Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 53 del 29-4-2008.htm
nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n.104/92
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del
reddito
Direzione centrale Organizzazione
Coordinamento generale Medico-legale
Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 29 Aprile 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
53
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
n.1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
nuove disposizioni in materia di diritto alla
fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n.104/92
SOMMARIO:
1.
Gestione
informatica delle domande
2.
Natura
giuridica del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione del beneficio
3.
Programma
di assistenza
4.
Validità
temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi
5.
Validità
temporale della certificazione provvisoria
6.
Possibilità,
da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i permessi di cui
al comma 6, art. 33, legge 104/92 con i permessi previsti
dal precedente comma 3 per assistere altro familiare disabile
7.
Possibilità
di cumulare nello stesso mese periodi di congedo straordinario con i permessi
di cui all’art. 33 della legge 104/92
Premessa
La
crescita della domanda di servizio espressa dai diversi portatori di
interesse (principalmente lavoratori ed aziende) in termini non soltanto quantitativi, ma anche qualitativi,
nell'area dei permessi e dei congedi per l'assistenza ai disabili e rivolta
alle strutture centrali e periferiche dell'Istituto, impone una
riconsiderazione delle attuali prassi operative, finalizzata a conseguire
maggiore tempestività, trasparenza e correttezza nella concessione dei
benefici in questione.
1) Gestione
informatica delle domande
In
tale contesto, assume importanza fondamentale la gestione dell'intero
processo mediante le specifiche applicazioni informatiche ed a tale scopo si
dispone che, con decorrenza immediata:
1.
tutte le domande
siano sottoposte a protocollazione informatica,
2.
tutte le domande
siano acquisite nella procedura di gestione,
3.
tanto il provvedimento di concessione, quanto
quello di diniego dei permessi e dei congedi siano esclusivamente prodotti
dalla procedura di gestione ed inviati al lavoratore ed al rispettivo datore
di lavoro. A tale proposito si allega lo schema di lettera di accoglimento.
2) Natura giuridica del provvedimento
dell'Istituto di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi
Riguardo
alla natura ed all'efficacia del provvedimento dell'Istituto di
riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi de quo, è necessario offrire agli
operatori delle Sedi ed alle diverse categorie di utenti, ulteriori
informazioni.
A
tale proposito risulta particolarmente chiarificatrice la sentenza 5 gennaio
2005 n.175 della Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, nella quale viene,
innanzitutto, enunciato il seguente principio fondamentale: "è il datore di lavoro destinatario
dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del
lavoratore che assiste una persona con handicap in situazione di
gravità".
La
stessa sentenza rimarca anche un altro principio, non meno importante del
precedente, e precisamente: "la
circostanza che l'istituto previdenziale sia deputato a restituire al datore
di lavoro le somme corrisposte..., attiene esclusivamente all'aspetto
economico e non incide sul diritto del lavoratore a beneficiare del permesso
retribuito".
Da
tutto quanto sopra esposto, emerge con nettezza come il provvedimento di
riconoscimento della fruibilità dei permessi ex articolo 33 della legge
n.104/1992 emanato dall'Istituto, incida esclusivamente sul rapporto
previdenziale (che, come noto, si svolge tra l'ente assicuratore ed il datore
di lavoro ed ha come beneficiario il lavoratore ), e come il suo contenuto si
sostanzi in un'autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le
somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori.
Conformemente
a quanto enunciato dalla Suprema Corte, si può,dunque, affermare che sul
datore di lavoro incombe il
diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge
per la concessione dei permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna
ulteriore discrezionalità, al di là della verifica della sussistenza dei
requisiti di legge.
In
tale contesto l'INPS, al cui carico è posto l'onere finanziario dei benefici
in questione, interviene esclusivamente, in una logica di controllo
preventivo generale circa la congruità della richiesta con il titolo di
legge, a presidio della correttezza dell'erogazione economica, tanto più
laddove questa avvenga per pagamento diretto (come avviene nel caso dei
lavoratori agricoli ), non potendo e non dovendo intervenire nella
concessione specifica dei permessi, che rientra esclusivamente nella concreta
gestione del singolo rapporto di lavoro.
3)
Programma di assistenza
La
circolare 90/2007
aveva previsto, per il richiedente i permessi di cui alla legge 104/92 che
risiedesse o lavorasse in luogo distante da quello in cui risiedeva il
soggetto disabile, la presentazione, all’atto della richiesta, di un programma
di assistenza a firma congiunta con
la persona da assistere, consistente in una pianificazione motivata delle
modalità con cui si intendesse assistere il disabile in situazione di
gravità.
Tale modalità, a garanzia del disabile e
dell’Istituto, ha incontrato
diverse
difficoltà attuative.
Scopo della suddetta programmazione era quello di
poter accertare, nel precipuo interesse del disabile e a tutela della
correttezza sostanziale dell’erogazione economica, il requisito della
continuità dell’assistenza, richiesto dall’art. 33, comma 3 della legge
104/92.
Ciò premesso, anche a seguito di approfondimenti sollecitati dal
Garante per la Protezione dei dati Personali e con sua approvazione, facendo
seguito alle indicazioni contenute al punto precedente (2) relativamente alla
natura giuridica del provvedimento dell’Istituto di riconoscimento del
diritto alla fruizione dei permessi cui all’art. 33 della legge 104/92 , si
precisa quanto segue:
la verifica della
concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza
dell’assistenza ai fini della concessione dei permessi, e’ un potere che
compete esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione del
singolo rapporto lavorativo (anche alla luce dell’orientamento giuridico
espresso dalla citata sentenza della
Corte di Cassazione-Sezione Lavoro
del 5 gennaio 2005 n. 175
), nell’esercizio del diritto-dovere di verifica
in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei permessi citati.
