Circolare numero 87 del 3-5-2002
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 3
Maggio 2002
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 87
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di
Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Riscossione 2002 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni
artigiani e commercianti.
SOMMARIO
:
1. Spedizione modelli F24.2 . Rateizzazione.3..Compensazione4. Quadro
“RR” del modello UNICO 2002
1. Spedizione modelli F24.
Si comunica che è stata ultimata la
spedizione dei modelli F24 predisposti per il versamento dei contributi dovuti
nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
I modelli, che riguardano i
versamenti relativi ai primi 4 trimestri dell'anno e i versamenti del saldo
2001 e degli acconti per l'anno 2002, sono corredati da un prospetto di
liquidazione e da una lettera esplicativa delle modalità di determinazione
degli importi dovuti. Si richiamano, a tal riguardo, le precisazioni fornite
con circolare n. 43 del 26 febbraio
2002.
In riferimento ai termini di
versamento si rammenta che i contributi dovuti sul minimale di reddito devono
essere corrisposti alle seguenti scadenze, previste dall'articolo 18 del
decreto legislativo n. 241/1997, come modificato dal decreto legislativo n.
422/1998 :
q
16
maggio 2002
q
16
agosto 2002
q
16
novembre 2002
q
16
febbraio 2003
Ai sensi del D.L.15 aprile 2002, n.63
i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere
versati alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e,
quindi, per il corrente anno, entro il 20 giugno 2002 (saldo 2001 e primo
acconto 2002) ed entro il 30 novembre 2002 (secondo acconto 2002).
Si evidenzia, al riguardo, che il
versamento del saldo 2001 e del primo acconto 2002 può essere effettuato entro
il 22 luglio 2002 ( il 20 luglio cade di sabato) maggiorando l'importo dei
contributi dovuti dello 0.40 per cento a titolo di interessi .
La predetta maggiorazione dello 0,40
per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la
causale contributo "API" (artigiani) o "CPI"
(commercianti) la code line INPS utilizzata
per il versamento del relativo contributo.
2.
Rateizzazione.
La
rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla
quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei
contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del
contribuente nel quadro "RR" in quanto non versati in tutto o in
parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2002.
La
prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o
dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di
ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di
ciascun mese (per gli altri contribuenti).
In
ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di
novembre.
L’importo
da pagare ad ogni scadenza è dato dalla sorte capitale, a cui va sommata
l'eventuale maggiorazione dovuta per differimento (0,40%), divisa per il numero
delle rate, e dagli interessi relativi alla singola rata, da calcolare al tasso dello 0,5 mensile, come indicato presso gli
sportelli delle banche, dei concessionari e delle agenzie postali.
Gli interessi devono essere
corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposito codice
tributo o causale contributo e decorrono dal termine previsto per il versamento
in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che
coincide con il termine di versamento della prima rata.
In
ordine alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento
rateale, si precisa quanto segue:
q
gli
interessi vanno esposti separatamente dai contributi ;
q
le
causali CP, CPR, AP, APR devono quindi riguardare solo contributi;
q
la
rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40
per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 21
giugno al 20 luglio. La quota parte dell'importo relativo alla maggiorazione
deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, unitamente agli eventuali
interessi sulle rate successive alla prima.
3.Compensazione.
L'eventuale importo risultante a
credito dal quadro RR del modello UNICO 2002 può essere portato in
compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione del
rigo RX6 del quadro "RX" del predetto modello UNICO 2002 (cfr.
seguente punto 4)
Per effettuare la compensazione il
contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la
causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice
sede, il codice INPS (17 caratteri) del versamento che ha generato l’eccedenza
che si intende utilizzare in compensazione (rilevabile dal prospetto inviato
unitamente ai modelli F24 sopra citati) il periodo di riferimento e l'importo
che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione
soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una
delle quattro rate relative al minimale imponibile il codice INPS (code-line di
n.17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo.
La compensazione può essere
effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a
quella dalla quale risulta il credito.
4.
Il quadro "RR" del modello UNICO 2002
Anche per l’anno 2002, ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro "RR"
del modello "UNICO 2002 persone fisiche" deve essere compilato, ai
fini della determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2001, sulla base dei
redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti
attività commerciali (sezione I) nonché dai liberi professionisti iscritti alla
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
(sezione II).
