Trova in INPS

Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 25 del 18/02/2010


 
 
Direzione Centrale Entrate
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
18/02/2010
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
25
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n. 14
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
OGGETTO:
Anno 2010. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato ed indeterminato
 
 
 
 
 
SOMMARIO:
Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro.
Tabelle delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2010.
 
 
 
Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle principali innovazioni legislative e delle relative disposizioni emanate, per l’anno 2010, in materia contributiva e di sostegno all’occupazione.
 
1) Disposizioni in materia contributiva.
 
1.1) Contributo IVS.
Nessuna variazione è prevista per l'anno 2010 nei confronti della generalità dei datori di lavoro.
Dal 1.1.2011 si applicherà il consueto incremento biennale di 0,50 punti percentuali (1) o la minore misura prevista per i datori di lavoro che non hanno raggiunto l'aliquota di finanziamento del F.P.L.D. gestito dall'INPS, fissata al 32,00% (2), cui si aggiunge l’incremento di 0,30 punti percentuali (3) e, ove dovuta, l’aliquota ex GESCAL 0,70%.
Con la medesima decorrenza, troverà – altresì - applicazione l’incremento della aliquota contributiva pensionistica (0,09%) previsto, a carico di tutti i lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, dall’articolo 1, c. 10 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (allegato a).
 
1.2)
Aliquote contributive dovute al F.P.L.D. per le aziende  agricole, comprese le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale (art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs. 146/1997).
Per l’anno 2010, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 146/1997 che – a decorrere dal gennaio 1998 – prevede l’elevazione annuale della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati. Detto incremento è stabilito nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, sino al raggiungimento dell’aliquota contributiva stabilita dall’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n. 335 per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori.
L’adeguamento interessa, altresì, le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale che - dal luglio 1997 - sono tenute ad incrementare la contribuzione di cui trattasi in misura pari a 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro  e  0,50 punti percentuali a carico del lavoratore.
Detto incremento era stato, come noto, sospeso nel triennio 2006 – 2008 - in applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, c. 1, del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006 n. 81 (4).
 
Per
l’anno 2010
, quindi, l’aliquota contributiva pensionistica è fissata nella misura di seguito indicata:
 
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
dal 1 GENNAIO 2010 al 31 DICEMBRE 2010
Datore di lavoro
a carico del lavoratore
Totale
18,35%
(esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,84%
27,19%
 
 
 
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative
dal 1 GENNAIO 2010 al 30 GIUGNO 2010
Datore di lavoro
a carico del lavoratore
Totale
22,35%
(esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,84%
31,19%
 
 
Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative
dal 1 LUGLIO 2010 al 31 DICEMBRE 2010
Datore di lavoro
a carico del lavoratore
Totale
22,95%
(esclusa la quota base pari a 0,11%)
8,84%
31,79%
 
Ai fini del versamento della contribuzione, si richiamano le disposizioni in materia di minimali e massimali contenute nella circolare n. 16 del 2/2/2010.
1.3) Aliquote contributive dovute al F.P.L.D. per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).
L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 “
Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca”
dispone che “
Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge
(iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione)
l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni”
.
Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997 (5), illustrate al punto precedente.
Per
l’anno 2010
, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:
 
 
Aliquota IVS da GENNAIO 2010
Datore di lavoro
a carico del lavoratore
Totale
18,81%
(compr. 0,70% ex GESCAL)
9,19%
28,00%
 
Si osserva che, per le aziende del settore, l’aliquota pensionistica ricomprende lo 0,70% ex GESCAL e l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui al citato articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La stessa, altresì, raggiungerà la misura stabilita dall’articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori.
Inoltre, come si evince dalla tabella, risulta esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto - per effetto dell’incremento di 0,50 punti percentuali operato, da ultimo, alla data del 1.1.2002 - la stessa ha raggiunto la misura piena (8,89% + 0,30= totale 9,19%).
 
1.4) Contributi CIGS e MOBILITÀ.
 
L’articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (allegato b) ha disposto la proroga,
fino al 31 dicembre 2010,
dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali (compresa la logistica) con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (6).
I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "
GENNAIO 2010
", senza soluzione di continuità rispetto all’anno scorso. Al riguardo si fa presente che, sia per l’ammissione al trattamento che per il versamento della contribuzione di finanziamento, da quest’anno, l’Istituto si adeguerà ai recenti criteri ministeriali (7) che, ai fini del requisito occupazionale, fanno riferimento alla disciplina contenuta nell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per le imprese industriali (media semestrale e computo del personale con qualifica di apprendista). Si osserva, peraltro, che il medesimo criterio sarà utilizzato anche con riguardo alle imprese commerciali con forza occupazionale superiore alle 200 unità.
Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2010, non hanno potuto tenere conto di quanto precede, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
 
A tal fine, i datori di lavoro opereranno come segue:
 
a) per il versamento della contribuzione CIGS e mobilità, utilizzeranno i già
previsti codici
M210
(CIGS) e
M211
(mobilità) secondo le modalità di seguito illustrate:.
 
