Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 28 del 08/02/2011
Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale
Organizzazione
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
08/02/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
28
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
5
OGGETTO:
Soggetti
abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione
telematica della documentazione previdenziale
.
SOMMARIO
:
Soggetti
abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione
telematica della documentazione previdenziale. Nuovi criteri operativi.
1. Premessa.
Il processo di modernizzazione della
legislazione in materia di lavoro sviluppatosi negli ultimi anni ha evidenziato
il graduale abbandono delle logiche gestionali fondate sul ricorso ad
adempimenti formali a favore del costante e crescente sviluppo
dell’informatizzazione.
In tale ottica si inquadra, tra l’altro, la
recente determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 2010 (emessa in
attuazione dell’art. 38, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78
convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122), che prevede l’utilizzo esclusivo
del canale telematico per la presentazione delle istanze di servizio
appositamente elencate.
Per i datori di lavoro acquisisce pertanto
una particolare rilevanza, ai fini della possibilità di relazionarsi con
l’Istituto, l’accesso al fascicolo aziendale, nonché la prossima estensione e
potenziamento delle funzionalità di comunicazione bidirezionale con datori di
lavoro ed intermediari.
Ne risulta la necessità di chiarire e
precisare ulteriormente le modalità di definizione dei titoli ad operare in
qualità o per conto dei datori di lavoro.
Come recentemente affermato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’attività
Ispettiva (nota 29 aprile 2010, n. 7857, in allegato 2), la crescente informatizzazione dei principali adempimenti lavoristici e previdenziali ha rafforzato
il ruolo degli intermediari a ciò abilitati, che risultano pertanto
interlocutori privilegiati degli enti preposti al controllo di tali adempimenti
ed alla gestione delle conseguenti attività.
2. Datori di lavoro.
Restano confermate, per quanto riguarda i
datori di lavoro che intendano adempiere in prima persona o per il tramite di
propri dipendenti all’uopo delegati alla cura degli adempimenti nei confronti
dell’Istituto, le istruzioni relative al rilascio del PIN, impartite da ultimo
con circolare n. 32 del 17 febbraio 2004.
I datori di lavoro (persone fisiche e
rappresentanti legali delle società) che abbiano già richiesto l’abilitazione
al servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali secondo le
modalità attualmente in uso e che risultano essere inseriti tra i soggetti
collegati all’azienda, non dovranno ripetere le operazioni di accreditamento.
Oltre alla modalità di accesso tramite PIN
è già operativa una nuova modalità di accesso mediante Carta Nazionale dei
Servizi (CNS) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 2
marzo 2004, n. 117.
I datori di lavoro (persone fisiche o
rappresentanti legali delle società) non ancora titolari di un PIN o di una
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) potranno richiedere il rilascio del PIN alla
sede competente, compilando l’apposito modulo allegato alla presente circolare
(allegato 3).
2.1. Abilitazione ad operare. Modalità di
attribuzione.
Qualora intendano delegare alla gestione
degli adempimenti nei confronti dell’Istituto uno o più lavoratori dipendenti,
i datori di lavoro sopra indicati, dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS
dovranno utilizzare l’apposita applicazione per l’attribuzione delle
sub-abilitazioni ad operare. Tali sub-abilitazioni potranno essere effettuate
unicamente nei confronti dei dipendenti del datore di lavoro stesso.
A decorrere dalle denunce contributive
relative al periodo di paga “aprile 2011”, il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un
datore di lavoro se non da parte del datore di lavoro stesso (persona fisica o
legale rappresentante) o di un dipendente appositamente delegato nelle forme
anzidette.
2.2. Gruppi di impresa. Delega a società
del gruppo.
Come già affermato con circolare n. 32 del
17 febbraio 2004, l’articolo 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede,
al comma 1, che “i gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e
collegate”.
Come già affermato, in relazione al libro
unico, dal Vademecum pubblicato dal Ministero del Lavoro, la società capogruppo
può delegare agli adempimenti una qualsiasi società del medesimo gruppo,
rimanendone tuttavia sempre direttamente responsabile.
Lo svolgimento degli adempimenti ad opera
della società capogruppo o di quella delegata non modifica la titolarità delle
obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di
lavoro.
Per rendere operativa la delega sopra
descritta, i rappresentanti legali delle società deleganti, dopo essersi
autenticati mediante PIN o CNS, dovranno accedere ai servizi telematici e, dopo
aver scelto la relativa funzione dovranno indicare il codice fiscale della
società facente parte del gruppo cui si intende delegare gli adempimenti nei
confronti dell’Istituto. Tale delega comporta l’autocertificazione circa la
ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile.
