Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 24 del 15-2-2006.htm
Artigiani ed esercenti attività commerciali:- Contribuzione per l’anno 2006.
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 15 Febbraio 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
24
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Artigiani ed esercenti attività commerciali:-
Contribuzione per l’anno 2006.
SOMMARIO:
1. Misura dei contributi dovuti per l'anno 2006.
2. Agevolazioni contributive.
3. Modalità e termini di versamento.
1.
MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2006
1.1 - Contribuzione I.V.S. sul
minimale di reddito
Per
l'anno 2006 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del
calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività
commerciali è pari a €. 13.345,00.
Tale valore è stato ottenuto - sulla base delle
disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233
- moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da
utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori
artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2006 (€.40,62) ed
aggiungendo al prodotto l'importo di €.671,39 così come disposto dall'art.6
della legge 31 dicembre 1991, n.415.
La
contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in
base alle seguenti aliquote percentuali:
A) Artigiani
- 17,40 % per i titolari di qualunque età e per i
collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 14,40 % per i collaboratori di età non
superiore ai 21 anni;
B) Commercianti
- 17,79
% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 14,79
% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Si fa presente che le percentuali che precedono sono
state determinate ai sensi dell’art.59, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, che ha disposto l’aumento delle aliquote contributive in
argomento di 0,8 punti percentuali, con decorrenza dall’1 gennaio 1998. La
medesima norma prevede l’elevazione di ulteriori 0,2 punti percentuali ogni
anno, a decorrere dall’1 gennaio 1999, fino al raggiungimento di 19 punti
percentuali.
Si
precisa altresì che, per i commercianti, le aliquote sono comprensive degli
aumenti disposti dall’art.2, comma 215 della legge 23 dicembre 1996, n.662
(0,30%) e dell'aliquota contributiva dello 0,09%, di cui all’art.72 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni (1).
La riduzione contributiva al 14,40% (artigiani) e al 14,79%
( commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore
interessato compie i 21 anni.
In
conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo è determinato come segue:
Artigiani:
- €. 2.322,03 annui per i titolari di qualunque età e
per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- €. 1.921,68 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
Commercianti:
-
€. 2.374,08 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori
di età superiore ai 21 anni;
-
€. 1.973,73 per i
collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Per i
periodi inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.
Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a
€. 193,50 e a €.160,14 per gli artigiani e a €. 197,84 e € 164,48 commercianti.
I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere
riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
1.2 -
CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE
Il contributo per l'anno 2006 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel
2005 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 13.345,00 annui.
Le aliquote contributive sono le seguenti:
A.
Artigiani
- 17,40
% del reddito superiore a €. 13.345,00 e
fino €. 39.297,00
- 18,40
% del reddito superiore a €. 39.297,00 e
fino al massimale di €. 65.495,00
(v.
successivo punto 1.3).
Per i
collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono
ridotte rispettivamente al 14,40% e al
15,40%.
B.
Commercianti
-
17,79
% del reddito superiore a €.13.345,00 e fino a
€. 39.297,00
- 18,79 % del reddito superiore a €.39.297,00 e fino al massimale di €. 65.495,00
(v. successivo punto 1.3).
Per i collaboratori
di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte
rispettivamente al 14,79% e
al 15,79%.
Come è già
stato precisato al punto 1, si fa presente che, per i commercianti, le
aliquote suddette comprendono l'aumento disposto dall’art. 2, comma 215,
della legge 23 dicembre 1996, n.662
(0,30%), e dall'aliquota contributiva dello 0,09%. A
tal riguardo si evidenzia
che il comma 272 della legge
30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006
al 31 dicembre 2009 l’obbligo del versamento della suddetta aliquota
aggiuntiva istituita dall’art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n.
207, ai fini dell’indennizzo per la
cessazione definitiva dell’attività
commerciale.
L'aumento dell'aliquota di un punto percentuale per i
redditi superiori a €.39.297,00
annui è stato disposto dall’art. 3
ter della legge 14 novembre 1992, n.438.
Il
contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al
contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere
considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi
d'impresa prodotti nel 2006 (si
veda in proposito il seguente punto 1.4).
1.3 -
REDDITO IMPONIBILE MASSIMO
Il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n.233/1990
stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di
retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di
commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale
obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito
eccedente tale limite, per il 2006
pari a €. 39.297,00 viene
presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi
previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.
Per l'anno
2006, pertanto, il massimale
di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a €. 65.495,00 ( €. 39.297,00 più €. 26.198,00).
