Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 32 del 3-3-2006.htm
Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave. Certificazione provvisoria. Prime istruzioni.
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Coordinamento Generale
Medico Legale
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 3 Marzo 2006
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
32
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei
genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori
portatori di handicap grave. Certificazione provvisoria. Prime istruzioni.
Sono pervenute alle scriventi Strutture
Centrali richieste di chiarimenti in merito alla certificazione provvisoria,
ponendo specifici quesiti:
1.
i
medici dell'Ospedale possono/non possono essere riconosciuti come "medico specialista, nella patologia
denunciata, in servizio presso la ASL che assiste il minore";
2.
il
certificato dello specialista ASL, per essere idoneo a sostituire la
certificazione delle Commissioni ASL ai fini dell'accoglimento da parte
dell'INPS di richieste di autorizzazioni provvisorie per usufruire dei
benefici della Legge 104, deve / non deve specificare, oltre la diagnosi, lo
stato di Handicap Grave ai sensi della legge in oggetto o perlomeno lo stato
di necessità di assistenza;
le prestazioni inerenti i permessi
ex
lege
104/92 possono / non possono essere erogate sulla base del
verbale di accertamento di handicap in situazione di gravità
della
Commissione medica ASL, in attesa della validazione della Commissione
medica di verifica;
4.
i certificati prodotti dagli assicurati, per
coloro che assistono, devono /non devono essere sottoposti ad approvazione
del medico INPS;
i certificati, di cui al punto 4,
accompagnati dalla ricevuta della domanda - presentata alla Commissione
specifica per il riconoscimento della gravità dell'Handicap ai sensi
dell' art.4 L.104/92 - debbano/ non debbano subire particolari ulteriori
accertamenti.
Occorre, in primis, specificare cosa si
intende per “medico
dell'Ospedale”, perché è cosa diversa dire che si
tratta:
A.
del medico dipendente dell’ospedale che visita
ambulatoriamente, in tale veste, la persona oggetto di valutazione per
handicap
ovvero
B.
del medico che segue in corsia il soggetto per
quel ricovero alla conclusione del quale si stia procedendo all’emissione di
certificato provvisorio di handicap in situazione di gravità (
validità 6 mesi), in attesa del giudizio
definitivo da parte della competente Commissione ASL, così come perfezionato
dalla Commissione medica di verifica.
A tal fine, il distinguo appare
importante perché nel primo caso il medico ospedaliero che segue il soggetto,
per poter validamente emettere la certificazione provvisoria,
deve essere
specialista nella disciplina medica/chirurgica cui afferisce la patologia che
qualifica - anche se provvisoriamente - il soggetto menomato/minorato quale
“portatore di handicap in situazione
di gravità”; nel secondo caso, il requisito specialistico
transita
dal
medico
al
reparto
in cui
il soggetto è stato ricoverato: in sostanza è sufficiente che quest’ultimo
sia “specializzato” nelle patologie di interesse.
Si rammenta comunque, ad ogni buon conto,
che i permessi o congedi per l’assistenza
a persone in condizione di handicap non spettano durante i periodi di
ricovero.
Il “medico dell’Ospedale” come sopra inteso - a cui è riconoscibile la
potestà certificatoria in trattazione - non è soltanto quello degli ospedali
gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il medico della
struttura di ricovero pubblica
o
privata equiparata alla pubblica
, vale a dire:
1.
aziende ospedaliere (ospedali
costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 502/92), nonché
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42 legge
833/78);
2.
strutture ospedaliere private
equiparate alle pubbliche e cioè:
§
policlinici
universitari (art. 39 legge 833/78)
§
istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati (art. 42 legge 833/78);
§
ospedali
classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge
132/68 (art. 41 legge 833/78);
§
istituti
sanitari privati qualificati presidi USL (art. 43, 2 comma, legge 833/78 e
DPCM 20.10.1988);
§
enti
di ricerca (art. 40 legge 833/78).
In
ogni caso, lo specialista - agendo in virtù della facoltà allo stesso
ascritta ex del d.l. 27 agosto 1993, n. 324 come recepito dalla legge di
conversione 27 ottobre 1993, n. 423 – non può esimersi dall’attribuire alla
mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale idonea
ad attestare che “
colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione
” Legge 5
febbraio 1992, n. 104 – art. 3.
Soggetti aventi diritto, comma 1
versi nelle circostanze descritte al comma 3 del medesimo articolo di
legge: “
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di
gravità
.”
In buona sostanza, non rileva la patologia in sé per sé considerata,
bensì le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la
stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato con relativa
assunzione di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e
coscienza.
In riferimento al terzo quesito,
è da tener presente che le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della
legge 15 ottobre 1990, n.
295-
quando si pronunciano in tema di accertamento dell’handicap in situazione di
gravità - vengono integrate ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 dall’operatore sociale e dall’esperto.
Il giudizio, che
collegialmente si esprime in tale sede, può a ben diritto considerarsi in
certa misura di “rango superiore” a quello formulato dello specialista ASL.
In buona sostanza, la Commissione emette un giudizio che la
legge stessa le demanda e, ancorché il procedimento non sia ancora
concluso, in realtà solo gli effetti -da tale giudizio prodotti - sono sospesi,
in attesa del perfezionamento dell’iter.
Si ritiene, pertanto, che sia
possibile riconoscere transitoriamente la prestazione richiesta: tuttavia,
l’incompletezza (temporanea) dell’iter procedurale non può essere senza
conseguenza alcuna. Qualora, infatti, la Commissione medica di verifica non
dovesse ritenere di condividere il riconoscimento della gravità
dell’handicap, si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate,
poiché divenute indebite.
E’
pertanto necessario che il lavoratore rilasci dichiarazione in cui si
dichiara consapevole che, in caso di provvedimento definitivo negativo, è
tenuto alla restituzione di quanto fruito
dopo la scadenza dei primi sei
mesi
, periodo, questo da considerare come massimo fruibile, in attesa
della conclusione del procedimento, attraverso la certificazione provvisoria
degli specialisti come sopra individuati e quella della Commissione ASL.
Riguardo alle ulteriori questioni poste
ai successivi punti, si premette che la legge non individua per l’Istituto
possibilità di rettificare il giudizio espresso né nella certificazione
provvisoria né in quella definitiva rilasciata dalla prevista Commissione
ASL: sicché, quando tali documenti vengano eventualmente sottoposti
all’attenzione dei Dirigenti medici,
questi ultimi non possono esprimere un giudizio di merito sull’”handicap” e/o
sulla “situazione di gravità” che accetti o meno quello formulato da chi è
titolato per legge a farlo.
Tuttavia, la certificazione suddetta -
insieme ad altra eventuale esibita dal richiedente a dimostrazione di quanto
sostenuto - andrà sottoposta ai Dirigenti medici in servizio presso i CML
delle Sedi per opportuna cognizione e relativo giudizio di congruità fra
patologia di specie e fruibilità dei benefici ex art. 33 della legge 104/92,
quando - con riferimento alle disposizioni impartite con Circ.
18 febbraio 1999, n. 37 e con Circ.
17 luglio 2000, n.
133 - il lavoratore richiedente abbia nel proprio nucleo familiare
altre persone che possano prestare assistenza al disabile e che alleghino
fatti di salute impeditivi di tale assistenza
ovvero
, in via
consulenziale, in ogni altro caso ritenuto problematico.
Il
Direttore Generale
Crecco