900216 SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 2749 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA 693 SERVIZIO PRESTAZIONI MALATTIA MATERNITA' CONTROLLI 13 Circolare n. 9 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali I - Art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 726 del 30 ottobre 1984. II - L. 27 febbraio 1985 n. 49 - Cooperative di produzione e lavoro. SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 2749 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA 693 SERVIZIO PRESTAZIONI MALATTIA MATERNITA' CONTROLLI 13 Roma, 8 gennaio 1986 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Circolare n. 9 Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati 2 Oggetto: I - Art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 726 del 30 ottobre 1984. II - L. 27 febbraio 1985 n. 49 - Cooperative di produzione e lavoro. I - A) ART. 1 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863. GENERALITA' La legge 19 dicembre 1984, n. 863 (1) ha convertito con modificazioni il D.L. n. 726 del 30 ottobre 1984, concernente misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, il cui art. 1, che specificatamente interessa l'istituto delle integrazioni salariali, e' stato illustrato nella circolare n. 7267 G.S./252 del 22 novembre 1984 (2). Il 2' comma di detto articolo ha stabilito in particolare che ai fini del calcolo del trattamento di integrazione salariale di cui alla legge in esame, nella determinazione iniziale del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario non si deve tenere conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarieta' e che l'ammontare del trattamento straordinario deve essere ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in merito alla problematica sottopostagli anche da questa Direzione generale circa i criteri applicativi dell'art. 1 della legge n. 863 in argomento, ha fornito le direttive contenute nella circolare n. 96/85 di cui si allega il testo (all. n. 1). B) ISTRUZIONI APPLICATIVE ED OPERATIVE Si riportano di seguito i criteri applicativi ed operativi in ordine alla normativa di cui all'art. 1 della legge n. 863/84 concernente i contratti di solidarieta' ed il relativo trattamento di integrazione salariale, conseguenti anche ai chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 1) Per la determinazione della misura dell'integrazione da riconoscere ai lavoratori in caso di riduzione di orario per effetto del contratto di solidarieta' e' da escludere che possa ritenersi applicabile il limite massimo vigente per gli interventi straordinari, di cui alla legge n. 427 del 1980 (3). Le Sedi, pertanto, non dovranno tenere piu' conto del limite stesso precedentemente considerato dall' Istituto applicabile nella misura oraria, ammettendo a rimborso anche le quote eccedenti che non siano state eventualmente corrisposte ai lavoratori interessati in sede di esecuzione dei decreti ministeriali nel frattempo emanati. 2) In base al secondo comma dell'art. 1 della legge 863/84 sono esclusi dalla integrabilita' gli eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Tale esclusione non opera, peraltro, rispetto agli incrementi, secondo la normale dinamica di istituti contrattuali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, anche se abbiano effetto posticipato quali ad esempio terzi elementi, premi di produzione aziendali connessi a parametri obiettivi prestabiliti di produttivita' e quote accantonate. 3) E' da ritenere che i contratti collettivi aziendali, nel momento in cui stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, del tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego, debbano prevedere i parametri di riproporzionamento degli elementi retributivi, ivi compresi quelli indiretti e differiti, in relazione alla suddetta riduzione di orario. Pertanto relativamente agli istituti contrattuali (ferie, festivita', gratifica natalizia, 14' mensilita') che potrebbero essere ridimensionati ed influire, quindi, sul trattamento specifico spettante al lavoratore, occorre verificare, sulla base del contratto di solidarieta' stipulato, la riduzione degli oneri a carico del datore di lavoro prevista in corrispondenza alla riduzione dell'orario di lavoro. Potra', difatti, ritenersi ammissibile l'intervento della CIG anche in relazione ai suddetti istituti per la parte non piu' a carico del datore di lavoro. Relativamente alle ferie si precisa che occorre distinguere fra quelle maturate in periodi anteriori al contratto di solidarieta' e quelle relative a periodi successivi all'applicazione del contratto stesso. Per quanto attiene le prime dovra' escludersi qualsiasi onere a carico della CIG per le giornate corrispondenti. Sara' invece da ammettere il trattamento integrativo (art. 1 ex lege n. 863/84) per i periodi di ferie maturate in costanza del contratto di solidarieta' ed usufruiti nell'ambito della validita' del decreto concessivo del trattamento stesso. 