Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 7 del 20/01/2011
Direzione Centrale
Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
20/01/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
7
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Art.29 del D.L.
23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive
modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decreto
ministeriale 4 ottobre 2010 (GU n. 290 del 13-12-2010).
SOMMARIO
:
Determinazione
per l’anno 2010 della misura della riduzione contributiva per il settore
edile introdotta dall’art. 29 c. 2, della
legge 8 agosto 1995, n.341. Istruzioni operative.
Il D.M. Lavoro/Economia 4 ottobre 2010 (allegato 1) -
pubblicato nella G. U. n.290 del 13 dicembre 2010 – ha confermato per l’anno
2010, nella misura dell’11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore
delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del DL n. 244/1995 (legge n.
341/1995).
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni
per la pratica attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto
interministeriale.
1.
Caratteristiche
della riduzione contributiva - Condizioni di accesso al beneficio.
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva -
nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei
datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40
ore settimanali. Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di
lavoro a tempo parziale.
Relativamente al procedimento per la determinazione
della contribuzione su cui operare la riduzione, si rimanda ai criteri in
precedenza illustrati (1).
Le aliquote contributive da considerare sono in vigore,
per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio
2010.
A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo
deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e
2, della legge n. 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n.
266/2005 (2); la stessa, deve essere, altresì, determinata al netto delle
misure compensative eventualmente spettanti (3).
Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro
interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT
1991 dal “45.11” al “45.45.2” (4).
Si osserva, inoltre, che l’agevolazione:
·
compete
per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010;
·
non
trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge
21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla
contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (5);
·
è
subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 nonché da quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non
spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni
contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità,
contratti di inserimento, ecc.).
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle
precisazioni già fornite (6).
Va altresì osservato che - in sede di conversione del
decreto legge n. 223/2006 - la legge 4 agosto 2006, n. 248 ha introdotto - all’art. 36-bis, c. 8, - ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione
dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore
edile:
·
devono
essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
·
non
devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente
alla data di applicazione dell’agevolazione.
La citata legge n. 248/2006, quindi, contiene di fatto
specifiche disposizioni per il settore edile, che si affiancano a quelle
previste dall’art. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tale ultima norma, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi
e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione
sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso
dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico
di Regolarità Contributiva.
In attesa che si attuino le necessarie sinergie con gli
altri soggetti coinvolti, ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in
argomento, le aziende edili continueranno ad attestare - mediante
autodichiarazione - l’assenza di condanne passate in giudicato per la
violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel
quinquennio precedente, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio della
certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. A
tal fine, i datori di lavoro si avvarranno dell’apposita dichiarazione di
responsabilità (
7
)
che - ove già non trasmessa - dovrà pervenire alla Sede INPS competente per
territorio.
Tale dichiarazione – avendo ad oggetto, peraltro, una
specifica condizione estranea rispetto a quelle richieste per il rilascio del
DURC - è sempre obbligatoriamente dovuta dalle aziende, e vincolante ai fini dell’accesso
alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso
in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le Sedi
dell’Istituto – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità
giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle
somme dovute alle Casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la
disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in
legge n. 341/1995.
2.
Modalità operative. Compilazione del flusso UniEmens
Ferme restando le condizioni per l’accesso al beneficio
illustrate al paragrafo precedente, il riconoscimento della riduzione
contributiva, introdotta dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995, sarà
effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens, sulla base dei
codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle
aziende.
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro
opereranno come segue:
·
determineranno
l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già
operata (8) - per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a
“gennaio 2010”, e lo esporranno in corrispondenza dell’elemento
<SommaACredito> di <CausaleACredito>“
L207
” di
<AltrePartiteACredito> di <Denuncia Aziendale>.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate
entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente
circolare (9).
Il Direttore
Generale
Nori
(1) Si veda, in
materia, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare
n. 209/1995.
(2) Si vedano,
al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001, la circolare n. 115 del 10
novembre 2005, la circolare n. 3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n. 73 del 19
maggio 2006.
(3) Misure
previste dall’art. 10 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato
dall’art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006, e dall’art. 8 del D.L. 30
settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, nel testo novellato dal c. 766 della legge finanziaria 2007. Si
veda il punto 6 della circolare n. 70 del 3 aprile 2007, nonché la circolare n.
4 del 14 gennaio 2008 e il punto 4 del messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009.
(4) Si ricorda che, dal 1
gennaio 2008, vige la nuova classificazione delle attività economiche Ateco
2007 – peraltro non ancora operativa negli archivi dell’Istituto - in relazione
alla quale si rinvia all’allegato n. 4 della circolare n. 115/2009.
(5) A decorrere
dall’anno 2005, è previsto che l’Istituto trasferisca ai Fondi
interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali,
l’intero ammontare del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (0,30%), una
volta dedotti i meri costi amministrativi.
(6) Si vedano la
circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la
circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.
(7)
Si rimanda all’allegato n. 3
della circolare n.115/2009.
(8) I datori di lavoro che hanno già
operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) in relazione a periodi
pregressi, non dovranno effettuare, per gli stessi periodi, alcun adempimento.
Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica
eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.
(9) Cfr. deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.