961204 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE Circolare n. 229 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI E DELLE AGENZIE URBANE e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE Roma, 21 novembre 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 229 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI E DELLE AGENZIE URBANE e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI All. 1 Oggetto: Art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991 SOMMARIO: Possibilita' di cumulare l'indennita' di mobilita' con il reddito da lavoro subordinato od autonomo per i lavoratori destinatari della mobilita' lunga di vecchiaia. L'art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991 stabilisce che i lavoratori destinatari della mobilita' lunga per pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 7, comma 6, della stessa legge, qualora svolgano attivita' di lavoro subordinato od autonomo possono cumulare l'indennita' di mobilita' in misura sufficiente a garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione spettante all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. La stessa norma stabilisce altresi' che l'importo di tale retribuzione deve essere rivalutato sulla base della variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Al riguardo, tenuto conto dei criteri recentemente definiti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si forniscono di seguito le necessarie precisazioni. Il raffronto della retribuzione spettante all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con quella percepita in conseguenza dello svolgimento di un'attivita' di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato o parziale) va effettuato sulla base dei dati rilevabili dalle relative buste-paga. L'importo da erogare mensilmente - con riserva di conguagli successivi - a titolo di indennita' di mobilita' e' quello risultante dalla differenza tra la retribuzione del precedente rapporto di lavoro presa a base per la liquidazione dell'indennita' stessa e quella riportata sulla prima busta-paga del nuovo rapporto. La prima di tali retribuzioni deve essere pero' rivalutata, dal mese di collocamento in mobilita' a quello di rioccupazione, sulla base degli indici ISTAT e secondo le istruzioni contenute nell'allegato alla presente circolare. Tali indici riguardano il periodo agosto 1991/agosto 1996. Per i mesi successivi verranno effettuate apposite comunicazioni da parte del Coordinamento Generale Statistico-attuariale. Naturalmente, se la nuova retribuzione risultera' pari o superiore alla vecchia retribuzione rivalutata, non verra' corrisposta alcuna somma, mentre se la differenza tra dette retribuzioni risultera' uguale o superiore all'importo del trattamento di mobilita' in atto continuera' ad essere erogato tale importo. All'inizio di ciascun anno solare le SAP, tenendo conto delle retribuzioni riportate sulle buste-paga presentate dal lavoratore per i mesi di rioccupazione dell'anno precedente, ricalcoleranno l'importo del trattamento di mobilita' spettante per tale anno e, se necessario, effettueranno i conguagli. Le somme eventualmente corrisposte in eccedenza verranno portate in detrazione dagli importi mensili da erogare a titolo di indennita' ovvero, se del caso, a titolo di pensione; se il conguaglio risultera' invece a favore del lavoratore il relativo importo verra' corrisposto in unica soluzione. Qualora la nuova attivita' di lavoro sia a tempo determinato deve essere anche predisposto il ripristino automatico della corresponsione per intero del trattamento di mobilita' alla data di scadenza del rapporto. Per quanto riguarda la determinazione dell'importo mensile dell'indennita' di mobilita' spettante ai lavoratori destinatari della norma in parola che svolgano un'attivita' di lavoro autonomo, il reddito annuo conseguito deve essere diviso per dodici e il quoziente ottenuto va raffrontato con la retribuzione mensile spettante al lavoratore all'atto del collocamento in mobilita', cioe' quella in base alla quale e' stata liquidata la relativa indennita'. Se