Si fa presente a tal riguardo che in
riferimento al reddito d’impresa in contabilità ordinaria (quadro RF del
modello UNICO 2002) la base
imponibile si determina sommando
l’importo del rigo RF47 con quelli dei
righi RF44 ed RF40; in riferimento al reddito d’impresa in regime di contabilità
semplificata, sommando l’importo del rigo RG 32 con quello del rigo RG26; in
relazione, quindi, ai redditi di partecipazione in società di persone ed
assimilate sommando l’importo del rigo RH12 con quello del rigo RH15. Nelle
ipotesi di associazioni di
professionisti la base imponibile è rappresentata per ciascun iscritto
dall’importo indicato nel rigo RH14.
Per i soci di S.r.l. si rammenta che,
fermo restando il minimale contributivo, la base imponibile é costituita dalla
parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita
al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere
dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli
stessi.
Qualora il periodo di imposta della
società non coincida con l’anno solare, per l’individuazione del
reddito d’impresa dovrà farsi riferimento all’ultima dichiarazione della
società ( Mod. 760) relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre; i
versamento a titolo di acconto dovranno essere determinati sul reddito
dichiarato nell’anno precedente.
Considerato che, rispetto al quadro
RR dell’UNICO 2001
,
l’attuale
quadro, predisposto in versione euro e in versione lire, presenta talune
innovazioni, si riportano, di seguito, le istruzioni per la compilazione del
quadro.
La base imponibile per il
calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto
iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa
dichiarati ai fini Irpef per l'anno 2001.
Per l’anno 2001:
– il reddito minimo annuo da
prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896, (reddito minimale);
– il massimale di reddito annuo
entro il quale sono dovuti i contributi è pari a euro 58.573,10, pari a lire
113.413.333, (reddito imponibile
massimo).
Il minimale ed il massimale
devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l’inte-ro
anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.
Per coloro che svolgono l’attività di affittacamere non
opera il minimale ma solamente il massimale.
Per i lavoratori privi di
anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal
1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il
massimale, stabilito, in euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000 non può essere
rapportato ai mesi di attività.
Qualora nel corso dell’anno si
verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani
o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla
singola gestione.
Per la determinazione dei
contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:
• per la Gestione Artigiani:
– 16,40 per cento sul reddito
minimale e sui redditi compresi tra euro 12.004.,47, pari a lire 23.243.896, ed euro 35.143,85, pari a
lire 68.048.000;
– 17,40 per cento per i redditi
da euro 35.143,86, pari lire
68.048.001, fino al massimale di euro 58.573,10 pari a lire 113.413.333, o fino
al massimale di euro 76.442,85 pari a lire 148.014.000, per i lavoratori privi di anzianità
contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
• per la Gestione Commercianti:
– 16,70 per cento sul reddito
minimale e sui redditi compresi tra euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896, ed
euro 35.143,85, pari a lire 68.048.000;
– 17,70 per cento per i redditi
da euro 35.143,86, pari a lire 68.048.001, fino al massimale di euro 58.573,10,
pari a lire 113.413.333, o fino al
massimale di euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000
,
per i lavoratori privi di
anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
Ai fini della compilazione
della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati
relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile,
contributi).
Gli importi devono essere arrotondati alle unità di euro
od alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della
dichiarazione.
Nel
rigo RR1, riportare il codice azienda attribuito dall’INPS (8 caratteri
numerici e 2 alfabetici).
Nel
caso in cui il contribuente svolga l’attività di affittacamere barrare la
relativa casella.
I
righi da RR2 a RR4 sono riservati all’indicazione dei dati contributivi del
titolare dell’impresa e dei collaboratori.
Il
titolare dell’impresa deve esporre, prima i dati relativi alla propria
posizione e successivamente i dati relativi ai collaboratori.
Ciascun
rigo è predisposto per l’indicazione di tre gruppi di dati:
1) le colonne da 1 a 9
sono riservate all’indicazione dei dati relativi alla propria posizione
contributiva
;
2) le
colonne da 10 a 13 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai
contributi sul reddito mi-nimale;
3) le
colonne da 14 a 20 sono riservate all’indicazione dei dati relativi ai
contributi sul reddito che eccede il minimale.
Coloro che svolgono attività di affittacamere non devono
indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 13 in quanto sono tenuti ad indicare
il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto,
devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 14 a 20.