Le sedi, pertanto,
dovranno da adesso in avanti astenersi dal richiedere detto programma.
E’ in corso di
revisione la nuova modulistica che sarà successivamente pubblicata nella
banca dati on line.
4) Validità temporale del provvedimento di
riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi
In
considerazione del fatto che, già con la compilazione del modello di domanda,
il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a
comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento le eventuali variazioni
delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta,
con particolare riguardo a :
l’eventuale
ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave,
la revisione
del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della
commissione ASL,
le modifiche ai
periodi di permesso richiesti,
la fruizione di
permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da
parte di altri familiari;
allo
scopo di ridurre gli oneri dell’utenza per la fruizione dei benefici di
legge, e di concentrare le risorse umane dedicate al processo prestazioni a
sostegno del reddito su attività a maggior valore aggiunto nell’ottica del
cliente, si dispone che per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del
diritto alla fruizione dei permessi, e per tutti i prossimi rinnovi di quelli
già emessi, non sia più apposto limite temporale di validità,
con l’ovvia eccezione dei provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo
della disabilità grave.
5) Validità temporale della certificazione provvisoria
Analogamente
a quanto indicato nel punto precedente (4), allo scopo di evitare che sul
cittadino si riversi il danno conseguente al ritardo nella conclusione del
complesso procedimento di accertamento della condizione di grave disabilità
(obiettivo al quale tende la stessa ratio dell’art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n.423), si può ritenere che,
laddove la commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104/92 non si
pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda,
l’accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella
patologia denunciata, sempre dopo 90 giorni, sia efficace fino
all’accertamento definitivo da parte della commissione.
In
tal caso, il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda
presentata alla citata commissione e, come indicato nella
circolare n. 32 del 2006
,
la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle
prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero
indebite.
Inoltre,
non essendo più previsto per la cosiddetta certificazione provvisoria il
termine di validità di sei mesi, per prevenire l’eventuale indebita fruizione
da parte del lavoratore dei permessi o dei congedi in caso di mancato
riconoscimento della condizione di gravità dell’handicap da parte della
citata commissione, sarà cura delle Sedi verificare periodicamente,
attraverso la consultazione della procedura INVCIV-NEW, l’esito dell’accertamento
definitivo.
6) Possibilità, da
parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i permessi di cui al
comma 6, art. 33, legge 104/92 con i
permessi previsti dal precedente comma 3 per assistere altro familiare
disabile
Sempre
nell’ottica di garantire il pieno godimento dei benefici previsti
dall’attuale normativa, si ritiene che il lavoratore con disabilità grave,
che già beneficia dei permessi ex lege 104/92 per se stesso, possa anche
cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un
proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun
parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità
assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave.
In
proposito si chiarisce, come specificato in apposito parere ministeriale, che
la capacità del lavoratore di soddisfare i bisogni assistenziali del
familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave, non necessariamente
sono riconducibili ad una idoneità suscettibile di accertamento
medico-legale.
Sicchè
l’acquisizione del parere dei Dirigenti medico legali di sede, di fatto non
appare piu’ necessitato.
7) Possibilità di cumulare nello stesso
mese periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all’art. 33 della
legge 104/92
L’art.
42 del D.Lgs. 151/2001, al comma 5, prevede, tra l’altro, che durante il
periodo di congedo in esame, non sia possibile fruire dei benefici di cui
all’art. 33 della legge 104/92.
Si
ritiene che questo divieto si riferisca al caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due
benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il caso della fruizione nello stesso mese,
ma in giornate diverse.
Tale
interpretazione, del resto, non sembra causare alcun onere economico
aggiuntivo, comportando esclusivamente
un'anticipazione dell’esercizio del diritto al congedo straordinario
fruibile, comunque, per un massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto,
di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave.
Il Direttore generale
Crecco
Istituto Nazionale
Data
della
Previdenza Sociale
Agenzia di (
nome agenzia
)
Ufficio Prestazioni a sostegno del
reddito
Prat.
(
tipo pratica
) n. (
numero
pratica
)
Al
Sig. / Alla Sig.ra
Nome Cognome
Indirizzo
e,
p. c. Al
datore di lavoro
Indirizzo
e,
p. c. Al
Patronato
Indirizzo
Oggetto:
provvedimento di accoglimento
Gentile Sig./Sig.ra,
La
informiamo che è stata accolta la Sua domanda, presentata in data
(data di presentazione)
, volta ad
ottenere i benefici di legge correlati alle condizioni di handicap in
situazione di gravità.
Il/I periodo/i di
riconoscimento è/sono stabilito/i come di seguito:
Dal
(data)
al
(data) (numero giornate)
giornate
Dal
(data)
al
(data) (numero giornate)
giornate con permesso di due ore
Dal
(data)
al
(data) (numero giornate)
giornate con permesso di un’ora
La validità del presente
provvedimento ha decorrenza e
durata vincolata al periodo di fruibilità
sopra indicato
.
Ogni
eventuale
variazione
intervenuta
per lapersona richiedente i
benefici ovvero per la persona portatrice di handicap, deve essere
tempestivamente comunicata a questa sede INPS.
I nostri uffici sono a
Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Il Responsabile dell’Unità di processo