La messa a disposizione del servizio sopra
descritto sarà comunicata mediante apposito messaggio pubblicato su internet.
2.3.
Consorzi di società cooperative. Delega a società facenti parte del consorzio.
Come già affermato con circolare n. 32 del
17 febbraio 2004, l’articolo 31 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede,
al comma 2, che “i consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi
dell’articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o
delegarne l’esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere
organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai
predetti consorzi, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12”.
Analogamente a quanto previsto per i gruppi
di impresa, per rendere operativa la delega sopra descritta, i rappresentanti
legali delle società cooperative, dopo essersi autenticati mediante PIN o CNS,
dovranno accedere ai servizi telematici e, dopo aver scelto la relativa
funzione, dovranno indicare il codice fiscale della società cooperativa facente
parte del consorzio, cui si intende delegare gli adempimenti nei confronti
dell’Istituto. Tale delega comporta l’autocertificazione circa l’appartenenza
al consorzio.
La messa a disposizione del servizio sopra
descritto sarà comunicata mediante apposito messaggio pubblicato su internet.
3. Intermediari incaricati dai datori di
lavoro.
La citata nota 29 aprile 2010, n. 7857 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per
l’attività Ispettiva, rimarca la centralità – nel quadro normativo destinato a
regolare l’attività svolta dagli “intermediari”– della legge n. 11 gennaio
1979, n. 12, che identifica, tra l’altro, i soggetti abilitati a svolgere gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei
lavoratori dipendenti.
Al riguardo, la nota precisa che dette
attività non possono che essere effettuate da coloro che hanno titolo a
legittimare la conformità dei dati elaborati alle disposizioni di legge. In tal
senso, il Ministero del Lavoro richiama il combinato disposto di cui all’art.
1, commi 1 e 4, della legge n. 12/1979 (allegato 1).
Pertanto, ai sensi della predetta
nota, non sono autorizzati alla predisposizione e trasmissione della
documentazione relativa agli adempimenti di previdenza ed assistenza sociale né
i Centri di elaborazione dati (CED) – in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 5
della legge n. 12/1979, possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive
e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati
retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie – né quei soggetti –
quali i tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i
revisori contabili – che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale.
In relazione a tali soggetti risultano pertanto superate le istruzioni già
impartite con circolare n. 32 del 17 febbraio 2004.
3.1. Modalità di identificazione degli
intermediari autorizzati.
Al fine di avere una più precisa
identificazione degli intermediari abilitati ad operare, l’Inps ha predisposto
un sistema di profilazione degli stessi.
I consulenti del lavoro e gli altri
professionisti elencati all’articolo 1, comma 1, della citata legge 12 saranno
abilitati ad operare con identificazione personale, sulla base
dell’interscambio di informazioni con gli albi nazionali di riferimento, con
cui sono già vigenti, o in fase di stipula, convenzioni.
Per quanto riguarda i servizi o centri di
assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese
artigiane e delle altre piccole imprese (articolo 1, comma 4, della legge 12),
sarà predisposta – sulla base dell’identificazione operata dalla relative
associazioni nazionali – una profilazione di struttura, alla cui abilitazione
saranno quindi associati uno o più soggetti responsabili.
I professionisti abilitati ad operare ed i
responsabili di struttura, identificati nel modo sopra descritto, potranno
accedere ai servizi on line dell’Istituto previa autenticazione mediante Carta
Nazionale dei Servizi (CNS) o PIN rilasciato dall’Istituto. Qualora siano già dotati
di PIN potranno continuare ad operare con quello già in uso.
Per i professionisti ed i responsabili di
struttura che risultino avere un PIN non abilitato ad operare per i servizi
aziendali sarà in automatico effettuata tale abilitazione.
I professionisti e i responsabili di
servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di
categoria non ancora titolari di un PIN o di una Carta Nazionale dei Servizi
(CNS) potranno richiedere il rilascio del PIN alla sede competente, compilando
l’apposito modulo allegato alla presente circolare (allegati 4 e 5).
Sono conseguentemente superate le
disposizioni impartite a tale proposito con circolare n. 191 del 30 ottobre
2001.
3.2. Applicazione di gestione delle deleghe
da parte delle aziende e delle sub-abilitazioni ad operare.