4) Poiche' alle integrazioni salariali in argomento si applica per specifica disposizione della legge n. 863/84 la normativa di cui alla legge 1115/68 (4) e successive modifiche, le aziende dovranno versare il contributo addizionale di cui all'art. 12 della L. 164/75 (5) calcolato sull'importo delle prestazioni, ove nel testo del decreto l'azienda non risulti esplicitamente esonerata dal versamento di tale contributo. 5) L'azienda che corrisponde il trattamento di integrazione salariale in discorso e' tenuta ad erogare gli assegni familiari e le eventuali relative maggiorazioni oltre che per le giornate di lavoro effettivamente prestate, anche per quelle di integrazione. 6) L'uso del contratto di solidarieta' non e' incompatibile con il ricorso alla CIG sia per gli stessi lavoratori interessati al contratto di solidarieta' che per altre unita' produttive per le quali il contratto non abbia efficacia. Ove, pertanto, durante i periodi di utilizzo dei contratti di solidarieta' si verifichi il ricorso alla CIG ordinaria in base alle motivazioni proprie che legittimano l'intervento in questione, il limite massimo delle ore integrabili ai sensi della specifica normativa sara' determinato ovviamente dal nuovo orario concordato nel contratto di solidarieta'. In tale ipotesi per le ore non lavorate a seguito del contratto di solidarieta' la misura dell'integrazione spettante al lavoratore e' pari al 50% del trattamento retributivo perso, mentre per le riduzioni dell'orario di lavoro fissato a seguito del contratto stesso e conseguenti alle motivazioni dell'intervento ordinario della CIG tale misura e' pari all' 80% della relativa retribuzione. 7) In caso di malattia dovra' escludersi l'intervento straordinario della CIG in quanto la situazione e' assimilabile a quella dei lavoratori ad orario ridotto in quanto l'intervento stesso e' previsto per i soli lavoratori sospesi (vedi punto C) della circ. n. 50943 G.S. dell' 8 febbraio 1973 in "Atti ufficiali" pag. 447). Conseguentemente, ai lavoratori aventi diritto, spetta, in misura intera, l'indennita' di malattia, da determinare avendo riguardo alla sola retribuzione effettiva percepita nel periodo quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente l'evento (anche se inferiore a quella risultante dall'applicazione dei minimali di retribuzione), con esclusione, quindi, delle somme corrisposte a titolo di trattamento di Cassa integrazione guadagni. Si precisa inoltre che i dipendenti in contratto di solidarieta', interessati all'intervento della CIG devono considerarsi ad orario ridotto giornaliero. In relazione a quanto precede, eventuali diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa nell'arco della settimana devono intendersi ininfluenti ai fini del calcolo della retribuzione media giornaliera (retribuzione effettiva percepita nel periodo di interesse, divisa per il numero delle giornate lavorate, o comunque retribuite, ridimensionate, in caso di settimana corta, con il coefficiente 0,20); devono, pertanto, intendersi come retribuite anche le giornate nelle quali, a seguito della particolare distribuzione dell'orario ridotto settimanale, non sia stata prestata di fatto attivita'. 8) Per quanto attiene le prestazioni economiche di maternita', si richiamano i principi vigenti per la malattia tenendo presente l'esclusione, ai sensi dell'art. 16, comma 2', della L. n. 1204/71 (6), degli elementi di retribuzione da considerare per l'individuazione dell'indennita' di astensione facoltativa, dei ratei giornalieri riferiti alle mensilita' aggiuntive, ai premi, ecc.. Da ultimo, per quanto superfluo, si evidenzia che, relativamente alle lavoratrici in questione, non deve trovare applicazione il particolare sistema di calcolo della retribuzione media globale giornaliera previsto, per le operaie non agricole ad orario ridotto, dalla lettera b) del sopra citato art. 16, sistema correlato dalla norma medesima a specifiche situazioni, non ravvisabili nei casi di specie. 9) Il datore di lavoro esporra' l'importo relativo alle integrazioni salariali ex lege 863/84 anticipate, come di norma, ai lavoratori nel quadro D del mod. DM 10/M nei righi riservati agli interventi straordinari della CIG; riportera' gli estremi del modulo anzidetto sull'elenco dei lavoratori beneficiari (all. n. 2) che potra' essere inviato anche separatamente rispetto al mod. DM 10/M; indichera' nel quadro G del mod. DM 10/M la sola data del mod. I.G.i 15/str. che risulta riportata nel mod. I.G.i 6/str/bis. Sull'elenco dei beneficiari, che dovra' essere compilato secondo il fac-simile allegato alla presente circolare, il datore di lavoro, in osservanza del disposto di cui al 2' comma dell'art. 1 della legge n. 863/84 in precedenza illustrato, dovra' sottoscrivere una dichiarazione di responsabilita' secondo la quale