Flusso UNIEMENS
.
Nel flusso Uniemens i codici “
M210
” e “
M211
” vanno  valorizzati nell’Elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>.
 
Flusso UNIEMENS AGGREGATO
.
I previsti codici “
M210
” e “
M211
” devono essere riportati
 nei quadri "BC" del DM10; nessun dato va indicato nei campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
b) Per il recupero delle eventuali contribuzioni CIGS e Mobilità versate e non dovute, i datori di lavoro utilizzeranno i codici di nuova istituzione  “
L216
” (CIGS) e “
L217
” (Mobilità), secondo le modalità che seguono:
Flusso UNIEMENS.
Nel flusso Uniemens i codici “
L216
” e “
L217
” vanno  valorizzati nell’Elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>.
Flusso UNIEMENS AGGREGATO.
I previsti codici “
L216
” e “
L217
” vanno  riportati
 nel quadro "D" del DM10.
 
1.5) Misura compensativa alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.
In materia di misure compensative alle imprese ex articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, si ribadisce (8) che l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/89, già previsto per il 2009 in misura pari allo 0,21%, per l’anno in corso è stabilito - per ciascun lavoratore – in misura pari allo
0,23%
(9).
 
1.6) Riduzione contributiva in favore delle aziende edili.
Come noto, l'articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007 - modificando l’originario testo della legge n. 341/1995 - ha reintrodotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, di cui all’articolo 29 della citata legge n. 341/1995.
La nuova previsione legislativa stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, il governo debba verificare la possibilità di confermare ovvero di rideterminare (con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio) la misura della riduzione contributiva (10).
La legge ha introdotto, altresì, un meccanismo automatico di applicazione dell’aliquota dell’anno precedente che, tuttavia, opera - in assenza di decreto ministeriale – solamente una volta decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del previsto decreto, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione alla misura effettivamente accordata ovvero, nel caso di mancata adozione del decreto stesso, entro e non oltre il 15 dicembre.
L’impianto legislativo, di conseguenza, non consente l’accesso alla riduzione contributiva in periodi diversi da quelli indicati.
Le aziende edili, quindi, avranno cura di attenersi alle presenti indicazioni.
 
1.7) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2010
per gli operai agricoli dipendenti.
In base a quanto disposto dall’articolo 28, terzo comma, del Decreto legislativo  23 febbraio 2000, n 38, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, sono fissati nelle seguenti misure:
 
Assistenza Infortuni sul Lavoro
10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro
   3,1185%
 
1.8) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2010.
L’articolo 2, comma 49 della legge finanziaria 2010 proroga - sino al 31 luglio 2010 - le agevolazioni già in essere per l’anno 2009 a favore
delle aziende ubicate o che comunque operano nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno (11)
Dal 1 agosto al 31 dicembre 2010 ritorneranno a trovare applicazione le riduzioni contributive in precedenza stabilite dall’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
 
I contributi per l’anno 2010, sono, quindi, dovuti nelle seguenti misure:
 
 
Dal 1 GENNAIO al 31 LUGLIO 2010.
 
Territori
Misura agevolazione D.L.
Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)
-
100%
Montani
75%
25%
Svantaggiati
68%
32%
 
 
Dal 1 AGOSTO al 31 DICEMBRE 2010.
 
 
Territori
Misura agevolazione D.L.
Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)
-
100%
Montani
70%
30%
Svantaggiati
40%
60%
 
 
2. Disposizioni in favore dell’occupazione.
 
2.1) Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.
L’articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (allegato b) ha prorogato,
al 31 dicembre 2010
, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.
Per il finanziamento delle agevolazioni contributive in caso d'assunzione, la legge ha altresì previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 45 milioni di euro.
Per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di lavoro - in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici (P5 – P6 – P7), secondo le modalità già note (12).
 
 
2.2) Misure incentivanti previste dalla legge finanziaria 2010.
La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) ha previsto una serie di interventi finalizzati al reimpiego di soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione (13). Si tratta di due misure (la prima, a carattere contributivo, la seconda, di contenuto meramente economico) per l’operativà delle quali la norma demanda  all’emanazione di appositi decreti ministeriali. Sulla materia, quindi, si fa riserva di fornire chiarimenti ed istruzioni con successiva circolare.
 
2.3) Interventi in materia di ammortizzatori sociali.
Tra i suoi ambiti di operatività, la finanziaria 2010, ha esteso all’anno in corso,  la possibilità di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga. L’articolo 2, comma 138, infatti, prevede che -  sulla base  di specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici mesi, in deroga alla normativa vigente - possa essere disposta, la concessione,  anche  senza soluzione  di  continuità,  di  trattamenti  di  cassa  integrazione guadagni, di  mobilità  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.
Il medesimo comma, stabilisce, altresì, la possibilità di prorogare nel 2010  gli strumenti in deroga già disposti nel 2009.
L’articolo 2, c. 136 prevede, inoltre - per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria – la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993.
 
