Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 43 del 21-2-2007.htm
Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia.
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Prestazioni
Direzione Centrale Organizzazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 21 Febbraio 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
43
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Estensione agli apprendisti delle prestazioni
economiche di malattia.
SOMMARIO:
Premessa
Ambito di applicazione
Certificazione di malattia
Controlli
Misura durata e limiti
della prestazione
Contribuzione figurativa
Adempimenti del datore di
lavoro
Istruzioni procedurali
Istruzioni contabili
1. PREMESSA
L’art.1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre
2006 (finanziaria 2007), ha esteso agli apprendisti, a decorrere dall’ 1
gennaio 2007, la tutela previdenziale
relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Il comma in
questione, infatti, detta la nuova disciplina contributiva del contratto di
apprendistato e prevede anche che, a decorrere da tale data, ai lavoratori
assunti con questo tipo di rapporto ai sensi del capo I del titolo VI del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia
secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione
legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni operative, fermo restando che,
per quanto non espressamente previsto - trattandosi sostanzialmente di
un’estensione
sic et simpliciter
della disciplina generale ad un ambito lavorativo precedentemente sprovvisto
di tutela previdenziale obbligatoria dell’evento malattia - le Sedi dovranno
fare riferimento alle istruzioni vigenti emanate per la generalità dei
lavoratori dipendenti.
2. AMBITO DI
APPLICAZIONE
Destinatari
della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività,
assunti con contratto di apprendistato come regolato dagli articoli 47 e
seguenti del D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni,
ovvero - per le realtà territoriali nelle quali tali disposizioni non sono
ancora operative – dalla normativa di cui alla legge n. 196/1997.
Il rinvio a tale ultima disciplina
riguarda anche gli apprendisti assunti con contratto stipulato prima
dell'entrata in vigore del già citato decreto legislativo n. 276/2003.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova tutela,
essa trova applicazione per gli eventi morbosi
insorti
a partire dal
1° gennaio 2007.
3. CERTIFICAZIONE
DI MALATTIA
A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica ai soggetti
individuati al punto 2 la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 663/1979
convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni ed integrazioni,
che prevede l’onere del lavoratore di presentare o inviare all’INPS ed al
datore di lavoro, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio,
rispettivamente, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal
medico curante. In caso di presentazione o invio del certificato di malattia
oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione
della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo,
salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e
adeguatamente comprovato dal lavoratore.
Si fa, infine, presente che il certificato medico OPM-INPS verrà modificato inserendo tra le
qualifiche lavorative una specifica dedicata agli apprendisti.
4. CONTROLLI
A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai soggetti individuati
al punto 2 si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di
reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5 D.L.
463/1983 convertito con
modificazioni nella Legge n. 638/1983). Pertanto, a decorrere dalla citata
data, l’Istituto è abilitato a disporre, d’ufficio o su richiesta del datore
di lavoro, l’effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad
accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di
consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui
trattasi sono tenuti ad indicare sul certificato e sull’attestato di malattia
l’esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa
dimora) ed a comunicare tempestivamente, all’INPS e al datore di lavoro, ogni
eventuale variazione dello stesso.
Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo
domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno essere sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i
lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità di malattia.
5. MISURA DURATA E
LIMITI DELLA PRESTAZIONE.
Considerato che
dottrina e giurisprudenza propendono a configurare il rapporto di
apprendistato come un contratto a tempo indeterminato - con facoltà di
recesso al termine del periodo di apprendimento ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2118 del codice civile e con le peculiarità che lo
contraddistinguono - ai fini della misura, della durata e dei limiti
erogativi della prestazione di malattia di cui trattasi trova integrale
applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, nel rispetto
del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare previsto per
la generalità dei lavoratori dipendenti.
6. CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA.
In considerazione del fatto che l’art. 1 comma 773 della
legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
come detto in premessa, ha esteso
sic
et simpliciter
agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla
malattia prevista per i lavoratori dipendenti, ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato per gli eventi indennizzati a tale titolo dovrà
essere riconosciuta contribuzione figurativa secondo le regole previste per
la generalità dei lavoratori subordinati .
7. ADEMPIMENTI DEI
DATORI DI LAVORO
A decorrere dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro
anticiperanno l’importo dell’indennità di malattia e lo porteranno a
conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. A tal fine,
si atterranno alla prassi già in uso per la generalità dei lavoratori
dipendenti (quadro “D”- rigo 52 del DM10/2).
8. ISTRUZIONI
PROCEDURALI.
Nella procedura di gestione della
certificazione di malattia è stato istituito il codice qualifica
"A", accettato nell'acquisizione di certificati nei quali l'inizio
di malattia dichiarato è successivo al 31.12.2006. Per tale categoria di
lavoratori la procedura emette le
lettere di sanzione previste per le altre categorie di assicurati, in
presenza delle condizioni che ne determinano l'emissione.
Nella procedura di pagamento
diretto delle prestazioni di malattia è stato istituito il codice qualifica
"AP" per gestire gli eventi di malattia degli apprendisti
disoccupati o sospesi dal lavoro, in quanto per quelli in attività
l'indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata con le modalità
previste per le altre categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità
di malattia a carico dell'Inps.
Gli eventi
indennizzati sono quelli che iniziano successivamente al 31.12.2006.
9. ISTRUZIONI
CONTABILI.
Ai fini della rilevazione
contabile delle prestazioni di che trattasi si confermano le istruzioni
vigenti per tale tipologia di prestazioni che prevedono l’imputazione delle
stesse ai conti esistenti PTP 30/070 (competenza “anno in corso”) e PTP
30/010 (competenza “anni precedenti”), se poste a conguaglio con la denuncia
DM 10/2, ovvero ai conti, ugualmente esistenti, PTP 30/073 (competenza “anno
in corso”) e PTP 30/003 (competenza “anni precedenti”), se erogate
direttamente. Si confermano, altresì, le modalità di rilevazione di eventuali
recuperi che devono essere imputati al conto esistente PTP 24/030.
Il Direttore Generale
Crecco