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1. PremessaL’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (introdotto dall'articolo 18, comma 16, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2011,i datori di lavoro che hanno corrisposto, per previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori “cui la suddetta assicurazione è applicabile” ai sensi della normativa vigente (cfr. le circolari n. 122/2011 e n. 124/2017). Pertanto, per i suddetti datori di lavoro viene esclusa la possibilità di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, sono comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione. Si rammenta inoltre che, considerata la natura compensativa della perdita di guadagno della prestazione previdenziale della malattia, ai lavoratori che risultino essere destinatari delle norme vigenti in materia di assicurazione economica di malattia, la tutela viene riconosciuta, in caso di evento morboso, sempreché i medesimi non percepiscano la normale retribuzione in forza del contratto collettivo di riferimento.
Ciò premesso, allo scopo di migliorare gli strumenti di controllo finalizzati all’osservanza delle norme di legislazione sociale e, in particolare modo, di favorire l’univoca individuazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale in assenza di un trattamento economico a carico del datore di lavoro, nonché la corretta applicazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, è stato istituto nell’ambito del flusso Uniemens aziende con dipendenti (sezione “PosContributiva”) un nuovo elemento volto a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia. Le istruzioni di cui al presente messaggio sono quindi fornite per l’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali relativi a lavoratori per i quali sia applicabile, sulla base del quadro normativo vigente, l’assicurazione economica di malattia[1].
2. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, è richiesta la compilazione del nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens avente il seguente significato: “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”. Detto elemento dovrà essere valorizzato dal datore di lavoro ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori: - “0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo); - “1”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. L’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore; - “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria. Nelle fattispecie di assenza per malattia di lavoratori per i quali l’elemento <TipoRetrMal> sia valorizzato con il codice “2”,in quantoil datore di lavoro corrisponde il trattamento retributivo in misura piena in luogo dell’anticipazione dell’indennità economica di malattia a carico dell’INPS, l’Istituto non è tenuto a corrispondere alcun trattamento nei confronti del lavoratore. L’Istituto effettuerà i controlli di coerenza tra il valore attribuito al nuovo elemento <TipoRetrMal>e la presenza di somme a credito per anticipazione dell’indennità economica di malattia, nell’ambito dell’elemento <Malattia>/<MalACredito
[1] Tra le categorie di lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale in argomento, erogata con anticipazione dai datori di lavoro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vi sono: • operai dipendenti di aziende del settore industria; • operai e impiegati del settore terziario e servizi; • salariati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati; • lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, lavoratori dipendenti dell'appaltatore, lavoratori distaccati, lavoratori con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratto di apprendistato, lavoratori con contratti di lavoro ripartito, lavoratori a tempo parziale, lavoratori con contratto di inserimento; • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • lavoratori interinali; • soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto; • addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima; • detenuti lavoratori.
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