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Premessa e quadro normativo
L’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha istituito, a decorrere dall’1 maggio 2015, e in via sperimentale per il solo 2015, l’Assegno di disoccupazione (d’ora in poi ASDI).
L’ASDI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (d’ora in poi NASpI), che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno. Lo stesso articolo 16, al comma 6, rinvia ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione, tra l’altro, della situazione economica di bisogno, dei requisiti, dei criteri di individuazione dei destinatari, nonché dei limiti di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell’ASDI.
L’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha, poi, stabilito un incremento dell’autorizzazione di spesa prevedendo la prosecuzione della sperimentazione dell’Assegno di disoccupazione (ASDI) anche nei confronti di coloro che abbiano interamente usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015. Lo stesso articolo 43 prevede che, con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verranno definite le modalità per la prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2015,pubblicato in G.U. n.13 del 18 gennaio 2016, emanato in attuazione della norma di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, sono stati, quindi, definiti i beneficiari ed i requisiti (art.2), la durata e la misura del beneficio (art.3), la compatibilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa e la decadenza (art.4), il progetto personalizzato (art.5), gli obblighi e le sanzioni (art.6), le modalità di richiesta ed erogazione (art.7), il monitoraggio e la valutazione (art.8). Sulla materia è inoltre intervenuto il decreto legislativo n. 150 del 2015, che all’articolo 20 ha stabilito che i lavoratori, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, debbano stipulare un patto di servizio personalizzato con i centri per l’impiego e all’articolo 21, ha disciplinato più specificamente in norma primaria alcuni aspetti, relativamente alle politiche attive, connessi allo stesso ASDI.
1. Destinatari.
L’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, al comma 1 individua come destinatari dell’ASDI coloro che abbiano usufruito della NASpI per l’intera durata della stessa entro il 31 dicembre 2015. Al comma 2 stabilisce, inoltre, che nel primo anno di applicazione gli interventi siano prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti ai nuclei con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. L’articolo 2 del citato decreto interministeriale individua i seguenti requisiti per la concessione dell’ASDI, almeno uno dei quali deve essere soddisfatto:
Si precisa, quindi, che presupposto per la concessione dell’ASDI è che il richiedente non sia decaduto dalla NASpI, prima del termine naturale di durata della stessa. Inoltre, non possono usufruire dell’ASDI coloro che hanno richiesto e ottenuto l’anticipazione della NASpI. Per gli eventi di disoccupazione iniziati entro il 1 maggio 2015, ricadenti nella tutela dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (d’ora in poi ASpI) e Mini-ASpI, e che terminano entro il 31 dicembre 2015, i soggetti fruitori della prestazione di disoccupazione sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari ASDI. A tal proposito, si precisa che, in virtù del combinato disposto dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 con l’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, anche coloro che hanno usufruito della NASpI oltre il termine del 31 dicembre 2015 possono beneficiare dell’ASDI. Il nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini del requisito sub a) è quello di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, indicato dal richiedente l’ASDI nella Dichiarazione Sostitutiva Unica per la l’ISEE, come stabilito all’articolo 1 lettera e) del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015
Si evidenzia che, ai fini della ammissibilità della domanda di ASDI, il minore di cui al punto a) può anche non essere figlio del richiedente.
Per quanto concerne l’ipotesi sub b), il perfezionamento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata, attualmente vigenti, comporta l’impossibilità di percepire l’ASDI.
Il perfezionamento dei requisiti per l’assegno sociale, infine, comporta a sua volta l’impossibilità di percepire l’ASDI.
2. Requisiti.
I requisiti per l’accoglimento dell’ASDI, ai sensi dell’articolo 16, comma 6 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, sono stati specificati dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, e vengono di seguito illustrati.
a) Stato di disoccupazione.
