicembre 2009 ed il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 è risultata
del 1,6%.
Di
conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare
i contributi dovuti per l’anno 2011 per i lavoratori domestici.
A decorrere dal 1°
gennaio 2011, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti
al contributo CUAF è aumentata di 0,22 punti percentuali, come previsto
dall’art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella
legge 28 febbraio 1997, n. 30
raggiungendo
l’aliquota contributiva al FPLD degli altri datori di lavoro, pari al
17,4275
%.
Si precisa che
restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n.
388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e
362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato
nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 -
si
determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai
datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide
sull’aliquota complessiva.
DECORRENZA
DAL 1 GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011
LAVORATORI
ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO
CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo
quota CUAF
Senza quota
CUAF
(1)
fino
a €
7,34
oltre
€ 7,34
fino
a € 8,95
oltre
€ 8,95
€ 6,50
€ 7,34
€ 8,95
€
1,36
(0,33)
(2)
€
1,54
(0,37)
(2)
€
1,88
(0,45)
(2)
€
1,37
(0,33)
(2)
€
1,55
(0,37)
(2)
€
1,89
(0,45)
(2)
Orario
di lavoro
superiore
a 24 ore
settimanali
€ 4,72
€
0,99
(0,24)
(2)
€
1,00
(0,24)
(2)
(1
)
Il
contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di
rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è
titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro
il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR
31 dicembre 1971, n. 1403).
(2)
La cifra
tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti
di ripartizione
Coefficienti
di ripartizione - Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
GESTIONE
LAVORATORI
DOMESTICI
CON
CUAF
LAVORATORI
DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
ALIQUOTE
COEFFICIENTI
F.P.L.D.
D.S.
C.U.A.F.
MATERNITA’
INAIL
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto
TOTALE
17,4275%
2,0325%
0,0000%
0,0000%
1,31%
0,20%
20,97%
0,831068
0,096924
0,000000
0,000000
0,062470
0,009538
1,000000
17,4275%
2,1525%
0,0000%
1,31%
0,20%
21,09%
0,826339
0,102063
0,000000
0,062115
0,009483
1,000000
Il Direttore
Generale
Nori
Riferimenti normativi:
-
In
base all’art. 1, comma 769, della
Legge 26/12/2006, n. 296
(Finanziaria
2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la
quota a carico del lavoratore.
-
In
base alla
Legge 23/12/2005, n. 266
(Finanziaria 2006) commi 361 e 362,
dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della
contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla
gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del
versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e
disoccupazione (0,28%).
-
L’
art.
120
della
L. 23/12/2000, n. 388
riconosce ai datori di lavoro, a
decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF
pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura
superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui
versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di
maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore
a 0,8 p.p.).
-
L’
art.
49
della
L. 488/1999
dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre
2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a
carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione
resta confermata dall’
art. 43
della
L. 28/12/2001 n. 488
(Legge
finanziaria 2002).
-
A
seguito dell’art. 45 comma 3 del
D.Lgs. n. 286/1998
(Testo Unico
sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello
0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
-
A
seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della
L. 23/12/1998 n. 448
, a
decorrere dal
1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
-
In
base al
D.Lgs. 446/97
, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a
partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al
S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
-
In
applicazione dell’ 27, comma 2-bis, D.L. 31 DICEMBRE 1996 N.669 convertito con
modificazioni nella
L. 28/02/1997, n. 30
, l’aliquota contributiva per i
datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un
incremento dello 0,50
punti
percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.