Per
la compilazione delle singole colonne del rigo:
• a
colonna 1, indicare il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo
aziendale;
• a
colonna 2, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità
contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1°
gennaio 1996;
•
nelle colonne 3 e 4, indicare rispettivamente l’inizio e la fine del periodo
per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2001(ad es. per l’intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza
dell’iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
• a
colonna 5, indicare uno dei codici sotto elencati relativi alle eventuali
agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall’INPS:
A.
art. 59, comma 15, L. 449/97.
Riduzione
del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
B.
art. 1, c. 2, legge 233/90.
Riduzione
di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età
inferiore a 21 anni, ad es. l’aliquota del 16,40 si riduce al 13,40 (dette
percentuali sono state erroneamente indicate nelle istruzioni del quadro RR
rispettivamente in 16,20 e 13,20); si precisa che la riduzione è applicabile
fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;
C.
art. 3, comma 9, lire 448/98
e successive modificazioni .Riduzione del pagamento del 50% dei contributi
dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta
alla Gestioni negli anni 1999 o 2000 o 2001. Si ritiene opportuno precisare che
il beneficio in argomento non è riconoscibile ai soggetti che, in possesso
dei restanti requisiti di legge abbiano presentato domanda di iscrizione alle
gestioni dell'istituto successivamente al 31.12.2001.
D.
qualora spettino
contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, la riduzione di
cui al punto C .
Se
nel corso dell’anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra
elencate, devono essere compilati distinti righi relativi ai singoli periodi di
validità delle agevolazioni, barrando la casella di colonna 9; in questo caso
il primo rigo deve essere interamente compilato, e nei righi successivi devono
essere compilate solamente le colonne 5, 6 e 7 (tipo e periodo di riduzione);
nella
determinazione del contributo dovuto, da riportare esclusivamente nel primo
rigo, si deve tener conto delle diverse riduzioni indicate nei righi
successivi;
• nelle colonne 6 e 7, indicare
rispettivamente l’inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione
(ad es. per l’intero anno, da 01 a 12);
• a
colonna 8, il totale dei redditi d’impresa al lordo dell’eventuale quota
agevolata ai fini DIT e al netto delle eventuali perdite portate a nuovo,
dichiarati ai fini Irpef per l’anno 2001
;
• a
colonna 9, barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso soggetto
del rigo precedente nel caso in cui sia stato necessario compilare più righi
per descrivere modifiche del diritto alle agevolazioni contributive intervenute
nel corso dell’anno; naturalmente la casella deve essere bar-rata, solamente,
nei righi successivi al primo;
• a
colonna 10, indicare il reddito minimale. Qualora il reddito d’impresa sia di
importo inferiore al minimale (ad esclusione di quello derivante dall’attività
di affittacamere che deve essere indicato nella colonna 14 ), in tale colonna
va indicato l’importo corrispondente al predetto minimale.
Nel
caso di attività svolta per parte dell’anno, il reddito minimale deve essere
rapportato ai mesi di attività;
• a
colonna 11, indicare i contributi IVS
dovuti sul reddito minimale, calcolati, applicando al reddito indicato nella
colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o
commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 5. I soggetti
che, avendone titolo, hanno chiesto la sospensione dei versamenti ai sensi
della legge 305/2001 a seguito dell’emergenza causata dalla BSE, dovranno
indicare nella colonna in argomento anche gli importi oggetto della sospensione
.
Nel caso siano stati compilati più righi per
il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere
conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
• a
colonna 12, indicare il contributo per le prestazioni di maternità fissato
nella misura di euro 0,62 mensili, pari a lire 1.208,33;
• a
colonna 13, indicare gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali
oneri accessori;
• a
colonna 14, indicare il reddito eccedente il minimale fino al massimale di euro
58.573,10 pari.a lire 113.413.333,
Nel
caso di attività svolta per parte dell’anno, il reddito massimale deve essere
rapportato ai mesi di attività.