Il richiedente l’ASDI deve essere ancora in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al termine del periodo di fruizione della NASpI. Si precisa che, ai fini dell’accesso all’ASDI, stante l’applicazione della disciplina speciale prevista per la NASpI, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, saranno ammessi anche coloro i quali svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale. La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata dal richiedente l’ASDI all’atto della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego, attraverso l’apposito service telematico che sarà implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (d’ora in poi D.S.U.), secondo le regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. Si ricorda che, in base alla predetta normativa, la validità di ogni D.S.U. ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Inoltre, nello specifico dell’ASDI, anche nel caso in cui il beneficio sia già stato concesso prima del 15 gennaio, ai fini del mantenimento della prestazione è comunque necessario aggiornare entro la fine del medesimo mese l’ISEE. In assenza di aggiornamento della D.S.U. l’erogazione viene sospesa. L’articolo 2, comma 2, del decreto in parola precisa che l’ammontare dei trattamenti NASpI, percepiti prima della richiesta di ASDI, se valorizzato nella componente reddituale ISEE, ovvero in quella dell’ISEE corrente, va diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell’ISEE e, quindi, sottratto dal valore dell’ISEE medesimo. Questo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione dell’ASDI. Occorre precisare che, in presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità, l’Istituto si avvale del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà respinta. Con riferimento ai nuclei in cui siano presenti minori di 18 anni, il requisito va verificato con riferimento all’ISEE che si applica per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.C.M. n. 159/2013. c) Fruizione dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
La possibilità di poter fruire dell’ASDI è condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale. Nel dettaglio, il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine. Entrambi i periodi si calcolano a ritroso a partire dalla conclusione del periodo di completa percezione della indennità NASpI. Si riporta di seguito un esempio per chiarire meglio il meccanismo descritto:
d) Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Condizione per l’erogazione dell’ASDI è aver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico, redatto dai competenti servizi per l'impiego, il cui contenuto è descritto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il progetto dovrà contenere specifici obblighi, sia in termini di ricerca attiva di lavoro, che di partecipazione a iniziative di formazione e/o di politiche attive. In caso di mancato adempimento ai predetti obblighi, saranno applicate specifiche sanzioni, la cui articolazione è dettagliatamente descritta nel paragrafo 7 della presente circolare. Ai fini del soddisfacimento del requisito è sufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della NASpI. Il decreto legislativo n.150 del 2015 introduce il patto di servizio personalizzato, che rappresenta il progetto di presa in carico redatto dai centri per l’impiego in collaborazione con il richiedente, che è necessario sottoscrivere da parte del richiedente ai fini della concessione dell’ASDI. La sottoscrizione del Patto è anche necessaria ai fini del mantenimento dello status di disoccupazione. Il richiedente l’ASDI, in sede di domanda di prestazione, indicherà il centro per l’impiego dove ha sottoscritto il patto e la data di sottoscrizione dello stesso, ovvero il centro per l’impiego contattato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione e stipulare il patto, presentando dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si ricorda che la sottoscrizione del Patto può essere avvenuta anche durante il periodo di fruizione della NASpI. In ogni caso l’erogazione del beneficio potrà avvenire solo previa verifica dell’avvenuta sottoscrizione del patto. A tale fine i centri per l’impiego comunicano l’avvenuta sottoscrizione del patto tramite il service telematico, implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La competenza ad attestare la sottoscrizione del progetto personalizzato è in capo, in via esclusiva, ai Centri per l’Impiego. Solo in esito alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione, l’Inps procederà alla liquidazione della prestazione. Nel caso di risposta negativa, invece, l’Inps non procede all’erogazione dell’ASDI, mancando uno dei requisiti previsti dalla norma.
3. Decorrenza e durata.
Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, e dell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, l’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI. E’ erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi. La durata dell’ASDI è però soggetta ad un limite temporale definito nell’articolo 2, comma 1, lettera e) del richiamato decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 . I mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI. In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI. Si riporta di seguito un esempio per chiarire il meccanismo di calcolo della durata:
un lavoratore ha presentato domanda di NASpI che è stata accolta. Quindi: ha fruito della Naspi per l’intera sua durata dall’01/05/2015 al 20/06/2015; ha diritto all’ASDI dal 21/06/2015 al 21/12/2015; si è rioccupato, a tempo determinato, dal 12/08/2015 al 12/11/2015, decadendo dall’ASDI, dopo un periodo di fruizione di 52 giorni; ha diritto ad una nuova NASpI per un periodo teorico dal 13/11/2015 al 29/12/2015; ha diritto, quindi, ad una nuova ASDI dal 30/12/2015 al 30/06/2016; avendo tuttavia già fruito di ASDI, nel corso dei dodici mesi precedenti il termine di cessazione della NASpI (dal 29/12/2014 al 29/12/2015), per la durata di 52 giorni, e che in tale periodo ha usufruito di due mesi di ASDI, la durata effettiva della seconda ASDI sarà di 4 mesi e 8 giorni, dal 30/12/2015 all’ 8/05/2016.
