Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 45 del 01/03/2011
DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
01/03/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
45
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati n. 5
OGGETTO:
Permessi
a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge
n.104/992
SOMMARIO
:
Premessa
1. Soggetti
aventi diritto
2. Modalità di
fruizione dei permessi
2.1.
Disposizioni comuni
3. La
certificazione di disabilità grave (verbale di accertamento)
4. Assenza di
ricovero
Premessa
A seguito
dell’entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della legge n. 183 del 4
novembre 2010 con la quale sono state introdotte, all’articolo 24, nuove
disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono
familiari con disabilità grave si fornisce un quadro riepilogativo della
disciplina in materia di permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 e
successive modifiche e integrazioni.
Si illustrano
preliminarmente le principali novità introdotte dalla citata legge:
Ø
Viene ristretta la
platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in
situazione di disabilità grave.
Ø
Non è ammessa
l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere
accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i
genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità
di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre
giorni per persona disabile.
Ø
Non sono più
richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività
dell’assistenza.
Ø
Il lavoratore ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio
della persona da assistere.
Ø
Viene prevista la
decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di
insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.
Ø
Viene istituita una
banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici
in argomento.
1)
SOGGETTI
AVENTI DIRITTO
Per la fruizione
del diritto ai permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 il dipendente
interessato deve presentare apposita domanda al Presidio risorse umane della
sede territoriale o al team risorse umane della sede regionale, conformemente
al modello organizzativo adottato al riguardo da ciascuna Direzione Regionale.
I dipendenti della
Direzione Generale, interessati alla fruizione dei predetti permessi, devono
inoltrare la relativa istanza, per il tramite della segreteria della Struttura
di appartenenza, alla Direzione centrale Risorse Umane – Area normativa e
contenzioso del lavoro.
Per la formulazione
della domanda sono stati predisposti appositi modelli (All. 1 e All. 2 ) che
gli interessati avranno cura di compilare integralmente e correttamente al fine
di consentire all’Istituto la verifica della sussistenza dei requisiti previsti
dalla normativa vigente per la fruizione dei benefici in argomento.
I lavoratori
legittimati a fruire di detti permessi sono :
·
Il
dipendente in situazione di disabilità grave;
·
I
dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in
situazione di disabilità grave;
·
Il
dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave,
ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre
anni.
In base al nuovo
dettato normativo, ampiamente illustrato con la circolare della Direzione
Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010, hanno ora diritto ai
permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di disabilità
grave, oltre il
coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado.
Per maggiore
chiarezza si rammenta che sono:
·
parenti
di primo grado: genitori, figli;
·
parenti
di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);
·
affini
di primo grado : suocero/a, nuora, genero;
·
affini
di secondo grado: cognati.
Solo in particolari
condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3°
grado delle persone da assistere
.
A tal fine si
precisa che sono:
·
parenti
di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
·
affini
di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.
Le eccezioni per le
quali l’art. 24 della citata legge n. 183/2010 prevede l’estensione del
diritto a fruire dei benefici in parola ai parenti e affini di terzo grado,
sono rappresentate dai casi in cui il coniuge e/o i genitori della persona in
situazione di disabilità grave:
Ø
abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età;
Ø
siano affetti da
patologie invalidanti;
Ø
siano deceduti o
mancanti
.
Con l’espressione
“mancanti,” come precisato nella circolare della Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del reddito n. 155/2010 e nella circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010, deve intendersi non solo una
situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale
non riconosciuto) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (divorzio,
separazione legale, abbandono) debitamente certificata dall’autorità
giudiziaria o da altra pubblica autorità.
Per quanto concerne
le patologie invalidanti, non avendo la legge esplicitato tale nozione si fa
riferimento alle patologie indicate nell’art. 2, comma 1, lettera d), del
Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.
[1]
Al riguardo si
chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei
benefici in argomento dovrà allegare alla domanda, in busta chiusa, la documentazione
medica
[2]
attestante la sussistenza della patologia invalidante da cui sono affetti il
coniuge e/o il/i genitore/i del soggetto da assistere.
Pertanto, con
riferimento ai chiarimenti di carattere operativo forniti con il messaggio
n.1740 del 25.01.2011 e alla luce delle nuove disposizioni normative, i
competenti uffici dovranno riesaminare le domande presentate dai parenti e
affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonché
quelle presentate da più familiari per l’assistenza allo stesso soggetto con
disabilità in situazione di gravità.
Qualora in tale
fase i predetti uffici accertino l’insussistenza dei requisiti richiesti dalla
recente normativa, dovranno invitare gli interessati, nel più breve tempo
possibile, a rinnovare le domande corredate dalle dichiarazioni del soggetto
disabile, utilizzando i modelli allegati alla presente circolare.
In particolare,
nell’ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a più dipendenti per lo
stesso soggetto disabile, dovrà essere acquisita la dichiarazione di
quest’ultimo da cui risulti la scelta del dipendente beneficiario dei permessi.