Le aliquote contributive sono quelle indicate nel
precedente punto 2). In conseguenza, il contributo massimo è il seguente:
Artigiani
-
€. 11.658,11 annui per i titolari di
qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (17,40% di €. 39.297,00 più 18,40% di €. 26.198,00; per
i collaboratori di età
non superiore ai
21 anni, il contributo è
ridotto a €. 9.693,26 annue ( 14,40% di €. 39.297,00 più 15,40% di €. 26.198,00 ).
Commercianti
-
€. 11.913,54 annui per i titolari di qualunque età e
per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (17,79% di €. 39.297,00 più 18,79% di €. 26.198,00; per i collaboratori di età non superiore ai
21 anni, il contributo è
ridotto a €. 9.948,69 annui (14,79%
di €. 39.297,00 più 15,79% di €. 26.198,00).
Per i
periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato
a mese.
Gli importi contributivi massimi sono pertanto i
seguenti:
Artigiani
- €. 971,51 mensili, per i soggetti ai
quali si applicano le aliquote del 17,40%
e del 18,40%;
- €. 807,77 mensili, per i soggetti ai
quali si applicano le aliquote ridotte 14,40%e del 15,40%
Commercianti
- €. 992,80 mensili, per i soggetti ai
quali si applicano le aliquote del 17,79%
e del 18,79%;
- €. 829,06 mensili, per i soggetti ai
quali si applicano le aliquote ridotte 14,79% e del 15,79%
Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti
individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non
massimali globali, da riferire all'impresa stessa.
Preme evidenziare che i predetti limiti individuali
riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza
anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i
lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva,
il massimale annuo è pari, per il 2006, ad €. 85.478,00 e tale massimale non è frazionabile
in ragione mensile (2).
1.4 -
CONTRIBUZIONE A SALDO
Ai
sensi della legge n.438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e
commercianti:
a)
è calcolato sulla totalità dei
redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello
derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di
appartenenza );
b) è rapportato ai redditi
d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce
(quindi - per i contributi dell'anno 2006 - ai redditi 2006, da denunciare al
fisco nel 2007).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei
contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste
scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa
realizzati nel 2006, è dovuto
un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento
delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
In
riferimento all’imponibile contributivo si fa rinvio alle disposizioni
di carattere generale, in materia di
reddito d’impresa, contenute nella circolare n.102 del 12 giugno 2003.
1.5 -
IMPRESE CON COLLABORATORI
Si
ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di
familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno
determinati nella seguente maniera:
a) imprese familiari legalmente costituite: sia
i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della
quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni
caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il
49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i
collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di
reddito attribuita a ciascuno di
loro.
1.6 -
CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITÀ
Il
contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dall’art.49, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche ed integrazioni è
fissato nella misura di €. 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla
gestione di appartenenza.
Nei moduli di pagamento in corso di emissione, il
contributo per le prestazioni di maternità è stato sommato agli importi
dovuti per la contribuzione IVS sul minimale di reddito.
1.7 –
AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO
Coloro
che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto
gruppo (3) iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti
all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono
tenuti al solo versamento dei
contributi a percentuale IVS
calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione,
dovuta per le prestazioni di maternità,
pari a €. 0,62 mensili .
2. A
gevolazioni contributive
Continuano
ad applicarsi, anche per l’anno 2005, le disposizioni di cui all’art.59,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative alla riduzione del
50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività
commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le
gestioni INPS.
Si
richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con la
circolare n. 63 del
17.3.1998 e circolare n. 33 del 15.2.1999.
Con
particolare riferimento all’individuazione dei soggetti aventi titolo
all’agevolazione contributiva si confermano integralmente le disposizioni
contenute nella circolare n. 175
del 29.7.1998.
3 -
TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Anche nell’esercizio 2006 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali
devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato
F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio, 16 agosto, 16
novembre 2006 e 16 febbraio 2007, per il versamento delle
quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
-
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle
persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito
eccedente il minimale, a titolo di saldo 2005, primo acconto 2006
e secondo acconto 2006.
.
Il Direttore generale
Crecco
(1)
il comma 272 della legge
30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006
al 31 dicembre 2009 l’obbligo del versamento dell’aliquota aggiuntiva
dell’0,09 istituita dall’art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n.
207.
(2)
Vedasi circolare 102 del 12 gennaio
2003.
(3)
vedasi
circolare n. 12 del
22 gennaio 2004.