4. Misura.
Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogata con le medesime modalità. L’importo dell’ASDI, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e dell’articolo 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita. Si precisa che, qualora l’importo dell’ultima indennità NASpI percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l’importo dell’ASDI dovrà essere riferito a quello precedente detta decurtazione. La misura è soggetta ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo dell’assegno non può, in ogni caso, essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che è determinato per legge nella misura massima e rivalutato annualmente. L’importo massimo dell’assegno sociale, per l'anno 2015, è pari a euro 448,52. Detto importo (euro 448,52) viene incrementato in presenza di figli a carico. Si precisa che la definizione di figli a carico è quella indicata nell’art. 1 lettera e) del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015:”Figli a carico: i figli minorenni che risultano componenti il nucleo familiare e per i quali il genitore non richiedente non percepisca assegni per il nucleo familiare”. Nel caso di un solo figlio a carico viene incrementato di un ammontare pari ad un quinto dell’assegno sociale. Gli incrementi dell’importo ASDI, in presenza dei figli a carico, sono indicati nella tabella 1, parte integrante del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 che di seguito si riporta.
Gli incrementi dell’importo dell’ASDI, riportati nella Tabella 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, sono relativi all’anno 2015, e verranno aumentati annualmente nella misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, l’ammontare dell’ASDI, inclusivo degli incrementi per carichi familiari, non può essere inferiore all’ammontare del beneficio mensile attribuito mediante la Carta Acquisti sperimentale, di cui alla tabella 2 del Decreto Interministeriale 10 gennaio 2013, che di seguito si riporta. Si rappresenta, peraltro, che è intervenuto il 26.2.2016 uno specifico indirizzo ministeriale che, alla luce della mancata pubblicazione del decreto di estensione su tutto il territorio nazionale del sostegno per l’inclusione attiva, ribadisce la vigenza della tabella di cui sopra.
Inoltre, l’importo dell’ASDI, comprensivo anche degli incrementi per carichi di famiglia non può essere superiore al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita, inclusiva degli assegni al nucleo familiare, fatto salvo il livello minimo sopra definito. Si precisa che, in caso di variazione dell’importo della NASpI per riliquidazione degli ANF, nel termine di prescrizione di cinque anni, si dovrà procedere alla verifica del superamento dei limiti sopra riportati. L’erogazione dell’ASDI non prevede le prestazioni accessorie della contribuzione figurativa e dell’assegno al nucleo familiare.
5. Modalità di presentazione della domanda.
Ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 e dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, per fruire dell’assegno di disoccupazione ASDI gli aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI. Si rammentano, a tal fine, le modalità di presentazione della domanda in via telematica: a) via web (direttamente da cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS); b) tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita); c) tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164 164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico). Tuttavia, qualora la durata della NASpI sia molto breve e la definizione della domanda di NASpI, unitamente alla conseguente disposizione del pagamento, intervenga dopo il termine del periodo di fruizione della stessa, i 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI decorreranno dalla definizione della domanda di NASpI. Tale termine coincide con la data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della NASpI. Si espone di seguito un caso esemplificativo sul punto.
5.1 Regime transitorio.
Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo di tempo che intercorre fra l’1.5.2015 e la data di pubblicazione sul sito internet dell’Istituto della presente circolare, per i quali quindi, sia già decorso il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di ASDI, il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. Nel caso in cui la decorrenza e il termine della durata dell’ASDI siano precedenti al termine per la presentazione della domanda, si evidenzia – su specifico indirizzo ministeriale - che continua a sussistere l’obbligo di sottoscrivere il Patto. Laddove, peraltro, il lavoratore avesse trovato un nuovo impiego nel periodo di spettanza teorica dell’ASDI o al termine dello stesso, non è necessaria la sottoscrizione del patto. Tanto a tutela della situazione di bisogna che avuto origine nel corso del periodo di regime transitorio.
