Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
INDICE 1. Premessa 2. L’assicurazione previdenziale obbligatoria 3. Natura del reddito percepito 4. Istruzioni operative 4.1 Modalità di iscrizione 4.2 Determinazione della contribuzione previdenziale
1. Premessa
Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017, n. 177, in attuazione della delega prevista nella legge 29 aprile 2016, n. 57, in materia di riforma della magistratura onoraria, ha previsto la revisione delle esistenti figure dei giudici onorari di pace, dei giudici onorari di tribunale (ex GOT ricondotti nella figura di giudice onorario di pace) e dei vice procuratori onorari, nonché delle loro competenze. È stato, pertanto, introdotto un nuovo status del magistrato onorario – attribuito ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari - e sono state previste nuove regole e requisiti in materia di attribuzione dell’incarico, durata dell’incarico, conferma dell’incarico, indennità e procedure disciplinari.
Il decreto legislativo in oggetto ha esteso la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria ai magistrati onorari che ne risultano privi in considerazione del quadro normativo previgente.
2. L’assicurazione previdenziale obbligatoriaL’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2017 prevede che, ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per tali categorie di lavoratori si applicano le stesse modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i lavoratori autonomi, di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, iscritti alla Gestione separata.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 116/2017 è esclusa l’iscrizione alla Gestione separata per i soggetti iscritti agli Albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa professionale autonoma, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
L’assicurazione previdenziale e assistenziale è prevista sia per i magistrati onorari (giudici onorari di pace e vice procuratori onorari) immessi in servizio successivamente alla data del 15 agosto 2017 - data di entrata in vigore del decreto legislativo – sia per i predetti magistrati onorari in servizio alla medesima data, così come espressamente indicato dall’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 116/2017.
3. Natura del reddito percepitoRelativamente alla natura del reddito percepito dai magistrati onorari, il decreto legislativo n. 116/2017, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 26 al Testo unico delle imposte sui redditi, ha disposto quanto segue.
Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace - in precedenza riconducibili fra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (di cui all’articolo 50, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 917/1986) - e ai vice procuratori onorari rientrano nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, individuati all’articolo 53, comma 2, lett. f-bis), del D.P.R. n. 917/1986.
Nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 8, del TUIR è stato precisato che i redditi indicati alla citata lettera f-bis) sono costituiti dall’ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.
4. Istruzioni operative4.1 Modalità di iscrizioneI magistrati onorari, per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, devono iscriversi alla gestione stessa, inviando la domanda di iscrizione attraverso uno dei seguenti canali:
Dopo aver inserito il proprio codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia “professionista”; successivamente, deve compilare tutti i campi con i dati anagrafici. Si precisa che, nel campo “Partita Iva”, devono essere inseriti undici zeri (00000000000).
In base ai dati immessi nella domanda, i magistrati onorari saranno registrati automaticamente tra i soggetti autonomi iscritti alla Gestione separata senza attribuzione di alcun numero di matricola.
Tramite il proprio PIN dispositivo, sarà possibile accedere al “Cassetto bidirezionale Gestione Separata Liberi professionisti”, dal quale si potrà visualizzare la posizione previdenziale, i versamenti effettuati, i redditi dichiarati ed eventuali situazioni anomale. Sarà, inoltre, possibile interagire con la Struttura INPS territorialmente competente tramite la funzione di “Comunicazione bidirezionale”.
4.2 Determinazione della contribuzione previdenzialeCome descritto al precedente paragrafo 2, per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta dai magistrati onorari si applicano le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi, di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, iscritti alla Gestione separata.
Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale, si evidenzia quanto segue:
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Damato |