Per i
lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
(casella di colonna 2 barrata) il massimale è di euro 76.442,85 pari a lire
148.014.000, e non deve essere
rapportato ai mesi di attività;
Coloro
che svolgono attività di affittacamere (casella del rigo RR1 colonna 2 barrata)
devono in-dicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente
il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;
• a
colonna 15, indicare i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale
, calcolati, appli-cando al reddito indicato nella colonna 14, le aliquote per
scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o
commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 5. Nel caso
siano stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione
del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei
singoli righi;
• a
colonna 16, coloro che svolgono attività di affittacamere devono indicare il
contributo per le prestazioni di maternità;
• a
colonna 17, indicare il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il
minimale .I soggetti che, avendone titolo, hanno chiesto la sospensione
dei versamenti ai sensi della legge 305/2001 a seguito dell’emergenza causata
dalla BSE, dovranno indicare nella colonna in argomento anche gli importi
oggetto della sospensione .
Coloro
che svolgono attività di affittacamere, devono indicare in tale campo anche l’importo
ver-sato per il contributo di maternità;
• a
colonna 18, indicare i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui
termini di versamento non sono ancora scaduti all’atto di presentazione del
mod. UNICO 2002;
Al
fine di determinare i contributi a debito o a credito di ciascun soggetto,
effettuare la seguente operazione:
col. 15 + col. 16 – col. 17 – col. 18
Se il
risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il
corrispondente importo nel-la colonna19; se invece risulta inferiore a zero
indicare il corrispondente importo in valore assolu-to (senza l’indicazione del
segno meno) nella colonna 20.
Qualora
i righi RR2, RR3 e RR4 non fossero sufficienti per indicare tutti i
collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.
Nei
righi da RR5 a RR14 devono essere indicati i dati che consentono la
determinazione com-plessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a
credito. In particolare indicare:
• nel
rigo RR5, il totale degli importi indicati nelle colonne 11, 12 e 13 di tutti i
soggetti;
• nel
rigo RR6, il totale per tutti i soggetti dei contributi versati sul reddito
minimale, comprensivo, anche, delle somme corrisposte per contributi di
maternità, quote associative ed oneri accessori (col. 12 e 13), sommando anche
i contributi con scadenza successiva all’atto della presentazione della
dichiarazione mod. UNICO 2002, ivi
compresi i contributi sospesi a seguito
della B.S.E.
• al
fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito
minimale,effettuare la seguente operazione: RR5 – RR6; se il risultato di tale
operazione è uguale o maggiore di zero indicare il corrispondente importo nel
rigo RR7; se invece risulta inferiore a zero indicare il corrispondente importo
in valore assoluto (senza l’indicazione del segno meno) nel rigo RR8.
Si
precisa che l’eventuale debito esposto nel rigo RR7 può essere compensato,
esclusivamente, utilizzando, il Mod. F24; il credito esposto nel rigo RR8 può
essere, invece, utilizzato in com-pensazione dei contributi a debito dovuti sul
reddito eccedente al minimale;
• nel
rigo RR9, il totale degli importi indicati nelle colonne 19 di tutti i
soggetti;
• nel
rigo RR10, il totale degli importi indicati nelle colonne 20 di tutti i
soggetti;
• nel
rigo RR11, l’eccedenza dei contributi derivanti dalla precedente dichiarazione;
a tal fine ri-portare l’importo indicato nel rigo RX6 a colonna 5 del quadro RX
del mod. UNICO 2001;
• nel
rigo RR12, la parte dell’eccedenza indicata nel rigo RR11 compensata con il
modello F24;
• al
fine di determinare il contributo a debito o a credito effettuare la seguente
operazione:
RR9 – RR8
– RR10 – RR11 + RR12
se il
risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero indicare il
corrispondente importo nel rigo RR13, se invece risulta inferiore a zero
indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del
segno meno) nel rigo RR14. Riportare l’importo del rigo RR14 nel corrispondente
rigo del quadro RX.
Qualora
il contribuente abbia utilizzato più moduli del quadro RR , deve compilare solo
nel primo di essi i righi da RR5 a RR14.
Qualora
nel corso dell’anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti
alla gestione artigiani o viceversa, e quindi si compilano quadri RR distinti,
ognuno riferito alla singola gestione, i righi da RR5 a RR14 devono essere
compilati solo nel primo dei moduli relativi a ciascuna gestione.
Nel
caso in cui per una gestione emerga un credito e per l’altra un debito, si deve
procedere alla compensazione tra i due risultati:
• se
dalla compensazione emerge un debito, si deve provvedere al versamento del
contributo dovuto;
• se
dalla compensazione emerge un credito, tale importo deve essere riportato rigo
RX6 del quadro RX.
2: Sezione II - Contributi
previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
dell’Inps.