il trattamento retributivo perso sul quale e' stato determinato l'ammontare dell'integrazione salariale, e' stato calcolato al netto degli aumenti retributivi da escludere in base al citato 2' comma dell'art. 1. Pertanto il datore di lavoro dovra' indicare sull'elenco dei beneficiari nella colonna 7 il 50% del trattamento retributivo orario perso a seguito della riduzione di orario con esclusione degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarieta'. Gli eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale devono essere esposti nella colonna 9 ed il relativo ammontare deve essere portato in detrazione all'importo delle integrazioni di cui alla precedente colonna 8. Il risultato di tale differenza va indicato nella colonna 10. Peraltro nella colonna 9 non devono essere indicati gli incrementi retributivi secondo la normale dinamica di istituti contrattuali esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 863/84, e cioe' al 6 gennaio 1985, anche se abbiano effetto posticipato, quali ad esempio i terzi elementi, i premi di produzione aziendale connessi a parametri obiettivi prestabiliti di produttivita' e quote accantonate. Insieme all'elenco di cui trattasi il datore di lavoro dovra' trasmettere, in occasione della prima operazione di conguaglio delle integrazioni salariali autorizzate dal decreto ministeriale, copia del contratto di solidarieta' stipulato. Le Sedi provvederanno a conservare in una particolare evidenza gli elenchi sopradetti per le successive rilevazioni che si rendessero necessarie oltreche' per gli opportuni controlli sulle operazioni eseguite dai datori di lavoro. A tal fine una copia dei predetti elenchi sara' inviata agli Ispettorati del lavoro dando loro ogni opportuna indicazione. 10) A norma dell'art. 1, 4' comma, del D.L. in esame, per i periodi per i quali e' corrisposta l'integrazione salariale di cui al 1' comma del medesimo articolo devono essere accreditati contributi figurativi commisurati al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. A tal fine i datori di lavoro dovranno provvedere alla compilazione dei modd. I.G.i 1 bis, nella versione allegata alla circolare n. 13112 O. del 10 ottobre 1984 (7), apponendo, nella parte anteriore dei modelli stessi, la annotazione "Contratto di solidarieta'" e tenendo altresi' presente, per la compilazione della parte retrostante, le precisazioni che seguono. - La retribuzione presa a base per il calcolo dell'integrazione salariale corrisponde, nella fattispecie, alla retribuzione persa in dipendenza della riduzione di orario (calcolata al netto degli aumenti retributivi di cui all'art. 1, 2' comma, della legge di conversione) ed e' pari, pertanto, al prodotto del numero complessivo di ore perse nel periodo di riferimento per la retribuzione oraria integrabile, senza la riduzione al 50%. (La retribuzione figurativa accreditabile corrisponde, in pratica, al doppio dell'importo esposto alla colonna 8 dell'elenco dei beneficiari di cui all'allegato fac-simile secondo le istruzioni contenute sul retro del modello stesso). - In corrispondenza della voce "quote di gratificazioni annuali o periodiche ..." devono essere indicate le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festivita', gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia piu' a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di cui all'art. 1 della legge in oggetto. Anche tali somme, calcolate al netto degli aumenti retributivi di cui al citato art. 1, 2' comma, risultano pari al doppio dei ratei delle competenze ultramensili posti a carico della Cassa integrazione ed esposti alla colonna 8 del modello contenente l'elenco dei beneficiari. I suddetti modelli I.G.i 1/bis al termine di anno solare, ovvero al termine della vigenza del contratto di solidarieta' che scada nel corso dell'anno, dovranno essere presentati alle Sedi in allegato ai modelli 0.3 e 0.3 CIG e saranno assoggettati agli adempimenti previsti per le generalita' dei modelli I.G.i 1/bis, nonche' agli opportuni riscontri con i dati esposti dal datore di lavoro sull'elenco dei beneficiari di cui al fac-simile allegato alla presente circolare, tenendo, altresi', conto delle indicazioni che relativamente ai dati stessi emergano nel corso delle rilevazioni o in seguito alle eventuali comunicazioni degli Ispettorati del Lavoro di cui al precedente punto 9). * * * * * Come evidenziato al punto 6), l'adozione del contratto di solidarieta' non e' incompatibile con il ricorso alla CIG, anche per i medesimi lavoratori interessati al contratto suddetto. Verificandosi l'ipotesi della concomitanza tra i due istituti, i datori di lavoro, per i periodi di Cassa integrazione non dipendente dal contratto di solidarieta', in aggiunta al mod. I.G.i 1/bis relativo al contratto medesimo, dovranno provvedere all'invio di un ulteriore modello I.G.i 1/bis con le consuete modalita', tenendo