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900214
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA 590
Circolare n. 65
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
         e, per conoscenza
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Servizio militare volontario: accreditamento
contributi figurativi e costituzione posizione
assicurativa legge 2 aprile 1958, n. 322.
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E
VIGILANZA 590
Roma, 15 marzo 1982
Circolare n. 65
                        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
                                 e, per conoscenza
                        AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                        AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Servizio militare volontario: accreditamento
         contributi figurativi e costituzione posizione
         assicurativa legge 2 aprile 1958, n. 322.
    Con circolare n. 293 C. e V. del 2 febbraio 1972 (1) e'
stato disposto tra l'altro, che ai fini della valutazione del
servizio militare volontario, le sedi, di volta in volta,
prima di procedere all'accreditamento di contributi
figurativi, debbono effettuare, tramite il Ministero della
Difesa, accertamenti volti a stabilire, in via preliminare, se
ricorrano i presupposti per la costituzione, nelle singole
fattispecie, della posizione assicurativa IVS di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 322 (2), integrata dall'art. 52 della
L. 30 aprile 1969, n. 153 (3).
    A seguito della corrispondenza intercorsa con il Ministero
della Difesa e con quello del Tesoro, e' stato chiarito che la
costituzione della posizione assicurativa IVS prevista dalla
legge n. 322/1958 viene effettuata soltanto per quelle
categorie di personale militare che, quantunque in servizio
volontario, siano soggetti alla ritenuta in conto Tesoro e,
quindi, siano titolari di una posizione previdenziale che non
ha dato luogo a liquidazione di pensione al momento del
congedamento.
    A tale proposito il Minsitero della Difesa con lettera n.
18000/A/6/821/D.G. del 21 marzo 1975 ha precisato che, per il
personale militare non del servizio permanente l'iscrizione al
                           - 1 -
trattamento di quiescenza statale, con conseguente ritenuta in
conto Tesoro, e' stata prevista per quello trattenuto o
richiamato in servizio in applicazione delle norme di legge
sottoindicate.
    Ufficiali di complemento e della riserva di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:
-   Art. 10 della legge 5 giugno 1951, n. 376 (4);
-   legge 26 giugno 1965, n. 808;
-   art. della legge 11 maggio 1970, n. 289;
- artt. 2, 3 e 7 della legge 20 dicembre 1973, n. 824
    Sottufficiali di complemento e della riserva
dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica:
-   art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (5);
-   legge 26 giugno 1965, n. 808;
-   art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.
    Nei riguardi del suddetto personale congedato senza
diritto all'assegno vitalizio dell'Opera di Previdenza per i
personali civili e militari dello Stato e per i loro
superstiti si costituisce la posizione assicurativa ai sensi
della legge 2 aprile 1958, n. 322.
    In relazione a quanto precede, quindi, in occasione
dell'esame di domande di accreditamento di contributi
figurativi per servizio militare volontario, le Sedi, qualora
non ricorrano le situazioni sopraindicate e non emergano
particolari elementi di dubbio, potranno soprassedere dallo
svolgere gli accertamenti di cui alla predetta circolare.
    Resta fermo, come'e' ovvio, che il ricnoscimento
figurativo va negato, secondo i principi generali vigenti in
materia, qualora il servizio militare in questione sia stato
computato ai fini della pensione statale o, comunque, a carico
di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od
esonerativo dell'assicurazione IVS.
    Inoltre, si ritiene opportuno riconfermare i chiarimenti
gia' contenuti nella citata circolare n. 293 relativamente
alle seguenti categorie:
1)  Militari volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica
                           - 2 -
    Nei confronti dei militari volontari dell'Esercito e
dell'Aeronautica e' prevista dall'art. 6 della lege 10 giugno
1964, n. 447, la costituzione della posizione assicurativa
nell'assicurazione IVS in caso di cessazione del servizio
avvenuta a partire dal 17 luglio 1964 senza diritto a pensione
a carico dello Stato.
