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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 108 del 9-12-2008.htm
  
Articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
  


 
Direzione centrale
Prestazioni
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 9 Dicembre 2008
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  108
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n. 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
 
SOMMARIO:
le pensioni di anzianità e le pensioni di vecchiaia liquidate nel regime contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne nonchè quelle con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
 
 
1 - Premessa
 
L’articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133,  (allegato 1) dispone che con effetto dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
 
Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.
 
Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2009 relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
 
a)
   
sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
 
b)
   
sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
 
Con la presente circolare si illustra la disciplina del cumulo in vigore dal 1° gennaio 2009 a seguito delle disposizioni dell’articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
 
2 - Pensioni di anzianità
 
Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
 
Per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009 le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
 
Le disposizioni in esame non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, (circolari n
.
30del 13 febbraio 1997e n.

236 del 21 novembre 1997

). Restano pertanto confermate per tali situazioni le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185,  186 e 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
Le disposizioni in esame non si applicano del pari ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. Resta inteso che tali disposizioni si applicano invece ai titolari dei trattamenti definitivi di anzianità.
 
Parimenti sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni in esame i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito. Detti assegni sono assoggettati a specifica disciplina (v. circolare n. 55 del 8 marzo 2001).
 
Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
 
 
3 - Pensioni liquidate nel sistema contributivo
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 “per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia”.
 
Dal 1° gennaio 2009 relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
 
a)
   
sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
 
b)
   
sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
 
Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.
 
Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della disciplina sul cumulo, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999, circolare n. 20 del 26.1.2001, punto 3).
 
Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di vecchiaia dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
 
Per poter conseguire la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.
 
Per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009, rientranti nell’ambito di applicazione della norma in esame, le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
 
Si fa riserva di indicazioni sul regime di cumulo da applicare alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243 nel testo novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
 
Si tratta, in particolare, delle pensioni conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti di età e di anzianità in vigore fino alla predetta data nonché delle pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti meno stringenti rispetto a quelli fissati dalla legge n. 243 del 2004 per l’operare della salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento.
 
 
 
Il Direttore generale
Crecco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1
 
Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
   
a)
sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
   
b)
sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.