Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 14371 del 01-06-2007.htm
Direzione Centrale
delle Prestazioni
Roma, 01-06-2007
Messaggio n. 14371
OGGETTO:
prestazioni
liquidate sulla base di contribuzione accreditata presso l’ENPALS e presso il
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le Gestioni Speciali dei Lavoratori
Autonomi gestite dall’INPS. Chiarimenti
DIREZIONE CENTRALE
DELLE
PRESTAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E
SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
Oggetto: prestazioni liquidate sulla
base di contribuzione accreditata presso l’ENPALS e presso il Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti e le Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi gestite
dall’INPS. Chiarimenti.
Ai sensi
dell’art. 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n.1420, i soggetti che possono far
valere contributi sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito
dall’INPS sia presso la gestione ENPALS hanno diritto a conseguire le
prestazioni pensionistiche loro spettanti previa totalizzazione dei
contributi versati presso ambedue gli Enti previdenziali in oggetto.
Le
modalità attuative di siffatta disposizione, unitamente alle istruzioni per
l’individuazione dell’Istituto competente a decidere le domande dirette a
ottenere le prestazioni, sono state
fornite con la successiva Convenzione INPS-ENPALS del 03/12/1973 e con la
circolare n.713Prs.-n. 4871 C. e V.-n.7870 O.-n.54 I.B./85 del 16/04/1974.
Peraltro,
sono state riscontrate incertezze applicative relativamente a casi di
lavoratori che risultano titolari di contribuzione presso tre differenti
gestioni previdenziali: la gestione ENPALS, il Fondo Lavoratori Dipendenti
dell’INPS, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Istituto
stesso.
Si ritiene
opportuno, di conseguenza, in accordo con l’Ente di previdenza per i
lavoratori dello spettacolo, fornire taluni chiarimenti in ordine alla
gestione delle domande di prestazione pensionistica dei soggetti sopra
indicati.
1.
Istruttoria della domanda
Si
conferma l’esclusiva competenza dell’ENPALS a svolgere la preliminare
istruttoria della domanda di prestazione, ai fini dell’accertamento dell’Ente
deputato alla definizione della domanda stessa (con i consueti criteri di cui
al punto 2 della citata circolare 16/04/1974).
Di
conseguenza, qualora la domanda dei lavoratori in esame sia presentata ad una
sede INPS, questa deve trasmettere, con le modalità definite al punto 1 del
messaggio
n.37294 del 10/11/2005, la domanda in questione alla Direzione Generale
dell’ENPALS, la quale stabilisce l’Ente competente alla liquidazione della
prestazione.
Al
riguardo si precisa che con riferimento alle prestazioni pensionistiche già
definite, laddove emergesse una contribuzione pregressa presso l’ENPALS non
dichiarata al momento dell’istruttoria della domanda, rimane facoltà
dell'ENPALS provvedere ad una nuova istruttoria. Questo al fine di valutare
la propria competenza all'erogazione della prestazione nel caso ne risultino
soddisfatti i requisiti ovvero alla liquidazione di una pensione
supplementare in base ai contributi versati e accreditati nell'assicurazione
stessa.
2.
Verifica dei requisiti per il diritto a pensione
L’accertamento
del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione dell’interessato,
deve essere condotto valutando: 1) in primo luogo, l’eventuale conseguimento
dei requisiti pensionistici attraverso l’unificazione dei contributi accreditati
presso l’ENPALS e la gestione lavoratori dipendenti dell’INPS; 2) qualora
detta verifica dia esito negativo, l’eventuale conseguimento del diritto a
pensione cumulando la contribuzione della gestione speciale e del F.P.L.D.
dell’Istituto; 3) in via residuale, il conseguimento del diritto a pensione
attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni.
A.
Conseguimento del diritto a pensione totalizzando i contributi INPS-ENPALS
Preliminarmente,
l’Ente competente alla liquidazione della prestazione deve accertare
l’eventuale conseguimento del diritto a pensione dell’interessato procedendo
alla virtuale totalizzazione dei contributi accreditati presso l’ENPALS e
presso il Fondo Lavoratori Dipendenti dell’INPS.
Qualora
detta verifica dia esito positivo, si procederà alla liquidazione della
prestazione secondo le abituali modalità, fermo restando, per quanto concerne
i contributi accreditati presso la gestione speciale dell’Istituto, il
diritto dell’interessato alla liquidazione di una pensione supplementare se
la prestazione principale è a carico dell’ENPALS, ovvero di un supplemento di
pensione se detta prestazione è a carico dell’assicurazione obbligatoria IVS
dell’INPS.
B. Conseguimento del diritto a
pensione cumulando la contribuzione F.P.L.D.-Gestioni speciali
Se il
soggetto interessato non consegue il diritto a pensione unificando i
contributi versati presso l’INPS e l’ENPALS, ma ne maturi i requisiti con il
cumulo della contribuzione accreditata presso il F.P.L.D. e una gestione
speciale, l’Istituto provvederà ad erogare il conseguente trattamento
pensionistico a carico di detta gestione speciale. La contribuzione ENPALS
potrà essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare a
carico dell’Ente stesso.
C.
Conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo delle tre
contribuzioni
Può
accadere, in via meramente residuale, che il soggetto interessato non
perfezioni i requisiti secondo quanto descritto ai punti A e B, ma il
conseguimento del diritto sia subordinato al cumulo della contribuzione
posseduta dal soggetto in tutte le gestioni interessate.
In tal
caso, la contribuzione già accreditata presso l’ENPALS potrà essere
utilizzata, previo trasferimento all’INPS, con gli stessi criteri in vigore per
la contribuzione accreditata nell’AGO e, di conseguenza, cumulata con quella
da lavoro autonomo ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nella
gestione speciale (
messaggio
n. 36579 del 28 aprile 1994).
La sede
INPS competente provvederà allora a comunicare siffatta circostanza alla
Direzione Generale dell’ENPALS, ed a richiedere conseguentemente alla stessa
il trasferimento della posizione contributiva del soggetto interessato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Nori