    Ne deriva che le disposizioni di carattere generale
contenute in premessa trovano applicazione per la definizione
delle domande di accreditamento dei contributi figurativi
presentate dagli ex militari in questione cessati dal servizio
anteriormente alla data suddetta.
2) Militari di truppa e graduati dell'arma dei Carabinieri
   (esclusi i carabinieri ausiliari).
    La posizione assicurativa in base alla legge n. 322/58,
viene costituita nei seguenti casi:
a) cessazione dal servizio dalla posizione di raffermato dopo
   aver completato la terza rafferma triennale (casi di
   cessazione anteriori alla istituzione del servizio
   continuativo. V. legge 18 ottobre 1961, n. 1168);
b) cessazione dal servizio continuativo (casi di cessazione
   non anteriori al 2 dicembre 1961);
c) cessazione - da qualsiasi posizione di stato o di servizio
   - successivi all'1 luglio 1970 (data di iscrizione alle
   forme previdenziali del personale di ruolo dello Stato, per
   tutti i militari di cui si tratta).
    Nei casi in cui non trova applicazione la predetta legge,
puo' farsi, pertanto, luogo all'accredito dei contributi
figurativi ove sussistono le altre condizioni di carattere
generale.
3) Agenti di Polizia di Stato (gia' Corpo delle Guardie di
   Pubblica Sicurezza)
    Si conferma, come gia' precisato con la ripetuta circolare
n. 293, che nei confronti del personale in epigrafe deve
essere effettuata la costituzione della posizione assicurativa
IVS "ex lege" n. 322.
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4)  Militari volontari della Marina
    Il personale appartenente al corpo degli equipaggi
militari marittimi (C.E.M.M.) e' stato iscritto a partire dal
1  gennaio 1957 alla Cassa Nazionale per la Previdenza
Marinara, in relazione al servizio eccedente la leva. A
decorrere dal 1  gennaio 1980 per detto personale i contributi
alle assicurazioni generali obbligatorie sono versati ai sensi
dell'art. 17 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (6), convertito
con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (7), per
il periodo intercorrente tra la fine del servizio
corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma
sessennale o triennale, nel caso previsto dall'art. 21 della
legge 10 giugno 1964, n. 447 e durante le ferme annuali e le
rafferme biennali, di cui agli artt. 13 della legge 27
novembre 1956, n. 1368 (8), e 2 della legge 10 giugno 1964, n.
447.
    Ne deriva che e' accreditabile figurativamente il servizio
volontario prestato, entro il limite della ferma di leva,
successivamente al 31 dicembre 1956, in quanto non
caratterizzato da iscrizione alla predetta Cassa e
all'assicurazione IVS. Del pari e' accreditabile
figurativamente, ove non sussistano altri motivi di
preclusione, tutto il servizio volontario prestato nel
C.E.M.M. anteriormente all'1 gennaio 1957.
5) Militari volontari successivamente passati in servizio
   permanente effettivo
    Per quanto riguarda i militari gia' volontari (come, ad
esempio, gli allievi ammessi alle Accedemie militari) che poi
conseguono il passaggio nel servizio permanente effettivo, il
Ministero della Difesa ha precisato che la costituzione della
posizione assicurativa prevista dalla legge n. 322 si effettua
con riferimento a tutti i servizi in qualunque posizione resi,
quindi, anche per i precedenti periodi di servizio volontario.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                          FASSARI
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(1): V. "Atti Ufficiali" 1972, pag. 310
                           - 4 -
(2): V. "Atti Ufficiali" 1958, pag. 551
(3): V. "Atti Ufficiali" 1969, pag. 446
(4): V. "Atti Ufficiali" 1951, pag. 295
(5): V. "Atti Ufficiali" 1964, pag. 717
(6): V. "Atti Ufficiali" 1979, pag. 2452
(7): V. "Atti Ufficiali" 1980, pag. 284
(8): V. "Atti Ufficiali" 1956, pag. 975
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