2.4) Disposizioni in materia di sgravi.
Si fa presente che, al 31 dicembre 2009, è cessata l‘operatività – prevista dall
’art. 29,
c. 1-decies della legge 27 febbraio 2009 n. 14
-
delle disposizioni in materia di sgravi contributivi per le imprese che esercitano il  cabotaggio marittimo.
Continuano, invece, a trovare applicazione le agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (14) .
 
3) Aliquote contributive in vigore per l'anno 2010. Aggiornamento della pubblicazione tabelle.
In relazione a quanto precisato nei punti precedenti, è stata aggiornata la pubblicazione delle tabelle contenenti le aliquote contributive riguardanti le aziende in genere. Per la consultazione della pubblicazione stessa, è possibile prelevare i files allegati alla presente circolare (
all. n. 13 e n. 14
).
Inoltre, sono stati aggiornati anche gli elaborati riguardanti gli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate spettanti per alcuni settori economici.
Si precisa, altresì, che le tabelle pubblicate riguardano le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti. Peraltro le stesse non esauriscono tutte le fattispecie possibili in relazione a particolari inquadramenti aziendali e situazioni soggettive dei lavoratori.
 
Per i datori di lavoro agricolo sono, inoltre, disponibili le tabelle delle aliquote contributive e delle agevolazioni per zona tariffaria di seguito elencate:
-
     
allegato 1:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole, in vigore dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
-
     
allegato 2:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato aziende coltivatrici dirette, in vigore dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
-
     
allegato 3:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole e colono/mezzadri, in vigore dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
-
     
allegato 4:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole Legge 240/84, in vigore dal 1 gennaio 2010 al  31 dicembre 2010;
-
     
allegato 5:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2010;
-
     
allegato 6:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per la generalità delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010;
-
     
allegato 7:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per  le cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2010;
-
     
allegato 8:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato per  le cooperative agricole con processi produttivi di tipo industriale, in vigore dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010;
-
     
allegato 9:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole Legge 240/84 di tipo industriale, in vigore dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2010;
-
     
allegato 10:
aliquote operai agricoli a tempo indeterminato e determinato cooperative agricole Legge 240/84 di tipo industriale, in vigore dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010;
-
     
allegato 11:
agevolazioni per zone tariffarie dall’1 gennaio al 31 luglio 2010.
-
     
allegato 12:
agevolazioni per zone tariffarie dall’1 agosto al 31 dicembre 2010.
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale
Nori
 
 
 
_________________________
 
Note
 
1)
  
L’articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n.30 dispone che “
Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'art 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997”
. Al riguardo si richiama la circolare n. 103 del 15/05/1996.
2)
  
Articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3)
  
L’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha previsto, a decorrere dal 1.1.2007, l’aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Al riguardo si richiama la circolare n. 23 del 24/01/2007.
4)
  
Al riguardo si richiama la circolare n. 65 del 3 maggio 2006 (punto 1).
5)
  
Al riguardo si richiamano la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002, la circolare 23 del 3/2/2003, la circolare n. 53 del 19/3/2004, la circolare n.88 del 31/05/2004, la circolare n. 47 del 15/03/2005, la circolare n. 65 del 3/05/2006, la circolare n. 23 del 24/1/2007 e la circolare n. 60 del 21 aprile 2009.
6)
  
Disposizione da ultimo prorogata fino al 31/12/2009 ai sensi dell’articolo 19, comma 11, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n.2 (circolare n. 60 del 21/04/2009).
7)
  
Al riguardo, cfr Decreto ministeriale 10 luglio 2009, n. 46448 e nota protocollo 8727/2009
8)
  
Al riguardo si richiama il messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009
9)
  
Per i criteri di operatività di detta misura, si rinvia a quanto già comunicato con la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e con il messaggio n. 5859 del 7.3.2008.
10)
      
Al riguardo, per l’anno 2009, si richiama la circolare n. 115 del 5 novembre 2009.
11)
      
Al riguardo si richiama la circolare n. 66 del 28 aprile 2009.
12)
      
Al riguardo si richiama la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007
13)
      
Previsioni contenute nell’articolo 2, commi 134-135 e 151.
14)
      
Beneficio da ultimo modificato in forza delle previsioni contenute nell’art. 2, c. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria 2009).
 
Allegato a)
 
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 - G.U. 29 dicembre 2007, n. 301
"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"
 
 - Stralcio -
 
Articolo 1, c. 10
10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l’aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
Allegato b)
 

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 -
(G.U. 30-12-2009 n. 302 – S.O. n. 243/L)

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”

 
- STRALCIO –
 
 
Art. 2
(Disposizioni diverse).
 
(…)
 
136.
Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.     …..(omissis)……
 
 
(Articolo 19, comma 11, legge 28 gennaio 2009, n.2)
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione
 
 
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6
Allegato N.7
Allegato N.8
Allegato N.9
Allegato N.10
Allegato N.11
Allegato N.12
Allegato N.13
Allegato N.14