Gli intermediari autorizzati ai
sensi della legge n. 12/1979, individuati secondo le modalità indicate al punto
3.1 della presente circolare, potranno operare in nome e per conto dei datori
di lavoro sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante,
utilizzando il modulo appositamente predisposto.
A tale scopo l’intermediario
autorizzato accederà – mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o PIN
rilasciato dall’Istituto – all’applicazione di gestione deleghe, resa
disponibile sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “servizi per le
aziende e i consulenti”.
Tramite l’applicazione, l’intermediario
riempirà il testo della delega con i dati propri e del delegante. Una volta
terminata la compilazione, l’intermediario potrà stampare la delega perché
possa essere sottoscritta dal delegante. In un momento successivo tornerà a
validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’avvenuta
sottoscrizione da parte del delegante. L’intermediario si impegnerà a custodire
presso di sé la delega – unitamente ad una fotocopia di un valido documento di
identità del delegante – per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché
nei 5 anni successivi, e ad esibirla a richiesta.
Qualora intendano delegare uno o più dei
propri lavoratori dipendenti alla gestione degli adempimenti nei confronti
dell’Istituto, gli intermediari dovranno utilizzare l’apposita applicazione per
l’attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Tali sub-abilitazioni
potranno essere effettuate unicamente nei confronti dei dipendenti
dell’intermediario.
4. Tempistica.
L’applicazione di gestione delle deleghe
sarà resa disponibile sul sito internet dell’Istituto dal 7 febbraio 2011. A decorrere dalla data suddetta gli intermediari autorizzati possono pertanto accedere ed
inserire le proprie deleghe.
Durante la prima fase del nuovo sistema
sarà comunque possibile inviare i flussi UniEmens secondo il sistema
attualmente in uso.
A decorrere dalle denunce contributive
relative al periodo di paga “aprile 2011”, il nuovo sistema di deleghe sarà pienamente a regime e non sarà più possibile operare in nome e per conto di un
datore di lavoro in assenza di una delle sottoelencate condizioni:
a)
datore di lavoro
(persona fisica o rappresentante legale di società);
b)
dipendente
abilitato dal datore di lavoro (come descritto al punto 2.1 della presente
circolare);
c)
società
appartenente al gruppo (o dipendente di tale società appositamente abilitato),
in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto 2.2 della
presente circolare;
d)
società cooperativa
appartenente al consorzio (o dipendente di tale società appositamente
abilitato), in base alla delega attribuita secondo le modalità di cui al punto
2.3 della presente circolare;
e)
intermediario autorizzato
ai sensi della legge 12/1979, munito di delega espressa da parte del datore di
lavoro, attribuita secondo le modalità descritte al punto 3 della presente
circolare.
In tutti i casi sopra descritti, le persone
incaricate dovranno ovviamente autenticarsi con il proprio PIN o CNS.
Durante il periodo di transizione sarà
realizzata una attività di informazione nei confronti dei datori di lavoro
interessati.
5. Datori di lavoro agricoli.
I criteri operativi descritti nei
punti precedenti saranno applicati anche nei confronti dei datori di lavoro che
assumono operai agricoli.
Con riferimento ai soli adempimenti
relativi agli stessi datori di lavoro agricoli, ed in relazione alle sole
aziende da essi amministrate, sono soggetti abilitati alla cura degli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche i
professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici
(circolare 7 aprile 2008, n. 45).
Di contro, anche nel caso di datori
di lavoro agricoli, non sono autorizzati alle sopracitate attività né i Centri
di elaborazione dati (CED) – in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della
legge n. 12/1979, possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di
servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi
nonché le attività strumentali ed accessorie – né quei soggetti – quali i
tributaristi e gli esperti tributaristi, i consulenti fiscali, i revisori
contabili – che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale. In
relazione a tali soggetti risultano pertanto superate le istruzioni già
impartite con circolare n. 32 del 17 febbraio 2004 e con la successiva
specifica circolare n. 100 del 22 settembre 2006.
Nelle more del rilascio della
procedura di gestione deleghe che interesserà la generalità dei soggetti
continueranno ad applicarsi le normali procedure di abilitazione previste per
lo specifico settore.
Sarà comunque consentito anche alle
Associazioni di categoria dei datori di lavoro abilitati alla cura degli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, di
utilizzare il sistema delle sub-abilitazioni nei confronti dei propri
dipendenti.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1Allegato
N.2Allegato
N.3Allegato
N.4Allegato
N.5