Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
INDICE:
1. Premessa 2. Fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 in caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma 3. Ambito di applicazione
1. Premessa
In data 12 settembre 2018 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22177 ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità), non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. A tal proposito, la citata sentenza chiarisce che potendo “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”. Con la presente circolare si forniscono le seguenti istruzioni.
2. Fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 in caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma
Nel caso in cui la madre sialavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003. Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:
3. Ambito di applicazione
Le indicazioni fornite con la presente circolare si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni di dettaglio relative agli applicativi informatici.
|