Invece,
nell’ipotesi in cui i permessi siano stati accordati a parenti o ad affini di
terzo grado del soggetto in situazione di disabilità grave, si dovrà acquisire
la dichiarazione del dipendente dalla quale risulti la relazione di parentela
con il soggetto disabile e che il coniuge e/o i genitori di quest’ultimo
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Qualora le
dichiarazioni richieste non vengano presentate entro il
31 marzo 2011
gli uffici dovranno inviare agli interessati la comunicazione attestante la
revoca, con effetto da tale data, del provvedimento di autorizzazione alla
fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992.
Per i dipendenti
della Direzione generale la predetta verifica verrà effettuata dalla Direzione
centrale risorse umane - Area normativa e contenzioso del lavoro.
2)
MODALITA’
DI FRUIZIONE DEI PERMESSI
Il dipendente in
situazione di disabilità
grave ha la possibilità di fruire
alternativamente
in ogni mese di
:
Ø
2 ore
di
permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;
Ø
3 giorni
interi di
permesso al mese;
Ø
18 ore
mensili da
ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili
e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite
per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico
giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).
Il dipendente per
l’assistenza a ciascun familiare in situazione di disabilità grave
ha la
possibilità di fruire
alternativamente
di
:
Ø
3 giorni
interi di
permesso al mese;
Ø
18 ore
mensili da
ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili
e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite
per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico
giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).
I genitori che assistono
figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave
possono
fruire
alternativamente
:
Ø
del prolungamento
del congedo parentale retribuito
fino al terzo anno di vita del bambino, ad
avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario;
Ø
di due ore
di
permesso giornaliero;
Ø
di tre giorni
interi di
permesso al mese.
Si precisa che,
trattandosi di istituti finalizzati all’assistenza del minore, inferiore a tre
anni, in situazione di disabilità grave, la fruizione degli stessi deve
intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
Conseguentemente,
nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano
fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell’art. 33 comma 3 della
legge 104/1992, gli stessi non potranno beneficiare per il medesimo figlio
delle ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.
Nell’ipotesi di
assistenza di un minore di età inferiore ai tre anni, il nuovo dettato
normativo prevede, altresì, la possibilità di fruire dei permessi lavorativi in
argomento, in alternativa ai genitori, anche per i parenti e gli affini aventi
diritto, sempre nel limite previsto di tre giorni mensili.
2.1)
DISPOSIZIONI
COMUNI
Il dipendente è
tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di
ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la
fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto
altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione,
Si evidenzia che le
nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso dipendente di assistere
più persone in situazione di disabilità grave, con la conseguenza che, ove ne
ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi
anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili.
Analogamente le
nuove norme non precludono ad un lavoratore in situazione di disabilità grave
di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto,
in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire dei permessi
per se stesso e per il familiare disabile che assiste.
Qualora il
dipendente fruisca dei benefici in argomento per assistere un familiare
disabile lavoratore, è necessario che l’assistito non sia impegnato in attività
lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso.
I permessi in
questione, qualunque sia la modalità di fruizione, sono utili ai fini della
maturazione delle ferie e della tredicesima (v. messaggio n. 36370 del
10/11/2004) nonché della corresponsione del compenso incentivante e, se fruiti
in modalità oraria tale da non comportare un’assenza per l’intera giornata,
danno diritto all’attribuzione del buono pasto (v. messaggio n. 000610 del
17/04/2003 e allegato Accordo sottoscritto in data 03/04/2003).
Ai dipendenti in
regime di tempo parziale i permessi in argomento, se fruiti nella modalità
oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione
dell’orario di lavoro nel caso di part - time orizzontale, mentre nel caso di
part time verticale spettano per intero (18 ore mensili).
Per quanto
riguarda, invece, i permessi fruiti nella modalità giornaliera, gli stessi
spettano per intero (3 giorni) ai dipendenti con orario di lavoro a tempo
parziale di tipo “orizzontale”, mentre vengono ridotti proporzionalmente
all’orario osservato ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale di
tipo “verticale”.
3)
LA CERTIFICAZIONE DI
DISABILITA’ GRAVE (VERBALE DI ACCERTAMENTO)
La condizione
prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi retribuiti è che il soggetto
disabile sia in possesso della certificazione di disabilità (verbale di
accertamento) con
connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge
104/1992).
L’istanza
per il
riconoscimento dello stato di disabilità grave va inoltrata dall’interessato
(soggetto disabile) al Direttore della sede INPS di appartenenza,
per via
telematica
,
direttamente o tramite i patronati
, dopo il rilascio, da
parte del medico di base o altro medico certificatore
[3]
, dell’attestazione
dell’invio della certificazione finalizzata alla domanda per il riconoscimento
della disabilità grave.
La certificazione
o verbale con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave viene rilasciata
da un’apposita Commissione medica operante presso ogni azienda sanitaria locale
costituita ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 104/1992 ed integrata ai
sensi dell’art. 20 comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n.
102/2009; la documentazione così formalizzata
non può essere sostituita da
eventuali certificati/verbali di invalidità, anche se attestano l’invalidità
totale.
Qualora siano
trascorsi
15 giorni - in caso di patologie oncologiche
– (v. art. 6
comma 3 bis della legge n. 80/2006 ) o
90 giorni - per tutte le altre
patologie
– (v. art. 2 comma 2 del D.L. n. 324/1993 convertito in legge n.