l'attivita' autonoma inizia in corso d'anno, il reddito complessivo deve essere invece diviso per il numero dei giorni compresi nell'arco temporale di svolgimento dell'attivita' stessa. Il relativo quoziente deve essere moltiplicato per 30 ed il risultato ottenuto va raffrontato con la retribuzione mensile spettante al momento del licenziamento. L'importo da erogare mensilmente - con riserva di conguagli successivi - a titolo di indennita' di mobilita' e' quello risultante dalla differenza tra l'ultima retribuzione mensile percepita dall'interessato e il reddito mensile, come sopra determinato, ricavato dal lavoro autonomo. La predetta retribuzione deve essere pero' rivalutata, fino al mese di inizio dell'attivita' autonoma, in modo analogo a quello gia' indicato per la rioccupazione presso altro datore di lavoro. Per la corresponsione dell'indennita' spettante nell'anno di avvio dell'attivita' autonoma e' indispensabile che il lavoratore dichiari il reddito che presume di conseguire in tale anno, mentre per gli anni successivi l'erogazione della prestazione in parola avra' luogo - con riserva di conguagli successivi - sulla base del reddito indicato nell'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata dall'interessato. Entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'interessato deve documentare il reddito effettivamente conseguito nell'anno precedente in conseguenza dello svolgimento dell'attivita' autonoma, presentando copia della dichiarazione stessa. Sulla base della documentazione pervenuta le Sedi determineranno l 'importo del trattamento di mobilita' spettante per l'anno precedente ed opereranno i relativi conguagli, procedendo in modo analogo a quello indicato per l'attivita' di lavoro dipendente. Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno successivo a quello di inizio della nuova attivita' di lavoro subordinato od autonomo, le SAP dovranno nuovamente rivalutare l'ultima retribuzione del precedente rapporto sulla base della variazione dell'indice ISTAT di cui sopra. A tal fine dovra' tenersi conto della relativa variazione media dell'anno precedente riportata nell'unito allegato o nelle successive comunicazioni del Coordinamento Generale Statistico-attuariale. L'importo della retribuzione rivalutata dovra' essere preso a base per determinare, con i criteri di cui sopra, l'importo dell'indennita' di mobilita' eventualmente da corrispondere per l'anno in corso, con riserva di conguagli successivi. Cosi', ad esempio, nel caso di un lavoratore collocato in mobilita' in data 10.4.1992 e rioccupatosi in data 20.10.1994, l'importo della retribuzione che ha dato luogo alla liquidazione iniziale del trattamento di mobilita' deve essere rivalutato, dal mese di aprile 1992 al mese di ottobre 1994, ai fini della determinazione dell'indennita' da corrispondere dalla data di rioccupazione (differenza tra il predetto importo cosi' rivalutato e quello del reddito derivante dalla nuova occupazione); il medesimo importo gia' rivalutato deve essere ancora rivalutato all'1.1.1995 e all'1.1.1996, ai fini della determinazione dell'indennita' da corrispondere rispettivamente per gli anni 1995 e 1996. Si sottolinea che, per non incorrere nella decadenza dal diritto all'indennita' di mobilita', anche i lavoratori destinatari della disposizione in oggetto sono tenuti a comunicare, nei tempi e nelle forme previste per la generalita' dei lavoratori in mobilita', la data di inizio della nuova attivita' di lavoro subordinato od autonomo. L'istanza con la quale l'interessato dichiara di volersi avvalere del cumulo previsto dalla disposizione di legge in oggetto deve essere presentata alla Sede che eroga il trattamento di mobilita' e deve essere corredata della necessaria documentazione ( busta-paga, iscrizione Camera di commercio, partita IVA, dichiarazione di reddito presunto, ecc.). Per cio' che concerne l'utilizzazione della procedura automatizzata di gestione delle domande di mobilita' per i casi in argomento, la corresponsione dell'indennita' nell'intera misura deve essere sospesa con decorrenza dall'inizio dell'attivita' stessa. Per la liquidazione della quota di indennita' di mobilita', che - in considerazione del limitatissimo numero di casi segnalati - va calcolata manualmente, nel rispetto delle regole sopra specificate, si deve utilizzare la procedura dei "Pagamenti Vari" (pgm 4422) creando un'apposita collezione sulla quale riportare mensilmente i pagamenti da effettuare. Per ogni singola posizione, oltre ai dati anagrafici e di residenza del lavoratore, deve essere acquisito il numero della domanda di mobilita' originaria, la categoria "I. MOB.", l'importo da corrispondere, il periodo cui si riferisce il pagamento e, come causale dello stesso, la specifica "INT. ART. 9 L. 223/91". La collezione deve essere elaborata utilizzando le funzioni proprie della procedura in argomento. Si aggiunge, per completezza, che il piu' volte citato art. 9, comma 9, stabilisce che, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i lavoratori in questione hanno la facolta' di richiedere l'accredito della contribuzione figurativa prevista per l'indennita' di mobilita' in luogo della contribuzione effettiva relativa alla nuova attivita' lavorativa. A tale riguardo si fa riserva di successive istruzioni. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA VALEVOLI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ALTRI SETTORI INTERESSATI (*) Indici mensili: base Agosto-Ottobre 1982=100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Media anno precedente 192,40 201,43 210,02 218,98 233,06 Gennaio 198,24 204,83 215,38 225,87 239,59 Febbraio 198,70 205,34 215,75 227,41 240,19 Marzo 199,38 206,20 216,01 229,39 241,23 Aprile 200,65 208,14 216,70 231,41 243,94 Maggio 201,15 208,94 217,27 232,66 243,98 Giugno 201,34 209,61 217,95 233,36 244,11 Luglio 202,40 211,36 219,77 234,67 244,59 Agosto 194,06 201,77 211,64 219,45 234,59 244,75 Settembre 194,54 202,33 211,70 220,13 235,12 Ottobre 196,01 203,34 213,36 221,79 236,63 Novembre 196,76 203,76 214,42 222,95 237,47 Dicembre 197,49 204,14 214,70 224,58 238,14 (*) La tabella e' stata opportunamente elaborata per tenere conto, a partire dal febbraio 1992, della esclusione, dal calcolo degli indici, della voce "tabacchi". ISTRUZIONI ED ESEMPI Per ciascuna retribuzione da rivalutare si dovranno preliminarmente individuare la data iniziale e quella finale del periodo per il quale essa deve essere rivalutata. Si procedera' poi ad individuare nella tabella degli indici del costo della vita i valori corrispondenti ai mesi nei quali si collocano, rispettivamente, le due date in questione. Si calcolera' il rapporto tra l'indice del mese finale e quello del mese iniziale, arrotondando il risultato alla quarta cifra decimale. L'arrotondamento sara' effettuato per eccesso se il quinto decimale e' maggiore o uguale a 5, per difetto negli altri casi (ad esempio, un rapporto pari a 2,14514 sara' arrotondato a 2,1451, mentre un rapporto pari a 2,14515 sara' arrotondato a 2,1452). La retribuzione rivalutata sara' pari al prodotto tra l'importo della retribuzione e il coefficiente di rivalutazione cosi' determinato. Si riportano qui di seguito due diverse esemplificazioni di calcolo. Esempio n. 1 Retribuzione di œ 1.000.000 da rivalutare dal mese di dicembre 1991 al mese di settembre 1994. L'indice corrispondente alla data iniziale (dicembre 1991) e' pari a: 197,49. L'indice corrispondente alla data finale (settembre 1994) e' pari a: 220,13. Il rapporto tra i due indici, opportunamente arrotondato con le avvertenze dianzi indicate, e' pari a: 220,13 : 197,49 = 1,1146 La retribuzione rivalutata sara quindi pari a: œ 1.000.000 x 1,1146 = œ 1.114.600 Esempio n. 2 Retribuzione di œ 1.000.000 da rivalutare dal mese di maggio 1995 al mese di agosto 1996. L'indice corrispondente alla data iniziale (maggio 1995) e' pari a: 232,66. L'indice corrispondente alla data finale (agosto 1996) e' pari a: 244,75. Il rapporto tra i due indici, opportunamente arrotondato con le avvertenze dianzi indicate, e' pari a: 244,75 : 232,66 = 1,0520 La retribuzione rivalutata sara' quindi pari a: œ 1.000.000 x 1,0520 = œ 1.052.000