900802 SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Circolare n. 183 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Sentenza della Corte Costituzionale n. 568/1989. Parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 13, 4 e 5 comma, della legge 12.8.1962, n. 1338. SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA Roma, 30 luglio 1990 Circolare n. 183 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONA All.1 AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIA OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 568/1989. Parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 13, 4 e 5 comma, della legge 12.8.1962, n. 1338. Con sentenza n. 568 del 13 dicembre 1989 pubblicata sulla G.U. n. 52 del 27.12.1989, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchia e i superstiti), nella parte in cui, salva la necessita' della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammon- tare della retribuzione (cfr. allegato). Come si evince dalla lettura della sentenza - sia della parte motiva che del dispositivo - la Corte Costituzionale, distinguendo tra l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata e l'ammontare della retribuzione, ha previsto, in ordine ai suddetti elementi di fatto, un regime probatorio differenziato. In particolare, per quanto attiene al requisito della "esistenza" del rapporto di lavoro, la Corte ha ritenuto che questa "non debba apparire solo verosimile, ma risultare certa, onde la necessita' dell'ammissione della sola prova documentale", prevedendo peraltro che la data del documento possa essere accertata mediante "qualunque mezzo di prova". Per quanto riguarda, invece, la durata del rapporto di lavoro e l'ammontare della retribuzione, elementi qualifi- cati "semplici modalita' del rapporto" la Corte ha ammesso la possibilita' che la relativa prova venga fornita "con altri mezzi". oooooooooooo In ordine alle conseguenze della sentenza sulla trat- tazione delle pratiche di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338, si forniscono le seguenti indicazioni che recepiscono anche quanto precisato in merito dall'Avvocatura Centrale. - Esistenza del rapporto di lavoro Come gia' evidenziato, resta ferma la necessita' del documento come sola fonte di prova, ma viene ammesso il ricorso a qualunque mezzo probatorio per l'accertamento - quando necessario - della data dello stesso. Cio' consente di confermare la prassi amministrativa in vigore, sintetizzata ai punti 13) e 14) delle "Istruzioni di servizio n. 11", in ordine alla tipologia della documenta- zione da esibire e alla necessita' che la stessa sia stata redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in un tempo successivo - ma non, comunque, all'epoca della domanda di applicazione dell'art. 13 in esame - a condizione che non sussistano elementi che la facciano ritenere costituita allo specifico fine di usufruire della facolta' concessa dal medesimo art. 13, con la particola- rita' che - all'occorrenza - con qualsiasi mezzo probatorio, anche testimoniale, possa essere fornita la prova della data dei documenti esibiti. Si conferma, altresi', che le dichiarazioni rilasciate ora per allora possono essere ritenute valide solo se provenienti da pubbliche amministrazioni e sottoscritte dai funzionari responsabili in quanto basate sulle risultanze degli atti d'ufficio. - Durata del rapporto di lavoro e ammontare della retribuzione. La portata innovativa della sentenza si manifesta principalmente in ordine a tali elementi per i quali non e' piu' richiesta la prova documentale di data certa, a condi- zione che l'esistenza del rapporto di lavoro sia stata dimostrata nei modi sopra indicati. Al riguardo va osservato che l'ampiezza e la generici- ta' del tenore letterale del dispositivo (nel quale si riconosce la possibilita' di provare "altrimenti" i suddetti elementi), nonche' le argomentazioni sviluppate nella motivazione (nella quale si afferma che "la durata e l'am- montare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche orali") non consentono di escludere il ricorso alla prova testimoniale di terze persone. Si precisa in merito che la circostanza che tali dichiarazioni non siano suffragate da giuramento (va comun- que ricordato che l'art. 26 della L. 15/68 prevede sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci) non e' elemento suffi- ciente a far escludere la loro ammissibilita'. Per quanto concerne le cautele che possono legittima- mente adottarsi in sede amministrativa nella valutazione delle prove testimoniali (ovvero delle dichiarazioni sosti- tutive di notorieta' ex L. 15/68), si puo' per un verso fare riferimento a quelle previste dallo stesso codice che all'art. 252 cpc dispone che chi rende la dichiarazione testimoniale deve preliminarmente dichiarare se ha rapporti di parentela, affinita', affiliazione o dipendenza con la parte interessata, ovvero un qualche interesse nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione, e per altro verso richiedere chiaramente che le dichiarazioni ex art. 4 L. n. 15/68 abbiano ad oggetto non solo la mera conoscenza dei fatti che vengono dichiarati (in cio' esaurendosi), ma anche, ed in particolare, gli elementi di fatto che diano ragione di come si sia venuti a conoscenza di tali fatti, in modo tale da offrire un qualche elemento di riscontro (anche solo potenziale). Va invero sottolineato, come criterio di orientamento, che dopo la sentenza n. 568/89 e' solo la plausibil- ita'-credibilita' delle dichiarazioni che puo' far ritenere raggiunta la prova della "durata" del pregresso rapporto di lavoro. L'esigenza delle cautele suddette si delinea con particolare evidenza ove si consideri che la durata del rapporto di lavoro puo', in sostanza, identificarsi con la sua stessa esistenza. Al riguardo si precisa altresi' che le dichiarazioni di conoscenza attestanti il dilatarsi nel tempo di un rapporto di lavoro del quale, con prova documentale, sia stata dimostrata l'esistenza in un preciso momento, oltre a presentare le caratteristiche sopra evidenziate, devono soddisfare la condizione della mancanza di soluzione di continuita' tra la data documentalmente dimostrata e il periodo cui si riferisce la dichiarazione di conoscenza. Qualora si ipotizzi, ad esempio, che sia documenta- lmente accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro in una determinata data, puo' essere ritenuta idonea a dimostrare il protrarsi del rapporto fino ad un momento successivo la testimonianza in tal senso resa da un compagno di lavoro in attivita' per l'intero periodo, mentre non altrettanto idonea e' da ritenere la dichiarazione di conoscenza di un lavoratore che sia stato assunto in epoca successiva alla data documentalmente accertata. Tale ultima testimonianza non risulta nemmeno idonea a fornire la prova del rapporto di lavoro a partire dalla data di assunzione in servizio del testimone in quanto, rilevan- dosi una soluzione di continuita' tra tale data e quella documentalmente accertata, non risulta dimostrato che si tratti dello stesso rapporto di lavoro invece che di due distinti rapporti intervallati da un periodo di inattivita', per cui la prova testimoniale non puo' essere supportata da quella documentale. ooooooooooooooo Secondo i principi gia' noti le disposizioni dell'art. 13 dichiarate incostituzionali hanno cessato di avere efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. della relativa sentenza. Ne consegue che le istruzioni impartite con la presente circolare dovranno essere applicate per la definizione sia delle domande e dei ricorsi ancora in trattazione che dei giudizi pendenti. Potranno altresi' essere riesaminati, a richiesta degli interessati, i provvedimenti ancora non definitivi; il provvedimento deve intendersi non definitivo ove non sia decorso il termine decennale previsto per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria, qualora non siano intervenuti atti negoziali ad effetti interamente esauriti (transazione, rinuncia) oppure sia stato oggetto di azione giudiziaria che non si sia conclusa con sentenza passata in giudicato. Ovviamente l'eventuale concessione della costituzione di posizione ex art. 13 in argomento potra' essere riferita all'originaria domanda (in particolare per quanto concerne la determinazione del corrispondente onere) solo nell'ipo- tesi in cui la prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro, che possa supportare le prove orali ammesse dalla Corte Costituzionale, sia stata tempestivamente fornita. IL DIRETTORE GENERALE F.TO BILLIA