presente, ovviamente, che la retribuzione presa a base per il calcolo dell'integrazione salariale suddetta e' quella determinata dall'applicazione del contratto di solidarieta', secondo le II - LEGGE 27 FEBBRAIO 1985, N. 49 - PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE E MISURE URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE. La legge 27 febbraio 1985, n. 49 ha previsto provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti per la salvaguardia dei livelli di occupazione. Tra le provvidenze introdotte detta legge da' la possibilita' di fruire di contributi a fondo perduto a cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della CIG dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675 (8), dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787 e dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali oppure licenziati per cessazione dell'attivita' dell'impresa o per riduzione di personale, che realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese stesse. Il 7' comma dell'art. 17 della legge in esame stabilisce che i lavoratori soci delle cooperative anzidette che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della CIG ordinaria o speciale. Al fine, pertanto, di evitare illegittime percezioni della integrazione salariale le Sedi dovranno farsi rilasciare all'atto della richiesta di intervento ordinario della CIG da parte delle cooperative di produzione e lavoro una dichiarazione di responsabilita' rilasciata dalle stesse dalla quale risulti che non hanno presentato domanda ne' ottenuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 17 della L. 27 febbraio 1985, n. 49. Per quanto attiene le modalita' per individuare i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale che siano associati in cooperative di produzione o lavoro che hanno ottenuto il contributo anzidetto si fa riserva di successive istruzioni. * * * * * Le Sedi avranno cura di portare a conoscenza dei datori di lavoro interessati le precisazioni sopra illustrate con ogni tempestivita. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ------------------------ (1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3603. (2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3525. (3) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2194. (4) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1322. (5) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1127. (6) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73. (7) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3078. (8) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1902. ===================================================================== ALLEGATO 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale Div. XI Roma, 25 luglio 1985 Circolare n. 96/85 Alle Direzioni Generali - Div. I Ai Consiglieri Ministeriali Alla Segreteria Tecnica della Commissione centrale per l'impiego Al Centro di economia del lavoro Alle divisioni della Dir. Gen. della prev. e assist. sociale Al Capo Servizio per gli Ispettorati del lavoro Al Capo Servizio per gli ULMO All'Ispettorato medico centrale del lavoro All'Ufficio Dirigenti Ispettori per gli Ispettorati del lavoro All'Ufficio Dirigenti Ispettori per gli ULMO Alla Ragioneria Centrale Agli Uffici regionali e provinciali del lavoro Agli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro All'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello Spettacolo Ai Centri di emigrazione Alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione LORO SEDI All'INPS Direzione Generale ROMA EUR e, per conoscenza, Al Gabinetto dell'On. Ministro Alla Segreteria particolare dell'On. Ministro Alle Segreterie particolari degli On.li Sottosegretari di Stato SEDE Oggetto: Articolo 1, decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863. Contratti di solidarieta'. L'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, intende agevolare, attraverso l'introduzione della nuova figura del contratto di solidarieta', il mantenimento dei posti di lavoro. E' evidente che la normativa di cui trattasi deve essere interpretata tenendo ben presente che la sua finalita' e' quella di contrastare le riduzioni dei livelli occupazionali e contenere il fenomeno della disoccupazione, nella linea tracciata dai protocolli d'intesa governo-parti sociali del 22 gennaio 1983 e del 14 febbraio 1984. In questa sede ci si limita a diramare - anche a seguito di quesiti specifici posti ed al fine di dare uniformita' all'azione amministrativa - istruzioni in ordine agli aspetti di maggior rilievo sui contratti previsti dall'articolo 1 della legge 863/1984. L'articolo sopra citato appresta uno strumento per agevolare nelle imprese con eccedenza di personale ed in alternativa, totale o parziale alla Cassa integrazione a zero ore o ai licenziamenti collettivi - la stipula di contratti collettivi aventi ad oggetto