La presente sezione deve
essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art.
49, comma 1, del Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla
Gestione separa-ta ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Si
precisa, al riguardo, che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata
istituita presso l’Inps e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i
professionisti già assicurati ad altre casse pro-fessionali, relativamente ai
redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur
producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l’attività
professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte
alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti
all’Enpals, ecc.).
La
base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai
fini Irpef, relativo all’anno cui la contribuzione si riferisce (quadro RE del
modello UNICO 2002) e va quindi
determinata sommando l’importo del rigo RE21 con quello del rigo RE22 o, in caso di determinazione forfetaria del
reddito di lavoro autonomo considerando l’importo riportato nel rigo RE23.
Per
l’anno 2001 il contributo, entro il massimale di euro 76.442,85 pari a lire
148.014.000, deve essere calcolato
applicando all’imponibile le seguenti aliquote:
– 13
per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
– 10
per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso
rapporto assicura-tivo - contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante
rapporto di lavoro subordinato.
Nel rigo
RR15 devono essere riportati i seguenti dati:
• a
colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo,
eventualmente ridotto
entro
il limite del massimale. Gli
amministratori locali di cui all'art.1 del D.M:25 maggio 2001 devono
indicare il reddito imponibile al netto dell'importo di euro 12.004,47, par i
lire 23.243.896, per il quale
l'amministrazione di appartenenza è tenuta al versamento della quota
forfetaria: Per i mandati di durata inferiori all'anno la somma di euro 12.004,47,
pari a lire23.243.896, deve essere rapportata a mese;
•
nelle colonne 2 e 3, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella
forma “dal mese” e “al mese”;
• a
colonna 4, l’aliquota applicata;
• la
compilazione della colonna 5, è riservata agli amministratori locali di cui
all'art.1 del D.M. 25 maggio 2001. In tale colonna riportare il numero dei mesi
di durata del mandato (indicare 12 per l'intero anno);
• a colonna 6, il contributo dovuto:
moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di colonna 4;
• a
colonna 7, l'acconto versato.
Qualora
si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare
dal 13% al 10% o viceversa) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante
rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il rigo
RR15 sia il rigo RR16.
Proseguendo
nell'esempio, nel rigo RR15 sarà indicato il reddito imponibile del primo
periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura
di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l'aliquota
del 13%.
Nel
rigo RR16 saranno riportati l’imponibile relativo alla restante parte
dell’anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento,
da 05 a 12 e l’aliquota, nella misura del 10%.
Nel
caso in cui il reddito conseguito sia superiore a euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000, ai fini della
determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a
mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell’esempio, il reddito da
indicare nei righi RR15 ed RR16 sarà pari, rispettivamente, a euro 25.480,95,
pari a lire 49.338.000, ed a euro 50.961,90, pari a lire 98.676.000.(Nelle
istruzioni del quadro RR detti importi sono stati erroneamente indicati,
rispettivamente in euro 24.835,37, lire 48.088.000, euro 49.670,24, lire 96.175.000).
Si
evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l’intero anno i
contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di euro 76.442,85,
pari lire 148.014.000.
Nel
rigo RR17 riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati
indicati rispettivamente nelle colonne 6 e 7
Nel
rigo RR18 riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla
precedente di-chiarazione (rigo RX6 col. 5del mod. UNICO 2001).
Nel
rigo RR19 riportare la somma degli importi compensati con il mod. F24 riferiti
all’importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione.
Al
fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente
operazione:
RR17 col. 6– RR17 col.
7
–
RR18 + RR19.
Se il
risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il
corrispondente importo nel rigo RR20; se invece, risulta inferiore a zero,
indicare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l’indicazione del
segno meno) nel rigo RR21.
Qualora i righi previsti nella
sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i pe-riodi
con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo,
compilando i righi da RR17 a RR21 solo nel primo quadro.
Nel caso
in cui risultino compilate entrambe le sezioni, qualora emergano
rispettivamente per una sezione un importo a debito (rigo RR13 o RR20) e per
l'altra un importo a credito (rigo RR14 o RR21),si deve procedere alla
compensazione tra detti importi:
• se dalla compensazione emerge un debito, si deve
provvedere al versamento del contributo dovuto;
• se dalla
compensazione emerge un credito, tale importo deve essere riportato nel rigo
RX6 del quadro RX.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO