Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 50 del 3-4-2009.htm
Articolo 19ter della legge 28 Gennaio 2009, n. 2. Indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale
Direzione Centrale
Pensioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 3 Aprile 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
50
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 19ter della legge 28 Gennaio 2009, n. 2. Indennizzo per la
cessazione definitiva dell’attività commerciale
SOMMARIO:
Erogazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre
2011.
1 –
PREMESSA
L'articolo 19 Ter della legge 28 Gennaio 2009, n. 2,
pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale
n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento
Ordinario n. 14, dispone che:
“1.
L'indennizzo di
cui all'
articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi
previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui
all'
articolo
2
del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2011.
2. L'aliquota contributiva di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è
prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'
articolo 7 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui
al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.
4. L'indennizzo di cui al
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del
trattamento pensionistico di vecchiaia.”
Con la presente circolare si
forniscono istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in
oggetto.
2 – DESTINATARI
L’articolo 1 del decreto
legislativo n. 207/1996 ha istituito un indennizzo per la cessazione
definitiva dell’attività commerciale, per il periodo compreso tra 1° gennaio
1996 e il 31 dicembre 1998, a favore dei soggetti che esercitano, in qualità
di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche
abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
L’articolo 59, comma 58, della
legge 27 dicembre 1997, n, 449, ha esteso, per il periodo compreso tra 1°
gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, l’indennizzo di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo n. 207/1996, agli agenti e rappresentanti di commercio,
nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.
L’indennizzo in esame è stato
poi più volte prorogato nei confronti dei medesimi destinatari per il
triennio 2002-2004 e per il triennio 2005-2007.
L’articolo 72 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, ha successivamente disposto il diritto all’indennizzo
di cui ai periodi precedenti a coloro che fossero in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2004.
Successivamente, con l’art. 1,
comma 272, della legge 30 Dicembre 2004, n. 211, è stato stabilito che
l'indennizzo di cui al precedente punto 1 avrebbe potuto essere erogato anche
ai soggetti che cessano l’attività nel periodo compreso tra il 1° Gennaio
2005 ed il 31 Dicembre 2007 (cfr.
Circolare
35/2005) e che fossero in
possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai punti 3 e 4 della
circolare
n. 20 del 21 gennaio 2002 sempre nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2005 ed il 31 dicembre 2007. Gli aventi diritto avrebbero dovuto presentare
la domanda di indennizzo entro il 31 gennaio 2008.
L’art. 19ter citato in premessa
ha ripristinato l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale per
coloro che maturano i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 207 del
1996 nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
Per quanto concerne gli aspetti
applicativi della disciplina in esame si richiamano integralmente la
circolare n. 20 del 21 Gennaio 2002, la
circolare
n. 159 del 16 Dicembre 2004 e la circolare n. 35 del 24 Febbraio 2005.
3 – SCADENZA DELL’INDENNIZZO
Unico aspetto innovativo
contenuto nella disposizione in premessa riguarda la data di scadenza
dell’indennizzo.
Come noto, infatti, l’articolo
3, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 207 del 1996 stabiliva che
l’indennizzo fosse erogato fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie
il 65° anno di età, se uomo ed il 60° anno di età, se donna.
Il comma 4 dell’articolo in
esame ha modificato la disposizione appena citata, stabilendo che
l’indennizzo
di cui al decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
sia erogato
agli aventi diritto fino al momento della
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
In merito a quest’ultima
disposizione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessato
al riguardo, ha chiarito con nota n. 5071/P/189/13 del 20 marzo 2009 che
l’indennizzo deve essere prorogato rispetto al compimento dell’età
pensionabile fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia,
in quanto il legislatore, nel modificare il termine ultimo dell’erogazione
dell’indennizzo a seguito dell’introduzione delle finestre di accesso per la
pensione di vecchiaia, vuole offrire un sostegno economico ai soggetti
destinatari della prestazione che non si sovrapponga o si sostituisca alla
tutela offerta dal sistema previdenziale.
La proroga dei termini di
scadenza si applica sia ai nuovi indennizzi erogati ai sensi della
disposizione in esame, sia agli indennizzi erogati in virtù delle
disposizioni precedenti in materia e ancora in essere alla data del 31
gennaio 2009, poiché il provvedimento in esame introdotto in sede di
conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 è entrato in vigore il 29
gennaio 2009.
° ° ° ° °
Infine si ricorda che, secondo
quanto comunicato alle Sedi con il messaggio n. 38379 del 25 Novembre 2004,
le stesse dovranno trasmettere alla Direzione Centrale Pensioni per essere
sottoposte al Comitato Amministratore della gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali le domande
che, a seguito dell’istruttoria, devono essere respinte; i provvedimenti di accoglimento
continuano ad essere adottati dalle Sedi medesime.
Il Direttore generale
Crecco