6. Compatibilità, incompatibilità e opzione.
6.1 Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.
Il decreto interministeriale citato, all’articolo 4, prevede che la percezione dell’ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
A tal proposito, si richiamano brevemente le indicazioni già fornite sul punto in materia di NASpI nella Circolare INPS n. 94 del 2015, punti 2.10 e 2.11, cui si rinvia per completezza.
a. Disciplina comune.
Tanto per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, quanto per l’avvio di attività autonoma o di impresa individuale, le comunicazioni descritte nel dettaglio nei punti b) e c) del presente paragrafo devono essere veicolate tramite il modello ASDI – com, allegato alla presente circolare (all. 1). Qualora nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare - tramite l’ASDI – com - una nuova dichiarazione “a montante”, comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione dello stesso. In tal caso, si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito. Come previsto dall’articolo 4, comma 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, la comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto è utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d). Esclusivamente a tal fine, il valore dell’ISEE, di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera d), è aggiornato dall’INPS, sostituendo il reddito annuo dichiarato, oggetto della comunicazione, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria. Ai soli fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno, con analoga modalità vanno dichiarate anche le variazioni derivanti dall’avvio di una attività lavorativa da parte di altri componenti il nucleo familiare. Pertanto, se a seguito del ricalcolo il valore dell’ISEE supera quello previsto per l’accesso all’ASDI, la prestazione viene posta in decadenza, a far data dalla rioccupazione o dall’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE.
b. Nuovo rapporto di lavoro subordinato.
In caso di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, il soggetto percettore di ASDI deve sempre comunicare all’Inps, mediante il modello ASDI - com, il reddito presunto derivante dall’attività, entro il termine di 30 giorni dall’inizio della stessa. In relazione all’importo del reddito presunto ed alla durata dell’attività, si possono configurare le seguenti fattispecie:
c. Avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.
In caso di avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di ASDI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.
In tal caso, l'indennità ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un'apposita autodichiarazione (tramite l’allegato modello ASDI com) concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione, il lavoratore è tenuto a restituire l’ASDI percepito dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.
d. Svolgimento del tirocinio
Nelle “Linee guida in materia di tirocini”, adottate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, il 24 gennaio 2013, è stabilito che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e la partecipazione allo stesso non fa perdere lo stato di disoccupazione. Pertanto, lo svolgimento dello stesso e la percezione della relativa indennità sono compatibili con l’erogazione dell’ASDI. L’indennità di tirocinio, dal punto di vista fiscale, è considerata reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente (cfr. art. 50 del D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR). Pertanto l’indennità di tirocinio deve essere dichiarata nell’ISEE; tuttavia, non trattandosi di attività lavorativa, non vi è l‘obbligo di aggiornare l’ISEE a seguito dell’avvio di un tirocinio, fermo restando l’aggiornamento richiesto nel mese di gennaio.
6.2. Compatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici.
La percezione dell’ASDI è compatibile con i seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:
6.3. Incompatibilità con i trattamenti assistenziali e pensionistici.
Il beneficiario dell’ASDI, invece, decade dalla prestazione nelle ipotesi in cui divenga titolare dei seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici:
6.4. Opzione tra ASDI e assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità.
Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2011, i cui contenuti sono stati recepiti dall’Istituto con circolare n. 138 del 2011, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme che non riconoscevano, ai lavoratori che fruiscono di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. La successiva evoluzione della normativa in materia di trattamenti a sostegno del reddito ha introdotto nel nostro ordinamento, come forma di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, prima l’ASpI (legge n. 92 del 2012) e quindi la NASpI (decreto legislativo n. 22 del 2015) e, pertanto, i principi della citata sentenza della Corte Costituzionale si applicano anche alla NASpI. Atteso che l’ASDI viene percepito, sussistendone tutti i requisiti, al termine della completa fruizione della NASpI ed in assenza di norme primarie e regolamentari che disciplinano la materia, si ritiene che tale diritto di opzione possa applicarsi anche in materia di ASDI. Pertanto, il richiedente l’ASDI, già titolare di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, in sede di presentazione della domanda, dovrà optare per l’erogazione dell’ASDI. Qualora, invece, la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità, intervenga nel corso della percezione dell’ASDI, la facoltà di opzione dovrà essere esercitata entro i successivi 60 giorni.