423/1993) dalla data di inoltro della suddetta istanza, e
il dipendente non
sia ancora in possesso della certificazione di disabilità grave
, lo stesso
può
presentare domanda
all’ufficio competente per la concessione dei
permessi in questione, allegando una
certificazione provvisoria
rilasciata
dal medico
in servizio presso una struttura pubblica o privata equiparata
alla pubblica (v. circolare della Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del
reddito n. 32/2006),
specialista nella patologia
dalla quale è affetta
la persona disabile; detta certificazione
ha validità fino alla conclusione
del procedimento di accertamento.
Nell’ipotesi in cui,
in esito al procedimento di accertamento, la Commissione medica non riconosca la condizione di disabilità grave, le assenze eventualmente
effettate dal dipendente, in via provvisoria, a titolo di permessi ex
L.n.104/92 saranno trasformate in assenze ad altro titolo.
Per la concessione
dei benefici in argomento ai dipendenti che assistono persone con
sindrome
di Down o grandi invalidi di guerra
, categorie equiparate a soggetti in
situazione di disabilità grave ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
legge 104/1992, è prevista una procedura semplificata che consiste nella
presentazione, in luogo del verbale di accertamento sopra richiamato, della
documentazione illustrata nei punti 1 e 2 della circolare della Direzione
Centrale Prestazioni a sostegno del reddito n. 128/2003.
Nel caso in cui, da
parte della competente Commissione medica, venga fissata una rivedibilità del
soggetto, indicando una data di scadenza della certificazione o verbale, si fa
presente che, decorso detto termine, decadono i benefici relativi ai permessi.
Si raccomanda,
pertanto, agli interessati, per continuare a beneficiare delle agevolazioni
già riconosciute, di provvedere tempestivamente all’attivazione dell’iter
procedurale finalizzato alla conferma della condizione di disabilità grave.
Nell’ipotesi in cui
una nuova valutazione accerti che non sussiste più la connotazione di gravità
della disabilità, il dipendente è tenuto ad effettuare immediata comunicazione
alla segreteria della struttura di appartenenza.
4)
ASSENZA
DI RICOVERO
Altro requisito
essenziale per la concessione dei permessi lavorativi di cui all’art. 33 della
legge 104/1992 è l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona con
disabilità grave, per ciò intendendosi il ricovero per le intere 24 ore
presso ”strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano
assistenza sanitaria continuativa”. Al riguardo si fa presente che i permessi
in argomento
non sono concedibili
al dipendente per far fronte a
necessità assistenziali “non sanitarie” ( aiuto nell’igiene,
nell’alimentazione, nel supporto personale) di cui i familiari di una persona
ricoverata si fanno carico.
Detti permessi
possono
essere
invece concessi
, come ribadito nella circolare n. 13/2010 del
Dipartimento della Funzione Pubblica, anche in presenza di ricovero
nei
seguenti tre casi
:
Ø
interruzione del
ricovero
per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per
effettuare visite o terapie;
Ø
ricovero a tempo
pieno
di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
Ø
ricovero a tempo
pieno di un minore
in situazione di disabilità grave per il quale risulti
documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di
un genitore o di un familiare.
La ricorrenza delle
situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea
documentazione medica che gli uffici sono tenuti a valutare.
°
° °
Al fine di adottare
una modulistica omogenea relativa ai permessi di cui all’art. 33 della legge
104/1992, sono stati predisposti per i dipendenti dell’Istituto gli allegati
modelli di domanda (All.1 e All.2) nei quali gli interessati, accludendo la
certificazione medica sopra indicata, dovranno dichiarare, consapevoli delle
conseguenze civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o
mendaci, una serie di condizioni personali e del familiare cui si intende
prestare assistenza, necessarie ai fini della concessione dei citati permessi.
Le dichiarazioni di cui agli allegati n. 3, 4 e 5 dovranno essere rese
soltanto nelle ipotesi in cui, il soggetto disabile che necessita di
assistenza, si trovi in una delle particolari situazioni indicate
nell’intestazione degli stessi.
Si fa presente che
è prevista l’istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica di una
banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione
dei permessi accordati ai pubblici dipendenti in quanto persone disabili o che
assistono altra persona in situazione di disabilità grave.
Si fa riserva di
fornire ulteriori informazioni al riguardo non appena detto Dipartimento avrà
comunicato, con apposita circolare, l’attivazione della banca dati e le
modalità operative per trasmettere i dati richiesti.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
N.1Allegato
N.2Allegato
N.3Allegato
N.4Allegato
N.5
[1]
Regolamento recante
disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge n. 53/2000 concernente
congedi per eventi per cause particolari
che individua le seguenti
patologie: “1) Patologie acute o croniche che determinano temporanea o
permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le
affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica,
derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni
periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3)
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario.”
[2]
La documentazione medica
può essere rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dalla struttura
sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
[3]
La lista dei medici
certificatori è visualizzabile sul sito
www.inps.it
, nel link dedicato
all’invalidità civile.