Direzione Centrale Pensioni
INDICE
1. Quadro normativo di riferimento 2. Ambito di applicazione 3. Chiarimenti in merito alla locuzione “periodi di servizio comunque prestato” 4. Modalità di presentazione della domanda di riscatto 5. Istruzioni operative 6. Modalità di calcolo dell’onere di riscatto 7. Modalità di pagamento dell’onere di riscatto
1. Quadro normativo di riferimento
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in vigore a far data dal 1° gennaio 1998, prevede espressamente che, per il personale militare, gli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo siano concessi nel limite massimo complessivo di cinque anni. Il successivo comma 3, del citato articolo 5, stabilisce che il personale militare possa riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, “i periodi di servizio comunque prestato”. L’articolo 7, comma 3, del decreto in argomento prevede, infine, che gli aumenti di servizio maturati entro la data del 31 dicembre 1997, con percezione della relativa indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni e, in tal caso, non ulteriormente aumentabili dal 1° gennaio 1998, in conformità a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 165/1997. Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative della norma in argomento. In particolare, le presenti istruzioni integrano le istruzioni già fornite all’ultimo capoverso del paragrafo 3.4 delle seguenti circolari Inpdap, nella parte in cui è stato precisato che “gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti di cinque anni sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per i periodi di servizio comunque prestato”:
2. Ambito di applicazione
Le presenti istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare. Gli ex militari transitati all’impiego civile non possono, pertanto, avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status. Il superstite avente diritto a pensione può presentare la domanda di riscatto entro i previsti novanta giorni dalla data di decesso del militare. Le previsioni della presente circolare integrano quelle già impartite, all’ultimo paragrafo del punto 3.4, sopra ricordate.
3. Chiarimenti in merito alla locuzione “periodi di servizio comunque prestato”
Il citato comma 3 dell’articolo 5, del D.lgs n. 165/1997, prevede la possibilità di riconoscimento di aumenti (riscatto), sempre nel rispetto del limite quinquennale delle maggiorazioni, del periodo di servizio comunque prestato a prescindere dal fatto che il personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo. Per servizio comunque prestato dal personale militare, ai sensi dell’articolo 1847 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che riproduce l’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, come chiarito dal Ministero della Difesa in qualità di datore di lavoro, si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso. La facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, in quanto gli allievi contraggono un vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio, nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE). Tale facoltà può essere esercitata, inoltre, dal personale volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997.
4. Modalità di presentazione della domanda di riscatto
La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica (cfr. la circolare n. 12 del 25 gennaio 2013), attraverso uno dei seguenti canali:
La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo presente in procedura inserendo nella sezione “Tipologia” la dicitura “Altro” e nell’apposito campo editabile la dicitura “Riscatto maggiorazione del servizio comunque prestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 165/1997”. Per il personale dell’Arma dei Carabinieri le domande di riscatto presentate a partire dal 1° ottobre 2017 sono di competenza del “Polo Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali” della Direzione provinciale di Chieti, come indicato con la circolare n. 131 del 19 settembre 2017.
5. Istruzioni operative
L’operatore della Struttura territoriale competente procederà all’esame e alla definizione della domanda di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165/1997, a condizione che il militare, alla data di presentazione della domanda di riscatto, non abbia già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni medesime. Si precisa che il riscatto in parola potrà essere concesso esclusivamente per i periodi non già maggiorabili ex se. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti casi, riferiti a una domanda di riscatto ai fini pensionistici presentata il 15 marzo 2017 con cui si richiede il riscatto della maggiorazione di un quinto per un periodo di 5 anni, al fine di conseguire una maggiorazione pari a un anno: 1) alla data della domanda il richiedente ha già maturato 5 o più anni di maggiorazioni e, pertanto, l’istanza di riscatto dovrà essere respinta; 2) alla data della domanda il richiedente ha già maturato 3 anni di maggiorazione e, pertanto, l’istanza di riscatto potrà essere accolta nella misura richiesta; 3) alla data della domanda il richiedente ha già maturato quattro anni e sei mesi di maggiorazioni e, pertanto, il riscatto potrà essere riconosciuto nel limite di sei mesi.
6. Modalità del calcolo dell’onere di riscatto
L’onere di riscatto è determinato sulla base delle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, secondo i criteri previsti dall’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Nello specifico, il comma 4 dispone che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (c.d. criterio della riserva matematica). Il comma 5 dispone che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. Una volta determinato il contributo di riscatto in base ai criteri sopradescritti, l’onere da porre a carico del richiedente è pari al 27% di tale importo. Ciò in considerazione del disposto dell’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 165/1997, in base al quale gli aumenti dei periodi di servizio sono computabili a titolo in parte oneroso. La percentuale del 27% deriva dal rapporto tra il contributo previdenziale dovuto dal lavoratore e quello complessivamente dovuto. A tal proposito, si precisa quanto segue:
7. Modalità di pagamento dell’onere di riscatto
L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento ovvero in forma rateale, per un numero di rate non superiore a quello dei mesi riscattati, senza alcuna maggiorazione di interessi, in applicazione dell’articolo 150 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
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