la riduzione dell'orario di lavoro e quindi, in corrispondenza ad essi, la redistribuzione del lavoro nell'ambito dell'organizzazione produttiva. I contratti collettivi contemplati dalla legge sono quelli aziendali e stipulati con i sindacati aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Essi possono riguardare tutta la organizzazione produttiva o singole unita' produttive, tutte le categorie e qualifiche di lavoratori o parte di essi. Essi sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori che rientrano nel loro campo di applicazione; non e' quindi in alcun modo necessario a tal fine una sottoscrizione da parte dei singoli lavoratori interessati dalla riduzione di orario. In linea generale si deve considerare che l'uso del contratto di solidarieta' non e' incompatibile con il ricorso alla Cassa integrazione guadagni, trattandosi di istituti che hanno una differente funzione immediata. In altri termini non si potra' escludere, da un lato, che l'azienda per alcune unita' produttive faccia ricorso alla Cassa integrazione e per altre a contratti di solidarieta', e, dall'altro, che l'azienda si trovi costretta a chiedere l'intervento della Cassa integrazione per gli stessi lavoratori interessati dal contratto di solidarieta'. Passando all'esame di merito delle singole norme di cui all'articolo 1, in relazione anche ai quesiti posti e' da ritenere che i contratti collettivi aziendali, nel momento in cui stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, del tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un piu' razionale impiego, debbano prevedere i parametri di riproporzionamento degli elementi retributivi, ivi compresi quelli indiretti e differiti, in relazione alla suddetta riduzione di orario. Circa la disposizione contenuta nel secondo comma, introdotta in sede di conversione, la quale stabilisce che l'ammontare del trattamento di integrazione salariale sia ridotto "in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale", si conferma che esso deve essere interpretato secondo quanto gia' chiarito con la circ. n. 86122 del 16 gennaio 1985 di questo Ministero, in cui si precisa che tale riduzione non opera "a fronte di incrementi, secondo la normale dinamica di istituti contrattuali esistenti alla data di entrata in vigore della legge, anche se abbiano effetto posticipato, quali ad esempio terzi elementi, premi di produzione aziendali connessi a parametri obiettivi prestabiliti di produttivita' e quote accantonate "e come pertanto in questo caso" la quota percentuale di intervento a carico della Cassa integrazione guadagni rimanga invariata". Per quel che riguarda il parere dell'Ufficio regionale sulla sussistenza della finalizzazione della riduzione di orario al riassorbimento totale o parziale della eccedenza di personale, la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale dovra' essere corredata da un elenco nominativo dei lavoratori cui si applica la riduzione di orario e dovranno essere seguite le stesse procedure previste attualmente in materia di CIG straordinaria. Anche a prescindere dalla fissazione del termine, peraltro non perentorio, di trenta giorni, sussiste comunque la necessita' di rendere il parere in termini brevi; saranno gli stessi Uffici regionali che dovranno decidere se chiedere o meno un accertamento di carattere tecnico all'Ispettorato del lavoro; il tutto, peraltro, da effettuarsi - e' il caso di insistervi - con sollecitudine. Dal quarto comma risulta chiaro che, ai fini pensionistici, il periodo di vigenza di contratti di solidarieta' viene integralmente recuperato dai lavoratori interessati attraverso un contributo figurativo a carico della Cassa integrazione guadagni commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Quanto, infine, alla determinazione della misura della integrazione da riconoscere ai lavoratori in caso di riduzione di orario per effetto del contratto di solidarieta', e' da escludere che in proposito possa ritenersi applicabile il limite massimo vigente per gli interventi straordinari, di cui alla legge n. 427 del 1980. Infatti le norme contenute nel secondo comma regolano compiutamente i criteri di determinazione dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale spettante nell'ipotesi della riduzione di orario stabilita nel contratto di solidarieta', cosicche' non configurandosi in materia alcuna carenza di previsione normativa non e' dato fare ricorso all'applicazione della legge n. 427/1980 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo in esame. IL MINISTRO f.to De Michelis ===================================================================== ALLEGATO 2 Elenco di lavoratori dipendenti dalla ditta per i quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarieta', stipulato ai sensi del primo comma dell'art. 1 del D.L. 30.10.1984 n. 726, convertito nella legge 19.12.84, n. 863 - ... omissis ...