Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Premessa
Con il messaggio n. 1366 del 28 marzo 2017 sono state illustrate le modifiche introdotte dalla legge di stabilità (art. 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) in tema di corresponsione della cosiddetta quattordicesima mensilità (art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007). Nel rimandare per gli aspetti normativi al citato messaggio 1366/2017, e alla messaggistica istituzionale tempo per tempo pubblicata in materia, e fermi restando i requisiti anagrafici e contributivi per l’attribuzione del beneficio, si sintetizzano di seguito gli aspetti innovativi introdotti dall’art. 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:
Si comunica, inoltre, che nel corso dei mesi di aprile e maggio è stata effettuata la lavorazione centrale finalizzata all’erogazione d’ufficio della quattordicesima, da corrispondere unitamente alla mensilità di pensione di luglio 2017. Si riepilogano di seguito i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali richiesti per l’accesso al beneficio.
1. Requisiti anagrafici
Il beneficiario deve avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione. Per l’anno 2017 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1954.
Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:
2. Requisiti contributivi
Per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione. Per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola contribuzione degli enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST-INPGI), mentre viene esclusa quella relativa agli enti privatizzati. Nel caso in cui il beneficio venga corrisposto sulla pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del dante causa è rapportata all’aliquota di spettanza (art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.).
3 Requisiti reddituali
3.1 Anno di riferimento del reddito
Si rammenta che la verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata sulla base dei criteri di cui all’art. 35, comma 9, del D.L. 30.12.2008, n.207, convertito con modificazioni dalla legge 14/2009, nel caso di prima concessione, ed in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo come modificato dalla legge 122/2011, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima. Di conseguenza, in questo ultimo caso, devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel casellario dei pensionati dell’anno in corso, e i redditi diversi dai precedenti relativi all’anno precedente. Per l’anno 2017, devono essere, quindi, valutati:
Vengono, pertanto, sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione. Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e della sussistenza del diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
3.2 Limiti
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente punto 4. Dal corrente anno 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario: fino a 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo. Il tetto massimo reddituale oltre il quale il beneficio non spetta deve essere incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte, ovvero, a 2 volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
ESEMPIO: PRIMA FASCIA CONTRIBUTIVA (fino a 15 anni di contribuzione)
4 Tabella
Si riporta di seguito la tabella costruita sulla base di criteri esposti al punto 3.
*(tabella A), all.D, art.1, co.187, lett.a, L.232/2016
5 Pensioni delle gestioni private
Sulle pensioni prese in esame per la lavorazione è stata memorizzata la movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
Nella funzione DIARIO sono state memorizzate le seguenti informazioni:
Sulla pensione sulla quale è stata attribuita la quattordicesima è stato memorizzato l’importo nel segmento GP3, sezione CUD del data base delle pensioni:
Si rammenta che ’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 127 (CRED27), 128 (COOP28),198 (VESO33), 199 (VESO92).
La quattordicesima non viene inoltre erogata:
Nel caso in cui il pensionato abbia in corso di recupero la quattordicesima non dovuta, corrisposta in anni precedenti, la quattordicesima dovuta per il 2017 è stata utilizzata per recuperare, in tutto o in parte, il debito residuo.
6 Pensioni delle gestioni pubbliche
Nella sezione PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI, sono stati pubblicati gli elenchi:
7 Pensioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti
L’importo della somma aggiuntiva è stato inserito nell’Area “crediti e debiti” – maschera PNCTA1 - utilizzando il codice di credito esente denominato CE78 con data ruolo 07/2017.
L'importo del beneficio è visualizzabile al campo 19 della cedola di pagamento relativa al mese di luglio 2017 della pensione sul quale è corrisposto.
L’inserimento del codice credito esente CE78 è stato generato dall’elaborazione della variazione batch denominata 705 (somma aggiuntiva L. 127/2007).
8 Comunicazioni ai pensionati
Ai beneficiari viene inviata dalla Direzione Generale la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.
I pensionati saranno inoltre informati del pagamento della quattordicesima nell’apposita voce sul cedolino del mese di luglio 2017.
9 Corresponsione d’ufficio e a domanda
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2017 ai soggetti che rientrano nel limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2017, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2017, sempre a condizione che rientrino nel limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio sulla rata di dicembre 2017.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare domanda, on line attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.gov.it, se in possesso, delle credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ovvero, rivolgersi a un patronato
Si segnala in proposito che è stata predisposta una apposita domanda di ricostituzione on line, da utilizzare per i pensionati di tutte le gestioni.
Come di consueto, le sedi provvederanno ad esaminare le domande e a attribuire la somma, se spettante sulla prima rata utile di pensione.
|