7. Condizionalità: sanzioni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato.
L’erogazione dell’ASDI è subordinata alla permanenza dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché ai c.d. meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive, potenziati dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 citato.
Infatti, sia il decreto legislativo richiamato, all’articolo 21, commi 8 e seguenti, che il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, all’articolo 6 prevedono, tra l’altro, che la mancata partecipazione del percettore di ASDI, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata da parte del servizio competente alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione al percettori di ASDI di una serie di sanzioni, di diversa entità, che di seguito si dettagliano in base alla natura della violazione dell’obbligo in capo al percettore:
1) nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato si avrà:
2) nelle ipotesi di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, in assenza di giustificato motivo, le norme richiamate prevedono:
Si evidenziano anche le ulteriori sanzioni previste dalla richiamata normativa, in caso di inadempimento agli obblighi conseguenti alle iniziative di politica attiva:
Ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2015, per tutte le sanzioni sopra riportate, collegate alla mancata partecipazione da parte del percettore dell’ASDI alle iniziative di politica attiva, il centro per l’impiego adotta le relative sanzioni, inviando comunicazione delle stesse anche all’Istituto, affinché quest’ultimo, per quanto di sua competenza, possa emettere il provvedimento di decadenza e recuperare eventuali somme indebitamente erogate. Infatti, i competenti centri per l’impiego comunicano all’Istituto, oltre la sottoscrizione del progetto personalizzato, attraverso l’apposito service implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le cause di sospensione, decurtazione e decadenza dell’ASDI connesse alle attività di competenza dei centri per l’impiego.
8. Sospensione, decurtazione e decadenza.
Di seguito si riepilogano tutte le ipotesi di sospensione, decurtazione e decadenza che possono verificarsi nel corso del periodo di spettanza dell’ASDI. Le predette fattispecie si realizzano dal momento in cui si verifica l’evento che le ha determinate, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente è stata percepita successivamente all’evento stesso.
8.1 Sospensione.
L’erogazione dell’assegno di disoccupazione ASDI viene sospesa, nei casi sotto riportati:
a) mancato aggiornamento della Dichiarazione sostitutiva Unica ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell’anno di percezione della prestazione (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). In caso di mancato riscontro al 31 gennaio della presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, l’erogazione viene sospesa dal primo febbraio;
b) nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, ma con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi (articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
c) nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, con durata dell’attività lavorativa inferiore a 6 mesi, in mancanza di presentazione dell’ASDI-com e per 30 giorni dall’invio dello stesso ( articolo 4, comma 1 decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015);
d) scadenza del periodo di validità dell’ISEE corrente, se entro i successivi due mesi di validità dello stesso non è presentata una nuova DSU: in tal caso, l’erogazione viene sospesa per 30 giorni ed il percettore di ASDI è invitato a presentare la nuova DSU per l’ISEE o l’ISEE corrente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione.
8.2 Riduzione dell’importo.
L’importo dell’assegno di disoccupazione ASDI viene decurtato nei seguenti casi:
a) mancata presentazione per la prima volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 1, decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta una parziale decurtazione dell’ASDI, pari ad un quarto di una mensilità, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
b) mancata presentazione per la seconda volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 2 decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
c) mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento (articolo 21, comma 8, lettera b) 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 3 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
d) nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). In tal caso, l’indennità ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia. L’evento è comunicato con ASDI-com entro 30 giorni dall’inizio della attività;
e) avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). In tal caso l’ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia. L’evento è comunicato con ASDI-com entro un mese dall’inizio della attività.
8.3. Decadenza.
Il beneficiario dell’ASDI decade dalla fruizione dell’assegno nei medesimi casi di decadenza previste per la NASpI. Infatti, l’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 nel prevedere le ipotesi di decadenza dall’ASDI, rinvia all’articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015; pertanto, di seguito si riepilogano i casi di decadenza previsti dal richiamato articolo 11:
Ulteriori cause di decadenza dalla fruizione dell’ASDI sono le seguenti:
9. Presentazione delle domande in via telematica. Istruzioni procedurali.
La domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, così come indicato nel paragrafo 5 della presente circolare.
Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.
Nella domanda telematica ASDI il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 2 della presente circolare; si impegna, altresì, a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato ASDI- com tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.
Il modello telematizzato ASDI- com è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI- com.
L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.
La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande. Il medesimo provvedimento sarà inviato all’indirizzo pec dell’ufficio del patronato per quanto riguarda le domande patrocinate o mediante raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.
10. Finanziamento.
Dal combinato disposto dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per il 2015, 380 milioni per il 2016, 270 milioni per il 2017, 170 milioni per il 2018 e 200 milioni a partire dal 2019. Inoltre, l’articolo 1, comma 387 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha stanziato ulteriori 220 milioni di euro per l’anno 2016. L’Istituto riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione del domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il sito internet.
11.Regime fiscale.
La prestazione ASDI, prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della Naspi che siano privi di un’occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno. Tenuto conto che l’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 statuisce che “l’importo dell’ASDI è pari al 75 per cento dell’ultima indennità Naspi percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n.335” si ritiene che detta prestazione abbia natura assistenziale e sia, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 34, comma 3 del DPR del 29 settembre 1973, n. 601.
12.Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere derivante dall’erogazione diretta dell’Assegno di disoccupazione (ASDI) ai soggetti beneficiari, ai sensi dell’articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. D.I. attuativo del 29 ottobre 2015), si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario), il seguente conto:
GAU30201 – Assegno di disoccupazione (ASDI) ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, ai sensi dell’articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La procedura informatica deputata alla liquidazione della suddetta prestazione, con l’utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, a tal fine, opportunamente aggiornata, effettuerà, sulla contabilità di Sede, la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
GAU30201 a GPA10022
Predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, per consentire, successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del debito, imputato al citato conto GPA10022, in contropartita dello stesso conto di interferenza (tipo operazione “NP”).
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia. La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio esistente, con l’occasione così ridenominato:
“3078 – Somme non riscosse dai beneficiari – DS, ASpI, mini-ASpI, NASpI e ASDI – GIAS”.
Per eventuali recuperi dell’assegno in argomento, si istituisce il seguente nuovo conto:
GAU24201 – Entrate varie - recuperi e reintroiti dell’Assegno di disoccupazione (ASDI) ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, ai sensi dell’articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Al citato conto di recupero viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio in uso, anch’esso opportunamente ridenominato:
“1097 – Indebiti DS ordinaria, ASpI, mini-ASpI, NASpI e ASDI – GIAS”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura. Il menzionato codice bilancio “1097” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili. Eventuali recuperi intervenuti a seguito di provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi dell’art. 21, comma 10, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, andranno rilevati contabilmente con imputazione al seguente conto: GAU24211 – Entrate varie – recuperi dell’Assegno di disoccupazione (ASDI) ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego di cui all’articolo 16, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a seguito di provvedimenti sanzionatori.
I rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri per il pagamento dell’ASDI agli aventi diritto, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del più volte citato decreto legislativo n. 22 del 2015, dell’art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dell’art. 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
La Direzione generale provvederà a curare, altresì, i rapporti finanziari con lo Stato e le Regioni/Province autonome, scaturenti dall’applicazione dell’art. 21, comma 13, del decreto legislativo n. 150/2015.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.
13. Ricorsi amministrativi e giudiziari.
La competenza a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di ASDI è in capo al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento. Il ricorso amministrativo va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo, esclusivamente online (tramite codice PIN rilasciato dall’Istituto), a pena di irricevibilità dello stesso, utilizzando per il cittadino la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online; i patronati e gli intermediari dell’Istituto potranno presentare ricorso amministrativo con le medesime modalità, utilizzando i servizi telematici offerti agli stessi. Per i soli provvedimenti adottati a seguito di sanzioni comminate dai centri per l’impiego, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2015, gli eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati all’ANPAL, ai sensi del comma 12 dello stesso articolo 21. L’eventuale presentazione del ricorso giudiziario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di un anno a decorrere dal trecentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.
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