Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 4792 del 25-02-2011
Direzione Centrale Entrate
Roma, 25-02-2011
Messaggio n. 4792
OGGETTO:
Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito all'anno 2009. Rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio.
Premessa.
In attuazione della previsione contenuta nella legge n. 247/2007 in materia di
sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello
, il DM 17 dicembre
2009 ha
disciplinato l’incentivo
relativamente all’anno 2009, individuando –tra l’altro – nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati,
il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio
1
.
1) Generalità.
L’articolo 2 c. 2 del provvedimento interministeriale prevede che - in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
A conclusione dell’iter descritto, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite al 2009 siano utilizzate rideterminando il tetto fino alla percentuale del 2,50% della retribuzione dei lavoratori interessati.
In conseguenza,
i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l’anno 2009
potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25%), in sede di conguaglio contributivo, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.1.
Si precisa che la percentuale aggiuntiva potrà essere fruita nella sua interezza
(0,25%) esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50%), ovvero lo abbia superato.
Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.
Ad esempio:
retribuzione annua del lavoratore
€ 36.000
(
comprensivi del premio
);
premio corrisposto € 850,00 (pari al 2,36% della retribuzione);
tetto dell’erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = € 36.000,00 x 2,25% =
€ 810,00
;
tetto al 2,50% = € 900,00;
percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione.
Si ricorda che lo sgravio contributivo è così articolato:
Ø
entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro
2
, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
Ø
totale sulla quota del lavoratore
3
.
Come in più occasioni ribadito, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota
4
.
Per tutti gli altri aspetti si richiamano le istruzioni già fornite nella circolare n. 39/2010 e nel messaggio
n.
21389/2010
.
2) Istruzioni operative.
Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in esame, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione
“9D”
.
2.1) Modalità di recupero.
2.1.1 Datori di lavoro non agricoli.
I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale - differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale) – e delle modalità già indicati nel messaggio
n.
21389/2010.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio.
2.1.2
Datori di lavoro agricoli.
I datori di lavoro agricolo già ammessi allo sgravio, per usufruire dell’ulteriore quota di incentivo spettante, dovranno effettuare gli adempimenti già descritti nel messaggio n. 21839/2010.
Il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Il Direttore Generale
Nori
1
Cfr. circolare n. 39 del 18 marzo 2010.
2
La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale, costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria.
3
Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore é pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2009 € 42.069,00
che, mensilizzato, è pari a € 3.506,00).
4
Cfr. circolare n. 51/2008 e il successivo messaggio 14521/2008.